Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 20/04/2026, n. 2512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2512 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02512/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06010/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 6010 del 2022, proposto da:
Società Gi.Em.Gi. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Buffardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cancello ed Arnone, in persona del l.r.p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
1) del Provvedimento prot. 13635/2022 del 4 Novembre 2022, comunicato in pari data a mezzo pec, con il quale il Responsabile dell'AREA III ad interim del Comune di Cancello ed Arnone ha revocato l'affidamento, a favore della ricorrente, della concessione della “Villa Comunale di Via Ettore Fieramosca e degli impianti”, avvenuto con determinazione dell'Area III Reg. Gen. n. 241 del 17 Luglio 2020;
2) del successivo provvedimento, di cui alla nota prot. 14251-14252 del 15 Novembre 2022, trasmesso in pari data a mezzo pec, con il quale il Dirigente dell'AREA III Tecnica del Comune di Cancello ed Arnone ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa, contenuta nella bozza dell'atto di concessione e di dichiarare risolta, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la concessione avente ad oggetto l'affidamento, a favore della ricorrente, della concessione della “Villa Comunale di Via Ettore Fieramosca e degli impianti”, avvenuto con determinazione dell'Area III Reg. Gen. n. 241 del 17 Luglio 2020;
3) della nota prot. 5380 del 4/05/2022, richiamata nel provvedimento sub 1), con cui il Responsabile dell'AREA III Tecnica del Comune di Cancello ed Arnone invitava il legale rappresentante della ricorrente presso gli uffici comunali, per comunicazioni urgenti;
4) della nota prot. 12818 del 20/10/2022, con la quale il Responsabile dell'AREA III Tecnica del Comune di Cancello ed Arnone invitava il legale rappresentante della ricorrente a provvedere entro 7 giorni al pagamento dei canoni, pena la risoluzione della convenzione;
5) della nota prot. 0357/PM/2022, richiamata nel provvedimento sub 2), con la quale la P.M. relazionava in merito al sopralluogo, effettuato in data 9/11/2022;
6) del sopralluogo, eseguito dalla Polizia Municipale in data 9/11/2022;
e per il risarcimento
di tutti danni subiti e subendi dalla società GI.EM.GI. SRL per interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria e per spese sostenute nel corso dell'esecuzione della concessione, per danno emergente e lucro cessante, il tutto oltre interessi e rivalutazione, ovvero dell'importo che sarà ritenuto dovuto in corso di giudizio, maggiorato sempre di interessi e rivalutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026, il dott. OL SE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
La società ricorrente impugnava gli atti e provvedimenti, precisati in epigrafe, avverso i quali articolava censure di: “Violazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost. – Violazione dei principi di correttezza e buona fede applicabile alle concessioni – Violazione ed errata applicazione dell’art. 21 quinquies l. 241/1990 – Eccesso di potere per contraddittorietà”.
Chiedeva altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, nei termini di cui in epigrafe.
Il Comune di Cancello e Arnone non si costituiva in giudizio.
In data 13.04.2026, peraltro, parte ricorrente rappresentava che, successivamente alla notifica del ricorso, erano state raggiunte intese con il Comune di Cancello ed Arnone per una composizione bonaria della controversia, e dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, che chiedeva fosse dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 16 aprile 2026, tenuta da remoto, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso, stante la dichiarata sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, espressa da parte ricorrente, va dichiarato improcedibile, con la formula corrispondente.
Tanto, in aderenza alla pacifica giurisprudenza, a termini della quale: “Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame” (così, da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. IV, 12/12/2025, n. 22575).
Le spese di lite, per il tenore formale della decisione, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
OL SE, Presidente, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL SE |
IL SEGRETARIO