CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2024, n. 9308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9308 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di UN TR, nata a [...] il [...], avverso la sentenza in data 06/12/2022 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO • 1.Con sentenza in data 6 dicembre 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 24 febbraio 2022 del GUP del Tribunale di Bergamo, ha revocato la confisca di sette lingotti d'oro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e ha confermato le restanti statuizioni, in particolare la condanna per i reati degli art. 3, 10-quater, 2, 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e degli art. 56 e 640 cod. pen., tutti commessi in concorso. 2. L'imputata ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito al reato del capo 4), contestando la sussistenza di un atto fraudolento ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 74 L/m Penale Sent. Sez. 3 Num. 9308 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/10/2023 del 2000 e con il secondo denuncia il vizio di motivazione per il diniego delle generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo è rivalutativo. L'imputata sostiene la liceità dell'operazione di scissione con cui aveva trasferito i migliori asset della debitrice LO S.r.l., di cui era amministratrice di fatto, a una società di nuova costituzione, così da rendere inefficace o particolarmente difficoltosa la riscossione coattiva del debito erariale per evasione di IVA, già accertato dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo per euro 621.122,00. Gli scopi e la funzione dell'operazione distrattiva sono stati confermati dal commercialista. Correttamente i Giudici di merito hanno considerato che, se anche la nuova società avesse ottenuto nuova finanza, comunque sarebbe stata messa a rischio la garanzia patrimoniale per l'adempimento del debito erariale e in sostanza la ricorrente non sarebbe stata capace con la bad company di assolvere all'obbligo solidale di pagamento dell'IVA. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione, non solo al momento in cui l'atto di scissione viene compiuto, ma anche in relazione alle vicende successive, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione (Sez. 3, n. 232 del 27/09/2017, dep. 2018, Zattera, Rv. 272173 - 01). Il secondo motivo è generico e non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata secondo cui la complessiva vicenda criminosa, caratterizzata da plurime violazioni tributarie e da una tentata truffa, ha dimostrato un'elevata intensità del dolo, obiettivamente contrastante con i segnali di merito che dovrebbero giustificare le circostanze attenuanti generiche. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. IJ JtJ '1
P.Q.M.
2 Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO • 1.Con sentenza in data 6 dicembre 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 24 febbraio 2022 del GUP del Tribunale di Bergamo, ha revocato la confisca di sette lingotti d'oro, disponendone la restituzione all'avente diritto, e ha confermato le restanti statuizioni, in particolare la condanna per i reati degli art. 3, 10-quater, 2, 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e degli art. 56 e 640 cod. pen., tutti commessi in concorso. 2. L'imputata ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce il vizio di motivazione in merito al reato del capo 4), contestando la sussistenza di un atto fraudolento ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 74 L/m Penale Sent. Sez. 3 Num. 9308 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/10/2023 del 2000 e con il secondo denuncia il vizio di motivazione per il diniego delle generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo è rivalutativo. L'imputata sostiene la liceità dell'operazione di scissione con cui aveva trasferito i migliori asset della debitrice LO S.r.l., di cui era amministratrice di fatto, a una società di nuova costituzione, così da rendere inefficace o particolarmente difficoltosa la riscossione coattiva del debito erariale per evasione di IVA, già accertato dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo per euro 621.122,00. Gli scopi e la funzione dell'operazione distrattiva sono stati confermati dal commercialista. Correttamente i Giudici di merito hanno considerato che, se anche la nuova società avesse ottenuto nuova finanza, comunque sarebbe stata messa a rischio la garanzia patrimoniale per l'adempimento del debito erariale e in sostanza la ricorrente non sarebbe stata capace con la bad company di assolvere all'obbligo solidale di pagamento dell'IVA. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, anche una singola operazione di scissione societaria può essere idonea, se valutata in relazione, non solo al momento in cui l'atto di scissione viene compiuto, ma anche in relazione alle vicende successive, a costituire quell'atto negoziale fraudolento e/o simulato idoneo ad integrare il reato in questione (Sez. 3, n. 232 del 27/09/2017, dep. 2018, Zattera, Rv. 272173 - 01). Il secondo motivo è generico e non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata secondo cui la complessiva vicenda criminosa, caratterizzata da plurime violazioni tributarie e da una tentata truffa, ha dimostrato un'elevata intensità del dolo, obiettivamente contrastante con i segnali di merito che dovrebbero giustificare le circostanze attenuanti generiche. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. IJ JtJ '1
P.Q.M.
2 Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore