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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43898/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. PARENTI LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PARENTI LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
PARENTI LUIGI
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BELLONI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA DEI COLLI PORTUENSI, 345 00151 presso il difensore avv. BELLONI MAURIZIO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, sulla premessa di essere proprietari del locale box avente accesso da via Raffaele Balestra 4,
[...] contraddistinto con la lettera H e facente parte del Via Pietro Cartoni n. 8/Via Controparte_2
Balestra n. 4, interessato fin dal 2006 da fenomeni infiltrativi provenienti dal muro di contenimento condominiale, che con ordinanza del 25.7.2023 il Tribunale di Roma, adito su ricorso proposto dagli attori ai sensi dell'art. 1172 c.c., aveva ordinato al di realizzare gli Controparte_3 interventi prescritti dal CTU al paragrafo 4.5. della relazione peritale e che detti interventi non erano stati realizzati, tanto premesso, conveniva in giudizio il , per ivi Controparte_3 sentire:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione delle CP_3 infiltrazioni nel locale H di proprietà degli attori;
pagina 1 di 4 - confermare il provvedimento assunto nella fase cautelare e, conseguentemente, condannare il convenuto ad eseguire a regola d'arte a propria cura e spese ed entro un congruo termine i CP_3 lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni oggetto del presente giudizio;
- condannare il convenuto all'effettuazione dei lavori per la rimessione in pristino del CP_3 locale di proprietà dei ricorrenti, ivi compreso il recupero del solaio in cedimento strutturale e le lavorazioni indicate nel computo metrico redatto dal CTU Ing. nel procedimento cautelare;
Persona_1
- condannare il convenuto al risarcimento del danno nei confronti degli attori per il CP_3 mancato utilizzo della porzione immobiliare per 14 anni ed 8 mesi e per le spese sostenute per il locale ed a causa dell'inerzia del , che viene quantificato complessivamente in € 50.740,00, oltre CP_3 le spese ulteriori maturande nel corso del giudizio e fino al completo ripristino della fruibilità del locale
H ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, facendo ricorso anche alla via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle Controparte_3 avverse domande, rilevando che il manufatto costituito da due livelli di costruzione in cui insisteva il locale degli attori (in particolare al livello inferiore) non era presente nel progetto ed era stato realizzato successivamente, senza alcun titolo edilizio ed alterando la destinazione di uno dei muri perimetrali del manufatto, realizzato con funzioni esclusive di recinzione e che le voci di danno non erano dovute, quanto meno nella misura richiesta.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto nei confronti del convenuto una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c. Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo. Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalle CTU espletate dall'ingegnere
[...]
nel procedimento cautelare e nel successivo reclamo secondo un condivisibile iter Persona_2 logico argomentativo, è emerso che i fenomeni infiltrativi, di cui non è contestata la sussistenza, derivano dalle acque meteoriche che permeano la sede stradale soprastante e adiacente e, per contatto, il muro di controterra in tufo che delimita la rampa di accesso al locale, il quale svolge la funzione di contenimento del terrapieno che insiste sullo stesso locale. In particolare, come già evidenziato nell'ordinanza emessa all'esito del procedimento cautelare esperito, le cause degli inconvenienti lamentati sono dovute: “
1. Infiltrazioni determinate da precipitazioni meteoriche che penetrano attraverso diversi punti di discontinuità della finitura del marciapiede che corre parallelamente alla Via Raffaele Balestra, posto su un piano immediatamente superiore al locale di pagina 2 di 4 cui è causa;
2. infiltrazioni derivanti dal contatto diretto della parete di confine del locale con il terrapieno sottostante la Via Raffaele Balestra realizzata in tufo e di proprietà del;
3. CP_3 completa assenza di drenaggio delle acque provenienti dal terrapieno limitrofo al locale di cui trattasi e convogliamento delle stesse che si riversano, attraverso il contatto con il terreno, sulle pareti del locale oggetto di controversia”.
La circostanza, evidenziata dal convenuto, che il manufatto in esame non fosse presente nel progetto abilitativo edilizio del Condominio, benché l'epoca di costruzione sia comunque antecedente al
1967, presumibilmente ricompresa tra gli anni 1948 e 1950, non assume rilevanza, posto che il CTU ha evidenziato che lo stato dell'immobile deve presumersi, comunque, assentito dal combinato disposto dall'analisi della documentazione catastale e della documentazione reperita presso gli archivi del , considerato, vieppiù, che trattasi di elemento non idoneo ad interrompere il nesso Pt_3 causale tra il muro e l'immobile della parte attrice. CP_4
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve dichiararsi che il è CP_3 esclusivo responsabile dei fenomeni infiltrativi accertati nell'immobile della parte attrice e, per l'effetto, il convenuto deve essere condannato alla esecuzione degli interventi indicati al n. 1 del paragrafo 4.5 della relazione dell'ing. . Persona_1
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda risarcitoria avente ad oggetto la condanna del alla esecuzione degli interventi finalizzati al ripristino dell'immobile ammalorato quali CP_3 indicati nell'elaborato peritale al n. 2 del paragrafo 4.5 della relazione dell'ing. , Persona_1 trattandosi di cui, per come si è detto, di danni direttamente riconducibili ad immobili di proprietà del e di cui quest'ultimo è responsabile, ex art. 2051 c.c. CP_3
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al risarcimento del danno dovuto per il mancato uso dell'immobile quale box, avendo l'unità immobiliare in esame destinazione C/2, vale a dire uso deposito-ripostiglio e considerato che non vi è prova che l'immobile sia mai stato effettivamente destinato a box auto.
Le stesse motivazioni impongono il rigetto della domanda di condanna del convenuto al ristoro delle spese sostenute a titolo di energia elettrica, oneri condominiali ed IMU, considerato, peraltro, in relazione a tali profili di domanda, che non risulta nemmeno allegato, oltre che provato, che l'immobile non sia stato utilizzato, quanto meno quale deposito-ripostiglio. Del tutto prive di riscontro probatorio è, infine, la domanda di condanna del al CP_3 pagamento delle spese stragiudiziali e di CTP, mentre è inammissibile la domanda di condanna del al pagamento delle spese per il puntellamento del locale, in quanto proposta per la CP_3 prima volta con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. e, dunque, tardivamente. L'esito della lite, che ha visto la reciproca soccombenza tra le parti in ordine alle plurime domande spiegate dagli attori, impone la totale compensazione tra le medesime delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che il è esclusivo responsabile dei fenomeni Controparte_3 infiltrativi accertati nell'immobile della parte attrice e, per l'effetto, condanna il CP_3
pagina 3 di 4 alla esecuzione degli interventi indicati ai nn. 1 e 2 del paragrafo 4.5 della relazione dell'ing.
; Persona_1
2. Rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma , 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43898/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PARENTI Parte_1 C.F._1
LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. PARENTI LUIGI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
PARENTI LUIGI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv.
PARENTI LUIGI
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BELLONI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in VIA DEI COLLI PORTUENSI, 345 00151 presso il difensore avv. BELLONI MAURIZIO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, sulla premessa di essere proprietari del locale box avente accesso da via Raffaele Balestra 4,
[...] contraddistinto con la lettera H e facente parte del Via Pietro Cartoni n. 8/Via Controparte_2
Balestra n. 4, interessato fin dal 2006 da fenomeni infiltrativi provenienti dal muro di contenimento condominiale, che con ordinanza del 25.7.2023 il Tribunale di Roma, adito su ricorso proposto dagli attori ai sensi dell'art. 1172 c.c., aveva ordinato al di realizzare gli Controparte_3 interventi prescritti dal CTU al paragrafo 4.5. della relazione peritale e che detti interventi non erano stati realizzati, tanto premesso, conveniva in giudizio il , per ivi Controparte_3 sentire:
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione delle CP_3 infiltrazioni nel locale H di proprietà degli attori;
pagina 1 di 4 - confermare il provvedimento assunto nella fase cautelare e, conseguentemente, condannare il convenuto ad eseguire a regola d'arte a propria cura e spese ed entro un congruo termine i CP_3 lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni oggetto del presente giudizio;
- condannare il convenuto all'effettuazione dei lavori per la rimessione in pristino del CP_3 locale di proprietà dei ricorrenti, ivi compreso il recupero del solaio in cedimento strutturale e le lavorazioni indicate nel computo metrico redatto dal CTU Ing. nel procedimento cautelare;
Persona_1
- condannare il convenuto al risarcimento del danno nei confronti degli attori per il CP_3 mancato utilizzo della porzione immobiliare per 14 anni ed 8 mesi e per le spese sostenute per il locale ed a causa dell'inerzia del , che viene quantificato complessivamente in € 50.740,00, oltre CP_3 le spese ulteriori maturande nel corso del giudizio e fino al completo ripristino della fruibilità del locale
H ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, facendo ricorso anche alla via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle Controparte_3 avverse domande, rilevando che il manufatto costituito da due livelli di costruzione in cui insisteva il locale degli attori (in particolare al livello inferiore) non era presente nel progetto ed era stato realizzato successivamente, senza alcun titolo edilizio ed alterando la destinazione di uno dei muri perimetrali del manufatto, realizzato con funzioni esclusive di recinzione e che le voci di danno non erano dovute, quanto meno nella misura richiesta.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c., all'udienza del 15 gennaio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha proposto nei confronti del convenuto una domanda per risarcimento danni da cose in custodia fondata sull'art. 2051 c.c. Quest'ultima disposizione configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. In particolare, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa danneggiata e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale. Consegue che fa capo al danneggiato l'onere della prova dell'esistenza di un danno e del nesso di causalità intercorrente tra l'evento dannoso e la res in custodia, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, da intendersi quale interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia o comunque dal fatto del terzo. Ciò posto in punto di diritto, si osserva, in fatto, che dalle CTU espletate dall'ingegnere
[...]
nel procedimento cautelare e nel successivo reclamo secondo un condivisibile iter Persona_2 logico argomentativo, è emerso che i fenomeni infiltrativi, di cui non è contestata la sussistenza, derivano dalle acque meteoriche che permeano la sede stradale soprastante e adiacente e, per contatto, il muro di controterra in tufo che delimita la rampa di accesso al locale, il quale svolge la funzione di contenimento del terrapieno che insiste sullo stesso locale. In particolare, come già evidenziato nell'ordinanza emessa all'esito del procedimento cautelare esperito, le cause degli inconvenienti lamentati sono dovute: “
1. Infiltrazioni determinate da precipitazioni meteoriche che penetrano attraverso diversi punti di discontinuità della finitura del marciapiede che corre parallelamente alla Via Raffaele Balestra, posto su un piano immediatamente superiore al locale di pagina 2 di 4 cui è causa;
2. infiltrazioni derivanti dal contatto diretto della parete di confine del locale con il terrapieno sottostante la Via Raffaele Balestra realizzata in tufo e di proprietà del;
3. CP_3 completa assenza di drenaggio delle acque provenienti dal terrapieno limitrofo al locale di cui trattasi e convogliamento delle stesse che si riversano, attraverso il contatto con il terreno, sulle pareti del locale oggetto di controversia”.
La circostanza, evidenziata dal convenuto, che il manufatto in esame non fosse presente nel progetto abilitativo edilizio del Condominio, benché l'epoca di costruzione sia comunque antecedente al
1967, presumibilmente ricompresa tra gli anni 1948 e 1950, non assume rilevanza, posto che il CTU ha evidenziato che lo stato dell'immobile deve presumersi, comunque, assentito dal combinato disposto dall'analisi della documentazione catastale e della documentazione reperita presso gli archivi del , considerato, vieppiù, che trattasi di elemento non idoneo ad interrompere il nesso Pt_3 causale tra il muro e l'immobile della parte attrice. CP_4
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve dichiararsi che il è CP_3 esclusivo responsabile dei fenomeni infiltrativi accertati nell'immobile della parte attrice e, per l'effetto, il convenuto deve essere condannato alla esecuzione degli interventi indicati al n. 1 del paragrafo 4.5 della relazione dell'ing. . Persona_1
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda risarcitoria avente ad oggetto la condanna del alla esecuzione degli interventi finalizzati al ripristino dell'immobile ammalorato quali CP_3 indicati nell'elaborato peritale al n. 2 del paragrafo 4.5 della relazione dell'ing. , Persona_1 trattandosi di cui, per come si è detto, di danni direttamente riconducibili ad immobili di proprietà del e di cui quest'ultimo è responsabile, ex art. 2051 c.c. CP_3
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto al risarcimento del danno dovuto per il mancato uso dell'immobile quale box, avendo l'unità immobiliare in esame destinazione C/2, vale a dire uso deposito-ripostiglio e considerato che non vi è prova che l'immobile sia mai stato effettivamente destinato a box auto.
Le stesse motivazioni impongono il rigetto della domanda di condanna del convenuto al ristoro delle spese sostenute a titolo di energia elettrica, oneri condominiali ed IMU, considerato, peraltro, in relazione a tali profili di domanda, che non risulta nemmeno allegato, oltre che provato, che l'immobile non sia stato utilizzato, quanto meno quale deposito-ripostiglio. Del tutto prive di riscontro probatorio è, infine, la domanda di condanna del al CP_3 pagamento delle spese stragiudiziali e di CTP, mentre è inammissibile la domanda di condanna del al pagamento delle spese per il puntellamento del locale, in quanto proposta per la CP_3 prima volta con la seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. e, dunque, tardivamente. L'esito della lite, che ha visto la reciproca soccombenza tra le parti in ordine alle plurime domande spiegate dagli attori, impone la totale compensazione tra le medesime delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che il è esclusivo responsabile dei fenomeni Controparte_3 infiltrativi accertati nell'immobile della parte attrice e, per l'effetto, condanna il CP_3
pagina 3 di 4 alla esecuzione degli interventi indicati ai nn. 1 e 2 del paragrafo 4.5 della relazione dell'ing.
; Persona_1
2. Rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma , 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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