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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11688/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11688/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DUCCIO NICOLA Parte_1 C.F._1
CERFOGLI ( , elettivamente domiciliato in VIA Email_1
SAVENELLA N. 2 BOLOGNA presso il difensore e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DUCCIO Parte_2 C.F._2
NICOLA CERFOGLI ( , elettivamente domiciliato in VIA Email_1
SAVENELLA N. 2 BOLOGNA presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA Controparte_1 C.F._3
ZANFANTI ( , elettivamente domiciliata in Via San Giorgio n. Email_2
4, presso lo studio del precedente difensore avv. Stefano Molza, in VIA SAN GIORGIO N. 4
BOLOGNA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per e Parte_1 Parte_2
«in via preliminare e incidentale che l'adito Giudice voglia accertare e dichiarare la falsità LA scrittura privata del 12.09.2013 (all. 1 fascicolo monitorio) e/o LA sua sottoscrizione da parte di
[...]
Una volta accertata e dichiarata la falsità LA scrittura privata del 12.09.2013 (all. 1 Per_1
fascicolo monitorio) e/o LA sua sottoscrizione da parte di gli opponenti chiedono che Persona_1
pagina 1 di 11 tale documento venga dichiarato inefficace e venga espunto dagli atti di causa in quanto inutilizzabile al fine del decidere la presente controversia e conseguentemente chiedono la revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio e nei successivi scritti difensivi, da intendersi trascritto nel presente atto ed in particolare ribadiscono l'eccezione di prescrizione di diritto di credito LA opposta, poiché è di tutta evidenza che gli atti pubblici che costituirebbero l'epilogo dell'attività professionale che la Rag. sostiene di aver svolto in favore CP_1
di sono stati stipulati in data 23.07.2010 e la prima richiesta di pagamento delle relative Persona_1
spettanze professionali è avvenuta con la parcella pro forma del 09.04.2021, dopo ben 11 anni. Con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».
Per Controparte_1
«nel merito come da comparsa di costituzione e risposta:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare totalmente infondata, per le causali dedotte,
l'avversa opposizione e, conseguentemente, rigettarla, confermando integralmente la monizione opposta anche in punto di interessi e spese o, in subordine, dichiarare tenuti e condannare
[...]
e per le causali di cui all'ingiunzione opposta, e ciascuno nei limiti LA Pt_1 Parte_2 propria quota ereditaria (50% dell'intero) [a corrispondere] la somma di € 203.008,00, oltre interessi ai tassi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda di monizione al saldo e/o, in ulteriore subordine, quella anche diversa e anche minor somma che venisse ritenuta dovuta [per l'attività svolta], anche in punto di interessi e, comunque, congrua e di giustizia. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi.
[...]
Sulla querela di falso rigettare la querela di falso e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.226 c.p.c.:
- ordinare la restituzione del documento
- disporre che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione LA sentenza sul documento stesso. Con vittoria di esborsi e compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto LA decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3480/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna in data 27.07.2022, Pt_1
pagina 2 di 11 e – ingiunti in qualità di eredi di loro padre ed Pt_1 Parte_2 Persona_1
asserito debitore – convenivano in giudizio la ricorrente chiedendo, in via Controparte_1
cautelare, di sospendere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, accertata la falsità LA sottoscrizione di in calce alla scrittura privata allegata Persona_1
al ricorso monitorio e/o la falsità del documento, di revocare il decreto ingiuntivo.
In primo luogo, gli opponenti disconoscevano ex art. 2719 c.c. la scrittura privata allegata solo in copia nel ricorso per ingiunzione, rimettendo così alla controparte che ne richiamava gli effetti la produzione in originale.
In secondo luogo, dichiaravano, in ogni caso, di non conoscere la scrittura privata allegata al ricorso monitorio la quale conteneva una ricognizione di debito di in favore LA di € Persona_1 CP_1
160.000,00 oltre i.v.a. e c.p. per prestata attività professionale, né la sottoscrizione del de cuius in calce al documento. In particolare, evidenziavano che il documento era composto da due fogli aventi struttura grafica e caratteri differenti, con la sottoscrizione dell'asserito debitore presente esclusivamente sul secondo dei due fogli, il quale presentava la mera accettazione di quanto riportato nel primo, nel quale era invece ricostruita l'attività professionale e rendicontato il compenso dovuto.
In terzo luogo, eccepivano l'assenza di un mandato, delle relative prestazioni professionali e dunque anche del rapporto fondamentale alla base LA ricognizione di debito. Invero, nel ricorso monitorio la aveva affermato di aver svolto un'attività di consulenza in favore di ai fini LA CP_1 Persona_1
cessione, a Galotti s.p.a., di alcune quote LA Nuova Savena s.r.l. e LA vendita di un terreno edificabile sito in via G. Dozza n. 24 in Bologna. Tale attività di consulenza, secondo gli opponenti, era stata svolta invece, su espresso mandato del de cuius, dall'Avv. Nicola Alessandri del Foro di Bologna, al quale fu corrisposto il relativo compenso. In via subordinata, era contestata l'assenza di qualsivoglia allegazione da cui poter desumere il metodo seguito dalla per quantificare l'eventuale dovuto. CP_1
Infine, gli opponenti eccepivano l'avvenuta prescrizione, presuntiva o decennale, del diritto di credito, atteso che la ricorrente aveva atteso oltre 11 anni, e persino la morte del debitore, prima di chiedere il pagamento del compenso per la prestazione professionale. Infatti, osservavano gli attori, gli atti pubblici di cessione delle quote e di vendita del terreno erano stati stipulati il 23.07.2010, data a cui si poteva ricondurre l'epilogo dell'asserita attività di consulenza LA mentre la scrittura privata Pt_3
contestata era datata 12.09.2013 e la fattura pro forma con la quale si domandava il pagamento del compenso era stata inviata con diffida ad adempiere solo in data 14.04.2021.
pagina 3 di 11 Con comparsa del 19.12.2022 si costituiva in giudizio l'opposta, che, in risposta al disconoscimento LA copia, allegava in atti l'originale LA scrittura privata, per cui chiedeva, peraltro, l'autorizzazione al deposito in cancelleria.
L'opposta, preso atto LA dichiarazione degli eredi opponenti di non conoscenza LA scrittura e LA firma ad essa posta in calce, faceva istanza di verificazione del documento contestato ed indicava le possibili scritture di comparazione, rinviando a controparte, la quale contestava anche l'autenticità del documento, la proposizione di una querela di falso in caso di esito positivo LA verificazione.
Quanto, invece, all'asserita sussistenza del credito, l'opposta si richiamava all'inversione dell'onere LA prova, che una volta riconosciuta la paternità LA scrittura sarebbe stata automatica conseguenza del riconoscimento di debito in essa contenuto. La affermava, altresì, che la scrittura faceva CP_1
riferimento sia al rapporto fondamentale che ai criteri di quantificazione del dovuto, che era stato, dunque, accettato dal debitore ed individuato nel quantum in proporzione al valore delle operazioni per cui l'attività di consulenza era stata prestata.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito professionale, l'opposta affermava che il riconoscimento di debito, datato 12.09.2013, era da considerarsi atto interruttivo LA prescrizione, con conseguente infondatezza dell'eccezione, atteso che il dies a quo del termine di prescrizione, in caso di esito positivo LA verificazione, avrebbe coinciso con la data dell'atto di riconoscimento del debito e quindi l'azione era stata intrapresa nel termine decennale. La difesa dell'opposta rilevava, peraltro,
l'incompatibilità LA eccepita prescrizione presuntiva con l'eccezione di insussistenza del rapporto fondamentale e, al contempo, che parte avversa non avesse comunque eccepito la prescrizione estintiva.
Quanto, infine, alla contestata singolarità delle tempistiche con le quali la aveva chiesto il CP_1
pagamento del dovuto, parte opposta richiamava il rapporto di consolidata fiducia che la stessa aveva con che la tranquillizzava sulla futura soddisfazione del credito, tanto più in ragione Persona_1 dell'avvenuto riconoscimento.
Alla prima udienza, in data 19.01.2023, l'opposta depositava presso la cassaforte del Tribunale
l'originale LA scrittura contestata, gli opponenti ribadivano anche in relazione ad essa il disconoscimento e parte opposta reiterava istanza di verificazione dell'autenticità LA sottoscrizione.
La Giudice, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. vista la ragionevolezza, ad un primo sommario esame, LA contestazione circa la riferibilità ad LA scrittura Persona_1
privata di riconoscimento del debito – infatti, il documento sebbene prodotto in originale si presentava in due fogli liberi di cui solo il secondo, che presentava a differenza del primo delle tracce di pinzatura, pagina 4 di 11 era firmato dal debitore – disponeva la sospensione LA provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, concessi i termini per le memorie 183, co. 6, c.p.c., rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nella memoria 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'opponente si riportava sostanzialmente a quanto già affermato e, eccepita la falsità materiale del documento, si riservava di proporre querela di falso nel caso in cui la verificazione avesse avuto esito positivo, essendo tale strumento processuale l'unico capace di rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione, frutto dell'alterazione del documento, e sottoscrizione. L'opposta, con la corrispondente memoria, a conferma del rapporto professionale e di fiducia intrattenuto con e LA sussistenza del debito per le prestazioni professionali Persona_1
svolte, riportava le dichiarazioni in suo favore – ricevute via e-mail allegata in atti – dall'architetto collaboratore ed amico del debitore, che si rendeva disponibile a testimoniare Testimone_1 anticipando già che gli aveva raccontato dell'esistenza del debito e LA scrittura di Persona_1
riconoscimento. Quanto, poi, alla mancanza LA sottoscrizione o LA sigla di ciascun foglio componente la scrittura, parte opposta osservava come ciò non fosse necessario e che l'unica possibilità per gli opponenti per contestare il contenuto LA scrittura legalmente riconosciuta sarebbe stata la presentazione LA querela di falso. Inoltre, secondo l'opposta le tracce di pinzatura presenti solo su uno dei due fogli erano da addebitarsi non ad un'alterazione del documento quanto ad un errore LA segreteria LA , che nel fotocopiare l'originale ne aveva cucito il primo foglio con Parte_4 CP_1 la copia del secondo e appurato l'errore aveva deciso di evitare ulteriori pinzature e lasciare i fogli liberi.
Nella memoria 183, co. 6 n. 2), c.p.c., entrambe le parti reiteravano domanda di verificazione LA scrittura privata e gli opponenti anticipavano che avrebbero avanzato querela di falso in caso di esito positivo. Gli opponenti chiedevano, inoltre, di ammettersi l'interrogatorio formale LA sui CP_1 capitoli dedotti e l'assunzione come testi dell'avv. Nicola Alessandri e LA signora CP_2
L'opposta, da parte sua, allegava, a conferma dell'effettivo svolgimento dell'attività di consulenza, copiose e-mail e bozze di atti con i quali potesse risultare provato un suo coinvolgimento nella redazione dei contratti per le operazioni indicate nella scrittura e chiedeva l'assunzione come testi dell'architetto del notaio e LA dott.ssa sui capitoli di Testimone_1 Persona_2 Persona_3
prova così come dedotti.
Nella terza memoria 183, co. 6 c.p.c. le parti contestavano la rilevanza e/o l'ammissibilità delle richieste di prova delle controparti, e in caso di loro ammissione chiedevano a prova contraria pagina 5 di 11 l'ammissione come ulteriori testi di per gli opponenti, e dell'architetto , Testimone_2 Tes_3
per parte opposta.
All'udienza del 16.05.2023 la Giudice, data possibilità di ulteriore contraddittorio alle parti, si riservava sulle istanze istruttorie. A scioglimento LA riserva, con ordinanza pronunciata fuori udienza del 26.07.2023 disponeva C.T.U. grafologica nominando all'uopo la dott.ssa a cui Persona_4
affidava il seguente quesito: «Dica il CTU, sentite le parti ed i CCTTPP eventualmente nominati, esaminata la sottoscrizione presente sulla scrittura privata del 12.09.2013, documento 1-bis del fascicolo di parte opposta, in originale, apparentemente riferibile al sig. esaminate le Persona_1
sottoscrizioni rese da su documenti di identità (carta di identità, patente e passaporto) Persona_1
che parte opponente esibirà al CTU, nonché sui documenti da 9 a 15 del fascicolo di parte opposta, se le sottoscrizioni disconosciute nella scrittura privata del 12.09.2013 siano o meno riferibili al sig.
e perché e con quale grado di certezza. Accerti anche il CTU, se del caso avvalendosi di Persona_1
un ausiliario, se via sia stata alterazione del documento in esame, comparando le caratteristiche dei due fogli di cui si compone». Quanto alle richieste istruttorie, ammetteva le prove dedotte e rinviava per l'interrogatorio formale e l'assunzione LA prova testimoniale con due testi per parte, rinviando il giuramento del C.T.U. all'esito LA prova orale.
Alle udienze del 16.11.2023 e del 7.12.2023 si procedeva all'assunzione delle prove orali, per le cui risultanze si rimanda al relativo verbale.
All'udienza del 25.01.2024 veniva conferito l'incarico al nominato C.T.U. e veniva esteso l'ambito di indagine LA consulenza, oltre che la tipologia di carta anche alla tipologia di toner o di inchiostro utilizzato sui due fogli, con l'ulteriore verifica sulla contemporaneità dell'apposizione delle due firme e così anche LA frase “per presa visione Dott. ” e sulla loro plausibile riconduzione Persona_1
all'anno 2013 o, piuttosto, ad epoca più recente.
All'udienza del 16.07.2024 sulla base delle risultanze LA C.T.U. gli opponenti affermavano di voler procedere con querela di falso e la Giudice rinviava per interpellare parte opposta sull'intenzione di valersi di tale documento e per consentire la notifica al Pubblico Ministero di cui è obbligatorio l'intervento.
All'udienza del 8.10.2024 veniva presentata dagli opponenti personalmente querela di falso e si procedeva nelle forme di legge. Parte opposta depositava estratto autentico dei libri cespiti del 2013 dei beni strumentali in uso allo studio LA per dimostrare come al tempo nello studio fossero CP_1
presenti quattro diverse stampanti.
pagina 6 di 11 All'udienza del 20.03.2025 le parti precisavano le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Sulla querela di falso in via incidentale
In via preliminare, occorre esaminare la querela di falso proposta dagli opponenti avverso la scrittura privata di ricognizione di debito datata 12.09.2013 e sottoscritta da padre degli Persona_1 opponenti e presunto debitore, con la quale l'opposta è riuscita ad ottenere l'ingiunzione. Infatti, ove tale scrittura venga dichiarata falsa ne deriverebbe un'inversione dell'onere LA prova e, soprattutto, sarebbe valutabile l'eccezione di prescrizione degli opponenti che se accolta assorbirebbe tutte le altre questioni.
La scrittura contestata si compone di due fogli liberi e consiste in una lettera dello ST LA
RA . Il primo foglio, con intestazione dello ST, riporta una ricostruzione Controparte_1 dell'attività professionale che la sostiene di aver svolto in favore di e la CP_1 Persona_1
quantificazione del relativo compenso. Il secondo foglio, che riporta come testo la sola dicitura «Lo
ST rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.», presenta in calce sulla sinistra la firma di sovrapposta alla scritta «per Persona_1
presa visione dott. , e sulla destra la firma LA . Persona_1 CP_1
Gli opponenti hanno affermato di non conoscere né il documento né la sottoscrizione e, in ogni caso, hanno chiesto di accertare e dichiarare la falsità del documento. Parta opposta ha chiesto la verificazione e questa Giudice ha disposto apposita C.T.U. grafologica, con quesito comprensivo di indagini ed accertamenti utili anche ai fini LA successiva ed eventuale proposizione di querela di falso.
La C.T.U. ha accertato che: 1) la sottoscrizione presente sul secondo foglio LA scrittura privata datata
12.09.2013 (depositata in cassaforte e di cui vi è copia nel documento 1-bis del fascicolo di parte opposta) è riferibile, con certezza, a 2) la diversità dei tessuti cartacei (che osservati al Persona_1
microscopio con sorgente UV presentano una diversa tonalità) e la diversa ampiezza dei margini delle parti a stampa dei due fogli che compongono il documento (la diversa formattazione depone per la mancanza di continuità tra i due fogli), nonché la differente tipologia e modalità di deposizione degli inchiostri (il primo foglio risulta stampato con tecnologia basata su toner mentre il secondo proviene da una stampante con tecnologia a getto di inchiostro) evidenziano che i due fogli provengono da pagina 7 di 11 stampanti diverse;
3) non è possibile (come da ricostruzione nella relazione) datare le sottoscrizioni presenti sul secondo foglio né la frase “per presa visione Dott. ”. Persona_1
A fronte dell'esito positivo LA verificazione, gli opponenti hanno proposto querela di falso in via incidentale con dichiarazione unita al verbale, e questa Giudice, preso atto che l'opposta intendeva comunque valersi in giudizio del documento e considerata la rilevanza di questo ai fini LA decisione
– atteso che l'accertamento LA falsità del documento avrebbe invertito l'onere LA prova e consentito di valutare anche l'eccezione di prescrizione – ne ha autorizzato la presentazione, ritenendo sufficiente per la decisione sulla querela, in assenza di osservazioni contrarie delle parti, quanto già accertato dalla C.T.U. e quanto già direttamente deducibile dal documento.
Nel caso di specie, la querela di falso mira, dunque, a mettere in dubbio non la veridicità LA sottoscrizione, per cui la C.T.U. ha confermato la certezza LA paternità, ma del documento in sé, in quanto – secondo la prospettazione degli opponenti – manipolato, nella misura in cui il secondo foglio,
l'unico che presenta la firma del debitore, risulterebbe sconnesso e appartenente piuttosto ad altro documento, e aggiunto solo dopo al primo foglio.
Come noto, la scrittura privata autenticata, riconosciuta o verificata fa piena prova, fino a querela di falso, LA provenienza delle dichiarazioni dal suo sottoscrittore, ovvero in caso di documento redatto da altri e solo sottoscritto LA condivisione del suo contenuto da parte del sottoscrittore, ma se quest'ultimo neghi di essere autore o di aver condiviso, totalmente o parzialmente, le dichiarazioni risultanti dal documento – oppure lo facciano in sua vece gli eredi come nel caso de quo – perché in tesi alterato o manipolato, l'unico strumento processuale per superare la presunzione legale che riconduce il contenuto del documento al suo sottoscrittore è la querela di falso, che se ha esito positivo fa venire meno il collegamento LA sottoscrizione con le dichiarazioni. Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, perché contraffatta, alterata o manipolata, occorre proporre querela di falso e dar prova LA contraffazione del documento. Spetterà poi alla controparte, una volta accertata la falsità materiale LA scrittura, dare prova contraria, e che, quindi, tale presunta alterazione o manipolazione era in realtà giustificata da un precedente accordo con il sottoscrittore, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dall'esito positivo LA querela di falso (cfr. ex multis Cass. civ., sez.II, 14 marzo 2013, n. 6534)
Dall'analisi del documento e dalle risultanze LA C.T.U. emerge che: i due fogli sono di consistenze diverse e provengono da stampanti differenti;
il layout dei due fogli è differente attesa la diversa configurazione dei margini;
solo il primo foglio contiene un reale contenuto in cui è ravvisabile una pagina 8 di 11 ricognizione di debito ma la sottoscrizione dell'asserito debitore è presente solo sul secondo;
il secondo dei due fogli presenta tracce di una pinzatura mentre il primo ne è privo.
Tali elementi depongono univocamente nel senso di una manipolazione LA scrittura, la quale appare come il risultato di una giustapposizione di due fogli, di cui il secondo estrapolato da altro precedente documento.
A nulla rilevano i tentativi di parte opposta di provare il contrario mediante la prova che nel 2013 nello studio LA erano presenti quattro diverse stampanti, fatto da cui nulla può dedursi in CP_1 relazione all'autenticità LA scrittura.
Né pare verosimile la giustificazione addotta dall'opposta – che certo non assurge a prova – circa l'errore nella pinzatura dei fogli, dato che è di gran lunga più probabile, considerati i restanti elementi che depongono nel senso LA non autenticità del documento, che il secondo foglio, il quale presenta tracce di pinzatura benché nelle memorie parte opposta affermi erroneamente che sono presenti sul primo, appartenesse a tutt'altro documento, da cui è stato estrapolato eliminando la puntina metallica che lo cuciva e poi aggiunto al primo dei due fogli in cui la ha ricostruito, ex post, attività CP_1
svolta e compensi.
In definitiva, è accertata la falsità materiale del documento e, pertanto, deve essere accolta la querela di falso e dichiarata l'inefficacia LA scrittura.
Sull'eccezione di CP_3
Venuta meno qualsiasi valenza probatoria LA scrittura privata di ricognizione di debito in favore LA perché dichiarata falsa, ne discende che l'onere LA prova LA pretesa vantata torna ad CP_1
incombere sulla ricorrente-opposta e può, preliminarmente, valutarsi l'eccezione di prescrizione.
L'eccezione, avanzata dagli opponenti, di prescrizione del diritto di credito vantato dalla deve CP_1
essere accolta, e trattandosi di questione preliminare esime questa Giudice da ulteriori valutazioni di merito da ritenersi interamente assorbite.
Va anzitutto osservato che l'eccezione di prescrizione del diritto controverso è eccezione di merito in senso stretto e dunque non rilevabile d'ufficio dal Giudice.
Nel caso di specie, gli opponenti, fin dall'atto di citazione, hanno sempre eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. nonché, in subordine, la prescrizione estintiva decennale (cfr. ultime quattro righe del paragrafo 4, rubricato “Prescrizione del credito professionale”, dell'atto di citazione).
pagina 9 di 11 Il diritto di credito sorto da obbligazione contrattuale per prestazioni professionali ai sensi dell'art. 2956 c.c. si presume prescritto se il suo titolare dal momento in cui poteva farlo valere non lo ha esercitato nei successivi tre anni, perché la legge lo considera presuntivamente soddisfatto. Colui al quale la prescrizione è stata opposta per accertare se si è effettivamente verificata l'estinzione può deferire all'altra parte il giuramento, unico strumento processuale capace di sovvertire l'effetto ex lege derivante dall'eccezione di prescrizione del debitore. Inoltre, come ogni altro diritto, è sottoposto alla disciplina LA prescrizione estintiva ordinaria, per cui, trattandosi di diritto di credito ex contractu, decorsi dieci anni dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere senza che il titolare lo abbia esercitato, né abbia compiuto atti interruttivi, si considera in ogni caso prescritto, e quindi estinto ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Nel caso di specie, l'attività professionale che l'opposta ha affermato di aver svolto (e non si esclude che ciò possa essere vero) riguardava una consulenza in favore di parte venditrice, in Persona_1
ordine a due contratti, rispettivamente di cessione delle quote LA Nuova Savena s.r.l. e di vendita del terreno in via G. Dozza, n. 24 a Galotti s.p.a., stipulati nella forma dell'atto pubblico il 23.07.2010, giorno al quale – come correttamente osservato dagli opponenti – si può ricondurre anche l'epilogo dell'asserita attività di consulenza LA Pt_3
La richiesta di pagamento del compenso è stata inviata ad ed Parte_1 Parte_2
, con diffida ad adempiere cui si allegava fattura pro forma, solo in data 14.04.2021, dunque
[...] oltre dieci anni dallo svolgimento LA prestazione e solo dopo il decesso dell'originario debitore. La
, peraltro, non ha dato prova di aver mai richiesto, in precedenza, il pagamento del dovuto, e CP_1
dunque non sussistono atti interruttivi. Inoltre, non può che osservarsi come sia una circostanza quanto mai singolare che per un credito di così ingente importo l'opposta abbia atteso, nonostante il rapporto di fiducia con il debitore, per più di dieci anni.
A fronte dell'eccezione di prescrizione presuntiva, ammesso che avesse effettivamente svolto l'attività professionale per cui chiede il pagamento del compenso, la avrebbe dovuto deferire il CP_1 giuramento decisorio così come previsto dall'art. 2960, co. 2 c.c. anche in caso di azione contro gli eredi del debitore, ma non lo ha fatto e, conseguentemente, il diritto deve ritenersi prescritto. Del resto, anche non volendo ricorrere all'istituto LA prescrizione presuntiva, il diritto di credito è comunque estinto per intervenuta prescrizione estintiva decennale.
In conclusione, deve accogliersi la domanda degli opponenti e, pertanto, questa Giudice revoca il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 10 di 11 Sulle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico LA ricorrente-opposta, che sarà tenuta a corrispondere agli opponenti la somma complessiva – determinata ai sensi del d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore LA controversia e considerati i valori medi per tutte le fasi ad eccezione LA fase decisionale per la quale sono applicati i minimi – di €
11.977,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di C.T.U., già liquidate nella misura di € 2.471,53 come da decreto del 18.05.2024 e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti, vanno poste a carico LA ricorrente-opposta, così come le spese di C.T.P. in misura comunque non superiore al compenso liquidato per il C.T.U.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la querela di falso proposta in via incidentale in relazione alla scrittura privata datata
12.09.2013 prodotta da parte opposta, conservata in cassaforte ed oggetto di C.T.U. e, pertanto, la dichiara falsa;
- Dispone la conservazione nella cassaforte del Tribunale del documento di cui è stata accertata la falsità e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, 227 c.p.c. e 537 c.p.p., ne ordina, formatosi il giudicato, la distruzione secondo le formalità di legge;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3480/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna in data
27.07.2022;
- Condanna al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate nella Controparte_1
complessiva somma di € 11.977,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.;
- Pone definitivamente a carico LA le spese di C.T.U. e la condanna a rifondere agli attori la CP_1
somma da loro già provvisoriamente pagata in relazione alle spese di C.T.U. e per il proprio C.T.P.
Bologna 15.09.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11688/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DUCCIO NICOLA Parte_1 C.F._1
CERFOGLI ( , elettivamente domiciliato in VIA Email_1
SAVENELLA N. 2 BOLOGNA presso il difensore e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DUCCIO Parte_2 C.F._2
NICOLA CERFOGLI ( , elettivamente domiciliato in VIA Email_1
SAVENELLA N. 2 BOLOGNA presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIA Controparte_1 C.F._3
ZANFANTI ( , elettivamente domiciliata in Via San Giorgio n. Email_2
4, presso lo studio del precedente difensore avv. Stefano Molza, in VIA SAN GIORGIO N. 4
BOLOGNA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue
Per e Parte_1 Parte_2
«in via preliminare e incidentale che l'adito Giudice voglia accertare e dichiarare la falsità LA scrittura privata del 12.09.2013 (all. 1 fascicolo monitorio) e/o LA sua sottoscrizione da parte di
[...]
Una volta accertata e dichiarata la falsità LA scrittura privata del 12.09.2013 (all. 1 Per_1
fascicolo monitorio) e/o LA sua sottoscrizione da parte di gli opponenti chiedono che Persona_1
pagina 1 di 11 tale documento venga dichiarato inefficace e venga espunto dagli atti di causa in quanto inutilizzabile al fine del decidere la presente controversia e conseguentemente chiedono la revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati nell'atto introduttivo del presente giudizio e nei successivi scritti difensivi, da intendersi trascritto nel presente atto ed in particolare ribadiscono l'eccezione di prescrizione di diritto di credito LA opposta, poiché è di tutta evidenza che gli atti pubblici che costituirebbero l'epilogo dell'attività professionale che la Rag. sostiene di aver svolto in favore CP_1
di sono stati stipulati in data 23.07.2010 e la prima richiesta di pagamento delle relative Persona_1
spettanze professionali è avvenuta con la parcella pro forma del 09.04.2021, dopo ben 11 anni. Con condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite».
Per Controparte_1
«nel merito come da comparsa di costituzione e risposta:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare totalmente infondata, per le causali dedotte,
l'avversa opposizione e, conseguentemente, rigettarla, confermando integralmente la monizione opposta anche in punto di interessi e spese o, in subordine, dichiarare tenuti e condannare
[...]
e per le causali di cui all'ingiunzione opposta, e ciascuno nei limiti LA Pt_1 Parte_2 propria quota ereditaria (50% dell'intero) [a corrispondere] la somma di € 203.008,00, oltre interessi ai tassi legali ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda di monizione al saldo e/o, in ulteriore subordine, quella anche diversa e anche minor somma che venisse ritenuta dovuta [per l'attività svolta], anche in punto di interessi e, comunque, congrua e di giustizia. In tutti i casi con vittoria di spese e compensi.
[...]
Sulla querela di falso rigettare la querela di falso e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.226 c.p.c.:
- ordinare la restituzione del documento
- disporre che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione LA sentenza sul documento stesso. Con vittoria di esborsi e compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto LA decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3480/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna in data 27.07.2022, Pt_1
pagina 2 di 11 e – ingiunti in qualità di eredi di loro padre ed Pt_1 Parte_2 Persona_1
asserito debitore – convenivano in giudizio la ricorrente chiedendo, in via Controparte_1
cautelare, di sospendere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, accertata la falsità LA sottoscrizione di in calce alla scrittura privata allegata Persona_1
al ricorso monitorio e/o la falsità del documento, di revocare il decreto ingiuntivo.
In primo luogo, gli opponenti disconoscevano ex art. 2719 c.c. la scrittura privata allegata solo in copia nel ricorso per ingiunzione, rimettendo così alla controparte che ne richiamava gli effetti la produzione in originale.
In secondo luogo, dichiaravano, in ogni caso, di non conoscere la scrittura privata allegata al ricorso monitorio la quale conteneva una ricognizione di debito di in favore LA di € Persona_1 CP_1
160.000,00 oltre i.v.a. e c.p. per prestata attività professionale, né la sottoscrizione del de cuius in calce al documento. In particolare, evidenziavano che il documento era composto da due fogli aventi struttura grafica e caratteri differenti, con la sottoscrizione dell'asserito debitore presente esclusivamente sul secondo dei due fogli, il quale presentava la mera accettazione di quanto riportato nel primo, nel quale era invece ricostruita l'attività professionale e rendicontato il compenso dovuto.
In terzo luogo, eccepivano l'assenza di un mandato, delle relative prestazioni professionali e dunque anche del rapporto fondamentale alla base LA ricognizione di debito. Invero, nel ricorso monitorio la aveva affermato di aver svolto un'attività di consulenza in favore di ai fini LA CP_1 Persona_1
cessione, a Galotti s.p.a., di alcune quote LA Nuova Savena s.r.l. e LA vendita di un terreno edificabile sito in via G. Dozza n. 24 in Bologna. Tale attività di consulenza, secondo gli opponenti, era stata svolta invece, su espresso mandato del de cuius, dall'Avv. Nicola Alessandri del Foro di Bologna, al quale fu corrisposto il relativo compenso. In via subordinata, era contestata l'assenza di qualsivoglia allegazione da cui poter desumere il metodo seguito dalla per quantificare l'eventuale dovuto. CP_1
Infine, gli opponenti eccepivano l'avvenuta prescrizione, presuntiva o decennale, del diritto di credito, atteso che la ricorrente aveva atteso oltre 11 anni, e persino la morte del debitore, prima di chiedere il pagamento del compenso per la prestazione professionale. Infatti, osservavano gli attori, gli atti pubblici di cessione delle quote e di vendita del terreno erano stati stipulati il 23.07.2010, data a cui si poteva ricondurre l'epilogo dell'asserita attività di consulenza LA mentre la scrittura privata Pt_3
contestata era datata 12.09.2013 e la fattura pro forma con la quale si domandava il pagamento del compenso era stata inviata con diffida ad adempiere solo in data 14.04.2021.
pagina 3 di 11 Con comparsa del 19.12.2022 si costituiva in giudizio l'opposta, che, in risposta al disconoscimento LA copia, allegava in atti l'originale LA scrittura privata, per cui chiedeva, peraltro, l'autorizzazione al deposito in cancelleria.
L'opposta, preso atto LA dichiarazione degli eredi opponenti di non conoscenza LA scrittura e LA firma ad essa posta in calce, faceva istanza di verificazione del documento contestato ed indicava le possibili scritture di comparazione, rinviando a controparte, la quale contestava anche l'autenticità del documento, la proposizione di una querela di falso in caso di esito positivo LA verificazione.
Quanto, invece, all'asserita sussistenza del credito, l'opposta si richiamava all'inversione dell'onere LA prova, che una volta riconosciuta la paternità LA scrittura sarebbe stata automatica conseguenza del riconoscimento di debito in essa contenuto. La affermava, altresì, che la scrittura faceva CP_1
riferimento sia al rapporto fondamentale che ai criteri di quantificazione del dovuto, che era stato, dunque, accettato dal debitore ed individuato nel quantum in proporzione al valore delle operazioni per cui l'attività di consulenza era stata prestata.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito professionale, l'opposta affermava che il riconoscimento di debito, datato 12.09.2013, era da considerarsi atto interruttivo LA prescrizione, con conseguente infondatezza dell'eccezione, atteso che il dies a quo del termine di prescrizione, in caso di esito positivo LA verificazione, avrebbe coinciso con la data dell'atto di riconoscimento del debito e quindi l'azione era stata intrapresa nel termine decennale. La difesa dell'opposta rilevava, peraltro,
l'incompatibilità LA eccepita prescrizione presuntiva con l'eccezione di insussistenza del rapporto fondamentale e, al contempo, che parte avversa non avesse comunque eccepito la prescrizione estintiva.
Quanto, infine, alla contestata singolarità delle tempistiche con le quali la aveva chiesto il CP_1
pagamento del dovuto, parte opposta richiamava il rapporto di consolidata fiducia che la stessa aveva con che la tranquillizzava sulla futura soddisfazione del credito, tanto più in ragione Persona_1 dell'avvenuto riconoscimento.
Alla prima udienza, in data 19.01.2023, l'opposta depositava presso la cassaforte del Tribunale
l'originale LA scrittura contestata, gli opponenti ribadivano anche in relazione ad essa il disconoscimento e parte opposta reiterava istanza di verificazione dell'autenticità LA sottoscrizione.
La Giudice, ritenuta la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c. vista la ragionevolezza, ad un primo sommario esame, LA contestazione circa la riferibilità ad LA scrittura Persona_1
privata di riconoscimento del debito – infatti, il documento sebbene prodotto in originale si presentava in due fogli liberi di cui solo il secondo, che presentava a differenza del primo delle tracce di pinzatura, pagina 4 di 11 era firmato dal debitore – disponeva la sospensione LA provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, concessi i termini per le memorie 183, co. 6, c.p.c., rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori.
Nella memoria 183, co. 6, n. 1 c.p.c. l'opponente si riportava sostanzialmente a quanto già affermato e, eccepita la falsità materiale del documento, si riservava di proporre querela di falso nel caso in cui la verificazione avesse avuto esito positivo, essendo tale strumento processuale l'unico capace di rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione, frutto dell'alterazione del documento, e sottoscrizione. L'opposta, con la corrispondente memoria, a conferma del rapporto professionale e di fiducia intrattenuto con e LA sussistenza del debito per le prestazioni professionali Persona_1
svolte, riportava le dichiarazioni in suo favore – ricevute via e-mail allegata in atti – dall'architetto collaboratore ed amico del debitore, che si rendeva disponibile a testimoniare Testimone_1 anticipando già che gli aveva raccontato dell'esistenza del debito e LA scrittura di Persona_1
riconoscimento. Quanto, poi, alla mancanza LA sottoscrizione o LA sigla di ciascun foglio componente la scrittura, parte opposta osservava come ciò non fosse necessario e che l'unica possibilità per gli opponenti per contestare il contenuto LA scrittura legalmente riconosciuta sarebbe stata la presentazione LA querela di falso. Inoltre, secondo l'opposta le tracce di pinzatura presenti solo su uno dei due fogli erano da addebitarsi non ad un'alterazione del documento quanto ad un errore LA segreteria LA , che nel fotocopiare l'originale ne aveva cucito il primo foglio con Parte_4 CP_1 la copia del secondo e appurato l'errore aveva deciso di evitare ulteriori pinzature e lasciare i fogli liberi.
Nella memoria 183, co. 6 n. 2), c.p.c., entrambe le parti reiteravano domanda di verificazione LA scrittura privata e gli opponenti anticipavano che avrebbero avanzato querela di falso in caso di esito positivo. Gli opponenti chiedevano, inoltre, di ammettersi l'interrogatorio formale LA sui CP_1 capitoli dedotti e l'assunzione come testi dell'avv. Nicola Alessandri e LA signora CP_2
L'opposta, da parte sua, allegava, a conferma dell'effettivo svolgimento dell'attività di consulenza, copiose e-mail e bozze di atti con i quali potesse risultare provato un suo coinvolgimento nella redazione dei contratti per le operazioni indicate nella scrittura e chiedeva l'assunzione come testi dell'architetto del notaio e LA dott.ssa sui capitoli di Testimone_1 Persona_2 Persona_3
prova così come dedotti.
Nella terza memoria 183, co. 6 c.p.c. le parti contestavano la rilevanza e/o l'ammissibilità delle richieste di prova delle controparti, e in caso di loro ammissione chiedevano a prova contraria pagina 5 di 11 l'ammissione come ulteriori testi di per gli opponenti, e dell'architetto , Testimone_2 Tes_3
per parte opposta.
All'udienza del 16.05.2023 la Giudice, data possibilità di ulteriore contraddittorio alle parti, si riservava sulle istanze istruttorie. A scioglimento LA riserva, con ordinanza pronunciata fuori udienza del 26.07.2023 disponeva C.T.U. grafologica nominando all'uopo la dott.ssa a cui Persona_4
affidava il seguente quesito: «Dica il CTU, sentite le parti ed i CCTTPP eventualmente nominati, esaminata la sottoscrizione presente sulla scrittura privata del 12.09.2013, documento 1-bis del fascicolo di parte opposta, in originale, apparentemente riferibile al sig. esaminate le Persona_1
sottoscrizioni rese da su documenti di identità (carta di identità, patente e passaporto) Persona_1
che parte opponente esibirà al CTU, nonché sui documenti da 9 a 15 del fascicolo di parte opposta, se le sottoscrizioni disconosciute nella scrittura privata del 12.09.2013 siano o meno riferibili al sig.
e perché e con quale grado di certezza. Accerti anche il CTU, se del caso avvalendosi di Persona_1
un ausiliario, se via sia stata alterazione del documento in esame, comparando le caratteristiche dei due fogli di cui si compone». Quanto alle richieste istruttorie, ammetteva le prove dedotte e rinviava per l'interrogatorio formale e l'assunzione LA prova testimoniale con due testi per parte, rinviando il giuramento del C.T.U. all'esito LA prova orale.
Alle udienze del 16.11.2023 e del 7.12.2023 si procedeva all'assunzione delle prove orali, per le cui risultanze si rimanda al relativo verbale.
All'udienza del 25.01.2024 veniva conferito l'incarico al nominato C.T.U. e veniva esteso l'ambito di indagine LA consulenza, oltre che la tipologia di carta anche alla tipologia di toner o di inchiostro utilizzato sui due fogli, con l'ulteriore verifica sulla contemporaneità dell'apposizione delle due firme e così anche LA frase “per presa visione Dott. ” e sulla loro plausibile riconduzione Persona_1
all'anno 2013 o, piuttosto, ad epoca più recente.
All'udienza del 16.07.2024 sulla base delle risultanze LA C.T.U. gli opponenti affermavano di voler procedere con querela di falso e la Giudice rinviava per interpellare parte opposta sull'intenzione di valersi di tale documento e per consentire la notifica al Pubblico Ministero di cui è obbligatorio l'intervento.
All'udienza del 8.10.2024 veniva presentata dagli opponenti personalmente querela di falso e si procedeva nelle forme di legge. Parte opposta depositava estratto autentico dei libri cespiti del 2013 dei beni strumentali in uso allo studio LA per dimostrare come al tempo nello studio fossero CP_1
presenti quattro diverse stampanti.
pagina 6 di 11 All'udienza del 20.03.2025 le parti precisavano le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione e concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Sulla querela di falso in via incidentale
In via preliminare, occorre esaminare la querela di falso proposta dagli opponenti avverso la scrittura privata di ricognizione di debito datata 12.09.2013 e sottoscritta da padre degli Persona_1 opponenti e presunto debitore, con la quale l'opposta è riuscita ad ottenere l'ingiunzione. Infatti, ove tale scrittura venga dichiarata falsa ne deriverebbe un'inversione dell'onere LA prova e, soprattutto, sarebbe valutabile l'eccezione di prescrizione degli opponenti che se accolta assorbirebbe tutte le altre questioni.
La scrittura contestata si compone di due fogli liberi e consiste in una lettera dello ST LA
RA . Il primo foglio, con intestazione dello ST, riporta una ricostruzione Controparte_1 dell'attività professionale che la sostiene di aver svolto in favore di e la CP_1 Persona_1
quantificazione del relativo compenso. Il secondo foglio, che riporta come testo la sola dicitura «Lo
ST rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.», presenta in calce sulla sinistra la firma di sovrapposta alla scritta «per Persona_1
presa visione dott. , e sulla destra la firma LA . Persona_1 CP_1
Gli opponenti hanno affermato di non conoscere né il documento né la sottoscrizione e, in ogni caso, hanno chiesto di accertare e dichiarare la falsità del documento. Parta opposta ha chiesto la verificazione e questa Giudice ha disposto apposita C.T.U. grafologica, con quesito comprensivo di indagini ed accertamenti utili anche ai fini LA successiva ed eventuale proposizione di querela di falso.
La C.T.U. ha accertato che: 1) la sottoscrizione presente sul secondo foglio LA scrittura privata datata
12.09.2013 (depositata in cassaforte e di cui vi è copia nel documento 1-bis del fascicolo di parte opposta) è riferibile, con certezza, a 2) la diversità dei tessuti cartacei (che osservati al Persona_1
microscopio con sorgente UV presentano una diversa tonalità) e la diversa ampiezza dei margini delle parti a stampa dei due fogli che compongono il documento (la diversa formattazione depone per la mancanza di continuità tra i due fogli), nonché la differente tipologia e modalità di deposizione degli inchiostri (il primo foglio risulta stampato con tecnologia basata su toner mentre il secondo proviene da una stampante con tecnologia a getto di inchiostro) evidenziano che i due fogli provengono da pagina 7 di 11 stampanti diverse;
3) non è possibile (come da ricostruzione nella relazione) datare le sottoscrizioni presenti sul secondo foglio né la frase “per presa visione Dott. ”. Persona_1
A fronte dell'esito positivo LA verificazione, gli opponenti hanno proposto querela di falso in via incidentale con dichiarazione unita al verbale, e questa Giudice, preso atto che l'opposta intendeva comunque valersi in giudizio del documento e considerata la rilevanza di questo ai fini LA decisione
– atteso che l'accertamento LA falsità del documento avrebbe invertito l'onere LA prova e consentito di valutare anche l'eccezione di prescrizione – ne ha autorizzato la presentazione, ritenendo sufficiente per la decisione sulla querela, in assenza di osservazioni contrarie delle parti, quanto già accertato dalla C.T.U. e quanto già direttamente deducibile dal documento.
Nel caso di specie, la querela di falso mira, dunque, a mettere in dubbio non la veridicità LA sottoscrizione, per cui la C.T.U. ha confermato la certezza LA paternità, ma del documento in sé, in quanto – secondo la prospettazione degli opponenti – manipolato, nella misura in cui il secondo foglio,
l'unico che presenta la firma del debitore, risulterebbe sconnesso e appartenente piuttosto ad altro documento, e aggiunto solo dopo al primo foglio.
Come noto, la scrittura privata autenticata, riconosciuta o verificata fa piena prova, fino a querela di falso, LA provenienza delle dichiarazioni dal suo sottoscrittore, ovvero in caso di documento redatto da altri e solo sottoscritto LA condivisione del suo contenuto da parte del sottoscrittore, ma se quest'ultimo neghi di essere autore o di aver condiviso, totalmente o parzialmente, le dichiarazioni risultanti dal documento – oppure lo facciano in sua vece gli eredi come nel caso de quo – perché in tesi alterato o manipolato, l'unico strumento processuale per superare la presunzione legale che riconduce il contenuto del documento al suo sottoscrittore è la querela di falso, che se ha esito positivo fa venire meno il collegamento LA sottoscrizione con le dichiarazioni. Pertanto, nel caso in cui sia denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, perché contraffatta, alterata o manipolata, occorre proporre querela di falso e dar prova LA contraffazione del documento. Spetterà poi alla controparte, una volta accertata la falsità materiale LA scrittura, dare prova contraria, e che, quindi, tale presunta alterazione o manipolazione era in realtà giustificata da un precedente accordo con il sottoscrittore, onde ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dall'esito positivo LA querela di falso (cfr. ex multis Cass. civ., sez.II, 14 marzo 2013, n. 6534)
Dall'analisi del documento e dalle risultanze LA C.T.U. emerge che: i due fogli sono di consistenze diverse e provengono da stampanti differenti;
il layout dei due fogli è differente attesa la diversa configurazione dei margini;
solo il primo foglio contiene un reale contenuto in cui è ravvisabile una pagina 8 di 11 ricognizione di debito ma la sottoscrizione dell'asserito debitore è presente solo sul secondo;
il secondo dei due fogli presenta tracce di una pinzatura mentre il primo ne è privo.
Tali elementi depongono univocamente nel senso di una manipolazione LA scrittura, la quale appare come il risultato di una giustapposizione di due fogli, di cui il secondo estrapolato da altro precedente documento.
A nulla rilevano i tentativi di parte opposta di provare il contrario mediante la prova che nel 2013 nello studio LA erano presenti quattro diverse stampanti, fatto da cui nulla può dedursi in CP_1 relazione all'autenticità LA scrittura.
Né pare verosimile la giustificazione addotta dall'opposta – che certo non assurge a prova – circa l'errore nella pinzatura dei fogli, dato che è di gran lunga più probabile, considerati i restanti elementi che depongono nel senso LA non autenticità del documento, che il secondo foglio, il quale presenta tracce di pinzatura benché nelle memorie parte opposta affermi erroneamente che sono presenti sul primo, appartenesse a tutt'altro documento, da cui è stato estrapolato eliminando la puntina metallica che lo cuciva e poi aggiunto al primo dei due fogli in cui la ha ricostruito, ex post, attività CP_1
svolta e compensi.
In definitiva, è accertata la falsità materiale del documento e, pertanto, deve essere accolta la querela di falso e dichiarata l'inefficacia LA scrittura.
Sull'eccezione di CP_3
Venuta meno qualsiasi valenza probatoria LA scrittura privata di ricognizione di debito in favore LA perché dichiarata falsa, ne discende che l'onere LA prova LA pretesa vantata torna ad CP_1
incombere sulla ricorrente-opposta e può, preliminarmente, valutarsi l'eccezione di prescrizione.
L'eccezione, avanzata dagli opponenti, di prescrizione del diritto di credito vantato dalla deve CP_1
essere accolta, e trattandosi di questione preliminare esime questa Giudice da ulteriori valutazioni di merito da ritenersi interamente assorbite.
Va anzitutto osservato che l'eccezione di prescrizione del diritto controverso è eccezione di merito in senso stretto e dunque non rilevabile d'ufficio dal Giudice.
Nel caso di specie, gli opponenti, fin dall'atto di citazione, hanno sempre eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. nonché, in subordine, la prescrizione estintiva decennale (cfr. ultime quattro righe del paragrafo 4, rubricato “Prescrizione del credito professionale”, dell'atto di citazione).
pagina 9 di 11 Il diritto di credito sorto da obbligazione contrattuale per prestazioni professionali ai sensi dell'art. 2956 c.c. si presume prescritto se il suo titolare dal momento in cui poteva farlo valere non lo ha esercitato nei successivi tre anni, perché la legge lo considera presuntivamente soddisfatto. Colui al quale la prescrizione è stata opposta per accertare se si è effettivamente verificata l'estinzione può deferire all'altra parte il giuramento, unico strumento processuale capace di sovvertire l'effetto ex lege derivante dall'eccezione di prescrizione del debitore. Inoltre, come ogni altro diritto, è sottoposto alla disciplina LA prescrizione estintiva ordinaria, per cui, trattandosi di diritto di credito ex contractu, decorsi dieci anni dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere senza che il titolare lo abbia esercitato, né abbia compiuto atti interruttivi, si considera in ogni caso prescritto, e quindi estinto ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Nel caso di specie, l'attività professionale che l'opposta ha affermato di aver svolto (e non si esclude che ciò possa essere vero) riguardava una consulenza in favore di parte venditrice, in Persona_1
ordine a due contratti, rispettivamente di cessione delle quote LA Nuova Savena s.r.l. e di vendita del terreno in via G. Dozza, n. 24 a Galotti s.p.a., stipulati nella forma dell'atto pubblico il 23.07.2010, giorno al quale – come correttamente osservato dagli opponenti – si può ricondurre anche l'epilogo dell'asserita attività di consulenza LA Pt_3
La richiesta di pagamento del compenso è stata inviata ad ed Parte_1 Parte_2
, con diffida ad adempiere cui si allegava fattura pro forma, solo in data 14.04.2021, dunque
[...] oltre dieci anni dallo svolgimento LA prestazione e solo dopo il decesso dell'originario debitore. La
, peraltro, non ha dato prova di aver mai richiesto, in precedenza, il pagamento del dovuto, e CP_1
dunque non sussistono atti interruttivi. Inoltre, non può che osservarsi come sia una circostanza quanto mai singolare che per un credito di così ingente importo l'opposta abbia atteso, nonostante il rapporto di fiducia con il debitore, per più di dieci anni.
A fronte dell'eccezione di prescrizione presuntiva, ammesso che avesse effettivamente svolto l'attività professionale per cui chiede il pagamento del compenso, la avrebbe dovuto deferire il CP_1 giuramento decisorio così come previsto dall'art. 2960, co. 2 c.c. anche in caso di azione contro gli eredi del debitore, ma non lo ha fatto e, conseguentemente, il diritto deve ritenersi prescritto. Del resto, anche non volendo ricorrere all'istituto LA prescrizione presuntiva, il diritto di credito è comunque estinto per intervenuta prescrizione estintiva decennale.
In conclusione, deve accogliersi la domanda degli opponenti e, pertanto, questa Giudice revoca il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 10 di 11 Sulle spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico LA ricorrente-opposta, che sarà tenuta a corrispondere agli opponenti la somma complessiva – determinata ai sensi del d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore LA controversia e considerati i valori medi per tutte le fasi ad eccezione LA fase decisionale per la quale sono applicati i minimi – di €
11.977,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria ed € 2.127,00 per la fase decisionale) oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.
Le spese di C.T.U., già liquidate nella misura di € 2.471,53 come da decreto del 18.05.2024 e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti, vanno poste a carico LA ricorrente-opposta, così come le spese di C.T.P. in misura comunque non superiore al compenso liquidato per il C.T.U.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie la querela di falso proposta in via incidentale in relazione alla scrittura privata datata
12.09.2013 prodotta da parte opposta, conservata in cassaforte ed oggetto di C.T.U. e, pertanto, la dichiara falsa;
- Dispone la conservazione nella cassaforte del Tribunale del documento di cui è stata accertata la falsità e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, 227 c.p.c. e 537 c.p.p., ne ordina, formatosi il giudicato, la distruzione secondo le formalità di legge;
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3480/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna in data
27.07.2022;
- Condanna al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate nella Controparte_1
complessiva somma di € 11.977,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.;
- Pone definitivamente a carico LA le spese di C.T.U. e la condanna a rifondere agli attori la CP_1
somma da loro già provvisoriamente pagata in relazione alle spese di C.T.U. e per il proprio C.T.P.
Bologna 15.09.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 11 di 11