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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
2097 /2020, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. TELLINI Parte_1 C.F._1
ADRIANA ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
) e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
BISCEGLIA ROBERTO MARIA ), giusta delega in atti C.F._3
Appellati/Appellanti incidentali
Conclusioni di parte appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento delle motivazioni esposte in premessa, riformare integralmente l'impugnata sentenza relativamente al capo a) e per l'effetto:
1)In via pregiudiziale di rito dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da avverso il lodo impugnato in via principale dalla Sig.ra e comunque la CP_1 Parte_1
richiesta di decisione di merito sui capi impugnati da controparte in via incidentale.
2) In subordine rigettare l'impugnazione incidentale in quanto infondata in fatto e diritto.
3) Accogliere l'impugnazione principale del lodo arbitrale proposta dalla Sig.ra ed Parte_1
accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica, la nullità e/o l'annullamento del lodo impugnato in accoglimento delle motivazioni descritte in narrativa.
4) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi di gradi di Giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello siccome inammissibile ex art. 348 bis cpc ovvero rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto e comunque rigettare la domanda attorea siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale spiegato:
a) Confermare la condanna della dott.ssa al pagamento in favore della degli Parte_1 CP_1
importi riconosciuti con il lodo come sopra indicati;
b) In parziale riforma del lodo comunque accogliere le domande rigettate dal Collegio arbitrale e, dunque, condannare la dott.ssa al pagamento in favore della degli importi come Parte_1 CP_1
sopra specificati per il risarcimento dei danni, per il mancato utile e per il ponteggio ad oggi non restituito nonché porre a carico della dott.ssa le spese di funzionamento del Collegio Parte_1
nonché le spese e competenze legali liquidate dal Collegio in favore della Con vittoria di CP_1
spese e competenze del presente procedimento da liquidare ai sensi del DM 55/14 ed in favore dei sottoscritti difensori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la e , esponendo: 1) che, con scrittura privata del CP_1 Controparte_2
25.3.2010, ella unitamente al coniuge aveva stipulato con la un Persona_1 CP_1
contratto di appalto, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di due fabbricati in Capannori, e che nella predetta scrittura il legale rappresentate della , , si costituiva CP_1 Controparte_2
garante delle obbligazioni assunte dalla società stessa con i committenti;
2) che, essendo sorta una controversia sulla corretta esecuzione del contratto, dopo il decesso del coniuge, la le aveva CP_1 notificato atto di accesso arbitrale, denunciando l'inadempimento della committenza e chiedendo il pagamento delle opere eseguite oltre al risarcimento dei danni;
3) che le parti procedevano alla nomina dei rispettivi arbitri, i quali designavano il terzo componente del collegio arbitrale quel presidente;
4) che, dopo la costituzione del collegio arbitrale in data 17.2.2013, e l'inizio della procedura, in data 16.4.2013, il Collegio riservava ogni decisione sulle richieste delle parti, autorizzando poi la chiamata in causa di un terzo, e procedendo a CTU;
5) che, in data 30.9.2014, veniva pronunciato il lodo arbitrale, con conseguente accoglimento parziale delle domande della
, e condanna della al pagamento in favore della predetta società dell'importo di € CP_1 Parte_1
80.252,49 ( di cui € 61.978, 09 per opere contrattuali ed € 18.274,40 per opere extracontratto), oltre ad € 11.633,67 a titolo di interessi moratori;
6) che il predetto lodo era affetto da inesistenza giuridica o nullità, atteso che era stato pronunciato senza la partecipazione di tutti gli arbitri, nonchè dopo la revoca del mandato ai sensi dell'art. 1726 c.c., ed in palese violazione del principio del contraddittorio. La attrice chiedeva pertanto pronunciarsi l'inesistenza o la nullità del lodo, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi, la resisteva alla avversa domanda, e proponeva domanda riconvenzionale CP_1 finalizzata ad ottenere l'accoglimento di tutte le domande già proposte in sede arbitrale e rigettate nel lodo . Il convenuto rimaneva invece contumace. CP_2
Con sentenza n. 9552/2019, il Tribunale rigettava ogni domanda proposta dalle parti. Nella pronuncia, il Giudice di prime cure dava atto della natura irrituale del lodo, circostanza non controversa tra le parti, evidenziando come la doglianza della attrice fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 808 ter, comma 2 c.p.c., quale dedotto vizio della regola della collegialità della deliberazione, atteso che uno degli arbitri, l'avv. MI, sarebbe stato di fatto estromesso dalla deliberazione finale. Tuttavia, il Tribunale riteneva che il vizio dedotto non integrasse l'ipotesi di invalidità del lodo ai sensi dell'art. 808 ter comma 2 n. 4, non essendovi nell'accordo arbitrale la indicazione di specifiche modalità deliberative del lodo, e dovendosi dunque applicare la regola generale della maggioranza dei componenti nella adozione della delibera finale, come avvenuto nel caso di specie, essendo stata la decisione assunta sulla volontà congiunta di due dei tre componenti il collegio, e con relazione di dissenso del terzo arbitro. Il Tribunale valutava altresì la assenza di qualsiasi giusta causa che potesse legittimare la revoca unilaterale del mandato agli arbitri, che aveva chiara matrice congiunta e che non poteva dunque essere revocato se non per comune volontà dei mandanti, ragion per cui ogni doglianza relativa a tale aspetto – attesa la revoca del mandato formalizzata dalla sola attrice – non poteva considerarsi fondata. Parimenti infondata, a parere del
Tribunale, veniva giudicata la dedotta violazione del contraddittorio per aver motivato gli arbitri sulla base di argomentazioni non oggetto di contraddittorio;
contrariamente a tale prospettazione, il
Tribunale rilevava invece come la decisione non era fondata solo sull'esame della essenzialità del termine contrattuale bensì su tutta una seria di argomenti oggetto di contraddittorio. Infine, il giudice di prime cure rigettava la domanda riconvenzionale della , finalizzata ad ottenere una CP_1
riforma parziale del lodo, evidenziando come i motivi di impugnazione proposti esulassero da ogni ipotesi ex art. 808 ter c.p.c.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva gravame avverso la predetta Parte_1
sentenza, denunciando in primo luogo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 808 ter e 823
c.p.c., ritenendo – secondo quanto si dirà più analiticamente in seguito – che il Tribunale fosse incorso in errore dichiarando non analogicamente applicabile la disciplina di cui all'art. 823 c.p.c. all'arbitrato irrituale, nella parte in cui essa prevede che la decisione deve essere assunta con la partecipazione di tutti gli arbitri, ragion per cui anche nel caso di specie, il lodo doveva essere tassativamente pronunciato sulla base di una decisione a cui avesse partecipato l'intero collegio.
L'appellante censurava altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto valida la revoca del mandato arbitrale per giusta causa, essendo stato pronunciato il lodo dopo la revoca del mandato arbitrale effettuata da una delle parti ai sensi dell'art. 1726 c.c., nonché nella parte in cui non aveva ritenuto che gli arbitri fossero giunti alla decisione definitiva sulla base dell'esame di elementi di giudizio non oggetto di contraddittorio, quale la natura essenziale del termine in relazione al contratto che legava le parti tra loro.
Ciò posto, l'appellante concludeva come riportato in epigrafe, chiedendo in primo luogo l'accoglimento dell'appello proposto con dichiarazione di inesistenza giuridica e nullità del lodo arbitrale, e dichiarazione di inammissibilità di tutte le domande proposte dalla controparte CP_1
[...] Costituitisi, la e , resistevano all'appello proposto dalla CP_1 Controparte_2 Parte_1
ritenendo che tutte le argomentazioni formulate a sostegno della richiesta di riforma della pronuncia impugnata, erano le medesime difese e deduzioni compiute in primo grado e non inficiavano in alcun modo la correttezza della decisione del Tribunale sulle doglianze proposte dalla attrice;
proponeva altresì appello incidentale chiedendo al riforma della pronuncia impugnata nella parte in cui aveva disatteso le sue domande riconvenzionali ritenendole inammissibili, ed insistendo pertanto per la condanna della al risarcimento dei danni . Parte_1
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, si è censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie il disposto dell'art. 823 c.p.c. comma 1 (che detta i requisiti del lodo arbitrale rituale), e che statuisce la regola per la quale il lodo deve essere deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri.
L'appellante ha dapprima ricordato come, con la novella del 2006 attuata con il D. Lgs. 40/2006, il legislatore ha inteso dettare, a mezzo dell'art. 808 ter c.p.c., la disciplina dell'arbitrato irrituale o libero, fino ad allora privo di analitica regolamentazione, per poi evidenziare come tale strumento presuppone, alla stregua della nozione di cui all'art. 1703 c.c., un mandato senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti a uno o più arbitri, che è preordinato alla stipula di un accordo contrattuale il cui oggetto può essere avvicinato alla composizione amichevole, conciliativa, transattiva di una lite o ad un negozio di accertamento.
Ciò posto, l'appellante ha evidenziato che l'arbitrato rituale e quello irrituale sono species di un unico genus, ed appaiono accomunati dalla medesima ratio di risoluzione della lite e da una procedimentalizzazione che necessariamente comporterebbe la applicazione analogica all'arbitrato irrituale delle norme su quello definito rituale, come sancito da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17808/2001 ); ciò posto, la applicabilità della norma di cui all'art. 823 c.p.c. anche all'arbitrato irrituale discenderebbe dalla natura congiunta del mandato conferito agli arbitri, i quali assumono una prestazione indivisibile e devono agire congiuntamente, con la necessità che tutti debbano partecipare alla deliberazione del lodo, secondo il principio della collegialità delle deliberazioni, che non impone certo la compresenza fisica di tutti i componenti il collegio, bensì non consente l'estromissione di uno dei suoi componenti dalla deliberazione del lodo.
Fermi tali principi, a parere dell'appellante, nel caso di specie, uno dei componenti il collegio arbitrale, l'.avv. MI, sarebbe stato illegittimamente estromesso dalla decisione, con conseguente violazione del principio di collegialità; ed infatti, secondo la ricostruzione degli eventi proposta dagli appellanti, vi sarebbero stati , prima della decisione, una serie di incontri tra gli arbitri nel corso della procedura, durante i quali gli stessi si erano scambiati opinioni sul merito della controversia, sugli sviluppi della istruttoria, senza tuttavia adottare una decisione;
a tale conclusioni, l'appellante perviene sulla base della osservazione per cui l'avv. MI ricevette una prima bozza del lodo dal segretario del collegio in data 22.9.2014, e cioè 8 giorni antecedenti al termine ultimo per il deposito dello stesso, fissato al 30.9.2014, bozza che risultava carente di alcuni profili essenziali circa le domande proposte delle parti, quali ad esempio la determinazione della somma dovuta da una delle parti all'altra, e la liquidazione e la ripartizione delle spese;
successivamente solo in data 29.9.2014, l'avv. MI ricevette la bozza completa del lodo, poi depositato il giorno successivo, senza che tra il 22 ed il 29 settembre vi fosse altra riunione per decidere, seppure a maggioranza, gli ulteriori aspetti mancanti, sebbene il presidente avesse convocato in fretta una ulteriore conferenza nella imminenza della scadenza del termine, alla quale egli non avrebbe partecipato per pregressi impegni personali.
Dunque, a dire dell'appellante, la pronuncia sarebbe viziata nella parte in cui non avrebbe tenuto conto della necessità del rispetto del principio della collegialità, non osservato proprio per la mancata partecipazione dell'arbitro MI alla discussione collegiale su alcuni degli aspetti della controversia oggetto del lodo, con conseguente invalidità della decisione.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che, a prescindere dalle argomentazioni in diritto circa la applicabilità o meno della regola ex art. 823 c.p.c. anche all'arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. – tesi negativamente risolta dal giudice di prime cure – la cronologia degli eventi di causa attesta in modo incontrovertibile che nessuna lesione del principio di collegialità della decisione è stata posta in essere nella decisione degli arbitri, ragion per cui tale la questione proposta sotto il profilo tecnico- giuridico diventa irrilevante.
Ed infatti, dalla minuta e dettagliata parte introduttiva della decisione arbitrale del 30.9.2014, allegata al lodo e denominata “Nota di precisazione” – il cui contenuto non è mai stato disconosciuto dalle parti né in primo grado né in questa sede – si evince chiaramente la cronologia degli eventi che ha portato il Collegio sino alla decisione finale della controversia, assunta – come noto – a maggioranza dei componenti e con il dissenso di uno degli arbitri, l'avv. MI. Nello specifico, nella predetta nota emerge chiaramente che , alla data del 22.7.2014, alla presenza dell'intero collegio come originariamente composto, veniva definitivamente adottata la decisione sul lodo a maggioranza, e con il dissenso dell'arbitro MI, in conformità alla sua posizione già assunta nelle precedenti determinazioni a carattere istruttorio che il Collegio aveva assunto in data
6.5.2014, con relazione di dissenso dello stesso;
in tale occasione, chiarita dunque la circostanza per cui la decisione assunta sarebbe stata presa a maggiorana degli altri due componenti del Collegio, il
Collegio nella sua interezza decideva di fissare al 30.9.2014 il termine per il deposito del lodo ( e dunque della decisione adottata a maggioranza), stante l'imminenza del periodo feriale, al fine di procedere alla stesura della bozza (di maggioranza) da trasmettere allo stesso MI per consentirgli la stesura della propria relazione di minoranza. Nella cornice così delineata dal
Collegio intero, in data 22.9.2014, veniva trasmessa al MI la bozza del lodo, con la specificazione da parte del segretario che “solo alcune modifiche formali e la liquidazione delle spese “ sarebbero state inserite successivamente, e che “nel merito” (della decisione) il lodo era completo e definitivo, nonché letto ed approvato dagli altri due componenti del Collegio;
l'arbitro
MI dava riscontro a tale missiva sollecitando in ogni caso di inviargli la bozza poi definitiva, attesa la necessità di motivare il su dissenso su ogni aspetto, anche marginale;
tale integrazione veniva poi inviata al MI in data 24.9.2014, e poi in data 29.9.2014, atteso che quest'ultimo aveva lamentato di non aver ricevuto il primo invio. Sulla base di equivoci tra le parti relativi proprio a tale mancata ricezione ed alla richiesta di un ulteriore proroga da parte del MI, nella misura di 10 giorni, per poter depositare la sua relazione di minoranza, i rapporti tra i 3 arbitri ne rimanevano pregiudicati, con la necessità da parte del Presidente e dell'altro membro sottoscrittore di depositare in allegato al lodo, la nota di precisazione in esame, proprio a chiarimento della vicenda ed a tutela delle ragioni dei due membri sottoscrittori rispetto all'arbitro dissenziente, il cui comportamento veniva giudicato irrispettoso del Collegio e dilatorio.
Dalla predetta nota, e soprattutto dalle missive allegate a sostegno degli eventi come in essa ripercorsi, si evince chiaramente che nella conferenza del 22.7.2014, venne adottata la decisione di merito sul lodo, con il dissenso del MI quanto all'accoglimento parziale della domanda della ed al rigetto delle domande riconvenzionali della , e che in tale data si fissò appunto Parte_1 CP_1 la data del 30.9.2014 per il deposito della deliberazione, consentendo così all'arbitro dissenziente di poter motivare con congruo termini la sua relazione di dissenso, che sarebbe stata allegata al lodo medesimo. E la corrispondenza al vero di quanto riferito nella predetta nota – considerazioni su cui la parte appellata ha ovviamente insistito per il rigetto del motivo di appello – risiede anche in una considerazione di ordine logico, e cioè quella per cui, al fine di poter rispettare il termine del
30.9.2014 per il deposito della decisione, la relativa delibera doveva essere anticipata rispetto a tale data al fine di consentirne la stesura dei motivi a sostegno della decisione, nonchè dei motivi di dissenso da parte dell'arbitro MI, da allegare alla decisione;
diversamente opinando, sarebbe stato impossibile per il Collegio arbitrale, nella medesima occasione di incontro in limine litis con la scadenza del termine, adottare una decisione e motivarla compiutamente per iscritto. Ciò posto, l'infondatezza del motivo di appello risiede proprio nella cronologia in fatto degli eventi, atteso che, a prescindere dal tema in diritto circa la applicabilità o meno dell'art. 823 c.p.c. all'arbitrato irrituale, nel caso di specie la decisione adottata nell'ambito dell'arbitrato irrituale risulta raggiunta nella piena collegialità, e nel corso della conferenza del 22.7.2014, sebbene la volontà nel merito della decisione si sia formata correttamente a maggioranza dei componenti del
Collegio, e con il dissenso dell'arbitro MI.
Il motivo di appello è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, si censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 1726 e 1711 c.c., per non aver ritenuto valida la revoca del mandato arbitrale per giusta causa.
Invero, nella motivazione della pronuncia in esame, il Tribunale ha affermato il chiaro principio – non contraddetto nei motivi di appello – per cui il mandato per arbitrato libero ha natura di un mandato congiuntivo che dà vita ad un rapporto che interessa tutte le parti compromittenti, con la conseguenza che la revoca di uno o più membri del collegio arbitrale può avvenire ai sensi degli artt. 1723 e 1726 c.c., solo di comune accordo tra tutti gli interessati, a meno che non vi sia una giusta causa, relativa a circostanze obiettive che rendano pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto (Cass. 8243/1995); la revoca per giusta causa, ha rilevato correttamente il Tribunale, integra una fattispecie di recesso unilaterale con efficacia ex nunc, che ha forza tale da paralizzare l'efficacia del rapporto stesso per il futuro, cioè da quando la dichiarazione di volontà del mandante è indirizzata al mandatario (Cass. 10739/2000), mentre, in assenza di giusta causa, la revoca ad opera di uno solo dei mandanti, è del tutto improduttiva di effetti (Cass. 9272/1993).
Ciò posto, nel caso di specie, la revoca del mandato risulta formalizzata dalla sola in data Parte_1
30.9.2014, alle ore 10,15, a mezzo PEC, e cioè nella medesima giornata in cui è stato poi depositato il lodo arbitrale, data coincidente con la scadenza del termine per il suo deposito, e risulta motivata dalla asserita mancata conferenza tra i membri del Collegio per adottare la decisione arbitrale.
Dunque, osserva la Corte, la pretesa “giusta causa” proposta dalla per legittimare la Parte_1
revoca unilaterale del mandato arbitrale, coincide con il primo motivo di appello già esaminato ed ampiamente ritenuto infondato in quanto smentito dalla ricostruzione cronologica della procedura arbitrale sino alla decisione sul merito della controversia avvenuta nella conferenza del 22.7.2014.
Ciò posto, nessuna giusta causa può ritenersi operante rispetto alla revoca unilaterale del mandato formalizzata dalla con conseguente inefficacia della stessa rispetto all'operato degli Parte_1
arbitri, sulla base dei principi codicistici e giurisprudenziali espressi in precedenza, che vanno qui richiamati, e ciò al netto dell'ulteriore questione relativa alla intempestività della revoca suddetta, formalizzata il medesimo giorno della scadenza per il deposito del lodo. A ciò discende l'infondatezza anche del secondo motivo di appello proposto.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha dedotto la violazione del principio del contraddittorio in cui sarebbe incorso il collegio giudicante, atteso che, a sostegno della decisione, gli arbitri avrebbero posto una questione non eccepita dalle parti, non rilevata d'ufficio e relativa alla riconosciuta natura essenziale del termine per l'adempimento contenuto nel contratto che legava le due parti in causa, e la cui patologia aveva dato genesi alla necessità dell'arbitrato, essendo sorte contestazioni reciproche sulle prestazioni contrattuali.
Tale questione, proposta nei medesimi termini dinanzi al Tribunale, è stata ritenuta infondata sulla base della considerazione che il tema relativo alla natura essenziale o meno del termine contrattuale, non aveva costituito l'unica ragione del rigetto della domanda di parte attrice, non risultando dunque decisiva ai fini del decidere, e dunque nessuna lesione del contraddittorio si sarebbe mai verificata tale da poter giustificare la invalidità del lodo ai sensi dell'art. 808 ter comma secondo, lettera E c.p.c.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, la stessa
– che qui si duole di tale circostanza – nelle proprie difese aveva rimarcato più volte la Parte_1
natura essenziale del termine per la controprestazione, ponendo tale argomentazione a sostegno della sua domanda avverso la per il mancato adempimento nei termini contrattuali;
in CP_1 secondo luogo, l'ulteriore domanda su cui tale annotazione poteva avere effetto – la applicazione della penale per il ritardo, come richiesto dalla a carico della , era stata negata dal Parte_1 CP_1
Tribunale poiché priva dei presupposti in fatto, e cioè il colpevole inadempimento. Dunque, la questione relativa alla essenzialità del termine, da una parte era stata già posta sul tavolo delle argomentazioni dalla stessa e dall'altra non ha costituito in ogni caso il motivo portante Parte_1
delle statuizioni adottate dal Collegio, ragion per cui non si ravvisa in alcun modo una lesione del contraddittorio ad opera del Collegio arbitrale. La lettura dei passi motivazionali del lodo, riportati alle pagg. 42 e ss, ed allegati alla comparsa di costituzione e risposta della parte appellata, danno riscontro granitico di quanto testè riferito, atteso che, la questione del termine essenziale o meno per l'adempimento delle controprestazioni resta un tema di indagine affrontato da parte del Collegio al fine di comprendere anche l'ordine logico delle domande di risoluzione o di applicazione della penale per il ritardo nell'adempimento, ma invero la motivazione principale del rigetto della domanda attorea di pagamento della penale non risiede nella riconosciuta o meno natura del termine ma nella considerazione ben esplicitata dal Collegio arbitrale per cui gli oneri contrattuali a carico della committente “secondo quanto documentato in atti e tenuto conto delle risultanze della CTU, sono stati in parte assenti ed in parte lacunosi, e comunque, non sono stati sufficienti a mettere la ditta nelle condizioni di eseguire i lavori nei termini concordati” (cfr. lodo arbitrale pag. CP_1
44); queste, dunque, le motivazioni effettive, per cui il collegio ha ritenuto che la mancata conclusione dei lavori nel termine contrattualmente previsto non fosse imputabile alla ditta , CP_1
con conseguente impossibilità di applicare a suo danno la penale contrattualmente pattuita, e ciò dunque a prescindere dalla natura del termine in questione.
Il motivo è dunque del tutto privo di fondamento e va rigettato.
Passando ora all'esame del motivo di appello incidentale, valgono le considerazioni che seguono.
La appellata , nel costituirsi la richiesto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, CP_1
l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, censurando la decisione del Tribunale che ne aveva dichiarato la inammissibilità ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.
Invero, l'appellante incidentale, nel riproporre esclusivamente le questioni di merito che avrebbero dovuto giustificare la fondatezza della propria domanda, sia dinanzi al collegio arbitrale che dinanzi al Tribunale, non ha censurato in alcun modo la pronuncia di inammissibilità pronunciata nella sentenza impugnata, omettendo di esplicitare le ragioni di dissenso dalla predetta decisione, ma limitandosi a riportare esclusivamente, ed in via sintetica, la decisione del Giudice di primo grado di ritenere inammissibili le sue domande ai sensi dell'art. 808 ter ., atteso che si è ritenuto che i motivi di impugnazione del lodo da parte della esulassero da ogni ipotesi contemplata dalla norma in CP_1
esame. Su questa decisione contenuta nella pronuncia impugnata, la non ha inteso muovere CP_1
alcuna censura, ribadendo solo la sua volontà di ottenere l'accoglimento nel merito delle domande ritenute inammissibili.
Il motivo è dunque palesemente inammissibile, poiché sprovvisto delle necessarie argomentazioni censorie rispetto alla motivazione della pronuncia ritenuta meritevole di riforma.
Le spese di lite.
In considerazione del rigetto di tutti i motivi di appello principali ed incidentali, che involgevano, per ciascuna parte, parti rilevanti della pronuncia impugnata, sussistono validi motivi per ritenere compensate integralmente tra le parti le spese di lite relative a tale grado di giudizio.
Sussistono, infine, quanto a tutti gli appelli proposti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre
2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2097/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 9552/2019 emessa dal Tribunale di Santa CP_1
Maria Capua Vetere, pubblicata il 28.10.2019.
2. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello da ciascuna proposto.
Napoli, 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
2097 /2020, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. TELLINI Parte_1 C.F._1
ADRIANA ( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellante
e
) e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
BISCEGLIA ROBERTO MARIA ), giusta delega in atti C.F._3
Appellati/Appellanti incidentali
Conclusioni di parte appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento delle motivazioni esposte in premessa, riformare integralmente l'impugnata sentenza relativamente al capo a) e per l'effetto:
1)In via pregiudiziale di rito dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da avverso il lodo impugnato in via principale dalla Sig.ra e comunque la CP_1 Parte_1
richiesta di decisione di merito sui capi impugnati da controparte in via incidentale.
2) In subordine rigettare l'impugnazione incidentale in quanto infondata in fatto e diritto.
3) Accogliere l'impugnazione principale del lodo arbitrale proposta dalla Sig.ra ed Parte_1
accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica, la nullità e/o l'annullamento del lodo impugnato in accoglimento delle motivazioni descritte in narrativa.
4) Con vittoria di spese ed onorari di entrambi di gradi di Giudizio.
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello siccome inammissibile ex art. 348 bis cpc ovvero rigettare l'appello siccome infondato in fatto ed in diritto e comunque rigettare la domanda attorea siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto;
In accoglimento dell'appello incidentale spiegato:
a) Confermare la condanna della dott.ssa al pagamento in favore della degli Parte_1 CP_1
importi riconosciuti con il lodo come sopra indicati;
b) In parziale riforma del lodo comunque accogliere le domande rigettate dal Collegio arbitrale e, dunque, condannare la dott.ssa al pagamento in favore della degli importi come Parte_1 CP_1
sopra specificati per il risarcimento dei danni, per il mancato utile e per il ponteggio ad oggi non restituito nonché porre a carico della dott.ssa le spese di funzionamento del Collegio Parte_1
nonché le spese e competenze legali liquidate dal Collegio in favore della Con vittoria di CP_1
spese e competenze del presente procedimento da liquidare ai sensi del DM 55/14 ed in favore dei sottoscritti difensori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la e , esponendo: 1) che, con scrittura privata del CP_1 Controparte_2
25.3.2010, ella unitamente al coniuge aveva stipulato con la un Persona_1 CP_1
contratto di appalto, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione di due fabbricati in Capannori, e che nella predetta scrittura il legale rappresentate della , , si costituiva CP_1 Controparte_2
garante delle obbligazioni assunte dalla società stessa con i committenti;
2) che, essendo sorta una controversia sulla corretta esecuzione del contratto, dopo il decesso del coniuge, la le aveva CP_1 notificato atto di accesso arbitrale, denunciando l'inadempimento della committenza e chiedendo il pagamento delle opere eseguite oltre al risarcimento dei danni;
3) che le parti procedevano alla nomina dei rispettivi arbitri, i quali designavano il terzo componente del collegio arbitrale quel presidente;
4) che, dopo la costituzione del collegio arbitrale in data 17.2.2013, e l'inizio della procedura, in data 16.4.2013, il Collegio riservava ogni decisione sulle richieste delle parti, autorizzando poi la chiamata in causa di un terzo, e procedendo a CTU;
5) che, in data 30.9.2014, veniva pronunciato il lodo arbitrale, con conseguente accoglimento parziale delle domande della
, e condanna della al pagamento in favore della predetta società dell'importo di € CP_1 Parte_1
80.252,49 ( di cui € 61.978, 09 per opere contrattuali ed € 18.274,40 per opere extracontratto), oltre ad € 11.633,67 a titolo di interessi moratori;
6) che il predetto lodo era affetto da inesistenza giuridica o nullità, atteso che era stato pronunciato senza la partecipazione di tutti gli arbitri, nonchè dopo la revoca del mandato ai sensi dell'art. 1726 c.c., ed in palese violazione del principio del contraddittorio. La attrice chiedeva pertanto pronunciarsi l'inesistenza o la nullità del lodo, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi, la resisteva alla avversa domanda, e proponeva domanda riconvenzionale CP_1 finalizzata ad ottenere l'accoglimento di tutte le domande già proposte in sede arbitrale e rigettate nel lodo . Il convenuto rimaneva invece contumace. CP_2
Con sentenza n. 9552/2019, il Tribunale rigettava ogni domanda proposta dalle parti. Nella pronuncia, il Giudice di prime cure dava atto della natura irrituale del lodo, circostanza non controversa tra le parti, evidenziando come la doglianza della attrice fosse riconducibile alla previsione di cui all'art. 808 ter, comma 2 c.p.c., quale dedotto vizio della regola della collegialità della deliberazione, atteso che uno degli arbitri, l'avv. MI, sarebbe stato di fatto estromesso dalla deliberazione finale. Tuttavia, il Tribunale riteneva che il vizio dedotto non integrasse l'ipotesi di invalidità del lodo ai sensi dell'art. 808 ter comma 2 n. 4, non essendovi nell'accordo arbitrale la indicazione di specifiche modalità deliberative del lodo, e dovendosi dunque applicare la regola generale della maggioranza dei componenti nella adozione della delibera finale, come avvenuto nel caso di specie, essendo stata la decisione assunta sulla volontà congiunta di due dei tre componenti il collegio, e con relazione di dissenso del terzo arbitro. Il Tribunale valutava altresì la assenza di qualsiasi giusta causa che potesse legittimare la revoca unilaterale del mandato agli arbitri, che aveva chiara matrice congiunta e che non poteva dunque essere revocato se non per comune volontà dei mandanti, ragion per cui ogni doglianza relativa a tale aspetto – attesa la revoca del mandato formalizzata dalla sola attrice – non poteva considerarsi fondata. Parimenti infondata, a parere del
Tribunale, veniva giudicata la dedotta violazione del contraddittorio per aver motivato gli arbitri sulla base di argomentazioni non oggetto di contraddittorio;
contrariamente a tale prospettazione, il
Tribunale rilevava invece come la decisione non era fondata solo sull'esame della essenzialità del termine contrattuale bensì su tutta una seria di argomenti oggetto di contraddittorio. Infine, il giudice di prime cure rigettava la domanda riconvenzionale della , finalizzata ad ottenere una CP_1
riforma parziale del lodo, evidenziando come i motivi di impugnazione proposti esulassero da ogni ipotesi ex art. 808 ter c.p.c.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva gravame avverso la predetta Parte_1
sentenza, denunciando in primo luogo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 808 ter e 823
c.p.c., ritenendo – secondo quanto si dirà più analiticamente in seguito – che il Tribunale fosse incorso in errore dichiarando non analogicamente applicabile la disciplina di cui all'art. 823 c.p.c. all'arbitrato irrituale, nella parte in cui essa prevede che la decisione deve essere assunta con la partecipazione di tutti gli arbitri, ragion per cui anche nel caso di specie, il lodo doveva essere tassativamente pronunciato sulla base di una decisione a cui avesse partecipato l'intero collegio.
L'appellante censurava altresì la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto valida la revoca del mandato arbitrale per giusta causa, essendo stato pronunciato il lodo dopo la revoca del mandato arbitrale effettuata da una delle parti ai sensi dell'art. 1726 c.c., nonché nella parte in cui non aveva ritenuto che gli arbitri fossero giunti alla decisione definitiva sulla base dell'esame di elementi di giudizio non oggetto di contraddittorio, quale la natura essenziale del termine in relazione al contratto che legava le parti tra loro.
Ciò posto, l'appellante concludeva come riportato in epigrafe, chiedendo in primo luogo l'accoglimento dell'appello proposto con dichiarazione di inesistenza giuridica e nullità del lodo arbitrale, e dichiarazione di inammissibilità di tutte le domande proposte dalla controparte CP_1
[...] Costituitisi, la e , resistevano all'appello proposto dalla CP_1 Controparte_2 Parte_1
ritenendo che tutte le argomentazioni formulate a sostegno della richiesta di riforma della pronuncia impugnata, erano le medesime difese e deduzioni compiute in primo grado e non inficiavano in alcun modo la correttezza della decisione del Tribunale sulle doglianze proposte dalla attrice;
proponeva altresì appello incidentale chiedendo al riforma della pronuncia impugnata nella parte in cui aveva disatteso le sue domande riconvenzionali ritenendole inammissibili, ed insistendo pertanto per la condanna della al risarcimento dei danni . Parte_1
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, si è censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto inapplicabile al caso di specie il disposto dell'art. 823 c.p.c. comma 1 (che detta i requisiti del lodo arbitrale rituale), e che statuisce la regola per la quale il lodo deve essere deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri.
L'appellante ha dapprima ricordato come, con la novella del 2006 attuata con il D. Lgs. 40/2006, il legislatore ha inteso dettare, a mezzo dell'art. 808 ter c.p.c., la disciplina dell'arbitrato irrituale o libero, fino ad allora privo di analitica regolamentazione, per poi evidenziare come tale strumento presuppone, alla stregua della nozione di cui all'art. 1703 c.c., un mandato senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti a uno o più arbitri, che è preordinato alla stipula di un accordo contrattuale il cui oggetto può essere avvicinato alla composizione amichevole, conciliativa, transattiva di una lite o ad un negozio di accertamento.
Ciò posto, l'appellante ha evidenziato che l'arbitrato rituale e quello irrituale sono species di un unico genus, ed appaiono accomunati dalla medesima ratio di risoluzione della lite e da una procedimentalizzazione che necessariamente comporterebbe la applicazione analogica all'arbitrato irrituale delle norme su quello definito rituale, come sancito da parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17808/2001 ); ciò posto, la applicabilità della norma di cui all'art. 823 c.p.c. anche all'arbitrato irrituale discenderebbe dalla natura congiunta del mandato conferito agli arbitri, i quali assumono una prestazione indivisibile e devono agire congiuntamente, con la necessità che tutti debbano partecipare alla deliberazione del lodo, secondo il principio della collegialità delle deliberazioni, che non impone certo la compresenza fisica di tutti i componenti il collegio, bensì non consente l'estromissione di uno dei suoi componenti dalla deliberazione del lodo.
Fermi tali principi, a parere dell'appellante, nel caso di specie, uno dei componenti il collegio arbitrale, l'.avv. MI, sarebbe stato illegittimamente estromesso dalla decisione, con conseguente violazione del principio di collegialità; ed infatti, secondo la ricostruzione degli eventi proposta dagli appellanti, vi sarebbero stati , prima della decisione, una serie di incontri tra gli arbitri nel corso della procedura, durante i quali gli stessi si erano scambiati opinioni sul merito della controversia, sugli sviluppi della istruttoria, senza tuttavia adottare una decisione;
a tale conclusioni, l'appellante perviene sulla base della osservazione per cui l'avv. MI ricevette una prima bozza del lodo dal segretario del collegio in data 22.9.2014, e cioè 8 giorni antecedenti al termine ultimo per il deposito dello stesso, fissato al 30.9.2014, bozza che risultava carente di alcuni profili essenziali circa le domande proposte delle parti, quali ad esempio la determinazione della somma dovuta da una delle parti all'altra, e la liquidazione e la ripartizione delle spese;
successivamente solo in data 29.9.2014, l'avv. MI ricevette la bozza completa del lodo, poi depositato il giorno successivo, senza che tra il 22 ed il 29 settembre vi fosse altra riunione per decidere, seppure a maggioranza, gli ulteriori aspetti mancanti, sebbene il presidente avesse convocato in fretta una ulteriore conferenza nella imminenza della scadenza del termine, alla quale egli non avrebbe partecipato per pregressi impegni personali.
Dunque, a dire dell'appellante, la pronuncia sarebbe viziata nella parte in cui non avrebbe tenuto conto della necessità del rispetto del principio della collegialità, non osservato proprio per la mancata partecipazione dell'arbitro MI alla discussione collegiale su alcuni degli aspetti della controversia oggetto del lodo, con conseguente invalidità della decisione.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che, a prescindere dalle argomentazioni in diritto circa la applicabilità o meno della regola ex art. 823 c.p.c. anche all'arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c. – tesi negativamente risolta dal giudice di prime cure – la cronologia degli eventi di causa attesta in modo incontrovertibile che nessuna lesione del principio di collegialità della decisione è stata posta in essere nella decisione degli arbitri, ragion per cui tale la questione proposta sotto il profilo tecnico- giuridico diventa irrilevante.
Ed infatti, dalla minuta e dettagliata parte introduttiva della decisione arbitrale del 30.9.2014, allegata al lodo e denominata “Nota di precisazione” – il cui contenuto non è mai stato disconosciuto dalle parti né in primo grado né in questa sede – si evince chiaramente la cronologia degli eventi che ha portato il Collegio sino alla decisione finale della controversia, assunta – come noto – a maggioranza dei componenti e con il dissenso di uno degli arbitri, l'avv. MI. Nello specifico, nella predetta nota emerge chiaramente che , alla data del 22.7.2014, alla presenza dell'intero collegio come originariamente composto, veniva definitivamente adottata la decisione sul lodo a maggioranza, e con il dissenso dell'arbitro MI, in conformità alla sua posizione già assunta nelle precedenti determinazioni a carattere istruttorio che il Collegio aveva assunto in data
6.5.2014, con relazione di dissenso dello stesso;
in tale occasione, chiarita dunque la circostanza per cui la decisione assunta sarebbe stata presa a maggiorana degli altri due componenti del Collegio, il
Collegio nella sua interezza decideva di fissare al 30.9.2014 il termine per il deposito del lodo ( e dunque della decisione adottata a maggioranza), stante l'imminenza del periodo feriale, al fine di procedere alla stesura della bozza (di maggioranza) da trasmettere allo stesso MI per consentirgli la stesura della propria relazione di minoranza. Nella cornice così delineata dal
Collegio intero, in data 22.9.2014, veniva trasmessa al MI la bozza del lodo, con la specificazione da parte del segretario che “solo alcune modifiche formali e la liquidazione delle spese “ sarebbero state inserite successivamente, e che “nel merito” (della decisione) il lodo era completo e definitivo, nonché letto ed approvato dagli altri due componenti del Collegio;
l'arbitro
MI dava riscontro a tale missiva sollecitando in ogni caso di inviargli la bozza poi definitiva, attesa la necessità di motivare il su dissenso su ogni aspetto, anche marginale;
tale integrazione veniva poi inviata al MI in data 24.9.2014, e poi in data 29.9.2014, atteso che quest'ultimo aveva lamentato di non aver ricevuto il primo invio. Sulla base di equivoci tra le parti relativi proprio a tale mancata ricezione ed alla richiesta di un ulteriore proroga da parte del MI, nella misura di 10 giorni, per poter depositare la sua relazione di minoranza, i rapporti tra i 3 arbitri ne rimanevano pregiudicati, con la necessità da parte del Presidente e dell'altro membro sottoscrittore di depositare in allegato al lodo, la nota di precisazione in esame, proprio a chiarimento della vicenda ed a tutela delle ragioni dei due membri sottoscrittori rispetto all'arbitro dissenziente, il cui comportamento veniva giudicato irrispettoso del Collegio e dilatorio.
Dalla predetta nota, e soprattutto dalle missive allegate a sostegno degli eventi come in essa ripercorsi, si evince chiaramente che nella conferenza del 22.7.2014, venne adottata la decisione di merito sul lodo, con il dissenso del MI quanto all'accoglimento parziale della domanda della ed al rigetto delle domande riconvenzionali della , e che in tale data si fissò appunto Parte_1 CP_1 la data del 30.9.2014 per il deposito della deliberazione, consentendo così all'arbitro dissenziente di poter motivare con congruo termini la sua relazione di dissenso, che sarebbe stata allegata al lodo medesimo. E la corrispondenza al vero di quanto riferito nella predetta nota – considerazioni su cui la parte appellata ha ovviamente insistito per il rigetto del motivo di appello – risiede anche in una considerazione di ordine logico, e cioè quella per cui, al fine di poter rispettare il termine del
30.9.2014 per il deposito della decisione, la relativa delibera doveva essere anticipata rispetto a tale data al fine di consentirne la stesura dei motivi a sostegno della decisione, nonchè dei motivi di dissenso da parte dell'arbitro MI, da allegare alla decisione;
diversamente opinando, sarebbe stato impossibile per il Collegio arbitrale, nella medesima occasione di incontro in limine litis con la scadenza del termine, adottare una decisione e motivarla compiutamente per iscritto. Ciò posto, l'infondatezza del motivo di appello risiede proprio nella cronologia in fatto degli eventi, atteso che, a prescindere dal tema in diritto circa la applicabilità o meno dell'art. 823 c.p.c. all'arbitrato irrituale, nel caso di specie la decisione adottata nell'ambito dell'arbitrato irrituale risulta raggiunta nella piena collegialità, e nel corso della conferenza del 22.7.2014, sebbene la volontà nel merito della decisione si sia formata correttamente a maggioranza dei componenti del
Collegio, e con il dissenso dell'arbitro MI.
Il motivo di appello è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo di appello, si censura la pronuncia del Tribunale nella parte in cui avrebbe violato il disposto di cui agli artt. 1726 e 1711 c.c., per non aver ritenuto valida la revoca del mandato arbitrale per giusta causa.
Invero, nella motivazione della pronuncia in esame, il Tribunale ha affermato il chiaro principio – non contraddetto nei motivi di appello – per cui il mandato per arbitrato libero ha natura di un mandato congiuntivo che dà vita ad un rapporto che interessa tutte le parti compromittenti, con la conseguenza che la revoca di uno o più membri del collegio arbitrale può avvenire ai sensi degli artt. 1723 e 1726 c.c., solo di comune accordo tra tutti gli interessati, a meno che non vi sia una giusta causa, relativa a circostanze obiettive che rendano pregiudizievole per il mandante la continuazione del rapporto (Cass. 8243/1995); la revoca per giusta causa, ha rilevato correttamente il Tribunale, integra una fattispecie di recesso unilaterale con efficacia ex nunc, che ha forza tale da paralizzare l'efficacia del rapporto stesso per il futuro, cioè da quando la dichiarazione di volontà del mandante è indirizzata al mandatario (Cass. 10739/2000), mentre, in assenza di giusta causa, la revoca ad opera di uno solo dei mandanti, è del tutto improduttiva di effetti (Cass. 9272/1993).
Ciò posto, nel caso di specie, la revoca del mandato risulta formalizzata dalla sola in data Parte_1
30.9.2014, alle ore 10,15, a mezzo PEC, e cioè nella medesima giornata in cui è stato poi depositato il lodo arbitrale, data coincidente con la scadenza del termine per il suo deposito, e risulta motivata dalla asserita mancata conferenza tra i membri del Collegio per adottare la decisione arbitrale.
Dunque, osserva la Corte, la pretesa “giusta causa” proposta dalla per legittimare la Parte_1
revoca unilaterale del mandato arbitrale, coincide con il primo motivo di appello già esaminato ed ampiamente ritenuto infondato in quanto smentito dalla ricostruzione cronologica della procedura arbitrale sino alla decisione sul merito della controversia avvenuta nella conferenza del 22.7.2014.
Ciò posto, nessuna giusta causa può ritenersi operante rispetto alla revoca unilaterale del mandato formalizzata dalla con conseguente inefficacia della stessa rispetto all'operato degli Parte_1
arbitri, sulla base dei principi codicistici e giurisprudenziali espressi in precedenza, che vanno qui richiamati, e ciò al netto dell'ulteriore questione relativa alla intempestività della revoca suddetta, formalizzata il medesimo giorno della scadenza per il deposito del lodo. A ciò discende l'infondatezza anche del secondo motivo di appello proposto.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha dedotto la violazione del principio del contraddittorio in cui sarebbe incorso il collegio giudicante, atteso che, a sostegno della decisione, gli arbitri avrebbero posto una questione non eccepita dalle parti, non rilevata d'ufficio e relativa alla riconosciuta natura essenziale del termine per l'adempimento contenuto nel contratto che legava le due parti in causa, e la cui patologia aveva dato genesi alla necessità dell'arbitrato, essendo sorte contestazioni reciproche sulle prestazioni contrattuali.
Tale questione, proposta nei medesimi termini dinanzi al Tribunale, è stata ritenuta infondata sulla base della considerazione che il tema relativo alla natura essenziale o meno del termine contrattuale, non aveva costituito l'unica ragione del rigetto della domanda di parte attrice, non risultando dunque decisiva ai fini del decidere, e dunque nessuna lesione del contraddittorio si sarebbe mai verificata tale da poter giustificare la invalidità del lodo ai sensi dell'art. 808 ter comma secondo, lettera E c.p.c.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, come correttamente evidenziato dalla difesa della parte appellata, la stessa
– che qui si duole di tale circostanza – nelle proprie difese aveva rimarcato più volte la Parte_1
natura essenziale del termine per la controprestazione, ponendo tale argomentazione a sostegno della sua domanda avverso la per il mancato adempimento nei termini contrattuali;
in CP_1 secondo luogo, l'ulteriore domanda su cui tale annotazione poteva avere effetto – la applicazione della penale per il ritardo, come richiesto dalla a carico della , era stata negata dal Parte_1 CP_1
Tribunale poiché priva dei presupposti in fatto, e cioè il colpevole inadempimento. Dunque, la questione relativa alla essenzialità del termine, da una parte era stata già posta sul tavolo delle argomentazioni dalla stessa e dall'altra non ha costituito in ogni caso il motivo portante Parte_1
delle statuizioni adottate dal Collegio, ragion per cui non si ravvisa in alcun modo una lesione del contraddittorio ad opera del Collegio arbitrale. La lettura dei passi motivazionali del lodo, riportati alle pagg. 42 e ss, ed allegati alla comparsa di costituzione e risposta della parte appellata, danno riscontro granitico di quanto testè riferito, atteso che, la questione del termine essenziale o meno per l'adempimento delle controprestazioni resta un tema di indagine affrontato da parte del Collegio al fine di comprendere anche l'ordine logico delle domande di risoluzione o di applicazione della penale per il ritardo nell'adempimento, ma invero la motivazione principale del rigetto della domanda attorea di pagamento della penale non risiede nella riconosciuta o meno natura del termine ma nella considerazione ben esplicitata dal Collegio arbitrale per cui gli oneri contrattuali a carico della committente “secondo quanto documentato in atti e tenuto conto delle risultanze della CTU, sono stati in parte assenti ed in parte lacunosi, e comunque, non sono stati sufficienti a mettere la ditta nelle condizioni di eseguire i lavori nei termini concordati” (cfr. lodo arbitrale pag. CP_1
44); queste, dunque, le motivazioni effettive, per cui il collegio ha ritenuto che la mancata conclusione dei lavori nel termine contrattualmente previsto non fosse imputabile alla ditta , CP_1
con conseguente impossibilità di applicare a suo danno la penale contrattualmente pattuita, e ciò dunque a prescindere dalla natura del termine in questione.
Il motivo è dunque del tutto privo di fondamento e va rigettato.
Passando ora all'esame del motivo di appello incidentale, valgono le considerazioni che seguono.
La appellata , nel costituirsi la richiesto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, CP_1
l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale, censurando la decisione del Tribunale che ne aveva dichiarato la inammissibilità ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.
Invero, l'appellante incidentale, nel riproporre esclusivamente le questioni di merito che avrebbero dovuto giustificare la fondatezza della propria domanda, sia dinanzi al collegio arbitrale che dinanzi al Tribunale, non ha censurato in alcun modo la pronuncia di inammissibilità pronunciata nella sentenza impugnata, omettendo di esplicitare le ragioni di dissenso dalla predetta decisione, ma limitandosi a riportare esclusivamente, ed in via sintetica, la decisione del Giudice di primo grado di ritenere inammissibili le sue domande ai sensi dell'art. 808 ter ., atteso che si è ritenuto che i motivi di impugnazione del lodo da parte della esulassero da ogni ipotesi contemplata dalla norma in CP_1
esame. Su questa decisione contenuta nella pronuncia impugnata, la non ha inteso muovere CP_1
alcuna censura, ribadendo solo la sua volontà di ottenere l'accoglimento nel merito delle domande ritenute inammissibili.
Il motivo è dunque palesemente inammissibile, poiché sprovvisto delle necessarie argomentazioni censorie rispetto alla motivazione della pronuncia ritenuta meritevole di riforma.
Le spese di lite.
In considerazione del rigetto di tutti i motivi di appello principali ed incidentali, che involgevano, per ciascuna parte, parti rilevanti della pronuncia impugnata, sussistono validi motivi per ritenere compensate integralmente tra le parti le spese di lite relative a tale grado di giudizio.
Sussistono, infine, quanto a tutti gli appelli proposti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre
2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2097/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto dalla Parte_1
in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza n. 9552/2019 emessa dal Tribunale di Santa CP_1
Maria Capua Vetere, pubblicata il 28.10.2019.
2. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello da ciascuna proposto.
Napoli, 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano