Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 26479/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, X sezione Civile, dott.ssa Anna Maria
Pezzullo, pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26479 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
TRA
(CF ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Pozzuoli (NA) – 80078 - alla via Montenuovo Licola Patria, 90, presso lo studio dell'Avv. Emilio Ursomanno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso la Direzione Avvocatura alla Via Tito Livio, n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Annalisa Cuccaro e Pasquale Verde dell'Avvocatura Comunale, ivi domiciliati per la carica OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente in epigrafe impugnava l'ingiunzione di pagamento n.20220489200033872 del 10/10/2022 dell'importo di € 22.309,00 e di ogni altro atto connesso, prodromico e/o consequenziale, emessa dal avendo Controparte_1
22.01.2019 delle opere eseguite in assenza di titoli abilitativi alla Via IV
Traversa Pisciarelli n.2, in Pozzuoli.
L'opponente chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via pregiudiziale, disporre ex art. 295 cpc, la sospensione del presente procedimento;
in via preliminare, disporre, per i gravi motivi di cui in premessa, anche in ragione dell'opera de qua agitur e dell'importo ingiunto, la sospensione del presente provvedimento gravato;
nel merito: per
l'accoglimento della presente opposizione con l'annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.”
La suddetta parte deduceva, in fatto, di aver ricevuto un'ingiunzione di pagamento di € 22.309,00 dal Comune di Pozzuoli, notificata il 25.10.2022, per mancata demolizione di opere eseguite senza permesso di costruire;
che le opere, situate in un locale di 70 mq a Pozzuoli, erano state oggetto di sequestro preventivo dal 2016; che, nonostante il sequestro, nel 2019, il
Comune opposto ordinava la demolizione del locale senza adeguata istruttoria tecnica;
che l'ordinanza di demolizione veniva impugnata dinanzi al TAR
Campania; che successivamente, nel 2021, la Polizia Municipale redigeva un verbale di inottemperanza all'ordine di demolizione;
che, quindi, il CP_1 opposto ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa di € 20.000,00, con l'ordinanza ingiunzione n. 1651 del 2.12.2021, anch'essa impugnata;
che, in maniera del tutto illegittima, oltre che irrituale, duplicando la medesima pretesa di pagamento, il opposto richiedeva CP_1 nuovamente detto importo, ai sensi del R.D. 639/10, con l'ordinanza quivi gravata.
L'opponente articolava i seguenti motivi di opposizione: 1) violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.p.r. 06.06.2001 n. 380
- 4 eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione - omessa ponderazione della situazione contemplata - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità – manifesta ingiustizia - altri profili;
2) violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.p.r. 06.06.2001 n. 380 - violazione e falsa applicazione del dl n. 133 del 12.09.2014 convertito con modificazioni in legge n. 164 datata 11.11.2014 - eccesso di potere per errore di fatto e di diritto – eccesso di potere per difetto di istruttoria dei presupposti e di motivazione – omessa ponderazione della situazione contemplata -
- 2 - travisamento - illogicità - contraddittorietà - perplessità - manifesta ingiustizia
- altri profili;
B. MOTIVO DI DIRITTO AFFERENTE l'illegittimità derivata dell'ordinanza ingiunzione n. 1651 prot. 95065 del 02.12.21 del CP_1 per illegittimità del presupposto provvedimento di demolizione
[...] opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi n. 4673 del 22.01.2019 notificata in data 24.01.2019 del impugnata con Controparte_2 ricorso RG 1450/2019 pendente presso Codesto ecc.mo Tar Campania CP_3
– Sesta Sezione.
2. violazione e falsa applicazione art. 3 l. 07.08.1990 n. 241 – eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dell'art. 31 dpr
380/01 - difetto assoluto di motivazione.
Si costituiva il che, contestando l'avverso dedotto in Controparte_1 giudizio dall'opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata.
Sospesa l'ordinanza impugnata, concessi i termini di cui all'art 183 co 6
c.p.c., il Giudice, ritenuta la controversia di natura documentale ed in mancanza di richieste istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30/01/2025, ove, sostituita quest'ultima con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., preso atto delle note depositate dalle parti, la assegnava a sentenza, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In limine litis, vanno espunti dal giudizio in esame i motivi richiamati alla lettera B da parte opponente ed afferenti all'ordinanza ingiunzione n.
1651/2021, per i quali, sussiste carenza di giurisdizione del giudice adito e, per come emerge dalla documentazioni in atti, già oggetto di impugnativa innanzi al TAR. Giova rammentare, in proposito, che l'ordinanza ingiunzione citata trova il suo fondamento nell'art. 31, D.P.R. 380/2001 e che secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 133 lett. f), cod.proc.amm., le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle Pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia. In particolare, in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva predetta, sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio
- 3 - in materia, sia quelle a carattere pecuniario poiché anche quest'ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa (Cons. Stato 15 gennaio 2021, n. 484; Cons. Stato
15 febbraio 2021 n. 1344). Recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che “L'opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento per violazione della normativa urbanistica ed edilizia, a seguito dell'emanazione del d. lgs.
n. 150 del 2001, che ha abrogato l'art. 22 bis della L. 689/1981 e modificato
l'art. 22 della stessa legge, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto espressamente dall'art. 133, comma 1, lett. f, del codice del processo amministrativo, spettando al giudice della giurisdizione verificare la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio” (Cass., n. 12429/2021).
Per quel che qui rileva l'ingiunzione di pagamento n.20220489200033872 del
10/10/2022, oggetto del presente giudizio, in merito specificamente al riparto di giurisdizione, merita rammentarsi che numerose pronunce di legittimità hanno enunciato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie emesse in materia di tutela ed uso del suolo, la controversia concernente la procedura di riscossione coattiva del credito, ai sensi del r.d. n.
639 del 1910, è devoluta alla giurisdizione del G.O., poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, non discutendosi in tale evenienza di modi di governo del territorio, ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati.
(Cass.civ. SU 18/10268; 18/22426; 22/8187). L'opposizione, infatti, non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti relativi alla gestione del territorio, poiché i provvedimenti sanzionatori costituiscono una reazione a comportamenti del privato assunti come illegittimi e la situazione del privato che lamenta di essere stato sottoposto a sanzione in casi o modi non previsti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ. SU
16/11388).
Ancora, quanto all'eccezione preliminare di duplicazione dei titoli, laddove, il avrebbe, dapprima, adottato l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
1651/2021, e poi, successivamente, quella ex R.D. 639/10, si ritiene infondata.
Va rilevato, infatti, che l'ingiunzione fiscale prevista e disciplinata dall'art. 2 del R.D. n. 639 del 1910 «costituisce un atto amministrativo a carattere
- 4 - impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale e la funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale. La descritta natura complessa della ingiunzione importa, da un lato, l'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipicamente connotanti il provvedimento amministrativo (ad esempio,
l'esplicazione, anche per relationem, dei motivi dell'atto, l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere), ma richiede altresì, in relazione all'efficacia accertativa, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo la sua esistenza e determinazione quantitativa derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (ex plurimis, Cass.,
Sez. U, 25/05/2009, n. 11992)» (cfr. Cass. civ. 2017/ 29653). L'ingiunzione prevista dall'art. 2 svolge quindi la funzione di atto di accertamento e al contempo di titolo esecutivo stragiudiziale di formazione amministrativa e consente all'Autorità creditrice di fare a meno del precetto per il recupero del credito. Nel caso di specie, quindi, l'ingiunzione impugnata costituisce lo strumento, con il quale, il opposto ha messo in esecuzione il titolo CP_1 costituito dall'ordinanza presupposta n. 1651/2021, con la conseguenza che non viene in rilievo una duplicazione di titoli esecutivi.
Tanto chiarito, venendo al motivo sub 1), l'opponente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto l Controparte_1 avrebbe irrogato la sanzione pecuniaria in questione basandosi su un provvedimento demolitorio e un verbale di inottemperanza redatto dalla
Polizia Municipale. In proposito, poi, la parte opponente cita copiosa giurisprudenza secondo cui il verbale di inottemperanza non ha valore provvedimentale e non può costituire titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, motivo per cui, il procedimento previsto dall'art. 31 DPR 380/01 non si sarebbe perfezionato, rendendo, quindi la sanzione illegittima.
Invero, il motivo così sintetizzato, è infondato. Innanzitutto, la giurisprudenza citata dall'opponente non è conferente al caso in esame poiché attiene ad altra fattispecie, ovvero, quella prevista dall'art 31 co 4 DPR 380/01, laddove l'amministrazione si risolve nell'acquistare a titolo gratuito la proprietà della res abusiva, mentre, con l'ordinanza qui gravata, essa ha inteso recuperare
- 5 - coattivamente la somma di denaro oggetto dell'ordinanza emessa ex art 31 co
4 bis DPR 380/01, che non richiede l'osservanza delle formalità previste dal co 4. L'art. 31, comma 4-bis, dispone, infatti, che: "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria".
Tale comma ha, dunque, previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione: alla tradizionale previsione dell'acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene abusivo e della “area ulteriore”, si è aggiunta la doverosa irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che deve essere disposta senza indugio
(col medesimo atto di accertamento dell'inottemperanza o con un atto integrativo autoritativo successivo). Il presupposto dell'ordinanza emessa ex art 31 co 4 bis DPR 380/01 è, dunque, solo l'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione impartito dall'amministrazione.
Nel caso di cui ci si occupa, l'amministrazione ha documentalmente provato la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, allegando il processo verbale n. 3 redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli in data
27.01.2021 e firmato, peraltro, anche dalla stessa opponente (cfr. all. 3 produzione parte opposta).
Passando, ora, al motivo sub 2), l'opponente sostiene che, poiché il provvedimento demolitorio sarebbe stato ineseguibile, in quanto le opere realizzate sarebbero state sottoposte a sequestro penale, allora, la sanzione pecuniaria comminata in conseguenza dell'accertata inottemperanza sarebbe illegittima. Tale tesi – secondo la parte opponente- è confortata da un arresto del Consiglio di Stato, che ha stabilito che l'ingiunzione di demolizione di un bene sequestrato è affetta da nullità e non può produrre effetti di diritto (cfr.
Consiglio di Stato, Sezione 6, con Sentenza n. 2337/2017), men che meno – si deve concludere - quelli di cui all'art 31 co 4 bis DPR cit. (cfr. Consiglio di
Stato, Sezione 6, con Sentenza n. 2337/2017). Senonché, come condivisibilmente affermato dalla parte opposta, si tratta di un orientamento, allo stato, minoritario ed isolato, non in grado di smentire il prevalente indirizzo secondo il quale “la sottoposizione di un manufatto abusivo a sequestro penale non costituisce impedimento assoluto a ottemperare a un ordine di demolizione, né integra causa di forza maggiore impeditiva della demolizione, dato che sussiste la possibilità di ottenere il dissequestro dell'immobile al fine di ottemperare all'ingiunzione di demolizione”, (cfr., ex multis, sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283, in Foro Amministrativo CP_4
(II),2016, 1, 58; Cons. Stato, sez. VI, n. 3626 del 2013, sez. IV, n. 1260 del
- 6 - 2012), sia penale(Cass. Pen., sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9186, in Riv. giur. edilizia, 2009, 4, I, 1684).
Il Tribunale ritiene di seguire tale secondo orientamento anche perché, come dimostrano le più recenti pronunce del giudice amministrativo di secondo grado, allo stato, esso è in larga parte il più seguito e non vi sono ragioni per discostarsene. Il Consiglio di stato ha, di recente, affermato, infatti, che: “A parere del terzo orientamento (che ha superato i precedenti ed è condiviso dal Collegio) occorre individuare un punto di equilibrio fra l'interesse pubblico alla tutela del territorio e quello privato alla difesa penale (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 luglio 2024, n. 6157; id., 23 marzo 2022, n.
2122; 2 ottobre 2019, n. 6592; 20 luglio 2018, n. 4418). In questa prospettiva il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di demolizione. Il che appare logico, prima che giuridicamente fondato, stante che diversamente opinando la tutela del territorio verrebbe a dipendere da circostanze che non rientrano nel dominio dell'Amministrazione che vi è istituzionalmente preposta, che, anzi, potrebbe essere all'oscuro di tali circostanze. Inoltre, il contemperamento con le esigenze della difesa nel procedimento penale si realizza semplicemente ritenendo che il termine assegnato dall'ordinanza per la demolizione o la rimessione in pristino non decorra sin quando l'immobile rimane sotto sequestro, a prescindere dunque dall'autonoma iniziativa della parte ovvero della magistratura inquirente ai fini del dissequestro del bene. 13.4. Deve pertanto ritenersi che la sussistenza di un provvedimento di sequestro non incide sulla validità dell'ordinanza di demolizione ma comporta, esclusivamente, il differimento del termine per provvedere dal momento in cui il bene risulta dissequestrato (cfr., ex multis,
Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 638, e la giurisprudenza ivi richiamata;
sez. VII, 20 giugno 2024, n. 5504)” (cfr. Cons. St. sent. n. 8720 del 4 novembre 2024). Facendo applicazione dell'indirizzo che precede, appare ininfluente nel caso di specie, che il bene della parte opponente fosse sottoposto a sequestro penale, posto che tale circostanza non avrebbe in ogni caso impedito l'ottemperanza all'ordine di demolizione impartito dall'amministrazione, con la conseguenza che, accertato l'inadempimento di quest'ultimo, legittimamente essa ha fatto ricorso al provvedimento sanzionatorio di cui all'art 31 co 4 bis DPR cit.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'impugnata ordinanza.
- 7 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi ridotti del 30%, in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, di cui al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, alla luce dello scaglione in cui ricade la controversia, tenuto conto, altresì, delle fasi svolte, delle questioni trattate e di ogni altro vantaggio previsto dal richiamato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnata ingiunzione di pagamento n.20220489200033872 del 10/10/2022;
b) Condanna la parte opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite che si liquidano in €. 3.553,90 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 8.5.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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