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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 06/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2996/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AL) il 09/02/1970 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/06/1971 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/09/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Terruggia (AL) il
26/08/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2004.
Dall'unione sono nati due figli: , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e nata l'[...], ancora minore. Per_2
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 247 del 02/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 22/04/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Terruggia (AL) il 26/08/2004, trascritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2004, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. Affidamento prole e assegnazione casa coniugale.
DISPONE che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad Persona_3 entrambi i genitori con collocazione e residenza stabile e permanente presso la madre alla quale viene assegnata in uso gratuito la casa coniugale con tutto il suo Parte_2 contenuto;
i coniugi danno atto che tutti i mobili che arredano la casa coniugale sono stati acquistati dalla sig.ra in occasione del matrimonio ed anche Parte_2 successivamente, come risulta dalla documentazione allegata con il ricorso.
Ai fini della trascrizione dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale, i ricorrenti precisano che l'immobile è censito nel NCEU del Comune di Cereseto (AL) come segue:
- Foglio 8, particella 303, subalterno 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 11 vani,
Rendita Catastale Euro 738,53, Via Alla stazione n.3, Piano S1 -T-1-2.
Il fabbricato insiste su area di pertinenza compresa nel mappale sopraindicato che è compresa nell'assegnazione. Il tutto alle coerenze: Via Alla Stazione, particella 15 del foglio 8, particella 557 del foglio 8, particella 525 del foglio 8, salvo altri.
I genitori in virtù dell'affidamento congiunto continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative della figlia. I genitori si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute della figlia e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per mentre eserciteranno in forma disgiunta Per_2
l'ordinaria amministrazione;
la figlia minore avrà collocazione e residenza Per_2 presso la madre, così pure il figlio maggiorenne . Il sig. rilascerà la casa Per_1 Pt_1 coniugale con i propri effetti personali entro il 10.10.2024.
I sig.ri e danno atto e si impegnano a mantenere integra la figura dell'altro Pt_2 Pt_1 genitore al fine di garantire alla figlia minore una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse della minore, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole o a delegare persone di indiscussa fiducia.
2. Regime delle visite.
DISPONE che, in considerazione dell'età della minore, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi diretti con la medesima, da comunicarsi alla madre e ciò in considerazione dell'età adolescenziale della figlia stessa.
pagina 3 di 4
3. Mantenimento prole.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli e l'importo di Euro 100,00 Per_1 Per_2
(cento/00) mensili per ciascuno e così per complessivi Euro 200,00 (duecento/00) mensili oltre al 50% le spese straordinarie secondo quanto indicato dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Vercelli.
I ricorrenti danno atto che la sig.ra percepirà per intero gli ANF e che i figli Parte_2 saranno fiscalmente a carico della madre in ragione della quota del 100%.
4. DÀ ATTO che i sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e Pt_2 Pt_1 di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento e/o assegno, nulla essendo dovuto l'uno all'altra e viceversa per tale titolo.
5. DÀ ATTO che i sig.ri e si riservano sin da ora di definire in separata sede Pt_2 Pt_1 eventuali rapporti economico-patrimoniali di dare e avere afferenti al periodo matrimoniale.
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2996/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AL) il 09/02/1970 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ostellino Sveva del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
10/06/1971 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Rota Tiziana del Foro di Vercelli
pagina 1 di 4 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 12/09/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Terruggia (AL) il
26/08/2004, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II -
Serie A, Anno 2004.
Dall'unione sono nati due figli: , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e nata l'[...], ancora minore. Per_2
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 247 del 02/10/2024 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto cessazione effetti civili del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al 22/04/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Terruggia (AL) il 26/08/2004, trascritto nei Registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2004, alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. Affidamento prole e assegnazione casa coniugale.
DISPONE che la figlia minore venga affidata in via condivisa ad Persona_3 entrambi i genitori con collocazione e residenza stabile e permanente presso la madre alla quale viene assegnata in uso gratuito la casa coniugale con tutto il suo Parte_2 contenuto;
i coniugi danno atto che tutti i mobili che arredano la casa coniugale sono stati acquistati dalla sig.ra in occasione del matrimonio ed anche Parte_2 successivamente, come risulta dalla documentazione allegata con il ricorso.
Ai fini della trascrizione dell'assegnazione dell'uso della casa coniugale, i ricorrenti precisano che l'immobile è censito nel NCEU del Comune di Cereseto (AL) come segue:
- Foglio 8, particella 303, subalterno 1, Categoria A/2, Classe 3, Consistenza 11 vani,
Rendita Catastale Euro 738,53, Via Alla stazione n.3, Piano S1 -T-1-2.
Il fabbricato insiste su area di pertinenza compresa nel mappale sopraindicato che è compresa nell'assegnazione. Il tutto alle coerenze: Via Alla Stazione, particella 15 del foglio 8, particella 557 del foglio 8, particella 525 del foglio 8, salvo altri.
I genitori in virtù dell'affidamento congiunto continueranno ad avere lo stesso attivo e pieno ruolo nel provvedere alle esigenze sociali, morali ed educative della figlia. I genitori si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute della figlia e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per mentre eserciteranno in forma disgiunta Per_2
l'ordinaria amministrazione;
la figlia minore avrà collocazione e residenza Per_2 presso la madre, così pure il figlio maggiorenne . Il sig. rilascerà la casa Per_1 Pt_1 coniugale con i propri effetti personali entro il 10.10.2024.
I sig.ri e danno atto e si impegnano a mantenere integra la figura dell'altro Pt_2 Pt_1 genitore al fine di garantire alla figlia minore una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse della minore, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole o a delegare persone di indiscussa fiducia.
2. Regime delle visite.
DISPONE che, in considerazione dell'età della minore, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo accordi diretti con la medesima, da comunicarsi alla madre e ciò in considerazione dell'età adolescenziale della figlia stessa.
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3. Mantenimento prole.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento dei figli e l'importo di Euro 100,00 Per_1 Per_2
(cento/00) mensili per ciascuno e così per complessivi Euro 200,00 (duecento/00) mensili oltre al 50% le spese straordinarie secondo quanto indicato dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Vercelli.
I ricorrenti danno atto che la sig.ra percepirà per intero gli ANF e che i figli Parte_2 saranno fiscalmente a carico della madre in ragione della quota del 100%.
4. DÀ ATTO che i sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e Pt_2 Pt_1 di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia contributo di mantenimento e/o assegno, nulla essendo dovuto l'uno all'altra e viceversa per tale titolo.
5. DÀ ATTO che i sig.ri e si riservano sin da ora di definire in separata sede Pt_2 Pt_1 eventuali rapporti economico-patrimoniali di dare e avere afferenti al periodo matrimoniale.
6. DÀ ATTO che le spese legali saranno compensate tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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