Articolo 44 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 43Articolo 45
Versione
29 gennaio 1929
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Versione
10 aprile 1969
Art. 44.

In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, per il procedimento penale innanzi all'intendente di finanza, le disposizioni del Codice di procedura penale , e il decreto di condanna pronunciato dall'intendente e' equiparato, per ogni effetto, al decreto pronunciato dal pretore.
((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 marzo - 3 aprile 1969, n. 60 (in G.U. 1ª s.s. 09/04/1969, n. 91) ha dichiarato, in applicazione del disposto dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 10 aprile 1969
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