Articolo 14 della Legge 16 marzo 1987, n. 118
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 aprile 1987
Art. 14. 1. Il patrimonio della Scuola e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle liberalita' destinate ad incremento del patrimonio;
c) dalle eccedenze del bilancio destinate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.
Entrata in vigore il 12 aprile 1987