Art. 17.
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:
a) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;
b) il contributo per marche da applicare a cura del geometra in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che il committente debba esibire dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad altra Amministrazione dello Stato, legione, Provincia o Comune;(3) ((4)) c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37 .
d) i redditi del patrimonio;
e) ogni altra eventuale entrata.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 8 agosto 1977, n. 583 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all' articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 20 ottobre 1982, n. 773 ha disposto (con l'art. 14) che "Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente articolo 11, cessa l'obbligo di versamento del contributo per marche previsto dall' articolo 17, lettera b), della legge 24 ottobre 1955, n. 990 ."
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:
a) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;
b) il contributo per marche da applicare a cura del geometra in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che il committente debba esibire dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad altra Amministrazione dello Stato, legione, Provincia o Comune;(3) ((4)) c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37 .
d) i redditi del patrimonio;
e) ogni altra eventuale entrata.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 8 agosto 1977, n. 583 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all' articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 20 ottobre 1982, n. 773 ha disposto (con l'art. 14) che "Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente articolo 11, cessa l'obbligo di versamento del contributo per marche previsto dall' articolo 17, lettera b), della legge 24 ottobre 1955, n. 990 ."