Articolo 17 della Legge 24 ottobre 1955, n. 990
Articolo 16Articolo 18
Versione
8 gennaio 1956
>
Versione
1 marzo 1967
>
Versione
10 settembre 1977
>
Versione
27 ottobre 1982
Art. 17.
Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono:
a) il contributo personale annuo a carico degli iscritti;
b) il contributo per marche da applicare a cura del geometra in ogni atto che rilascia nell'esercizio della sua professione e che il committente debba esibire dinanzi all'autorita' giudiziaria o ad altra Amministrazione dello Stato, legione, Provincia o Comune;(3) ((4)) c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37 .
d) i redditi del patrimonio;
e) ogni altra eventuale entrata.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 8 agosto 1977, n. 583 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1982 l'emissione e l'applicazione delle marche di cui all' articolo 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , dovranno essere gradualmente ridotte per importi pari a circa il 20 per cento del globale per ogni anno e completamente soppresse entro il 31 dicembre 1986." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 20 ottobre 1982, n. 773 ha disposto (con l'art. 14) che "Con la stessa decorrenza di cui al primo comma del precedente articolo 11, cessa l'obbligo di versamento del contributo per marche previsto dall' articolo 17, lettera b), della legge 24 ottobre 1955, n. 990 ."
Entrata in vigore il 27 ottobre 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente