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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/12/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15613/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------- TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15613/2024 R.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] l'11 Parte_1 C.F._1 dicembre 1980 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano FIORIN nel cui studio sito in Bologna, via Carlo Zucchi n. 36 è elettivamente domiciliato, RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio IANNACCONE nel cui studio sito in Bologna, via Rialto n. 9 è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da atto depositato telematicamente il 17 settembre 2025:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bologna il 17 giugno 2007, con atto trascritto presso lo stato civile di Bologna al n. 273-1 dell'anno 2007, tra i sigg.i
e , con ogni conseguenza di legge. Parte_1 Controparte_1 Voglia altresì revocare dalla data della domanda, o da quando risulterà di giustizia, l'assegno di mantenimento personale stabilito nelle condizioni economiche della separazione giudiziale. Voglia infine dichiarare non dovuto, salvo quanto risulterà di giustizia, alcun assegno di divorzio in favore della sig.ra , per le ragioni in narrativa. CP_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
pagina 1 di 9 La resistente ha concluso come da atto depositato telematicamente il 21 ottobre 2025:
“NEL MERITO:
- accertare e disporre, per i motivi dedotti in atti, l'obbligo a carico del sig. di Parte_1 corresponsione a favore della sig.ra di un assegno divorzile per un importo pari ad Controparte_1 euro 400,00 o nella diversa minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia, chiedendo comunque che il relativo importo non sia inferiore ad euro 100,00, da corrispondere alla sig.ra ; il Controparte_1 tutto rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- emettere ogni altro provvedimento utile e necessario a tal fine. IN ORDINE ALLE SPESE: con vittoria di spese e compensi, più oneri di legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore”.
Il P.M. ha concluso: “Riserva le conclusioni”
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio civile il Parte_1 Controparte_1
17 giugno 2007 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 413/2021 pubblicata il 2 marzo 2021 il Tribunale di Bologna ha pronunziato la separazione personale tra le parti e con successiva sentenza n. 2130/2023 pubblicata il 24 ottobre 2023 il medesimo Tribunale ha posto a carico del signor l'obbligo di versare alla IG la somma mensile di euro Pt_1 CP_1
400,00, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge. Dopo la separazione l'unione non si è ricostituita.
2. Con ricorso depositato il 6 novembre 2024 ha chiesto che Parte_1 fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, revocato l'assegno di mantenimento personale stabilito nelle condizioni economiche di separazione giudiziale, nonché dichiarato non dovuto alcun assegno divorzile nei confronti della moglie.
si è costituita con comparsa di risposta depositata il 24 gennaio Controparte_1
2025, non opponendosi alle richieste sul vincolo, ma domandando che fosse posto in capo al marito l'obbligo di versarle, a titolo di assegno divorzile, un importo mensile pari ad euro 400,00 o la diversa minor somma ritenuta di giustizia, di importo comunque non inferiore ad euro 100,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Con ordinanza emessa all'udienza del 25 febbraio 2025 la Giudice designata ha disposto in via provvisoria la conferma delle condizioni di separazione La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 20 novembre 2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio. 3A. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge pagina 2 di 9 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. 3B. La domanda della sig.ra deve essere parzialmente accolta, quanto al CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile per la componente cd. “assistenziale”, per le ragioni che seguono. 3Ba. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, deve essere accertato in primo luogo se vi sia una disparità reddituale tra i coniugi. La risposta al quesito deve essere positiva. E invero, la sig.ra : CP_1
- lavora come traduttrice in forma saltuaria, ricevendo incarichi su commissione, in particolare anche da parte di uffici giudiziari;
- non risulta titolare di alcun patrimonio mobiliare ovvero immobiliare ed abita in un residence per il quale sostiene un canone di affitto pari ad oltre 700 euro mensili;
- dalla documentazione fiscale prodotta in atti ha percepito i seguenti redditi:
• anno 2021: reddito complessivo di 1.344,00 euro;
• anno 2022: reddito complessivo di 5.411,00 euro;
• anno 2023: reddito netto di 4.379,00 euro;
- dall'esame degli estratti conto prodotti è risultata, inoltre, beneficiaria delle seguenti ulteriori prestazioni assistenziali:
• per l'anno 2023: da gennaio a luglio contributi erogati dalla di Bologna per 500,00 euro mensili e da agosto versamenti congiunti di euro 350,00 al Parte mese da parte della e 75,00 da parte del Comune di Bologna;
• per l'anno 2024: contributi da parte della di Bologna per importi tra i 350,00 e di 300,00 euro mensili, nonché altre erogazioni per “liberalità” da parte del Comune di Bologna per euro 100,00 mensili;
Le esigue entrate reddituali della sig.ra trovano conferma, oltre che nel CP_1 pagina 3 di 9 riconoscimento della spettanza di tali prestazioni assistenziali, anche nella dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con la quale la medesima ha attestato:
• di aver percepito, per l'anno 2021, un reddito complessivo diverso dal reddito imponibile ai fini IRPEF, pari ad euro 12.122,04;
• di aver percepito, per l'anno 2022, un reddito complessivo diverso dal reddito imponibile ai fini IRPEF, pari ad euro 4.112,67;
• di aver percepito, per l'anno 2023, un reddito complessivo diverso dal reddito imponibile ai fini IRPEF, pari ad euro 9.514,81; Del resto, gli stessi estratti conto (c/c Banco Posta) prodotti dalla resistente attestano:
- per l'anno 2022 una giacenza media di conto corrente pari ad euro 1.126,54;
- per l'anno 2023 una giacenza media di conto corrente pari ad euro 1.461,91;
- per l'anno 2024 una giacenza media di conto corrente pari ad euro 1.883,81. Le difficoltà nel procurarsi un lavoro stabile ed una fonte di reddito adeguata al soddisfacimento delle basilari esigenze di vita della sig.ra risultano CP_1 intrinsecamente connesse al suo stato di salute parzialmente compromesso. La resistente, infatti:
- è stata riconosciuta invalida civile al 55% ai sensi degli artt. 2 e 13 della L. 118/1971 con decorrenza dal 23 dicembre 2022 da parte della Commissione Medico- Legale dell'UOS Territoriale INPS di Bologna, con diagnosi delle seguenti patologie
“sindrome di Elher Danlos, fibromalgia, sindrome ansioso depressiva anamnestica, asma allergico, ipotiroidismo sub clinico. Miopia e strabismo infantile operato…cataratta congenita operata”, con un innalzamento del grado di invalidità civile al 50% già precedentemente riconosciuto in data 17 gennaio 2019;
- ha, conseguentemente, ottenuto valutazione medico-legale positiva ai fini dell'iscrizione al cd. “collocamento mirato per categorie protette” (L. n. 68/1999), con diagnosi funzionale che ha raccomandato di “evitare sforzi fisici anche di moderata entità, turni notturni, mmc, stazione eretta prolungata, lavori in altezza, uso di scale da lavoro ed esposizione a basse temperature”. Dal canto suo il sig. : Pt_1
- dal 2021 è dipendente della di Milano, essendo stato in Controparte_2 precedenza continuativamente impiegato a far data dal 2006, con ciò risultando comprovata una sua soddisfacente attitudine all'impiego, nonché una buona capacità di trovare collocazione nel mercato del lavoro;
- dalla documentazione fiscale prodotta emerge che ha percepito i seguenti redditi:
• anno 2021: reddito netto di 17.369,00 euro (1.447,00 euro mensili);
• anno 2022: reddito netto di 22.740,00 euro (1.895,00 euro mensili);
• anno 2023: reddito netto di 23.314,00 euro (1.943,00 euro mensili);
- ha conosciuto un incremento della propria condizione professionale e reddituale, tenendo conto di come nello stesso giudizio di separazione fosse emerso un quadro di corrispettivi dell'odierno ricorrente -all'epoca impiegato in altra azienda e con il ruolo di asset manager- significativamente più basso rispetto a quelli attuali: 9.282,00 euro totali per l'anno di imposta 2018, 11.755,00 per l'anno di imposta 2019 (v. in particolare sent. pagina 4 di 9 n. 2130/2023);
- ha acquistato un immobile in Romano di Lombardia, stipulando un contratto di mutuo con il Banco B.P.M. S.p.A., da rifondere in rate mensili di importo variabile, ma approssimativamente pari ad euro 350 mensili e con termine finale al 31 luglio 2042;
- ha disposto delle seguenti giacenze medie di conto corrente:
• per l'anno 2020 una giacenza media di conto corrente WeBank-Banco BPM pari ad euro 5.390,35;
• per l'anno 2021 una giacenza media di conto corrente WeBank-Banco BPM pari ad euro 1.406,56, una giacenza media di un primo conto Banco Posta pari ad euro 167,81, nonché pari ad euro 1.093,38 per un secondo conto Banco Posta;
• per l'anno 2022 una giacenza media di conto corrente WeBank-Banco BPM pari ad euro 6.575,31, una giacenza media di un primo conto Banco Posta pari ad euro 79,27, nonché pari ad euro 462,06 per un secondo conto Banco Posta;
• per l'anno 2023 una giacenza media di conto corrente WeBank-Banco BPM pari ad euro 8.282,93, una giacenza media di un primo conto Banco Posta pari ad euro 104,58, nonché pari ad euro 547,58 per un secondo conto Banco Posta. Alla luce, pertanto, delle esposte emergenze istruttorie risulta appurato come tra le parti sussista una significativa disparità reddituale dovuta alla differenza tra la situazione patrimoniale dei signori e , nonché alle differenti capacità Pt_1 CP_1 lavorative degli stessi. 3Bb. Ciò posto, quanto alla funzione perequativo-compensativa, deve escludersi la possibilità di riconoscere alcun assegno in favore della sig.ra . CP_1
La resistente, infatti, si è limitata a generiche allegazioni quanto al proprio apporto alla conduzione del menage familiare, senza, tuttavia, dare prova di alcuna rinuncia professionale effettivamente compiuta in ragione del proprio impegno familiare. Né la sig.ra può dolersi di eventuali difficoltà nella prova di simili CP_1 circostanze, dal momento che la stessa non ha formulato alcuna allegazione specifica di tali fatti così genericamente addotti in atti, non potendo di conseguenza neppure giovarsi della mancata contestazione di contro parte ovvero del ricorso ad apprezzamenti presuntivi da parte di questo Collegio. Del pari, la sig.ra è rimasta assolutamente generica anche quanto alle CP_1 caratteristiche concrete che un simile impegno dedicato alla famiglia abbia potuto assumere nel corso degli anni. In altre parole, la generica doglianza di essersi occupata del menage familiare così sacrificando le proprie prospettive professionali, laddove in alcun modo circostanziata sotto profili cronologici e fattuali -profili pur nella diretta disponibilità cognitiva ed esperienziale della parte- non soddisfa lo standard di allegazione imposto dall'art. 115 c.p.c., né quello probatorio di cui all'art. 2697 c.c. Mancata una congrua allegazione relativamente a simili circostanze, cade pagina 5 di 9 inevitabilmente anche la conseguente inferenza del ragionamento della resistente, laddove essa sostiene che proprio il suo impegno per la famiglia ha permesso al sig.
di costruire il proprio attuale presente professionale. Pt_1
Anche tale allegazione appare del tutto generica e non circostanziata, nonché direttamente smentita dalla risalente e comprovata attitudine lavorativa del ricorrente, il quale -come riferito dalla stessa sig.ra risulta impiegato sin CP_1 Parte_3 dal 2006, quindi prima del matrimonio tra le parti, ed ha accumulato esperienze in più e distinti ambiti professionali: business analyst, foreign trade finance officer, Forex Trading Software Developer and Forex Trading Specialist, Marketing – Sales Manager, Asset Manager. Quando la IG e il signor hanno allacciato il loro CP_1 Pt_1 legame, in altre parole, la vita professionale di quest'ultimo era già significativamente avviata, né la prima ha in alcun modo dettagliato come il proprio sostegno avrebbe permesso al marito di conoscere alcuna crescita professionale, nell'ambito di una carriera che del resto appare aver beneficiato di uno sviluppo regolare e dai connotati ordinari. In altri termini, la resistente non ha dimostrato in giudizio, né tramite la produzione di documenti né mediante l'escussione di testimoni, l'efficacia eziologica del contributo domestico genericamente asserito quanto alla gestione della casa rispetto alla posizione di maggiore agio economico e all'avanzamento della carriera lavorativa del signor
, dovendosi, pertanto, fare applicazione dell'insegnamento delle Sezioni Pt_1
Unite (sentenza n. 18287/2018), secondo cui per ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione compensativo retributiva non è sufficiente l'esistenza di un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi: la natura perequativo-compensativa dell'assegno, infatti, presuppone che il divario sia conseguenza (anche) di un
“sacrificio” delle aspettative professionali e reddituali sopportato dalla richiedente per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale. Pertanto, il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa, non può fondarsi soltanto su una aspettativa di condivisione del benessere
-pur modesto che sia- scaturente dalle condizioni personali, lavorative, familiari dell'altro coniuge in virtù di una generica e non precisata contribuzione al ménage familiare durante i tredici anni di matrimonio. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, alla resistente non può essere riconosciuto un assegno divorzile sotto il profilo compensativo-retributivo. 3Bc. Deve, al contrario, riconoscersi in favore della IG l'assegno CP_1 divorzile sotto il profilo assistenziale. Premesso come il matrimonio sia durato circa tredici anni (dal giugno 2007 al gennaio 2020, quando è stata instaurata la causa di separazione), va richiamata la sopra esposta disparità delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali tra il ricorrente e la moglie, la quale -come emerso a processo- lavora soltanto in via occasionale, svolgendo attività di interprete nei limiti delle commesse ricevute. Se è pure vero che, come sostenuto dal signor , l'attività svolta dalla Pt_1
pagina 6 di 9 resistente quale interprete in parte vale a dimostrare un'attitudine al lavoro da parte della medesima, è vero altrettanto che il novero delle potenziali occasioni lavorative per la sig.ra risulta piuttosto contenuto. CP_1
Come sopra meglio dettagliato, infatti, la resistente ha una invalidità lavorativa del 55%, con diagnosi medica che prescrive di evitare sforzi fisici, anche moderati, turni notturni, movimentazione carichi, posizioni erette prolungate, utilizzo di scale ed esposizione a basse temperature. Simili limitazioni comprimono la potenzialità reddituale e professionale della IG , venendo ad inibire alla stessa la maggior parte delle opportunità CP_1 lavorative reperibili sul mercato in ragione della sua età e storia professionale, così ponendola in una obiettiva condizione di incapacità nel procurarsi i mezzi adeguati alla propria sussistenza di base, senza che tale situazione risulti dovuta a sua responsabilità (Cass., Sez. I, n. 35.434 del 19 dicembre 2023). Il signor , d'altra parte, non ha fornito idonea prova del fatto che Pt_1
l'attuale condizione lavorativa e reddituale della moglie derivi da una condizione di indolenza di questa, ovvero da ben precise scelte e colpe della medesima. A fronte di una comprovata situazione di parziale invalidità lavorativa, come attesta da certificati della competente Commissione Medico-Legale, il ricorrente si è limitato all'allegazione di circostanze generiche e non indicative sul punto, né è possibile ritrarre alcun argomento a sostegno di tali doglianze dalla lettura del fascicolo e della sentenza di primo grado, ove nulla è appurato sotto tale profilo. Appurata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente sotto il profilo assistenziale, circa la quantificazione dello stesso valgono le considerazioni di seguito esposte. La IG svolge attività di interprete in via saltuaria, con redditi da CP_1 lavoro risultati contenuti per tutto l'arco temporale preso in esame tanto nel procedimento per separazione quanto per quello di divorzio (e quindi a far data dal 2019), non ha risparmi, non dispone di proprietà e vive al momento in un residence. Ancora, le condizioni economiche della medesima sono state tali da comportare il riconoscimento di molteplici prestazioni assistenziali da parte di svariati enti pubblici Parte (reddito di cittadinanza, in passato, e in anni più recenti contribuzione della e del Comune di Bologna). Le entrate da lavoro del signor , al contrario, sono venute nel corso Pt_1 degli anni progressivamente aumentando -pur nei limiti di una condizione economica ordinaria- dagli euro 9.282,00 di reddito globale netto percepito nel 2018, agli euro 23.314,00 di reddito globale netto percepito nell'anno 2023. Alla luce di quanto sino ad ora richiamato, nonché delle dettagliate ricostruzioni patrimoniali e reddituali di cui al punto 3Ba. della presente sentenza, ai fini della quantificazione della componente assistenziale dell'assegno divorzile, appare congrua la cifra di euro 300,00, fatto salvo per il pregresso quanto stabilito con la sentenza di separazione e con l'ordinanza emessa all'udienza del 25 febbraio 2025. Tale importo è frutto di un conteggio volto a considerare tanto le odierne possibilità pagina 7 di 9 dell'obbligato, quanto la capacità lavorativa della sig.ra , in parte CP_1 compromessa dalla condizione di invalidità, ma non completamente menomata.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente. In ragione dell'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato, il signor deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, ai Pt_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5, sesto comma, D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori compresi tra il minimo e quello medio per tutte e quattro le fasi, tenendo conto del grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione disattesa e respinta, 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
Calabria l'11 dicembre 1980, e , nata in [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 17 giugno 2007 a Bologna, con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 273, Parte 1, dell'anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione, fatto salvo per il pregresso quanto stabilito con la sentenza di separazione e con l'ordinanza emessa all'udienza del 25 pagina 8 di 9 febbraio 2025; 3) condanna a rifondere all le spese del presente Parte_1 Pt_4 procedimento, che liquida in complessivi 5.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio tenuta il 26 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------- TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15613/2024 R.G. promossa da: (C.F. ), nato a [...] l'11 Parte_1 C.F._1 dicembre 1980 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano FIORIN nel cui studio sito in Bologna, via Carlo Zucchi n. 36 è elettivamente domiciliato, RICORRENTE contro
(C.F. ) nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio IANNACCONE nel cui studio sito in Bologna, via Rialto n. 9 è elettivamente domiciliata RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
*** CONCLUSIONI Il ricorrente ha concluso come da atto depositato telematicamente il 17 settembre 2025:
“Voglia il Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bologna il 17 giugno 2007, con atto trascritto presso lo stato civile di Bologna al n. 273-1 dell'anno 2007, tra i sigg.i
e , con ogni conseguenza di legge. Parte_1 Controparte_1 Voglia altresì revocare dalla data della domanda, o da quando risulterà di giustizia, l'assegno di mantenimento personale stabilito nelle condizioni economiche della separazione giudiziale. Voglia infine dichiarare non dovuto, salvo quanto risulterà di giustizia, alcun assegno di divorzio in favore della sig.ra , per le ragioni in narrativa. CP_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
pagina 1 di 9 La resistente ha concluso come da atto depositato telematicamente il 21 ottobre 2025:
“NEL MERITO:
- accertare e disporre, per i motivi dedotti in atti, l'obbligo a carico del sig. di Parte_1 corresponsione a favore della sig.ra di un assegno divorzile per un importo pari ad Controparte_1 euro 400,00 o nella diversa minore o maggiore somma ritenuta di Giustizia, chiedendo comunque che il relativo importo non sia inferiore ad euro 100,00, da corrispondere alla sig.ra ; il Controparte_1 tutto rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
- emettere ogni altro provvedimento utile e necessario a tal fine. IN ORDINE ALLE SPESE: con vittoria di spese e compensi, più oneri di legge, con distrazione a favore del sottoscritto difensore”.
Il P.M. ha concluso: “Riserva le conclusioni”
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno contratto matrimonio civile il Parte_1 Controparte_1
17 giugno 2007 a Bologna. Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 413/2021 pubblicata il 2 marzo 2021 il Tribunale di Bologna ha pronunziato la separazione personale tra le parti e con successiva sentenza n. 2130/2023 pubblicata il 24 ottobre 2023 il medesimo Tribunale ha posto a carico del signor l'obbligo di versare alla IG la somma mensile di euro Pt_1 CP_1
400,00, a titolo di assegno di mantenimento del coniuge. Dopo la separazione l'unione non si è ricostituita.
2. Con ricorso depositato il 6 novembre 2024 ha chiesto che Parte_1 fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, revocato l'assegno di mantenimento personale stabilito nelle condizioni economiche di separazione giudiziale, nonché dichiarato non dovuto alcun assegno divorzile nei confronti della moglie.
si è costituita con comparsa di risposta depositata il 24 gennaio Controparte_1
2025, non opponendosi alle richieste sul vincolo, ma domandando che fosse posto in capo al marito l'obbligo di versarle, a titolo di assegno divorzile, un importo mensile pari ad euro 400,00 o la diversa minor somma ritenuta di giustizia, di importo comunque non inferiore ad euro 100,00 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Con ordinanza emessa all'udienza del 25 febbraio 2025 la Giudice designata ha disposto in via provvisoria la conferma delle condizioni di separazione La causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 20 novembre 2025. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Ciò premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte al vaglio del Collegio. 3A. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro dichiarata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge pagina 2 di 9 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. 3B. La domanda della sig.ra deve essere parzialmente accolta, quanto al CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile per la componente cd. “assistenziale”, per le ragioni che seguono. 3Ba. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 depositata l'11 luglio 2018 ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell'art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Aderendo all'opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, deve essere accertato in primo luogo se vi sia una disparità reddituale tra i coniugi. La risposta al quesito deve essere positiva. E invero, la sig.ra : CP_1
- lavora come traduttrice in forma saltuaria, ricevendo incarichi su commissione, in particolare anche da parte di uffici giudiziari;
- non risulta titolare di alcun patrimonio mobiliare ovvero immobiliare ed abita in un residence per il quale sostiene un canone di affitto pari ad oltre 700 euro mensili;
- dalla documentazione fiscale prodotta in atti ha percepito i seguenti redditi:
• anno 2021: reddito complessivo di 1.344,00 euro;
• anno 2022: reddito complessivo di 5.411,00 euro;
• anno 2023: reddito netto di 4.379,00 euro;
- dall'esame degli estratti conto prodotti è risultata, inoltre, beneficiaria delle seguenti ulteriori prestazioni assistenziali:
• per l'anno 2023: da gennaio a luglio contributi erogati dalla di Bologna per 500,00 euro mensili e da agosto versamenti congiunti di euro 350,00 al Parte mese da parte della e 75,00 da parte del Comune di Bologna;
• per l'anno 2024: contributi da parte della di Bologna per importi tra i 350,00 e di 300,00 euro mensili, nonché altre erogazioni per “liberalità” da parte del Comune di Bologna per euro 100,00 mensili;
Le esigue entrate reddituali della sig.ra trovano conferma, oltre che nel CP_1 pagina 3 di 9 riconoscimento della spettanza di tali prestazioni assistenziali, anche nella dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con la quale la medesima ha attestato:
• di aver percepito, per l'anno 2021, un reddito complessivo diverso dal reddito imponibile ai fini IRPEF, pari ad euro 12.122,04;
• di aver percepito, per l'anno 2022, un reddito complessivo diverso dal reddito imponibile ai fini IRPEF, pari ad euro 4.112,67;
• di aver percepito, per l'anno 2023, un reddito complessivo diverso dal reddito imponibile ai fini IRPEF, pari ad euro 9.514,81; Del resto, gli stessi estratti conto (c/c Banco Posta) prodotti dalla resistente attestano:
- per l'anno 2022 una giacenza media di conto corrente pari ad euro 1.126,54;
- per l'anno 2023 una giacenza media di conto corrente pari ad euro 1.461,91;
- per l'anno 2024 una giacenza media di conto corrente pari ad euro 1.883,81. Le difficoltà nel procurarsi un lavoro stabile ed una fonte di reddito adeguata al soddisfacimento delle basilari esigenze di vita della sig.ra risultano CP_1 intrinsecamente connesse al suo stato di salute parzialmente compromesso. La resistente, infatti:
- è stata riconosciuta invalida civile al 55% ai sensi degli artt. 2 e 13 della L. 118/1971 con decorrenza dal 23 dicembre 2022 da parte della Commissione Medico- Legale dell'UOS Territoriale INPS di Bologna, con diagnosi delle seguenti patologie
“sindrome di Elher Danlos, fibromalgia, sindrome ansioso depressiva anamnestica, asma allergico, ipotiroidismo sub clinico. Miopia e strabismo infantile operato…cataratta congenita operata”, con un innalzamento del grado di invalidità civile al 50% già precedentemente riconosciuto in data 17 gennaio 2019;
- ha, conseguentemente, ottenuto valutazione medico-legale positiva ai fini dell'iscrizione al cd. “collocamento mirato per categorie protette” (L. n. 68/1999), con diagnosi funzionale che ha raccomandato di “evitare sforzi fisici anche di moderata entità, turni notturni, mmc, stazione eretta prolungata, lavori in altezza, uso di scale da lavoro ed esposizione a basse temperature”. Dal canto suo il sig. : Pt_1
- dal 2021 è dipendente della di Milano, essendo stato in Controparte_2 precedenza continuativamente impiegato a far data dal 2006, con ciò risultando comprovata una sua soddisfacente attitudine all'impiego, nonché una buona capacità di trovare collocazione nel mercato del lavoro;
- dalla documentazione fiscale prodotta emerge che ha percepito i seguenti redditi:
• anno 2021: reddito netto di 17.369,00 euro (1.447,00 euro mensili);
• anno 2022: reddito netto di 22.740,00 euro (1.895,00 euro mensili);
• anno 2023: reddito netto di 23.314,00 euro (1.943,00 euro mensili);
- ha conosciuto un incremento della propria condizione professionale e reddituale, tenendo conto di come nello stesso giudizio di separazione fosse emerso un quadro di corrispettivi dell'odierno ricorrente -all'epoca impiegato in altra azienda e con il ruolo di asset manager- significativamente più basso rispetto a quelli attuali: 9.282,00 euro totali per l'anno di imposta 2018, 11.755,00 per l'anno di imposta 2019 (v. in particolare sent. pagina 4 di 9 n. 2130/2023);
- ha acquistato un immobile in Romano di Lombardia, stipulando un contratto di mutuo con il Banco B.P.M. S.p.A., da rifondere in rate mensili di importo variabile, ma approssimativamente pari ad euro 350 mensili e con termine finale al 31 luglio 2042;
- ha disposto delle seguenti giacenze medie di conto corrente:
• per l'anno 2020 una giacenza media di conto corrente WeBank-Banco BPM pari ad euro 5.390,35;
• per l'anno 2021 una giacenza media di conto corrente WeBank-Banco BPM pari ad euro 1.406,56, una giacenza media di un primo conto Banco Posta pari ad euro 167,81, nonché pari ad euro 1.093,38 per un secondo conto Banco Posta;
• per l'anno 2022 una giacenza media di conto corrente WeBank-Banco BPM pari ad euro 6.575,31, una giacenza media di un primo conto Banco Posta pari ad euro 79,27, nonché pari ad euro 462,06 per un secondo conto Banco Posta;
• per l'anno 2023 una giacenza media di conto corrente WeBank-Banco BPM pari ad euro 8.282,93, una giacenza media di un primo conto Banco Posta pari ad euro 104,58, nonché pari ad euro 547,58 per un secondo conto Banco Posta. Alla luce, pertanto, delle esposte emergenze istruttorie risulta appurato come tra le parti sussista una significativa disparità reddituale dovuta alla differenza tra la situazione patrimoniale dei signori e , nonché alle differenti capacità Pt_1 CP_1 lavorative degli stessi. 3Bb. Ciò posto, quanto alla funzione perequativo-compensativa, deve escludersi la possibilità di riconoscere alcun assegno in favore della sig.ra . CP_1
La resistente, infatti, si è limitata a generiche allegazioni quanto al proprio apporto alla conduzione del menage familiare, senza, tuttavia, dare prova di alcuna rinuncia professionale effettivamente compiuta in ragione del proprio impegno familiare. Né la sig.ra può dolersi di eventuali difficoltà nella prova di simili CP_1 circostanze, dal momento che la stessa non ha formulato alcuna allegazione specifica di tali fatti così genericamente addotti in atti, non potendo di conseguenza neppure giovarsi della mancata contestazione di contro parte ovvero del ricorso ad apprezzamenti presuntivi da parte di questo Collegio. Del pari, la sig.ra è rimasta assolutamente generica anche quanto alle CP_1 caratteristiche concrete che un simile impegno dedicato alla famiglia abbia potuto assumere nel corso degli anni. In altre parole, la generica doglianza di essersi occupata del menage familiare così sacrificando le proprie prospettive professionali, laddove in alcun modo circostanziata sotto profili cronologici e fattuali -profili pur nella diretta disponibilità cognitiva ed esperienziale della parte- non soddisfa lo standard di allegazione imposto dall'art. 115 c.p.c., né quello probatorio di cui all'art. 2697 c.c. Mancata una congrua allegazione relativamente a simili circostanze, cade pagina 5 di 9 inevitabilmente anche la conseguente inferenza del ragionamento della resistente, laddove essa sostiene che proprio il suo impegno per la famiglia ha permesso al sig.
di costruire il proprio attuale presente professionale. Pt_1
Anche tale allegazione appare del tutto generica e non circostanziata, nonché direttamente smentita dalla risalente e comprovata attitudine lavorativa del ricorrente, il quale -come riferito dalla stessa sig.ra risulta impiegato sin CP_1 Parte_3 dal 2006, quindi prima del matrimonio tra le parti, ed ha accumulato esperienze in più e distinti ambiti professionali: business analyst, foreign trade finance officer, Forex Trading Software Developer and Forex Trading Specialist, Marketing – Sales Manager, Asset Manager. Quando la IG e il signor hanno allacciato il loro CP_1 Pt_1 legame, in altre parole, la vita professionale di quest'ultimo era già significativamente avviata, né la prima ha in alcun modo dettagliato come il proprio sostegno avrebbe permesso al marito di conoscere alcuna crescita professionale, nell'ambito di una carriera che del resto appare aver beneficiato di uno sviluppo regolare e dai connotati ordinari. In altri termini, la resistente non ha dimostrato in giudizio, né tramite la produzione di documenti né mediante l'escussione di testimoni, l'efficacia eziologica del contributo domestico genericamente asserito quanto alla gestione della casa rispetto alla posizione di maggiore agio economico e all'avanzamento della carriera lavorativa del signor
, dovendosi, pertanto, fare applicazione dell'insegnamento delle Sezioni Pt_1
Unite (sentenza n. 18287/2018), secondo cui per ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione compensativo retributiva non è sufficiente l'esistenza di un rilevante squilibrio economico tra gli ex coniugi: la natura perequativo-compensativa dell'assegno, infatti, presuppone che il divario sia conseguenza (anche) di un
“sacrificio” delle aspettative professionali e reddituali sopportato dalla richiedente per la formazione del patrimonio comune nel periodo dell'unione matrimoniale. Pertanto, il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa, non può fondarsi soltanto su una aspettativa di condivisione del benessere
-pur modesto che sia- scaturente dalle condizioni personali, lavorative, familiari dell'altro coniuge in virtù di una generica e non precisata contribuzione al ménage familiare durante i tredici anni di matrimonio. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, alla resistente non può essere riconosciuto un assegno divorzile sotto il profilo compensativo-retributivo. 3Bc. Deve, al contrario, riconoscersi in favore della IG l'assegno CP_1 divorzile sotto il profilo assistenziale. Premesso come il matrimonio sia durato circa tredici anni (dal giugno 2007 al gennaio 2020, quando è stata instaurata la causa di separazione), va richiamata la sopra esposta disparità delle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali tra il ricorrente e la moglie, la quale -come emerso a processo- lavora soltanto in via occasionale, svolgendo attività di interprete nei limiti delle commesse ricevute. Se è pure vero che, come sostenuto dal signor , l'attività svolta dalla Pt_1
pagina 6 di 9 resistente quale interprete in parte vale a dimostrare un'attitudine al lavoro da parte della medesima, è vero altrettanto che il novero delle potenziali occasioni lavorative per la sig.ra risulta piuttosto contenuto. CP_1
Come sopra meglio dettagliato, infatti, la resistente ha una invalidità lavorativa del 55%, con diagnosi medica che prescrive di evitare sforzi fisici, anche moderati, turni notturni, movimentazione carichi, posizioni erette prolungate, utilizzo di scale ed esposizione a basse temperature. Simili limitazioni comprimono la potenzialità reddituale e professionale della IG , venendo ad inibire alla stessa la maggior parte delle opportunità CP_1 lavorative reperibili sul mercato in ragione della sua età e storia professionale, così ponendola in una obiettiva condizione di incapacità nel procurarsi i mezzi adeguati alla propria sussistenza di base, senza che tale situazione risulti dovuta a sua responsabilità (Cass., Sez. I, n. 35.434 del 19 dicembre 2023). Il signor , d'altra parte, non ha fornito idonea prova del fatto che Pt_1
l'attuale condizione lavorativa e reddituale della moglie derivi da una condizione di indolenza di questa, ovvero da ben precise scelte e colpe della medesima. A fronte di una comprovata situazione di parziale invalidità lavorativa, come attesta da certificati della competente Commissione Medico-Legale, il ricorrente si è limitato all'allegazione di circostanze generiche e non indicative sul punto, né è possibile ritrarre alcun argomento a sostegno di tali doglianze dalla lettura del fascicolo e della sentenza di primo grado, ove nulla è appurato sotto tale profilo. Appurata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente sotto il profilo assistenziale, circa la quantificazione dello stesso valgono le considerazioni di seguito esposte. La IG svolge attività di interprete in via saltuaria, con redditi da CP_1 lavoro risultati contenuti per tutto l'arco temporale preso in esame tanto nel procedimento per separazione quanto per quello di divorzio (e quindi a far data dal 2019), non ha risparmi, non dispone di proprietà e vive al momento in un residence. Ancora, le condizioni economiche della medesima sono state tali da comportare il riconoscimento di molteplici prestazioni assistenziali da parte di svariati enti pubblici Parte (reddito di cittadinanza, in passato, e in anni più recenti contribuzione della e del Comune di Bologna). Le entrate da lavoro del signor , al contrario, sono venute nel corso Pt_1 degli anni progressivamente aumentando -pur nei limiti di una condizione economica ordinaria- dagli euro 9.282,00 di reddito globale netto percepito nel 2018, agli euro 23.314,00 di reddito globale netto percepito nell'anno 2023. Alla luce di quanto sino ad ora richiamato, nonché delle dettagliate ricostruzioni patrimoniali e reddituali di cui al punto 3Ba. della presente sentenza, ai fini della quantificazione della componente assistenziale dell'assegno divorzile, appare congrua la cifra di euro 300,00, fatto salvo per il pregresso quanto stabilito con la sentenza di separazione e con l'ordinanza emessa all'udienza del 25 febbraio 2025. Tale importo è frutto di un conteggio volto a considerare tanto le odierne possibilità pagina 7 di 9 dell'obbligato, quanto la capacità lavorativa della sig.ra , in parte CP_1 compromessa dalla condizione di invalidità, ma non completamente menomata.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente. In ragione dell'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello Stato, il signor deve essere condannato a rifondere le spese di lite in favore dell'Erario, ai Pt_1 sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, da ultimo, Cass, ord. n. 22017 del 11/09/2018 e n. 11590 del 03/05/2019 e sentenza n. 19 del 03701/2020). Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5, sesto comma, D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori compresi tra il minimo e quello medio per tutte e quattro le fasi, tenendo conto del grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione disattesa e respinta, 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra , nato a [...] Parte_1
Calabria l'11 dicembre 1980, e , nata in [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 17 giugno 2007 a Bologna, con atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 273, Parte 1, dell'anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile, importo, rivalutabile annualmente in base all'Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione, fatto salvo per il pregresso quanto stabilito con la sentenza di separazione e con l'ordinanza emessa all'udienza del 25 pagina 8 di 9 febbraio 2025; 3) condanna a rifondere all le spese del presente Parte_1 Pt_4 procedimento, che liquida in complessivi 5.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio tenuta il 26 novembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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