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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10947/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10947/2024 R.G.
TRA
n. ad AVERSA (CE) il 29/08/2003 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
MIGLIACCIO PASQUALE e MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 10/09/2024 parte ricorrente in epigrafe, già riconosciuto invalido al
100% con necessità di assistenza continua, deduceva che, a seguito della visita di revisione, venivano riconosciuti non sussistenti i requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' , seppur ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva in giudizio e rimaneva CP_1
contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia in quanto incompleta e lacunosa per non aver valutato in modo adeguato il quadro morboso sofferto e l'incidenza dello stesso sulla capacità di deambulare autonomamente.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente ha ritenuto il periziando affetto da “Ritardo mentale di grado moderato severo in esiti di ictus ischemico a sede nucleo capsulare sinistra con sfumata emiparesi destra – scoliosi idiopatica” ma ha concluso escludendo in capo allo stesso i presupposti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Inoltre, il consulente, con riferimento ai requisiti sanitari richiesti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ha rilevato: “Il periziato tuttavia risulta ESSERE in grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche delle sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono, esercitare gli atti del proprio credo
2 religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti dunque, trattasi di un paziente: 1)
In discrete condizioni cliniche generali;
2) con regolare tono-trofismo muscolare per costituzione ed età; 3) orientato nel tempo e nello spazio;
4) in grado di deambulare autonomamente, dunque essendo possibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque non tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
5) in grado di mantenere la prolungata stazione eretta;
6) che non presenta dispnea, né a riposo, né a seguito di sforzi fisici;
7) che è orientato nel tempo e nello spazio, e che nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia. In risposta ai quesiti, si può pertanto concludere che le affezioni riscontrate sugli atti del
Sig. determinino le condizioni per le quali NON SI può concedere il beneficio Parte_1
dell'accompagnamento in quanto le patologie riscontrate rendono, allo stato, comunque possibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in piena autonomia”.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Dunque, devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla mancata valutazione, da parte del CTU, delle problematiche relative all'autonomia funzionale in quanto l'istante non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale desumere la sussistenza delle stesse.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte da parte ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3 Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, dunque, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente con le note per la presente udienza ha depositato nuova documentazione (relazione neuropsichiatrica del 20/01/2025) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3. - La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1696/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 05/03/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10947/2024 R.G.
TRA
n. ad AVERSA (CE) il 29/08/2003 rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
MIGLIACCIO PASQUALE e MIRRA DOMENICO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 10/09/2024 parte ricorrente in epigrafe, già riconosciuto invalido al
100% con necessità di assistenza continua, deduceva che, a seguito della visita di revisione, venivano riconosciuti non sussistenti i requisiti sanitari utili per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare della prestazione invocata;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
L' , seppur ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva in giudizio e rimaneva CP_1
contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia in quanto incompleta e lacunosa per non aver valutato in modo adeguato il quadro morboso sofferto e l'incidenza dello stesso sulla capacità di deambulare autonomamente.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente ha ritenuto il periziando affetto da “Ritardo mentale di grado moderato severo in esiti di ictus ischemico a sede nucleo capsulare sinistra con sfumata emiparesi destra – scoliosi idiopatica” ma ha concluso escludendo in capo allo stesso i presupposti sanitari utili per beneficiare della prestazione invocata.
Inoltre, il consulente, con riferimento ai requisiti sanitari richiesti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ha rilevato: “Il periziato tuttavia risulta ESSERE in grado di attendere alle normali attività quotidiane, tipiche delle sua età, come lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, cucinarsi, fare la spesa, esercitare il diritto di voto, utilizzare il telefono, esercitare gli atti del proprio credo
2 religioso, fare visite a parenti ed amici. In risposta ai quesiti posti dunque, trattasi di un paziente: 1)
In discrete condizioni cliniche generali;
2) con regolare tono-trofismo muscolare per costituzione ed età; 3) orientato nel tempo e nello spazio;
4) in grado di deambulare autonomamente, dunque essendo possibile in modo permanente all'interno della propria abitazione senza un sostegno personale o comunque non tale da essere fonte di pericolo in ragione di incombente e concreta possibilità di caduta;
5) in grado di mantenere la prolungata stazione eretta;
6) che non presenta dispnea, né a riposo, né a seguito di sforzi fisici;
7) che è orientato nel tempo e nello spazio, e che nel complesso, può attendere a tutte le attività quotidiane non impegnative sul piano fisico in piena autonomia. In risposta ai quesiti, si può pertanto concludere che le affezioni riscontrate sugli atti del
Sig. determinino le condizioni per le quali NON SI può concedere il beneficio Parte_1
dell'accompagnamento in quanto le patologie riscontrate rendono, allo stato, comunque possibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita in piena autonomia”.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
Dunque, devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla mancata valutazione, da parte del CTU, delle problematiche relative all'autonomia funzionale in quanto l'istante non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale desumere la sussistenza delle stesse.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte da parte ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
3 Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, dunque, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente con le note per la presente udienza ha depositato nuova documentazione (relazione neuropsichiatrica del 20/01/2025) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle proprie condizioni di salute e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3. - La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1696/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 05/03/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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