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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2790/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Bonazzo (C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Elisabetta Borsatti (C.F. C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni comuni delle parti: come da verbale di udienza del 18.3.2025, concludono per l'emissione di sentenza parziale sullo status.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 27.6.2024 , esponendo di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Campiglia dei Berici (VI) in data 24.10.1998; che Controparte_1 dall'unione erano nati (il 22.8.2004) maggiorenne ed autosufficiente e Persona_1 [...]
(il 9.7.2008), residente con la madre e non autosufficiente;
che con decreto del 18.9.2020 il Per_2
Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disponendo l'affido condiviso del figlio con Per_2
collocamento prevalente presso la madre, nonché l'obbligo del padre di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 800,00; la chiedeva Pt_1 altresì disporsi in suo favore un assegno divorzile di € 300.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
Veniva fissata l'udienza del 15.10.2024 per tentare la conciliazione delle parti.
Con comparsa in data 8.10.2024 si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la CP_1
nullità della notifica e aderendo alla domanda di divorzio e di affido condiviso di indicava Per_2 come somma di contributo al mantenimento l'importo di € 580,00 mese, si opponeva alla richiesta di assegno divorzile.
All'udienza del 15.10.2024 non era possibile raggiungere un'intesa sulle condizioni di divorzio e veniva dunque fissata udienza al 18.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.17 c.p.c., depositate dalle parti. Mutato il relatore, a detta udienza, sentite le parti – che confermavano di non volersi riconciliare – veniva articolata dal GD una proposta conciliativa e la causa rinviata al 18.3.2025 per consentire alle parti di valutarla. A detta udienza i difensori davano atto della mancata accettazione della proposta e i difensori chiedevano congiuntamente una sentenza parziale sullo status. Il Giudice relatore rimetteva gli atti al Collegio per la decisione sul punto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata dalle parti è meritevole di accoglimento in quanto: -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 9.03.2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti pagina 2 di 3 civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in Campiglia dei Berici (VI) in data 24.10.1998; Controparte_1
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Campiglia dei Berici (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 1998;
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iii) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2790/2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Bonazzo (C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Elisabetta Borsatti (C.F. C.F._4
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni comuni delle parti: come da verbale di udienza del 18.3.2025, concludono per l'emissione di sentenza parziale sullo status.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 27.6.2024 , esponendo di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in Campiglia dei Berici (VI) in data 24.10.1998; che Controparte_1 dall'unione erano nati (il 22.8.2004) maggiorenne ed autosufficiente e Persona_1 [...]
(il 9.7.2008), residente con la madre e non autosufficiente;
che con decreto del 18.9.2020 il Per_2
Tribunale di Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che non era intervenuta riconciliazione tra i coniugi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disponendo l'affido condiviso del figlio con Per_2
collocamento prevalente presso la madre, nonché l'obbligo del padre di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 800,00; la chiedeva Pt_1 altresì disporsi in suo favore un assegno divorzile di € 300.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
Veniva fissata l'udienza del 15.10.2024 per tentare la conciliazione delle parti.
Con comparsa in data 8.10.2024 si costituiva in giudizio il , eccependo preliminarmente la CP_1
nullità della notifica e aderendo alla domanda di divorzio e di affido condiviso di indicava Per_2 come somma di contributo al mantenimento l'importo di € 580,00 mese, si opponeva alla richiesta di assegno divorzile.
All'udienza del 15.10.2024 non era possibile raggiungere un'intesa sulle condizioni di divorzio e veniva dunque fissata udienza al 18.2.2025, con assegnazione dei termini ex art. 473bis.17 c.p.c., depositate dalle parti. Mutato il relatore, a detta udienza, sentite le parti – che confermavano di non volersi riconciliare – veniva articolata dal GD una proposta conciliativa e la causa rinviata al 18.3.2025 per consentire alle parti di valutarla. A detta udienza i difensori davano atto della mancata accettazione della proposta e i difensori chiedevano congiuntamente una sentenza parziale sullo status. Il Giudice relatore rimetteva gli atti al Collegio per la decisione sul punto.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata dalle parti è meritevole di accoglimento in quanto: -è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 9.03.2020 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti pagina 2 di 3 civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in Campiglia dei Berici (VI) in data 24.10.1998; Controparte_1
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Campiglia dei Berici (VI) al n. 7, parte II, serie A, anno 1998;
iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iii) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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