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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8009/2019
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8009/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Mario Cozzarelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in PO, al p.co Comola Ricci n. 113;
ATTORE
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Bernard
Magli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in PO, alla via M. Schipa n.
91;
CONVENUTA
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luca Caselli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Modena, Via Farini n. 4;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 18 Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di aver Parte_1
acquistato, nel mese di luglio 2016, dalla una partita di Controparte_1
mattonelle in cotto, prodotte dalla che venivano posate Controparte_2
nella sua abitazione nei mesi di agosto e settembre 2016.
Riferiva che sin dall'ottobre 2016 su alcune mattonelle cominciarono a formarsi delle escrescenze a forma di bolle, poi diffusesi anche su altri elementi, circostanza immediatamente segnalata alla rivenditrice la quale a sua volta ne informava la CP_1
produttrice Controparte_2
Nonostante il vizio fosse stato verificato sia dalla rivenditrice che dalla produttrice in sede di successivo sopralluogo, il problema non veniva risolto neppure in seguito alla formale messa in mora del giugno 2017, riscontrata soltanto dalla la quale, CP_2
pur dichiarandosi disponibile alla sola sostituzione delle mattonelle difettose, non poneva in essere alcuna iniziativa concreta in tal senso.
Il , quindi, proponeva ricorso per A.T.P. innanzi al Tribunale di Nola, Parte_1
conclusosi con l'accertato difetto delle piastrelle in questione e con la quantificazione del conseguente danno nell'importo di euro 17.995,82, come stimato dall'Ausiliario.
Sulla scorta di tanto, lo stesso agiva in giudizio contro la e Controparte_1
contro la chiedendo di dichiarare il grave vizio e difetto Controparte_2
di conformità del materiale e/o l'alienazione di aliud pro alio e condannare le convenute in solido o chi di ragione alla sostituzione dell'intera partita di mattonelle, in conformità all'importo indicato dal CTU in sede di ATP di euro 17.995,82, al risarcimento integrale del danno subito pari alle spese sostenute per l'ATP, nonché al ristoro del danno subito per diminuito godimento dell'immobile, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale, pur non contestando i difetti lamentati Controparte_1
dall'attore, evidenziava che gli stessi erano ascrivibili esclusivamente alla società produttrice, della quale invocava la dichiarazione di responsabilità esclusiva per i danni subiti dal , chiedendo di condannare direttamente la produttrice a manlevarla, Parte_1
garantirla o rivalerla dell'importo riconosciuto in favore dell'attore.
pagina 3 di 18 Si costituiva altresì la la quale eccepiva il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'azione per non aver intrattenuto rapporti contrattuali con parte attrice. Deduceva inoltre che la P.M.V. non aveva spiegato alcuna iniziativa nei suoi confronti e che, se fosse stata spiegata in sede processuale, ove di natura contrattuale, la rivenditrice sarebbe decaduta per decorso dei termini ex art. 1495
c.c., ove di natura extracontrattuale, l'azione sarebbe infondata, siccome inquadrabile nella previsione di cui all'art. 114 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del
Consumo), che disciplina la “Responsabilità per danno da prodotti difettosi” per ogni prodotto messo in commercio “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere” (art. 117), nei casi tassativi in cui il danno provochi la morte, lesioni personali ovvero distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso (art. 123). Evidenziava ancora che la sua responsabilità sarebbe comunque esclusa sulla scorta dell'art. 118, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 206/2005, a mente del quale “la responsabilità è esclusa se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione”.
Negava di aver riconosciuto il difetto delle mattonelle, essendosi soltanto offerta di sostituire le pochissime piastrelle asseritamente difettose, pro bono pacis e in ossequio alle buone prassi commerciali, offerta che l'attore aveva rifiutato chiedendo la corresponsione di euro 4.000,00, somma non dovuta in ogni caso.
Concludeva dunque per il rigetto delle avverse pretese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. l'attore, con la prima memoria, precisava la domanda chiedendo: “1) accertata e dichiarata l'alienazione di aliud pro alio e/o il grave vizio e difetto di conformità del materiale acquistato da parte attrice, condannare la società in persona del l.r.p.t. in solido con la società Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. o chi di ragione alla sostituzione dell'intera Controparte_2
partita di mattonelle acquistate da parte attrice secondo quanto analiticamente indicato nel computo metrico riportato nella parte narrativa, per un importo pari a € 17.995,82
o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì
pagina 4 di 18 del fatto al soddisfo;
2) in caso di impossibilità e/o eccessiva onerosità della sostituzione della merce venduta, pronunciare la risoluzione del contratto e condannare la società in persona del l.r.p.t. in solido con la società Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. o chi di ragione al risarcimento del danno Controparte_2
patito dal sig. parametrato alla quantificazione effettuata in sede di A.T.P. Parte_1
per € 17.995,82 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del fatto al soddisfo;
3) accertata e dichiarata l'alienazione di aliud pro alio e/o il grave vizio e difetto di conformità del materiale acquistato da parte attrice, condannare la società in persona del l.r.p.t. in solido con la Controparte_1
società in persona del l.r.p.t. o chi di ragione al Controparte_2
risarcimento integrale del danno subito dal sig. pari alle spese sostenute per Parte_1
l'espletato A.T.P., 4) accertata e dichiarata l'alienazione di aliud pro alio e/o il grave vizio e difetto di conformità del materiale acquistato da parte attrice, condannare la società in persona del l.r.p.t. in solido con la società Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. o chi di ragione al risarcimento integrale Controparte_2
del danno subito dal sig. per il diminuito godimento dell'immobile dalla Parte_1
data dell'ottobre 2016 al soddisfo, da liquidarsi anche secondo equità”.
Anche la P.M.V. precisava le proprie pretese, insistendo nella domanda di CP_1
manleva nei confronti della e chiedendo in via subordinata, nel caso di CP_2
condanna totale o parziale a suo carico, di accertare l'esclusiva responsabilità della e condannarla a corrispondere in suo favore un indennizzo Controparte_2
pari a quanto lei avrebbe dovuto corrispondere al ai sensi e per gli effetti Parte_1
degli artt. 2041 e 2042 c.c.
La causa veniva istruita con prova orale e documentale;
all'esito veniva rinviata per conclusioni e successivamente veniva fissata per l'udienza del 27.11.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di pagina 5 di 18 legittimazione processuale della in quanto è ius receptum Controparte_2
il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice. Si perviene a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto;
pertanto, legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 13756/2006).
Nel caso in esame, l'eccezione proposta dalla convenuta attiene Controparte_2
non già alla legittimazione attiva, ma al merito, avendo essa contestato soltanto l'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale affermato dall'attore e comunque la corretta identificazione dei soggetti di tale rapporto.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
È necessario anzitutto procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta dall'attore, il quale ha richiesto l'accertamento dei difetti manifestatisi nelle mattonelle acquistate da e prodotte da nonché la Controparte_1 Controparte_2
condanna delle convenute (in solido o di chi di ragione) alla sostituzione delle stesse in conformità all'importo accertato in sede di ATP, al ristoro dei danni rappresentati dalle spese per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., e per il diminuito godimento della sua abitazione.
Come affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 13148/20, nonché n. 14775/19),
“l'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d.lgs. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di
pagina 6 di 18 consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè,
"qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto”.
Nella vendita a catena di beni di consumo all'acquirente spettano, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (Cass. 18610/2017).
Con riguardo alla pretesa avanzata dall'attore nei confronti della Controparte_1
dunque del diretto venditore, la disciplina consumeristica invocata da parte attrice di cui al D.Lgs. n. 206/2005, prevede all'art. 129 che “Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con
pagina 7 di 18 l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore…”.
A norma dell'art. 130 dello stesso decreto “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9… 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.”.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa è dimostrato e non contestato che l'attore abbia acquistato dalla le mattonelle posate in opera nella sua abitazione in Controparte_1
LN di PO (v. fattura di acquisto, all. 2 produzione attore). È altresì provato che il abbia immediatamente informato la del difetto Parte_1 Controparte_1
presentato dal prodotto e che quest'ultimo sia stato verificato in sede di sopralluogo anche da personale della produttrice Controparte_2
Le indagini peritali svolte nel procedimento per ATP, infine, hanno acclarato la sussistenza del vizio e ne hanno chiarito l'eziologia, con ragionamento immune da censure che si ritiene di condividere. E tali risultanze, acquisite ritualmente al processo di cognizione, entrano a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, costituendo elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice (v., ex multis, Cass. Ord. del 23.11.2023).
pagina 8 di 18 Il C.T.U., per la precisione, in risposta al primo quesito ha osservato che:
“Nell'appartamento del ricorrente, caratterizzato da una superficie di circa 120 mq, era posta in opera per l'intera superficie, una pavimentazione in mattonelle 60x60 cm di materiale “Cotto cementato”. All'analisi visiva diverse mattonelle presentavano escrescenze appuntite (in alcuni casi dal bordo tagliente) e lesioni che ne pregiudicavano sia l'estetica che l'utilizzo (vedi foto allegate).” (v. p. 8 Relazione CTU all. 11 produzione attore).
L'Ausiliario ha dunque evidenziato che “▪ le cause che avevano cagionato i difetti osservati sulle mattonelle, per la tipologia e caratteristiche non potevano essere imputabili né alla ditta che le aveva posto in opera, né, tantomeno, al proprietario dell'immobile. Una cattiva posa in opera avrebbe creato altri danni non riconducibili a quelli evidenti;
il proprietario non avrebbe potuto danneggiare il pavimento poiché lo stesso, per le proprie caratteristiche, possiede requisiti di resistenza meccanica e all'esposizione agli agenti atmosferici;
▪ Le responsabilità non potevano nemmeno essere attribuite alla ditta fornitrice poiché non é produttrice Controparte_1
del materiale;
▪ Le piastrelle fornite, all'atto della posa, non presentavano pregiudizi.
Tanto premesso si può affermare che le cause che avevano cagionato le anomalie riscontrate, erano da attribuire, con sufficiente probabilità, ad una errata lavorazione del prodotto, che, lavorato con una cottura diversa da quella prevista da protocollo, abbia procurato delle sacche d'aria tra la superficie e lo strato di copertura con la conseguente formazione di “bolle”. Ciò spiegherebbe anche la dinamicità del difetto.”
(v. pp. 10 e 11 Relazione CTU, all. 11 produzione attore).
La sussistenza del danno e la caratteristica di dinamicità dello stesso ha trovato altresì puntuale conferma nelle dichiarazioni testimoniali.
, già dipendente della società ha riferito che le Testimone_1 Controparte_1
mattonelle al momento in cui furono acquistate dal “non presentavano Parte_1
alcuna crepa né difetto. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto ho provveduto io stesso alla vendita in favore del . Si trattava di mattonelle di prima scelta Parte_1
pagina 9 di 18 che non presentavano alcun difetto… Le mattonelle se non ricordo male furono consegnate prima dell'estate 2016 e ad ottobre mi chiamò il sig. per Parte_1
segnalarmi il difetto delle mattonelle ed io mi recai a casa dello stesso. Mi recai io stesso a fare un sopralluogo e verificai la presenza delle bolle. Quindi segnalai la cosa alla che mandò il sig. , quale responsabile dell'impresa che CP_2 Persona_1
produceva le mattonelle. Il in quella occasione riferì che tali bolle sono un Per_1
fenomeno che può verificarsi… Quando andai a fare i sopralluoghi le mattonelle che presentavano il fenomeno denunciato erano circa 4 o 5. Mi risulta che nel tempo le mattonelle difettose sono aumentate in quanto sono stato nuovamente chiamato da
[...]
che mi ha riferito tale problematica. Io ho potuto verificarla personalmente. Pt_1
Preciso altresì che la società mi mandò 4 mattonelle prive del difetto da sostituire CP_2
con quelle difettose. Poiché, tuttavia, le mattonelle difettose erano diventate più di venti non fu possibile provvedere alla sostituzione, anche perché non sarebbe venuto un lavoro uniforme.” (v. udienza 22.03.2022).
Il difetto delle piastrelle e la sua progressiva evoluzione sono stati altresì confermati da
, compagna di , la quale ha ricordato di aver contattato “il Testimone_2 Parte_1
titolare del negozio presso cui abbiamo acquistato le mattonelle e lui mi mandò subito il rappresentante di nome il quale riscontrò il difetto riferendomi che si Per_1
trattava di una mattonella “cotta troppa”. Preciso che le mattonelle presentavano delle bolle aperte… Quando venne il rappresentante la mattonella difettosa era solo una. Ad oggi saranno almeno 50/60 mattonelle ed il fenomeno non si è ancora arrestato. Tale problematica ha reso impossibile camminare scalzi in quanto le escrescenze che presentano le mattonelle sono taglienti. A seguito di una mia ulteriore segnalazione al sig. D'inverno, titolare del negozio, mi è stato detto che avrebbe chiamato la ditta ma non ho avuto nessun ulteriore riscontro” (v. udienza 22.03.2022).
, dipendente della produttrice ha riconosciuto Persona_1 CP_2
egualmente l'esistenza del difetto, affermando però che “Si trattava di un problema sicuramente manifestatosi prima della posa. Il posatore avrebbe dovuto scartare, come
pagina 10 di 18 da normativa, le mattonelle difettose le quali rientravano per numero nella percentuale di cui alla normativa che prevede l'obbligo di scartare le mattonelle difettose” (v. udienza 22.03.2022), circostanza smentita dalle indagini tecniche successivamente eseguite.
Il difetto lamentato, infine, è stato riconosciuto anche da , figlia della Controparte_3
compagna di , sentita all'udienza del 09.03.2023. Parte_1
Appurato quanto sopra, come da Giurisprudenza costante, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa (ex multis Cass. civ. n. 15824/2014).
Nel caso di specie, la venditrice nulla ha provato sul punto. Controparte_1
Pertanto, stante l'acclarata esistenza del vizio, la manifestazione e la denuncia dello stesso nei termini previsto dall'art. 132, c. 1, 2 e 3, D.Lgs. 206/2005 (nella versione ratione temporis vigente), nonché la presunzione di colpa del venditore, non smentita da prova contraria, va affermata la responsabilità della per i danni Controparte_1
subiti dall'attore.
Deve invece rigettarsi la pretesa avanzata dal nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_2
La domanda avanzata dall'attore nei confronti della produttrice, infatti, può inquadrarsi nell'ambito dell'art. 114 del Codice del consumo, che prevede un'azione diretta del consumatore verso il produttore avente natura extracontrattuale. Nella specie, trova applicazione l'art. 123 del medesimo Codice, secondo cui la risarcibilità dei danni causati da responsabilità del produttore è limitata soltanto a due fattispecie, ovvero danni cagionati da morte o lesioni personali, oppure danni conseguenti alla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e principalmente usata dal danneggiato, qualora il danno ecceda la somma di euro 387,00.
pagina 11 di 18 Tali ipotesi, tuttavia, non ricorrono nel caso che ci occupa, posto che non v'è neppure dimostrazione che “nel corso dell'estate del 2017 (mesi di luglio e agosto), membri della famiglia del proprietario dell'appartamento, nella fattispecie il sig. e la Parte_1
figlia della sig.ra – entrambe stabilmente conviventi con parte attrice – si Testimone_2
siano ferite camminando a piedi scalzi sul pavimento della casa di LN di
PO”, come sostenuto dall'attore, peraltro, per la prima volta nella memoria ex art
183 comma VI n.1.
L'unico riscontro in tal senso risulta fornito dal teste la quale ha Controparte_3
genericamente affermato “...in alcune occasioni ci siamo tagliati”. Una simile affermazione, tuttavia, risulta evidentemente generica e priva di qualsivoglia riscontro
(es. documentazione medica attestante la dedotta lesione o almeno materiale fotografico ritraente l'eventuale lesione/taglio) oltre che priva della chiara indicazione dei soggetti che avrebbero riportato le lesioni, comunque come detto non provate.
In merito alla quantificazione del danno, dagli accertamenti eseguiti dal CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. è emersa l'impossibilità di provvedere alla semplice sostituzione delle singole mattonelle, atteso il carattere evolutivo del fenomeno di formazione delle bolle.
Motivo per cui, aderendo alle conclusioni rassegnate dall'Ausiliario, in assenza di specifiche contestazioni in proposito, all'attore può essere riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo di euro 17.995,82, somma comprensiva di tutte le spese necessarie al rifacimento dell'intera pavimentazione, ivi incluse le opere accessorie alla realizzazione della stessa, nonché di quelle per la liberazione dell'appartamento dai mobili e per la permanenza della famiglia in albergo durante il tempo necessario all'esecuzione dei lavori (v. all. 11a produzione attore).
Sicché, in accoglimento della domanda proposta dal deve dichiararsi risolto Parte_1
il contratto intercorso tra l'attore e la convenuta la quale va Controparte_1
dunque condannata a corrispondere in favore del primo, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 17.995,82, oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora pagina 12 di 18 (19.05.2017 -v. all. 5 produzione attore-), sulla somma complessiva dovuta all'attore e liquidata all'attualità (pari ad euro 17.995,82) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 19.05.2017 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 19.05.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998, n. 4030).
Non risarcibili, invece, sono da ritenersi gli ulteriori danni lamentati, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda.
Va, ora, esaminata la domanda di manleva spiegata dalla convenuta Controparte_1
nei confronti della fondata sull'assunto della
[...] Controparte_2
responsabilità di quest'ultima per i vizi dei beni forniti, che in sede di ATP sono stati ricondotti ad un difetto di produzione, non imputabile, dunque, al rivenditore.
Orbene, la domanda di un convenuto nei confronti di un altro convenuto non è espressamente qualificata né disciplinata dal codice di procedura civile, ma è comunque ritenuta ammissibile, attribuendosi a detta domanda il nome di “domanda trasversale” ed al convenuto destinatario della stessa il nome di “coevocato”. Tale domanda va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima ed “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269
c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art.
167, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. n. 9441/2022).
pagina 13 di 18 Ciò posto, la ha contestato l'iniziativa eccependo la Controparte_2
prescrizione dell'azione, ma l'eccezione non può trovare accoglimento.
La stessa, in disparte dalla formulazione evidentemente generica senza alcuna indicazione del dies a quo di decorrenza del termine è, ad ogni modo, infondata.
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che la prontamente, Controparte_1
avuto conoscenza del vizio delle mattonelle, ne dava comunicazione alla CP_2
la quale, infatti, provvedeva a mandare un proprio rappresentante (
[...] [...]
) ad effettuare un sopralluogo a seguito del quale inoltrava poi proposta Per_1
conciliativa alla controparte.
Parimenti non coglie nel segno l'eccezione della laddove contesta la CP_2
domanda sull'assunto che il venditore finale non ha previamente “ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore”, con la conseguenza che mancherebbe il presupposto per il diritto azionato da P.M.V.
Difatti, la Cassazione, nella sentenza n. 8164/2021, ha chiarito che “l'esercizio del diritto di regresso del venditore finale, di cui alla detta norma, nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati), non possa essere subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, nel caso in cui quest'ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia conseguenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario. Ed invero, non può sostenersi che la norma in parola - seguendo
l'interpretazione fornitane dalla Corte di merito abbia introdotto un onere a carico del venditore e una situazione privilegiata del produttore, senza che sia al riguardo ravvisabile una ragionevole е plausibile ratio. Né alcun argomento a sostegno di una siffatta interpretazione può trarsi dall'art. 1299, primo comma, cod. civ., atteso che anche in relazione a tale norma la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 cod. civ. nei
pagina 14 di 18 confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (Cass. 19/05/2008, n. 12691; Cass. 21/08/2003, n. 12300; Cass.
11/03/1998, n. 2680). In tale ipotesi, come si evince chiaramente dal principio appena richiamato, va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente precisato che il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato. Ritiene, invece, il Collegio che
l'esecuzione della prestazione da parte del venditore finale nei confronti del consumatore vada intesa come elemento cui far riferimento per l'individuazione del dies
a quo del termine entro cui esercitare il diritto di regresso, quale, dunque, exordium praescriptionis per l'esercizio di tale diritto”.
Venendo al merito della pretesa, come noto, l'art. 131, nella sua formulazione ante riforma, avvenuta mediante d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 (in G.U. 25/11/2021, n.281), applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, prevede che “1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”.
Invero, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a pagina 15 di 18 titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass., n. 1631 del 24.01.2020).
Grava, però, sul venditore attore la prova della imputabilità al proprio rivenditore - produttore del vizio di fabbricazione del bene, prova che, nello specifico, è stata raggiunta attraverso l'indagine peritale svolta in sede di A.T.P. e ritualmente acquisita in giudizio, che ha ricondotto i vizi della merce acquistata dal esclusivamente Parte_1
ad un errore commesso nella cottura del prodotto e, quindi, ad un difetto di fabbricazione, ascrivibile soltanto alla Controparte_2
Pertanto, sussistendo nel caso che ci occupa la dimostrazione del danno e della sua ascrivibilità al produttore, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve trovare accoglimento la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
la quale va condannata a corrispondere nei confronti dell'attore Controparte_1
l'importo di euro 17.995,82 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come sopra esposto, con diritto di regresso della detta convenuta nei confronti della
[...]
per tutto quanto dovuto. Controparte_2
Rigetta ogni altra domanda.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Alla condanna delle convenute segue, altresì, la condanna delle stesse in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite del giudizio ex art. 696-bis c.p.c., nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 ss. mod., in relazione al decisum ed all'attività concretamente esercitata.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU svoltasi nel giudizio ex art. 696-bis
c.p.c., le quali vengono poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna alla refusione delle spese per il consulente tecnico di parte avanzata dal in mancanza del dimostrato esborso, Parte_1
in quanto l'attore ha esibito unicamente fattura pro-forma dello stesso (v. all. 14
pagina 16 di 18 produzione attore), mentre “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte… rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate… ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri
l'esborso effettivamente sopportato, dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (v. Cass. Ord. n.
1135/2023; Cass. Ord. n. 21402/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Accoglie la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e Controparte_1
condanna quest'ultima a pagare all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di
17.995,82, oltre interessi come in parte motiva;
- Accoglie la domanda avanzata dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne la prima Controparte_2
da quanto dovuto in favore dell'attore in virtù del capo che precede;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di delle spese dell'A.T.P. che si liquidano in Parte_1
euro 1.170,00 per compenso, oltre euro 145,50 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- Condanna la e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , liquidate Parte_1
in euro 2.540,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
pagina 17 di 18 - Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per intero, nella misura liquidata dal giudice designato, a carico della e della Controparte_1 [...]
in solido. Controparte_2
Nola, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 18 di 18
Tribunale Ordinario di Nola
Prima sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
PQM
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8009/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Mario Cozzarelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in PO, al p.co Comola Ricci n. 113;
ATTORE
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Massimo Bernard
Magli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in PO, alla via M. Schipa n.
91;
CONVENUTA
E in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luca Caselli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Modena, Via Farini n. 4;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 18 Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva di aver Parte_1
acquistato, nel mese di luglio 2016, dalla una partita di Controparte_1
mattonelle in cotto, prodotte dalla che venivano posate Controparte_2
nella sua abitazione nei mesi di agosto e settembre 2016.
Riferiva che sin dall'ottobre 2016 su alcune mattonelle cominciarono a formarsi delle escrescenze a forma di bolle, poi diffusesi anche su altri elementi, circostanza immediatamente segnalata alla rivenditrice la quale a sua volta ne informava la CP_1
produttrice Controparte_2
Nonostante il vizio fosse stato verificato sia dalla rivenditrice che dalla produttrice in sede di successivo sopralluogo, il problema non veniva risolto neppure in seguito alla formale messa in mora del giugno 2017, riscontrata soltanto dalla la quale, CP_2
pur dichiarandosi disponibile alla sola sostituzione delle mattonelle difettose, non poneva in essere alcuna iniziativa concreta in tal senso.
Il , quindi, proponeva ricorso per A.T.P. innanzi al Tribunale di Nola, Parte_1
conclusosi con l'accertato difetto delle piastrelle in questione e con la quantificazione del conseguente danno nell'importo di euro 17.995,82, come stimato dall'Ausiliario.
Sulla scorta di tanto, lo stesso agiva in giudizio contro la e Controparte_1
contro la chiedendo di dichiarare il grave vizio e difetto Controparte_2
di conformità del materiale e/o l'alienazione di aliud pro alio e condannare le convenute in solido o chi di ragione alla sostituzione dell'intera partita di mattonelle, in conformità all'importo indicato dal CTU in sede di ATP di euro 17.995,82, al risarcimento integrale del danno subito pari alle spese sostenute per l'ATP, nonché al ristoro del danno subito per diminuito godimento dell'immobile, con vittoria di spese.
Si costituiva la quale, pur non contestando i difetti lamentati Controparte_1
dall'attore, evidenziava che gli stessi erano ascrivibili esclusivamente alla società produttrice, della quale invocava la dichiarazione di responsabilità esclusiva per i danni subiti dal , chiedendo di condannare direttamente la produttrice a manlevarla, Parte_1
garantirla o rivalerla dell'importo riconosciuto in favore dell'attore.
pagina 3 di 18 Si costituiva altresì la la quale eccepiva il proprio difetto Controparte_2
di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'azione per non aver intrattenuto rapporti contrattuali con parte attrice. Deduceva inoltre che la P.M.V. non aveva spiegato alcuna iniziativa nei suoi confronti e che, se fosse stata spiegata in sede processuale, ove di natura contrattuale, la rivenditrice sarebbe decaduta per decorso dei termini ex art. 1495
c.c., ove di natura extracontrattuale, l'azione sarebbe infondata, siccome inquadrabile nella previsione di cui all'art. 114 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (cd. Codice del
Consumo), che disciplina la “Responsabilità per danno da prodotti difettosi” per ogni prodotto messo in commercio “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere” (art. 117), nei casi tassativi in cui il danno provochi la morte, lesioni personali ovvero distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso (art. 123). Evidenziava ancora che la sua responsabilità sarebbe comunque esclusa sulla scorta dell'art. 118, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 206/2005, a mente del quale “la responsabilità è esclusa se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione”.
Negava di aver riconosciuto il difetto delle mattonelle, essendosi soltanto offerta di sostituire le pochissime piastrelle asseritamente difettose, pro bono pacis e in ossequio alle buone prassi commerciali, offerta che l'attore aveva rifiutato chiedendo la corresponsione di euro 4.000,00, somma non dovuta in ogni caso.
Concludeva dunque per il rigetto delle avverse pretese.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. l'attore, con la prima memoria, precisava la domanda chiedendo: “1) accertata e dichiarata l'alienazione di aliud pro alio e/o il grave vizio e difetto di conformità del materiale acquistato da parte attrice, condannare la società in persona del l.r.p.t. in solido con la società Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. o chi di ragione alla sostituzione dell'intera Controparte_2
partita di mattonelle acquistate da parte attrice secondo quanto analiticamente indicato nel computo metrico riportato nella parte narrativa, per un importo pari a € 17.995,82
o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì
pagina 4 di 18 del fatto al soddisfo;
2) in caso di impossibilità e/o eccessiva onerosità della sostituzione della merce venduta, pronunciare la risoluzione del contratto e condannare la società in persona del l.r.p.t. in solido con la società Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. o chi di ragione al risarcimento del danno Controparte_2
patito dal sig. parametrato alla quantificazione effettuata in sede di A.T.P. Parte_1
per € 17.995,82 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del fatto al soddisfo;
3) accertata e dichiarata l'alienazione di aliud pro alio e/o il grave vizio e difetto di conformità del materiale acquistato da parte attrice, condannare la società in persona del l.r.p.t. in solido con la Controparte_1
società in persona del l.r.p.t. o chi di ragione al Controparte_2
risarcimento integrale del danno subito dal sig. pari alle spese sostenute per Parte_1
l'espletato A.T.P., 4) accertata e dichiarata l'alienazione di aliud pro alio e/o il grave vizio e difetto di conformità del materiale acquistato da parte attrice, condannare la società in persona del l.r.p.t. in solido con la società Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. o chi di ragione al risarcimento integrale Controparte_2
del danno subito dal sig. per il diminuito godimento dell'immobile dalla Parte_1
data dell'ottobre 2016 al soddisfo, da liquidarsi anche secondo equità”.
Anche la P.M.V. precisava le proprie pretese, insistendo nella domanda di CP_1
manleva nei confronti della e chiedendo in via subordinata, nel caso di CP_2
condanna totale o parziale a suo carico, di accertare l'esclusiva responsabilità della e condannarla a corrispondere in suo favore un indennizzo Controparte_2
pari a quanto lei avrebbe dovuto corrispondere al ai sensi e per gli effetti Parte_1
degli artt. 2041 e 2042 c.c.
La causa veniva istruita con prova orale e documentale;
all'esito veniva rinviata per conclusioni e successivamente veniva fissata per l'udienza del 27.11.2025 per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, va preliminarmente osservato che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata l'eccezione di carenza di pagina 5 di 18 legittimazione processuale della in quanto è ius receptum Controparte_2
il principio secondo il quale la legitimatio ad causam, nel suo duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice. Si perviene a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto;
pertanto, legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata. Diversamente, non attiene alla legittimazione, bensì al merito della lite, la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto (cfr. ex multis, Cass. n. 11284/2010; Cass. n. 13756/2006).
Nel caso in esame, l'eccezione proposta dalla convenuta attiene Controparte_2
non già alla legittimazione attiva, ma al merito, avendo essa contestato soltanto l'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto sostanziale affermato dall'attore e comunque la corretta identificazione dei soggetti di tale rapporto.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esplicitate.
È necessario anzitutto procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta dall'attore, il quale ha richiesto l'accertamento dei difetti manifestatisi nelle mattonelle acquistate da e prodotte da nonché la Controparte_1 Controparte_2
condanna delle convenute (in solido o di chi di ragione) alla sostituzione delle stesse in conformità all'importo accertato in sede di ATP, al ristoro dei danni rappresentati dalle spese per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., e per il diminuito godimento della sua abitazione.
Come affermato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 13148/20, nonché n. 14775/19),
“l'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d.lgs. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di
pagina 6 di 18 consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè,
"qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto”.
Nella vendita a catena di beni di consumo all'acquirente spettano, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 206 del 2005, l'azione contrattuale, esperibile esclusivamente nei confronti del diretto venditore, per l'ipotesi di difetto di conformità del bene, nonché quella extracontrattuale contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa (Cass. 18610/2017).
Con riguardo alla pretesa avanzata dall'attore nei confronti della Controparte_1
dunque del diretto venditore, la disciplina consumeristica invocata da parte attrice di cui al D.Lgs. n. 206/2005, prevede all'art. 129 che “Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con
pagina 7 di 18 l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore…”.
A norma dell'art. 130 dello stesso decreto “1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9… 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.”.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa è dimostrato e non contestato che l'attore abbia acquistato dalla le mattonelle posate in opera nella sua abitazione in Controparte_1
LN di PO (v. fattura di acquisto, all. 2 produzione attore). È altresì provato che il abbia immediatamente informato la del difetto Parte_1 Controparte_1
presentato dal prodotto e che quest'ultimo sia stato verificato in sede di sopralluogo anche da personale della produttrice Controparte_2
Le indagini peritali svolte nel procedimento per ATP, infine, hanno acclarato la sussistenza del vizio e ne hanno chiarito l'eziologia, con ragionamento immune da censure che si ritiene di condividere. E tali risultanze, acquisite ritualmente al processo di cognizione, entrano a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, costituendo elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice (v., ex multis, Cass. Ord. del 23.11.2023).
pagina 8 di 18 Il C.T.U., per la precisione, in risposta al primo quesito ha osservato che:
“Nell'appartamento del ricorrente, caratterizzato da una superficie di circa 120 mq, era posta in opera per l'intera superficie, una pavimentazione in mattonelle 60x60 cm di materiale “Cotto cementato”. All'analisi visiva diverse mattonelle presentavano escrescenze appuntite (in alcuni casi dal bordo tagliente) e lesioni che ne pregiudicavano sia l'estetica che l'utilizzo (vedi foto allegate).” (v. p. 8 Relazione CTU all. 11 produzione attore).
L'Ausiliario ha dunque evidenziato che “▪ le cause che avevano cagionato i difetti osservati sulle mattonelle, per la tipologia e caratteristiche non potevano essere imputabili né alla ditta che le aveva posto in opera, né, tantomeno, al proprietario dell'immobile. Una cattiva posa in opera avrebbe creato altri danni non riconducibili a quelli evidenti;
il proprietario non avrebbe potuto danneggiare il pavimento poiché lo stesso, per le proprie caratteristiche, possiede requisiti di resistenza meccanica e all'esposizione agli agenti atmosferici;
▪ Le responsabilità non potevano nemmeno essere attribuite alla ditta fornitrice poiché non é produttrice Controparte_1
del materiale;
▪ Le piastrelle fornite, all'atto della posa, non presentavano pregiudizi.
Tanto premesso si può affermare che le cause che avevano cagionato le anomalie riscontrate, erano da attribuire, con sufficiente probabilità, ad una errata lavorazione del prodotto, che, lavorato con una cottura diversa da quella prevista da protocollo, abbia procurato delle sacche d'aria tra la superficie e lo strato di copertura con la conseguente formazione di “bolle”. Ciò spiegherebbe anche la dinamicità del difetto.”
(v. pp. 10 e 11 Relazione CTU, all. 11 produzione attore).
La sussistenza del danno e la caratteristica di dinamicità dello stesso ha trovato altresì puntuale conferma nelle dichiarazioni testimoniali.
, già dipendente della società ha riferito che le Testimone_1 Controparte_1
mattonelle al momento in cui furono acquistate dal “non presentavano Parte_1
alcuna crepa né difetto. Sono a conoscenza di tale circostanza in quanto ho provveduto io stesso alla vendita in favore del . Si trattava di mattonelle di prima scelta Parte_1
pagina 9 di 18 che non presentavano alcun difetto… Le mattonelle se non ricordo male furono consegnate prima dell'estate 2016 e ad ottobre mi chiamò il sig. per Parte_1
segnalarmi il difetto delle mattonelle ed io mi recai a casa dello stesso. Mi recai io stesso a fare un sopralluogo e verificai la presenza delle bolle. Quindi segnalai la cosa alla che mandò il sig. , quale responsabile dell'impresa che CP_2 Persona_1
produceva le mattonelle. Il in quella occasione riferì che tali bolle sono un Per_1
fenomeno che può verificarsi… Quando andai a fare i sopralluoghi le mattonelle che presentavano il fenomeno denunciato erano circa 4 o 5. Mi risulta che nel tempo le mattonelle difettose sono aumentate in quanto sono stato nuovamente chiamato da
[...]
che mi ha riferito tale problematica. Io ho potuto verificarla personalmente. Pt_1
Preciso altresì che la società mi mandò 4 mattonelle prive del difetto da sostituire CP_2
con quelle difettose. Poiché, tuttavia, le mattonelle difettose erano diventate più di venti non fu possibile provvedere alla sostituzione, anche perché non sarebbe venuto un lavoro uniforme.” (v. udienza 22.03.2022).
Il difetto delle piastrelle e la sua progressiva evoluzione sono stati altresì confermati da
, compagna di , la quale ha ricordato di aver contattato “il Testimone_2 Parte_1
titolare del negozio presso cui abbiamo acquistato le mattonelle e lui mi mandò subito il rappresentante di nome il quale riscontrò il difetto riferendomi che si Per_1
trattava di una mattonella “cotta troppa”. Preciso che le mattonelle presentavano delle bolle aperte… Quando venne il rappresentante la mattonella difettosa era solo una. Ad oggi saranno almeno 50/60 mattonelle ed il fenomeno non si è ancora arrestato. Tale problematica ha reso impossibile camminare scalzi in quanto le escrescenze che presentano le mattonelle sono taglienti. A seguito di una mia ulteriore segnalazione al sig. D'inverno, titolare del negozio, mi è stato detto che avrebbe chiamato la ditta ma non ho avuto nessun ulteriore riscontro” (v. udienza 22.03.2022).
, dipendente della produttrice ha riconosciuto Persona_1 CP_2
egualmente l'esistenza del difetto, affermando però che “Si trattava di un problema sicuramente manifestatosi prima della posa. Il posatore avrebbe dovuto scartare, come
pagina 10 di 18 da normativa, le mattonelle difettose le quali rientravano per numero nella percentuale di cui alla normativa che prevede l'obbligo di scartare le mattonelle difettose” (v. udienza 22.03.2022), circostanza smentita dalle indagini tecniche successivamente eseguite.
Il difetto lamentato, infine, è stato riconosciuto anche da , figlia della Controparte_3
compagna di , sentita all'udienza del 09.03.2023. Parte_1
Appurato quanto sopra, come da Giurisprudenza costante, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa (ex multis Cass. civ. n. 15824/2014).
Nel caso di specie, la venditrice nulla ha provato sul punto. Controparte_1
Pertanto, stante l'acclarata esistenza del vizio, la manifestazione e la denuncia dello stesso nei termini previsto dall'art. 132, c. 1, 2 e 3, D.Lgs. 206/2005 (nella versione ratione temporis vigente), nonché la presunzione di colpa del venditore, non smentita da prova contraria, va affermata la responsabilità della per i danni Controparte_1
subiti dall'attore.
Deve invece rigettarsi la pretesa avanzata dal nei confronti della Parte_1 [...]
Controparte_2
La domanda avanzata dall'attore nei confronti della produttrice, infatti, può inquadrarsi nell'ambito dell'art. 114 del Codice del consumo, che prevede un'azione diretta del consumatore verso il produttore avente natura extracontrattuale. Nella specie, trova applicazione l'art. 123 del medesimo Codice, secondo cui la risarcibilità dei danni causati da responsabilità del produttore è limitata soltanto a due fattispecie, ovvero danni cagionati da morte o lesioni personali, oppure danni conseguenti alla distruzione o deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e principalmente usata dal danneggiato, qualora il danno ecceda la somma di euro 387,00.
pagina 11 di 18 Tali ipotesi, tuttavia, non ricorrono nel caso che ci occupa, posto che non v'è neppure dimostrazione che “nel corso dell'estate del 2017 (mesi di luglio e agosto), membri della famiglia del proprietario dell'appartamento, nella fattispecie il sig. e la Parte_1
figlia della sig.ra – entrambe stabilmente conviventi con parte attrice – si Testimone_2
siano ferite camminando a piedi scalzi sul pavimento della casa di LN di
PO”, come sostenuto dall'attore, peraltro, per la prima volta nella memoria ex art
183 comma VI n.1.
L'unico riscontro in tal senso risulta fornito dal teste la quale ha Controparte_3
genericamente affermato “...in alcune occasioni ci siamo tagliati”. Una simile affermazione, tuttavia, risulta evidentemente generica e priva di qualsivoglia riscontro
(es. documentazione medica attestante la dedotta lesione o almeno materiale fotografico ritraente l'eventuale lesione/taglio) oltre che priva della chiara indicazione dei soggetti che avrebbero riportato le lesioni, comunque come detto non provate.
In merito alla quantificazione del danno, dagli accertamenti eseguiti dal CTU nominato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. è emersa l'impossibilità di provvedere alla semplice sostituzione delle singole mattonelle, atteso il carattere evolutivo del fenomeno di formazione delle bolle.
Motivo per cui, aderendo alle conclusioni rassegnate dall'Ausiliario, in assenza di specifiche contestazioni in proposito, all'attore può essere riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo di euro 17.995,82, somma comprensiva di tutte le spese necessarie al rifacimento dell'intera pavimentazione, ivi incluse le opere accessorie alla realizzazione della stessa, nonché di quelle per la liberazione dell'appartamento dai mobili e per la permanenza della famiglia in albergo durante il tempo necessario all'esecuzione dei lavori (v. all. 11a produzione attore).
Sicché, in accoglimento della domanda proposta dal deve dichiararsi risolto Parte_1
il contratto intercorso tra l'attore e la convenuta la quale va Controparte_1
dunque condannata a corrispondere in favore del primo, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 17.995,82, oltre interessi al tasso legale dalla data della messa in mora pagina 12 di 18 (19.05.2017 -v. all. 5 produzione attore-), sulla somma complessiva dovuta all'attore e liquidata all'attualità (pari ad euro 17.995,82) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 19.05.2017 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 19.05.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998, n. 4030).
Non risarcibili, invece, sono da ritenersi gli ulteriori danni lamentati, stante la mancata allegazione, produzione ed assunzione di materiale istruttorio volto a suffragare la relativa domanda.
Va, ora, esaminata la domanda di manleva spiegata dalla convenuta Controparte_1
nei confronti della fondata sull'assunto della
[...] Controparte_2
responsabilità di quest'ultima per i vizi dei beni forniti, che in sede di ATP sono stati ricondotti ad un difetto di produzione, non imputabile, dunque, al rivenditore.
Orbene, la domanda di un convenuto nei confronti di un altro convenuto non è espressamente qualificata né disciplinata dal codice di procedura civile, ma è comunque ritenuta ammissibile, attribuendosi a detta domanda il nome di “domanda trasversale” ed al convenuto destinatario della stessa il nome di “coevocato”. Tale domanda va qualificata come domanda riconvenzionale e può essere proposta negli stessi limiti di quest'ultima ed “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269
c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art.
167, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. n. 9441/2022).
pagina 13 di 18 Ciò posto, la ha contestato l'iniziativa eccependo la Controparte_2
prescrizione dell'azione, ma l'eccezione non può trovare accoglimento.
La stessa, in disparte dalla formulazione evidentemente generica senza alcuna indicazione del dies a quo di decorrenza del termine è, ad ogni modo, infondata.
Dall'istruttoria svolta è infatti emerso che la prontamente, Controparte_1
avuto conoscenza del vizio delle mattonelle, ne dava comunicazione alla CP_2
la quale, infatti, provvedeva a mandare un proprio rappresentante (
[...] [...]
) ad effettuare un sopralluogo a seguito del quale inoltrava poi proposta Per_1
conciliativa alla controparte.
Parimenti non coglie nel segno l'eccezione della laddove contesta la CP_2
domanda sull'assunto che il venditore finale non ha previamente “ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore”, con la conseguenza che mancherebbe il presupposto per il diritto azionato da P.M.V.
Difatti, la Cassazione, nella sentenza n. 8164/2021, ha chiarito che “l'esercizio del diritto di regresso del venditore finale, di cui alla detta norma, nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati), non possa essere subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, nel caso in cui quest'ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia conseguenza di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario. Ed invero, non può sostenersi che la norma in parola - seguendo
l'interpretazione fornitane dalla Corte di merito abbia introdotto un onere a carico del venditore e una situazione privilegiata del produttore, senza che sia al riguardo ravvisabile una ragionevole е plausibile ratio. Né alcun argomento a sostegno di una siffatta interpretazione può trarsi dall'art. 1299, primo comma, cod. civ., atteso che anche in relazione a tale norma la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nel senso di ritenere che il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall'unico creditore, può promuovere l'azione di regresso di cui all'art. 1299 cod. civ. nei
pagina 14 di 18 confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere messa in esecuzione se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (Cass. 19/05/2008, n. 12691; Cass. 21/08/2003, n. 12300; Cass.
11/03/1998, n. 2680). In tale ipotesi, come si evince chiaramente dal principio appena richiamato, va rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha espressamente precisato che il coobbligato solidale condannato a pagare l'intero al danneggiato potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell'intero debito, operando in tale caso l'estinzione dell'obbligazione come condizione non dell'azione cognitiva di regresso bensì dell'azione esecutiva contro l'altro obbligato. Ritiene, invece, il Collegio che
l'esecuzione della prestazione da parte del venditore finale nei confronti del consumatore vada intesa come elemento cui far riferimento per l'individuazione del dies
a quo del termine entro cui esercitare il diritto di regresso, quale, dunque, exordium praescriptionis per l'esercizio di tale diritto”.
Venendo al merito della pretesa, come noto, l'art. 131, nella sua formulazione ante riforma, avvenuta mediante d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 (in G.U. 25/11/2021, n.281), applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, prevede che “1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato”.
Invero, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore domanda di rivalsa di quanto versato a pagina 15 di 18 titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass., n. 1631 del 24.01.2020).
Grava, però, sul venditore attore la prova della imputabilità al proprio rivenditore - produttore del vizio di fabbricazione del bene, prova che, nello specifico, è stata raggiunta attraverso l'indagine peritale svolta in sede di A.T.P. e ritualmente acquisita in giudizio, che ha ricondotto i vizi della merce acquistata dal esclusivamente Parte_1
ad un errore commesso nella cottura del prodotto e, quindi, ad un difetto di fabbricazione, ascrivibile soltanto alla Controparte_2
Pertanto, sussistendo nel caso che ci occupa la dimostrazione del danno e della sua ascrivibilità al produttore, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve trovare accoglimento la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
la quale va condannata a corrispondere nei confronti dell'attore Controparte_1
l'importo di euro 17.995,82 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come sopra esposto, con diritto di regresso della detta convenuta nei confronti della
[...]
per tutto quanto dovuto. Controparte_2
Rigetta ogni altra domanda.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Alla condanna delle convenute segue, altresì, la condanna delle stesse in solido al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite del giudizio ex art. 696-bis c.p.c., nonché al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 ss. mod., in relazione al decisum ed all'attività concretamente esercitata.
Parimenti vengono disciplinate le spese della CTU svoltasi nel giudizio ex art. 696-bis
c.p.c., le quali vengono poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
Deve, invece, rigettarsi la richiesta di condanna alla refusione delle spese per il consulente tecnico di parte avanzata dal in mancanza del dimostrato esborso, Parte_1
in quanto l'attore ha esibito unicamente fattura pro-forma dello stesso (v. all. 14
pagina 16 di 18 produzione attore), mentre “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte… rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate… ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri
l'esborso effettivamente sopportato, dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (v. Cass. Ord. n.
1135/2023; Cass. Ord. n. 21402/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Accoglie la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto intercorso tra le parti e Controparte_1
condanna quest'ultima a pagare all'attore a titolo di risarcimento danni la somma di
17.995,82, oltre interessi come in parte motiva;
- Accoglie la domanda avanzata dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere indenne la prima Controparte_2
da quanto dovuto in favore dell'attore in virtù del capo che precede;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna la e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento in favore di delle spese dell'A.T.P. che si liquidano in Parte_1
euro 1.170,00 per compenso, oltre euro 145,50 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
- Condanna la e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di , liquidate Parte_1
in euro 2.540,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
pagina 17 di 18 - Pone le spese di CTU del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. per intero, nella misura liquidata dal giudice designato, a carico della e della Controparte_1 [...]
in solido. Controparte_2
Nola, 05.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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