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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1377/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1377 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti dall'Avv. Romano Ciccone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Salerno al Corso Garibaldi, n. 16;
- APPELLANTE -
E
rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Pomigliano D'Arco (NA), alla via Mauro Leone n. 33;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n. 1353/2019 depositata il 29.07.2019.
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del
18.11.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 24.02.2020, (d'ora Parte_1
Parte innanzi per brevità “ ”) ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale , Controparte_1 proponendo appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Roma n. 1353/2019, depositata in
P a g . 1 | 6 cancelleria il 29.07.2019, chiedendo, in totale riforma della stessa, la dichiarazione di inammissibilità della domanda originariamente formulata dal volta ad ottenere il CP_1 pagamento in proprio favore della somma di euro 208,75 relativa alle spese di registrazione della ordinanza di assegnazione delle somme a definizione del giudizio di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per violazione del principio del ne bis in idem, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. , costituitosi con comparsa depositata telematicamente in data 19.11.2020, ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto contro una sentenza pronunciata secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., essendo d'importo inferiore ad euro
1.100,00, e in subordine la sua infondatezza nel merito. Ha, quindi, concluso per il rigetto, con il favore delle spese del grado.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata immediatamente spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 settembre 2022, poi rimandata per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies al 28 settembre 2023 e successivamente al 18 novembre 2025. A tale ultima udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato
(divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9.07.2024), sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché proposto Controparte_1 avverso una sentenza pronunciata secondo equità ai sensi del capoverso dell'art. 113 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
La premessa da cui muovere è che sono inappellabili e suscettibili di ricorso per Cassazione, tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, salvo che per violazione delle norme sul procedimento.
Nel caso di specie, in cui il valore della controversia è effettivamente inferiore ad euro 1.100,00, essendo pari ad euro 208,75, il motivo di gravame ha ad oggetto la violazione di norme processuali, veicolando lo stesso la violazione del principio di ne bis in idem, che costituisce pacificamente un error in procedendo. Non viene quindi in rilievo l'ipotesi di inammissibilità di cui al combinato
P a g . 2 | 6 disposto degli artt. 339, cpv, e 113, comma 2, c.p.c. (vedi Cass. SS.UU. n. 13917/2006; n.
1210/2018 e 14174/2019).
2. Nel merito, l'appello è fondato.
E' pacifico e risulta dagli atti che l'odierno appellato ha agito in prime cure chiedendo la condanna Parte di al pagamento della somma di euro 208,75, quale tassa pagata per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell'esecuzione, all'esito della procedura di pignoramento presso il terzo pignorato Banco di Napoli S.p.a., resasi necessaria in mancanza Parte della spontanea esecuzione da parte di della sentenza di condanna n. 258/2015 ottenuta dal
Cantone dal Giudice di Pace di Pomigliano.
Ebbene, la domanda proposta in primo grado era inammissibile più che per violazione del ne bis in idem per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio (vedi in questo senso Tribunale di Roma n.
4639 del 3/3/2018 e 16224 del 10/10/2021).
Osserva al riguardo la giurisprudenza prevalente che, in tema dii esecuzione mobiliare presso terzi,
l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione (cfr. Cass. civ. n. 3976 del 18.03.2003). L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto (Cass. civ. n. 11493 del
3/06/2015).
Circa la regolamentazione delle spese del processo di esecuzione, quelle sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
La norma trova applicazione con esclusivo riferimento all'espropriazione forzata, che con la distribuzione delle somme ricavate è destinata a concludersi.
P a g . 3 | 6 L'art. 95 c.p.c., in relazione all'espropriazione forzata – ipotesi ricorrente nel caso in esame – si limita ad enunciare il principio secondo cui le spese sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, il che già consente di escludere che, in questo tipo di esecuzione, sia consentito al giudice dell'esecuzione di adottare una pronuncia di condanna, costituente titolo esecutivo, nei confronti del soggetto che ha subito l'esecuzione.
Il potere che il giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c., infatti, è quello previsto dall'art. 510 c.p.c. di determinare l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente satisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione.
Deve, infatti, ribadirsi che, nel procedimento di espropriazione forzata, l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza, come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione con il proprio patrimonio (art. 2740 e 2910 c.c.), per cui il provvedimento di liquidazione delle spese, ancorché autonomamente emesso dal giudice dell'esecuzione, ha solo funzione di verifica del relativo credito, del tutto analoga a quella che il giudice dell'esecuzione compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell'assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati
(cfr. Cass. civ. n. 30457 del 30.11.2011 e n. 4653 del 8.05.1998).
Ed ancora, sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, con la conseguenza che il pagamento parziale di tale importo non osta a che il creditore se ne avvalga per ottenere il credito residuo, inclusi interessi e spese, nella medesima esecuzione iniziata in forza dello stesso unico titolo esecutivo (cfr. Cass. civ. n. 23745 del 14.11.2011).
Il rimborso delle spese del processo esecutivo, comprese quelle relative alla registrazione dell'ordinanza di assegnazione, può quindi trovare realizzazione solo nell'ambito di tale procedimento, con soddisfazione privilegiata sulla massa attiva ricavata, essendo inammissibile la pretesa volta alla soddisfazione delle spese al di fuori dei limiti del procedimento esecutivo ex art. 95 c.p.c.
P a g . 4 | 6 Giova al riguardo richiamare un precedente specifico della Suprema Corte, pronunziatasi su un caso analogo a quello per cui è causa, secondo cui sussiste effettivamente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95 c.p.c. ed oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati).
È del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris, la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa ovviamente documentazione del relativo esborso).
La Suprema Corte ha pertanto espresso il seguente principio di diritto: “laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95
c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo direttamente in sede esecutiva” (cfr. Cass. civ. n. 1004 del 17.01.2020).
Donde, in accoglimento dell'appello ed integrale riforma della sentenza appellata, la domanda proposta in prime cure dal deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
2. All'accoglimento dell'appello segue per legge una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado del giudizio (art. 336 c.p.c.), oltre che di quelle della presente fase di appello.
P a g . 5 | 6 Ritiene il Tribunale che la motivazione della sentenza, che ha evidenziato la carenza di interesse più che la violazione del principio del ne bis in idem e lo scarso impegno defensionale dell'appellante
(che nulla ha replicato rispetto all'eccezione di inammissibilità dell'appello), giustifichino la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
2.1. La fondatezza dell'appello esclude, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda formulata da;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 24.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
P a g . 6 | 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Donatella Cennamo, in funzione di
Giudice d'appello, all'esito dell'udienza cartolare del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1377 dell'anno 2020 R.Gen.Aff.Cont., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti dall'Avv. Romano Ciccone, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Salerno al Corso Garibaldi, n. 16;
- APPELLANTE -
E
rappresentato e difeso da sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Pomigliano D'Arco (NA), alla via Mauro Leone n. 33;
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco n. 1353/2019 depositata il 29.07.2019.
Conclusioni per le parti: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del
18.11.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 24.02.2020, (d'ora Parte_1
Parte innanzi per brevità “ ”) ha convenuto in giudizio avanti a questo Tribunale , Controparte_1 proponendo appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Roma n. 1353/2019, depositata in
P a g . 1 | 6 cancelleria il 29.07.2019, chiedendo, in totale riforma della stessa, la dichiarazione di inammissibilità della domanda originariamente formulata dal volta ad ottenere il CP_1 pagamento in proprio favore della somma di euro 208,75 relativa alle spese di registrazione della ordinanza di assegnazione delle somme a definizione del giudizio di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per violazione del principio del ne bis in idem, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. , costituitosi con comparsa depositata telematicamente in data 19.11.2020, ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto contro una sentenza pronunciata secondo equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., essendo d'importo inferiore ad euro
1.100,00, e in subordine la sua infondatezza nel merito. Ha, quindi, concluso per il rigetto, con il favore delle spese del grado.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata immediatamente spedita dal precedente giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22 settembre 2022, poi rimandata per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies al 28 settembre 2023 e successivamente al 18 novembre 2025. A tale ultima udienza, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato
(divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9.07.2024), sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché proposto Controparte_1 avverso una sentenza pronunciata secondo equità ai sensi del capoverso dell'art. 113 c.p.c.
L'eccezione è infondata.
La premessa da cui muovere è che sono inappellabili e suscettibili di ricorso per Cassazione, tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, salvo che per violazione delle norme sul procedimento.
Nel caso di specie, in cui il valore della controversia è effettivamente inferiore ad euro 1.100,00, essendo pari ad euro 208,75, il motivo di gravame ha ad oggetto la violazione di norme processuali, veicolando lo stesso la violazione del principio di ne bis in idem, che costituisce pacificamente un error in procedendo. Non viene quindi in rilievo l'ipotesi di inammissibilità di cui al combinato
P a g . 2 | 6 disposto degli artt. 339, cpv, e 113, comma 2, c.p.c. (vedi Cass. SS.UU. n. 13917/2006; n.
1210/2018 e 14174/2019).
2. Nel merito, l'appello è fondato.
E' pacifico e risulta dagli atti che l'odierno appellato ha agito in prime cure chiedendo la condanna Parte di al pagamento della somma di euro 208,75, quale tassa pagata per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell'esecuzione, all'esito della procedura di pignoramento presso il terzo pignorato Banco di Napoli S.p.a., resasi necessaria in mancanza Parte della spontanea esecuzione da parte di della sentenza di condanna n. 258/2015 ottenuta dal
Cantone dal Giudice di Pace di Pomigliano.
Ebbene, la domanda proposta in primo grado era inammissibile più che per violazione del ne bis in idem per difetto di interesse ad agire, rilevabile d'ufficio (vedi in questo senso Tribunale di Roma n.
4639 del 3/3/2018 e 16224 del 10/10/2021).
Osserva al riguardo la giurisprudenza prevalente che, in tema dii esecuzione mobiliare presso terzi,
l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione (cfr. Cass. civ. n. 3976 del 18.03.2003). L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto (Cass. civ. n. 11493 del
3/06/2015).
Circa la regolamentazione delle spese del processo di esecuzione, quelle sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.
La norma trova applicazione con esclusivo riferimento all'espropriazione forzata, che con la distribuzione delle somme ricavate è destinata a concludersi.
P a g . 3 | 6 L'art. 95 c.p.c., in relazione all'espropriazione forzata – ipotesi ricorrente nel caso in esame – si limita ad enunciare il principio secondo cui le spese sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, il che già consente di escludere che, in questo tipo di esecuzione, sia consentito al giudice dell'esecuzione di adottare una pronuncia di condanna, costituente titolo esecutivo, nei confronti del soggetto che ha subito l'esecuzione.
Il potere che il giudice dell'esecuzione può esercitare ai sensi dell'art. 95 c.p.c., infatti, è quello previsto dall'art. 510 c.p.c. di determinare l'importo di quanto spetta ai creditori per capitale, interessi e spese, compiendo un'operazione di mera liquidazione delle varie voci che costituiscono il diritto del creditore, non già in vista dell'emanazione di una statuizione di condanna, bensì in vista della successiva distribuzione ed assegnazione, interamente o parzialmente satisfattiva secondo la consistenza della massa attiva ricavata dall'espropriazione.
Deve, infatti, ribadirsi che, nel procedimento di espropriazione forzata, l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza, come nel giudizio di cognizione, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione con il proprio patrimonio (art. 2740 e 2910 c.c.), per cui il provvedimento di liquidazione delle spese, ancorché autonomamente emesso dal giudice dell'esecuzione, ha solo funzione di verifica del relativo credito, del tutto analoga a quella che il giudice dell'esecuzione compie per il credito per cui si procede (ed i relativi interessi) ai fini del progetto di distribuzione e dell'assegnazione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati
(cfr. Cass. civ. n. 30457 del 30.11.2011 e n. 4653 del 8.05.1998).
Ed ancora, sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, con la conseguenza che il pagamento parziale di tale importo non osta a che il creditore se ne avvalga per ottenere il credito residuo, inclusi interessi e spese, nella medesima esecuzione iniziata in forza dello stesso unico titolo esecutivo (cfr. Cass. civ. n. 23745 del 14.11.2011).
Il rimborso delle spese del processo esecutivo, comprese quelle relative alla registrazione dell'ordinanza di assegnazione, può quindi trovare realizzazione solo nell'ambito di tale procedimento, con soddisfazione privilegiata sulla massa attiva ricavata, essendo inammissibile la pretesa volta alla soddisfazione delle spese al di fuori dei limiti del procedimento esecutivo ex art. 95 c.p.c.
P a g . 4 | 6 Giova al riguardo richiamare un precedente specifico della Suprema Corte, pronunziatasi su un caso analogo a quello per cui è causa, secondo cui sussiste effettivamente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell'ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell'importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell'art. 95 c.p.c. ed oggetto dell'assegnazione a valere sui crediti pignorati).
È del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris, la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata effettuata la registrazione dell'ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa ovviamente documentazione del relativo esborso).
La Suprema Corte ha pertanto espresso il seguente principio di diritto: “laddove il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi, pronunci ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito al debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonché delle spese di precetto ed esecuzione, e in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell'ordinanza stessa, il relativo importo deve ritenersi ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell'art. 95
c.p.c., onde esso può essere preteso dal creditore in sede di escussione del terzo (nei limiti della capienza del credito assegnato); di conseguenza, sussiste difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore per le indicate spese di registrazione, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest'ultimo direttamente in sede esecutiva” (cfr. Cass. civ. n. 1004 del 17.01.2020).
Donde, in accoglimento dell'appello ed integrale riforma della sentenza appellata, la domanda proposta in prime cure dal deve essere dichiarata inammissibile. CP_1
2. All'accoglimento dell'appello segue per legge una nuova regolamentazione delle spese di lite del primo grado del giudizio (art. 336 c.p.c.), oltre che di quelle della presente fase di appello.
P a g . 5 | 6 Ritiene il Tribunale che la motivazione della sentenza, che ha evidenziato la carenza di interesse più che la violazione del principio del ne bis in idem e lo scarso impegno defensionale dell'appellante
(che nulla ha replicato rispetto all'eccezione di inammissibilità dell'appello), giustifichino la integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.
2.1. La fondatezza dell'appello esclude, infine, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda formulata da;
Controparte_1
2. compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Nola, il 24.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Donatella Cennamo
P a g . 6 | 6