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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/11/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3213/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3213/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
Controparte_2
SAN
[...] CP_3
CP_4
CONVENUTI
Oggi 11 novembre 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Masala Sara in sostituzione dell'Avv. Parte_1
DA NN
Per nessuno compare Controparte_1
Per essuno compare Controparte_2
Per nessuno compare Controparte_5 Per l'avv. BELLI FRANCESCA ROMANA CP_4
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 26.10.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 6 - L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisate le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3213/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DA NN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
DA NN
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. ), P.IVA_2 Controparte_5 P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. BELLI FRANCESCA ROMANA elettivamente domiciliato in VIA MACANNO 25 47900 RIMINI presso il difensore avv. BELLI FRANCESCA ROMANA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato introduceva il presente giudizio di merito Pt_2 nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione originariamente promosso dal debitore esecutato nei confronti della medesima convenendo CP_1 Controparte_6 in giudizio avanti all'intestato Tribunale e CP_1 Controparte_7 Controparte_2
e rassegnando le seguenti conclusioni:“… voglia contrariis reiectis: − Riformare per le
[...]
ragioni di cui alla superiore espositiva l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Rimini, Sez. Esec.
Mobiliari, in data 01.09.2022 nel procedimento R.e.s. 568/2022 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al pignoramento formulata dall'odierno convenuto, siccome infondata in fatto ed in diritto, dichiarando altresì che l'Agente della riscossione ha diritto ad agire esecutivamente per la riscossione
pagina 3 di 6 delle somme oggetto del medesimo pignoramento;
− In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
Parte attrice esponeva che con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 04.06.2022, Pt_2
sottoponeva a pignoramento le somme dovute da e Controparte_2 Controparte_7
a per un credito complessivo di € 269.728,32.
[...] CP_1
Avverso tale atto, il proponeva opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di CP_1
Rimini, chiedendone, previa sospensione, la declaratoria di nullità e/o annullabilità per plurimi motivi, tra cui l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Con ordinanza del 01.09.2023, il Giudice dell'Esecuzione, ritenendo prima facie fondato il motivo relativo alla maturazione del termine decadenziale previsto dal citato art. 50, comma 2, D.P.R.
602/1973, accoglieva parzialmente l'istanza e sospendeva la procedura esecutiva, assegnando termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito. proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso tale ordinanza. Il Tribunale di Rimini, in Pt_2
composizione collegiale, con ordinanza pronunciata a seguito della camera di consiglio del 29.02.2024, accoglieva integralmente il reclamo, revocando la sospensione dell'esecuzione disposta dal Giudice dell'Esecuzione.
Nelle more, introduceva il presente giudizio di merito con atto di citazione notificato in data Pt_2
25.10.2023, chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione formulata dal sig. e l'accertamento CP_1
del proprio diritto a procedere esecutivamente.
Si costituiva altresì l' in qualità di litisconsorte necessario, associandosi alle conclusioni di CP_4
e chiedendo la riforma dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione. Pt_2
La causa veniva istruita documentalmente.
Deve in primis essere dichiarata la contumacia di e CP_1 Controparte_7 [...]
. Controparte_2
1. Sulla dedotta violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.
Il motivo principale su cui si fondava l'ordinanza di sospensione del Giudice dell'Esecuzione, e che costituisce il fulcro della controversia, attiene alla presunta violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n.
602/1973. Tale norma prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa debba essere preceduta dalla notifica di un'intimazione ad adempiere.
Il Giudice dell'Esecuzione aveva ritenuto che "pare essere maturato il termine decadenziale, così come previsto dall'art. 50 comma II del D.P.r. 602 del 1973".
pagina 4 di 6 Tale valutazione è stata già oggetto di scrutinio da parte del Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Con ordinanza del 12.03.2024, il Collegio ha accolto il reclamo di riformando il provvedimento di sospensione. Le conclusioni raggiunte in quella Pt_2
sede meritano di essere integralmente confermate nel presente giudizio di merito.
Il Collegio ha correttamente rilevato che:
“Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da emerge che in data 04.03.2022 è Pt_2 stata notificata al l'intimazione di pagamento n. 13720229000897466000 relativa a tutte le CP_1 cartelle oggetto poi del successivo pignoramento, notificato all'odierno reclamato in data 04.06.2022.
Risulta, quindi, rispettato il termine di cui all'art. 50, comma 2, posto che l'espropriazione è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento ed è stata iniziata nella vigenza del termine di efficacia del predetto avviso, indicato dal comma 3 del medesimo art. 50”.
L'art. 50, comma 3, del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 76/2020, stabilisce che l'avviso di intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla sua notifica. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata il 4 marzo 2022 e il pignoramento è stato avviato il 4 giugno 2022, dunque ampiamente entro il termine annuale di efficacia dell'atto prodromico. L'azione esecutiva di è, pertanto, Pt_2
pienamente legittima sotto questo profilo. La doglianza del è, di conseguenza, infondata. CP_1
2. Sugli ulteriori motivi di opposizione.
Anche gli altri motivi di opposizione, già esaminati e rigettati sia dal Giudice dell'Esecuzione in fase sommaria sia dal Collegio in sede di reclamo, risultano privi di pregio.
Mancata allegazione dei titoli esecutivi all'atto di pignoramento: il debitore lamenta la nullità del pignoramento per la mancata allegazione delle cartelle esattoriali. Come già statuito dal Collegio, tale omissione non è causa di nullità. La giurisprudenza di legittimità non impone tale adempimento, ritenendo sufficiente, ai fini della motivazione per relationem, l'elenco dettagliato delle cartelle nell'atto di pignoramento, che consente al debitore di identificare i crediti per cui si procede. Nel caso di specie,
l'atto di pignoramento contiene l'indicazione di tutte le cartelle, che risultano ritualmente notificate.
Omessa notifica degli atti presupposti: Il contesta genericamente la mancata notifica delle CP_1
cartelle di pagamento. ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante le notifiche. Pt_2
Inoltre, come correttamente evidenziato sia da che dal Collegio, il debitore ha in passato Pt_2
presentato istanze di rateizzazione e di definizione agevolata, atti incompatibili con la dedotta mancata conoscenza delle cartelle di pagamento e che, secondo la giurisprudenza, sanano eventuali vizi di notifica.
Illiquidità e indeterminatezza del credito: La contestazione relativa al conteggio di interessi di mora, sanzioni e altre poste accessorie è stata formulata in modo del tutto generico, senza specifiche pagina 5 di 6 argomentazioni o calcoli alternativi. Come osservato dal Collegio, una simile contestazione non può trovare accoglimento.
Pignoramento di somme di proprietà di terzi: Il lamenta che uno dei conti correnti pignorati CP_1
sarebbe cointestato. Tale circostanza, come già rilevato in sede di reclamo, non inficia la validità del pignoramento, ma attiene alla fase successiva di identificazione dell'oggetto del pignoramento e dei limiti dello stesso, questione che non può essere vagliata in questa sede per paralizzare l'azione esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Le spese vengono CP_1 liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€ 269.728,32) e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in favore di e di Pt_2
avendo a mente valori inferiori a quelli medi per le fasi effettivamente svolte (con esclusione CP_4
pertanto della fase istruttoria) attesa la natura documentalmente della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- riformando l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Rimini, Sez. Esec. Mobiliari, in data 01.09.2022 nel procedimento RGE 568/2022 dichiara il diritto di a procedere Parte_1
esecutivamente per la riscossione delle somme oggetto dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 04.06.2022.
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1 [...]
e , che liquida per ciascuna delle parti costituite in complessivi € Controparte_8 CP_4
6.023,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Ledda, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3213/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
Controparte_2
SAN
[...] CP_3
CP_4
CONVENUTI
Oggi 11 novembre 2025 ad ore 11,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per l'avv. Masala Sara in sostituzione dell'Avv. Parte_1
DA NN
Per nessuno compare Controparte_1
Per essuno compare Controparte_2
Per nessuno compare Controparte_5 Per l'avv. BELLI FRANCESCA ROMANA CP_4
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma Microsoft Teams;
- Con decreto del 26.10.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
pagina 1 di 6 - L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
- Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e precisate le conclusioni come da note conclusive.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3213/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DA NN elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
DA NN
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. ), (C.F. ), P.IVA_2 Controparte_5 P.IVA_3 CP_4 P.IVA_4 con il patrocinio dell'avv. BELLI FRANCESCA ROMANA elettivamente domiciliato in VIA MACANNO 25 47900 RIMINI presso il difensore avv. BELLI FRANCESCA ROMANA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato introduceva il presente giudizio di merito Pt_2 nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione originariamente promosso dal debitore esecutato nei confronti della medesima convenendo CP_1 Controparte_6 in giudizio avanti all'intestato Tribunale e CP_1 Controparte_7 Controparte_2
e rassegnando le seguenti conclusioni:“… voglia contrariis reiectis: − Riformare per le
[...]
ragioni di cui alla superiore espositiva l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Rimini, Sez. Esec.
Mobiliari, in data 01.09.2022 nel procedimento R.e.s. 568/2022 e, per l'effetto, rigettare l'opposizione al pignoramento formulata dall'odierno convenuto, siccome infondata in fatto ed in diritto, dichiarando altresì che l'Agente della riscossione ha diritto ad agire esecutivamente per la riscossione
pagina 3 di 6 delle somme oggetto del medesimo pignoramento;
− In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
Parte attrice esponeva che con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 04.06.2022, Pt_2
sottoponeva a pignoramento le somme dovute da e Controparte_2 Controparte_7
a per un credito complessivo di € 269.728,32.
[...] CP_1
Avverso tale atto, il proponeva opposizione dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di CP_1
Rimini, chiedendone, previa sospensione, la declaratoria di nullità e/o annullabilità per plurimi motivi, tra cui l'illegittimità del pignoramento per violazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
Con ordinanza del 01.09.2023, il Giudice dell'Esecuzione, ritenendo prima facie fondato il motivo relativo alla maturazione del termine decadenziale previsto dal citato art. 50, comma 2, D.P.R.
602/1973, accoglieva parzialmente l'istanza e sospendeva la procedura esecutiva, assegnando termine di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito. proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso tale ordinanza. Il Tribunale di Rimini, in Pt_2
composizione collegiale, con ordinanza pronunciata a seguito della camera di consiglio del 29.02.2024, accoglieva integralmente il reclamo, revocando la sospensione dell'esecuzione disposta dal Giudice dell'Esecuzione.
Nelle more, introduceva il presente giudizio di merito con atto di citazione notificato in data Pt_2
25.10.2023, chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione formulata dal sig. e l'accertamento CP_1
del proprio diritto a procedere esecutivamente.
Si costituiva altresì l' in qualità di litisconsorte necessario, associandosi alle conclusioni di CP_4
e chiedendo la riforma dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione. Pt_2
La causa veniva istruita documentalmente.
Deve in primis essere dichiarata la contumacia di e CP_1 Controparte_7 [...]
. Controparte_2
1. Sulla dedotta violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.
Il motivo principale su cui si fondava l'ordinanza di sospensione del Giudice dell'Esecuzione, e che costituisce il fulcro della controversia, attiene alla presunta violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n.
602/1973. Tale norma prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa debba essere preceduta dalla notifica di un'intimazione ad adempiere.
Il Giudice dell'Esecuzione aveva ritenuto che "pare essere maturato il termine decadenziale, così come previsto dall'art. 50 comma II del D.P.r. 602 del 1973".
pagina 4 di 6 Tale valutazione è stata già oggetto di scrutinio da parte del Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Con ordinanza del 12.03.2024, il Collegio ha accolto il reclamo di riformando il provvedimento di sospensione. Le conclusioni raggiunte in quella Pt_2
sede meritano di essere integralmente confermate nel presente giudizio di merito.
Il Collegio ha correttamente rilevato che:
“Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da emerge che in data 04.03.2022 è Pt_2 stata notificata al l'intimazione di pagamento n. 13720229000897466000 relativa a tutte le CP_1 cartelle oggetto poi del successivo pignoramento, notificato all'odierno reclamato in data 04.06.2022.
Risulta, quindi, rispettato il termine di cui all'art. 50, comma 2, posto che l'espropriazione è stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento ed è stata iniziata nella vigenza del termine di efficacia del predetto avviso, indicato dal comma 3 del medesimo art. 50”.
L'art. 50, comma 3, del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.L. n. 76/2020, stabilisce che l'avviso di intimazione perde efficacia trascorso un anno dalla sua notifica. Nel caso di specie, l'intimazione è stata notificata il 4 marzo 2022 e il pignoramento è stato avviato il 4 giugno 2022, dunque ampiamente entro il termine annuale di efficacia dell'atto prodromico. L'azione esecutiva di è, pertanto, Pt_2
pienamente legittima sotto questo profilo. La doglianza del è, di conseguenza, infondata. CP_1
2. Sugli ulteriori motivi di opposizione.
Anche gli altri motivi di opposizione, già esaminati e rigettati sia dal Giudice dell'Esecuzione in fase sommaria sia dal Collegio in sede di reclamo, risultano privi di pregio.
Mancata allegazione dei titoli esecutivi all'atto di pignoramento: il debitore lamenta la nullità del pignoramento per la mancata allegazione delle cartelle esattoriali. Come già statuito dal Collegio, tale omissione non è causa di nullità. La giurisprudenza di legittimità non impone tale adempimento, ritenendo sufficiente, ai fini della motivazione per relationem, l'elenco dettagliato delle cartelle nell'atto di pignoramento, che consente al debitore di identificare i crediti per cui si procede. Nel caso di specie,
l'atto di pignoramento contiene l'indicazione di tutte le cartelle, che risultano ritualmente notificate.
Omessa notifica degli atti presupposti: Il contesta genericamente la mancata notifica delle CP_1
cartelle di pagamento. ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante le notifiche. Pt_2
Inoltre, come correttamente evidenziato sia da che dal Collegio, il debitore ha in passato Pt_2
presentato istanze di rateizzazione e di definizione agevolata, atti incompatibili con la dedotta mancata conoscenza delle cartelle di pagamento e che, secondo la giurisprudenza, sanano eventuali vizi di notifica.
Illiquidità e indeterminatezza del credito: La contestazione relativa al conteggio di interessi di mora, sanzioni e altre poste accessorie è stata formulata in modo del tutto generico, senza specifiche pagina 5 di 6 argomentazioni o calcoli alternativi. Come osservato dal Collegio, una simile contestazione non può trovare accoglimento.
Pignoramento di somme di proprietà di terzi: Il lamenta che uno dei conti correnti pignorati CP_1
sarebbe cointestato. Tale circostanza, come già rilevato in sede di reclamo, non inficia la validità del pignoramento, ma attiene alla fase successiva di identificazione dell'oggetto del pignoramento e dei limiti dello stesso, questione che non può essere vagliata in questa sede per paralizzare l'azione esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Le spese vengono CP_1 liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€ 269.728,32) e dell'attività processuale svolta, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in favore di e di Pt_2
avendo a mente valori inferiori a quelli medi per le fasi effettivamente svolte (con esclusione CP_4
pertanto della fase istruttoria) attesa la natura documentalmente della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- riformando l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Rimini, Sez. Esec. Mobiliari, in data 01.09.2022 nel procedimento RGE 568/2022 dichiara il diritto di a procedere Parte_1
esecutivamente per la riscossione delle somme oggetto dell'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 04.06.2022.
Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di CP_1 [...]
e , che liquida per ciascuna delle parti costituite in complessivi € Controparte_8 CP_4
6.023,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Giovanni Ledda, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 11 novembre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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