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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/11/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 185/2025
Udienza cartolare del 10-11-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in grado di appello, in persona del Dott. GI NT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado n. 185/2025 avverso la sentenza n. 703/2024 depositata dal Giudice di Pace di Lucca il 23.10.2024, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Serena Parte_1 C.F._1
SS (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Castelnuovo di Garfagnana (LU), Via G. Garibaldi 22, come da procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del prefetto, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in
Firenze, via degli Arazzieri 4.
APPELLATO
Conclusioni delle parti: per l'appellante: “in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza n.
703/2024 (cron. 7753/2024) del Giudice di Pace di Lucca, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Patrizia
Venuti, pubblicata in data 23.10.2024 emessa nel giudizio avente RG 3697/2024 e non notificata, dichiarare nulla l'Ordinanza Prefettizia ( – Area III – – Prot. Uscita n. Controparte_1 CP_2
0038891 del 18.07.24) notificata in data 23.07.24 e/o ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguente. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”. per l'appellata: “rigettare l'appello siccome infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e, conseguentemente, dell'ordinanza opposta. Spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 703/2024, il Giudice di Pace di Lucca rigettava l'opposizione di Parte_1 avverso l'ordinanza n. 0038891 del 18.07.24 emessa dal prefetto di Lucca, con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida per nove mesi in conseguenza dell'accertamento nei suoi confronti della violazione dell'art. 186 comma 2 lett. c) e 186 bis comma 3 del C.d.s. per aver circolato, in data 18.06.24, alla guida del veicolo targato FR783SW in stato di ebrezza alcolica accertata mediante duplice test etilometrico, e dell'art. 143 del C.d.s. per avere circolato in curva contromano.
Il proponeva appello, censurando con il primo motivo la sentenza per violazione dell'art. Pt_1
379 commi 5, 7 e 8 disp. att. C.d.s., in quanto il Giudice di Pace aveva errato nel non accogliere le contestazioni relative alla mancata menzione nel verbale di ritiro della patente e nell'ordinanza del prefetto del tipo di strumento utilizzato per il test alcolemico, della verifica periodica della sua funzionalità e della sua taratura, non avendo la prefettura prodotto alcuna documentazione, in particolare il libretto metrologico, in grado di superare tali contestazioni.
Con il secondo motivo di appello, contestava la violazione dell'art. 379 comma 6 disp. att. C.d.s. e dell'art. 3 DM 196/90, dal momento che il giudice di primo grado aveva rigettato l'eccezione di mancata omologazione dell'etilometro, nonostante la prefettura si fosse limitata ad una generica difesa, affermando che l'apparecchiatura era debitamente omologata.
Con il terzo motivo, rilevava che la sentenza andava riformata anche per violazione dell'art. 6.1.6.
DM 196/90 e degli artt. 218 e 223 C.d.S., nella parte in cui aveva ritenuto legittima la sospensione della patente, in quanto i documenti prodotti dalla prefettura andavano in parte espunti dal giudizio avendo carattere penale e comunque non erano sufficienti a superare le ulteriori eccezioni sollevate dal In particolare, reiterava le contestazioni relative alla mancata indicazione della Pt_1 necessità di pulire il cavo orale prima di fare il test;
alla mancata annotazione nel verbale di ritiro della patente delle prove per dimostrare l'accertamento dello stato di ebbrezza e il tasso alcolemico rilevato;
al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'esecuzione del test;
al fatto che la sospensione di nove mesi della patente era stata irrogata sulla base di un semplice calcolo matematico, senza fare distinzione tra cautelare e sanzionatoria.
Si costituiva la prefettura, chiedendo il rigetto integrale dell'appello.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il censura la sentenza del Giudice di Pace che ha ritenuto infondate le Pt_1 sue contestazioni relative alla mancata menzione nel verbale di ritiro della patente e nell'ordinanza prefettizia del tipo di strumento utilizzato per il test alcolemico, della verifica periodica della sua funzionalità e della sua taratura, in assenza di prova da parte della prefettura.
Tale motivo deve essere esaminato congiuntamente al secondo, con il quale viene contestato al giudice di prime cure di aver rigettato l'eccezione di mancata omologazione dell'etilometro, nonostante la prefettura si fosse limitata ad una generica difesa, senza produrre idonea documentazione a sostegno.
Tali doglianze non meritano accoglimento.
Risulta documentalmente provato che il verbale di accertamenti urgenti della polizia stradale di
Bagni di Lucca del 16.06.24 (allegato al fascicolo di primo grado della prefettura) indica che il
è stato sottoposto ad accertamenti qualitativi preliminari con dispositivo “alcolblow” e Pt_1 successivamente a controllo del tasso alcolemico presente nel sangue con etilometro marca Drager, modello “Alcoltest 7110MKIII”, matricola “ARZE-0202”, debitamente omologato e sottoposto a verifica periodica annuale il 19.12.23.
Tali informazioni non dovevano essere necessariamente trascritte anche nel verbale di ritiro della patente e nell'ordinanza del prefetto, in quanto il primo viene trasmesso alla prefettura congiuntamente al verbale di accertamenti urgenti, mentre la seconda richiama espressamente nella sua motivazione il rapporto della polizia stradale (doc. allegato al fascicolo di primo grado della prefettura).
Inoltre, si osserva che, nel verbale di accertamenti urgenti e nel rapporto, gli agenti accertatori hanno dichiarato espressamente di aver effettuato l'accertamento con apparecchiatura debitamente omologata e revisionata e, pertanto, tali affermazioni risultano coperte da fede privilegiata e contestabili soltanto attraverso la querela di falso, che nel caso di specie non è stata proposta.
All'opposto, a fronte di tale prova, manca una specifica contestazione in merito all'irregolarità o difettosità dell'etilometro da parte dell'appellante, il quale si è limitato a lamentare genericamente la mancata prova dell'omologazione e della verifica periodica della sua funzionalità e della sua taratura, nonostante l'indicazione sui verbali, invocando il deposito del libretto metrologico e del certificato di omologazione.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta il rigetto delle eccezioni relative alla mancata indicazione della necessità di pulire il cavo orale prima di fare il test;
alla mancata annotazione nel verbale di ritiro della patente delle prove per dimostrare l'accertamento dello stato di ebbrezza e il tasso alcolemico rilevato;
al mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'esecuzione del test;
al fatto che la sospensione di nove mesi della patente era stata irrogata senza fare distinzione tra cautelare e sanzionatoria.
Anche il terzo motivo è infondato.
In primo luogo, è opportuno rilevare che nessuna norma prescrive di proporre al soggetto sottoposto all'accertamento con etilometro di pulire il cavo orale con acqua;
l'art. 6.1.6, citato dall'appellante,
è contenuto nell'allegato al DM 196/1990 che disciplina le caratteristiche tecniche degli strumenti e le procedure da seguire per accertare lo stato di ebbrezza, indicando che durante la prova di calibrazione dello strumento il flusso d'aria non deve contenere alcol per non falsare la misurazione.
Nel verbale di accertamenti urgenti e nel rapporto della polizia è regolarmente riferito che sono state eseguite due prove per accertare lo stato di ebbrezza alcolica del la prima alle ore Pt_1
02:29 e la seconda alle ore 02:39, che hanno evidenziato rispettivamente un tasso alcolemico di
1,74 g/l e di 1,79 g/l, come risulta dagli scontrini allegati.
Non ha alcuna rilevanza che tali informazioni non siano riportate anche nel verbale di ritiro della patente.
Inoltre, sempre nel verbale di accertamenti urgenti è inserita la dicitura “il conducente è stato informato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 356 C.P.P., senza diritto per questi di essere avvisato ed è stato altresì reso edotto della circostanza che, in mancanza della nomina del difensore o in caso di ritardo nell'intervento dello stesso, si sarebbe proceduto ugualmente all'attività di accertamento” e successivamente è stata sbarrata la casella che indica che il conducente ha dichiarato “di non volersi fare assistere da un difensore”.
Pertanto, risulta provato fino a querela di falso che il è stato avvisato della facoltà di farsi Pt_1 assistere da un difensore prima che venisse eseguito l'accertamento e che egli vi ha rinunciato.
Infine, in merito alla natura dell'ordinanza di sospensione della patente, risulta evidente che è stata adottata ai sensi dell'art. 223 C.d.s. ed ha quindi natura cautelare.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sul punto è chiara: “In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all'art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'art. 223 del medesimo codice. Nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità
di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti” (ex multis: Cass. civ. n. 21433/2023).
La sospensione della patente di guida ex art. 186 C.d.s. è quindi disposta dal giudice penale, mentre quella ex art. 223 C.d.s. è disposta dal prefetto, ricevuti gli atti dall'agente o dall'organo accertatore della violazione.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione ritiene inoltre che il provvedimento sospensivo della patente di guida ex art. 223 comma 1 C.d.s. integri un atto dovuto la cui discrezionalità è limitata alla sola durata della misura e che prescinde dall'accertamento degli elementi costitutivi del reato, dovendo l'autorità verificare unicamente che la violazione contestata rientri tra quelle previste (Cass. n. 27559/2014; Cass. n. 10983/2018).
Nel caso di specie, in base a tutti gli elementi acquisiti, il prefetto ha ritenuto di irrogare la sospensione della patente per la durata di nove mesi, nel pieno rispetto del limite di due anni previsto dall'art. 223 C.d.s.
Per tutto quanto sopra, l'appello è infondato e deve essere integralmente respinto;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria non svolta.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 703/2024 del Giudice di Pace di Lucca, condannando al pagamento Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della , liquidate in € Controparte_1
2.900,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Il Giudice
GI NT