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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. IO D'TO Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LA DR Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1051/2020 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
C.F. , in persona del l.r. pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Miceli pec Email_1 appellante contro
Controparte_1
in persona dei ll.rr. pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato pec Email_2
appellato
Conclusioni per l'appellante:
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Palermo, Sezione V Civile,
… – RG n. 668/2016, N. 5142/2019, pubblicata il 22/11/2019, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- ritenere e dichiarare invalido e/o inefficace, comunque disapplicandolo, il provvedimento di revoca D.D.G. n. 2500/4 del 26.06.2012 con il quale è stato revocato il contributo in conto capitale di Euro 58.594,00 concesso in via definitiva con il D.D.S n. 798 del 09.06.2009 alla Island sas di TR AR;
- In ogni caso,
1 ritenere e dichiarare che la Ditta Island sas nulla deve alla
[...]
”. 3) conseguentemente Controparte_2 Controparte_1 disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del nominato difensore.
Conclusioni per l'amministrazione regionale appellata: si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed aparte, le spese prenotate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 5142/2019, pubblicata in data 22 novembre 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da ISLAND s.a.s. di TR AR, che aveva convenuto in giudizio la e l'Assessorato regionale alle attività produttive, Controparte_1 al fine di veder accertata l'illegittimità del provvedimento di revoca n. 2500 del 26 giugno
2012, del finanziamento in precedenza concesso con D.D.S. n. 798 del 9 giugno 2009.
Ha, infatti, ritenuto il Tribunale che la ragione della disposta revoca del finanziamento dovesse rinvenirsi nella omessa comunicazione alla banca concessionaria – che ne aveva fatto espressa richiesta – dei dati relativi ai livelli occupazionali raggiunti in concreto.
E poiché ai sensi dell'art. 10 del decreto dell'Assessorato di approvazione della circolare in materia di finanziamenti ex lege n. 32/2000, la mancata, inesatta o incompleta comunicazione dell'impresa alla banca concessionaria circa lo stato di avanzamento del programma e, dopo il suo completamento, circa il raggiungimento dei livelli occupazionali previsti, era espressamente indicata quale circostanza che ben poteva dare adito alla revoca totale delle agevolazioni concesse, correttamente l'amministrazione regionale aveva, nel caso di specie, proceduto alla revoca.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame la società in epigrafe, che, con atto notificato il 23 luglio 2020, ne ha chiesto la riforma lamentandone l'erroneità per avere il Tribunale ritenuto che la mera omissione della comunicazione fosse circostanza idonea e sufficiente a fondare la revoca del finanziamento concesso. Ha invero argomentato
2 l'appellante che nel caso di specie, non era stato stigmatizzato il mancato raggiungimento nell'anno 2011 dell'indicatore occupazionale, bensì la semplice mancata comunicazione, omissione per la quale la legge non prevedeva necessariamente la sanzione della revoca, meramente facoltativa per l'amministrazione concedente.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 12 marzo 2021, si è costituita l'amministrazione regionale, concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 18 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Deve innanzi tutto rilevarsi che con decreto n. 2500/2012, l'Assessorato regionale in epigrafe ha revocato il finanziamento di cui al D.D.S. n. 798 del 9 giugno 2009, con il quale era stato concesso alla ditta ISLAND s.a.s. di TR AR un contributo in conto capitale di € 58.594,00, finalizzato alla realizzazione del programma di investimenti relativo al progetto n. 441 presentato ai sensi dell'art. 29, L.R. n. 32/2000 per il sostengo all'imprenditoria giovanile, ossia la realizzazione di un parco divertimento naturalistico, denominato “L'oasi del lago di Piana degli Albanesi”.
Nel predetto decreto di revoca, l'amministrazione regionale ha evidenziato che:
- l'IRFIS, banca concessionaria, aveva chiesto alla società beneficiaria con note del gennaio e del settembre 2011, la presentazione della documentazione utile alla verifica degli indicatori del trascorso anno a regime (2009);
- a fronte di specifica richiesta della ditta, la banca aveva concesso lo slittamento dell'adempimento all'anno 2011;
- quindi con nota del 18 gennaio 2012, prot. 353, l'IRFIS aveva chiesto alla ditta la comunicazione degli elementi necessari per la verifica dell'indicatore occupazione;
che tuttavia a tale richiesta non seguiva alcun riscontro;
3 - a seguito del preavviso di revoca del finanziamento, nota prot. 0021265 del 28 marzo 2012, la ditta aveva chiesto la sospensione del procedimento e la concessione di un termine per consentire la produzione della documentazione richiesta;
- con nota del 15 maggio 2012, l'IRFIS aveva comunicato che nessuna documentazione utile ai fini del prescritto controllo era pervenuta dalla ditta Parte_1
7. Richiamata la circolare n. 1335 del 6 settembre 2002, l'amministrazione ha quindi disposto la revoca del finanziamento in danno alla ditta appellante.
8. Ai sensi dell'art. 10 della predetta circolare, infatti, “ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare al Gestore concessionario, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati n. 18 e 18b, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui ai punti precedenti. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse. Il Gestore concessionario provvede al riscontro della corrispondenza e della compatibilità dei dati contenuti nella predetta dichiarazione con quelli in proprio possesso”.
9. Non vi è dubbio quindi che l'ipotesi di mancata dichiarazione dei dati richiesti sia idonea, testualmente, a fondare la revoca integrale dell'agevolazione in precedenza concessa.
È ben vero, come evidenziato dall'appellante, che la disposizione di cui all'art. 10 della circolare richiamata, non obbliga bensì facoltizza l'amministrazione concedente alla revoca del finanziamento a fronte della mancata comunicazione dei dati utili ai fini della verifica del raggiungimento degli indicatori e in particolare, per quanto qui in rileva, dell'indicatore occupazionale.
4 E tuttavia deve osservarsi che l'adempimento previsto dall'art. 10 richiamato, ossia la comunicazione dei dati utili a verificare il raggiungimento degli indicatori previsti dal bando, integra senz'altro una obbligazione primaria all'interno del sinallagma instauratosi con la concessione del finanziamento (cfr. Cass. sent. 20/07/2007, n. 16084), non potendo invero revocarsi in dubbio che l'assegnazione del finanziamento in parola è finalizzata anche al raggiungimento di obiettivi di natura occupazionale (cfr. punto 5 lett. A della circolare n. 1335 cit., ove appunto l'indice occupazionale è assunto a criterio primario per l'assegnazione del punteggio ai progetti in graduatoria), cosicché il suo inadempimento non può che ritenersi grave e rilevante ai fini della valutazione ex art. 1455 c.c. (cfr. Cass. sent. 28/06/2010, n.
15363; sent. 16/06/2015, n. 12417).
10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, ove si dà altresì atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione I civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e dell Controparte_1 Controparte_3
avverso la sentenza n. 5142/2019 resa dal Tribunale di Palermo e pubblicata
[...] il 22 novembre 2019.
Pone a carico della società appellante le spese del grado, liquidate in € 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. n. 115/2002.
Palermo, lì 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
LA DR
Il Presidente
IO D'TO
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