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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/12/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2380/2022 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'AVV. SIDOTI Parte_1 P.IVA_1
LUCIA contro rappresentato e difeso dall'AVV. TRISCARI CP_1 P.IVA_2
NI PA RA
Avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 06/11/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
385/2022, emesso dal Tribunale di Siracusa in data 29 marzo 2022 su ricorso di con il quale era stato ingiunto al , in solido con Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 5 , il pagamento della somma di euro 29.016,00, oltre interessi e Parte_2
spese.
L'ente opponente ha esposto che il decreto monitorio era stato emesso in difetto di competenza territoriale del Tribunale di Siracusa, dovendosi individuare il giudice competente nel Tribunale di Ragusa, in applicazione dei criteri di cui agli artt. 19 e 20
c.p.c., nonché delle norme di contabilità pubblica che individuano, per le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il luogo di adempimento presso la tesoreria dell'ente debitore. Ha dedotto, inoltre, una serie articolata di motivi di opposizione afferenti, tra l'altro, l'invalidità e inefficacia delle cessioni di credito, il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, il difetto di legittimazione passiva del Pt_1
l'inesistenza di un valido rapporto giuridico idoneo a fondare la pretesa creditoria, nonché la carenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria.
Si costituita in giudizio la quale, pur contestando nel merito le Controparte_1
deduzioni avversarie, aderiva espressamente all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal chiedendo che fosse dichiarata l'incompetenza del Parte_1
Tribunale di Siracusa in favore del Tribunale di Ragusa, con rimessione della decisione sulle spese al giudice ritenuto competente o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante trattazione cartolare e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni. Esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione demandata, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso, la questione preliminare di incompetenza territoriale è fondata e assorbente rispetto a ogni ulteriore profilo di merito.
Va preliminarmente ricordato che, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito è titolare di una competenza funzionale ed inderogabile a conoscere dell'opposizione stessa. Tuttavia, qualora risulti che il decreto ingiuntivo sia stato pagina 2 di 5 emesso da un giudice territorialmente incompetente, il giudice dell'opposizione è tenuto a dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del decreto medesimo.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso dal Tribunale di
Siracusa, mentre il ha eccepito che la competenza territoriale Parte_1
dovesse radicarsi presso il Tribunale di Ragusa. L'eccezione risulta fondata alla luce dei criteri normativi applicabili.
Ai sensi dell'art. 19 c.p.c., il foro generale delle persone giuridiche è quello del luogo in cui esse hanno sede;
nel caso delle pubbliche amministrazioni territoriali, tale criterio deve essere coordinato con la disciplina speciale dettata in materia di contabilità pubblica. Inoltre, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione
è competente anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita.
Con riferimento alle obbligazioni pecuniarie gravanti su un ente pubblico, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il luogo di adempimento coincida con la sede della tesoreria dell'ente debitore, trattandosi di obbligazioni cosiddette “querable” e non “portable”. In particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, quando il debitore è una pubblica amministrazione, il luogo di esecuzione della prestazione non è il domicilio del creditore, bensì quello della tesoreria dell'ente, in applicazione delle norme di contabilità pubblica (Cass. civ., sez. I,
15 gennaio 2009, n. 8061; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2005, n. 3573; Cass. civ., sez. I,
7 febbraio 2006, n. 2591; Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2007, n. 15601; Cass. civ., sez.
III, 8 agosto 2007, n. 17399;). Tale principio trova fondamento nelle disposizioni in materia di contabilità pubblica e, per quanto concerne specificamente gli enti locali, nell'art. 185 del d.lgs. n. 267 del 2000, che individua nella tesoreria comunale il luogo di pagamento delle obbligazioni dell'ente.
Nel caso in esame, è pacifico che il abbia sede nel territorio della Parte_1
provincia di Ragusa e che la relativa tesoreria sia ivi ubicata. Ne consegue che il foro pagina 3 di 5 territorialmente competente, avuto riguardo sia al foro generale dell'ente pubblico sia al foro dell'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve individuarsi nel
Tribunale di Ragusa.
A ciò si aggiunga che la stessa società opposta ha espressamente aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente. In tale evenienza, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, non trova applicazione l'art. 38, secondo comma, c.p.c., e il giudice dell'opposizione non può limitarsi a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ma deve pronunciarsi con sentenza, dichiarando l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto stesso (cfr. Trib. Crotone 23.12.2020).
Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa in favore del Tribunale di Ragusa e, per l'effetto, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo n. 385/2022 emesso dal Tribunale di Siracusa.
Resta assorbita ogni ulteriore questione di merito dedotta dalle parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va fatto applicazione del principio della soccombenza. L'instaurazione del procedimento monitorio dinanzi a un giudice territorialmente incompetente ha reso necessaria la proposizione dell'opposizione da parte del , con conseguente aggravio di attività difensiva e di costi. Parte_1
Né può ritenersi che l'adesione dell'opposta all'eccezione di incompetenza sia idonea a elidere la soccombenza, atteso che tale adesione è intervenuta solo successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo ed all'introduzione del giudizio di opposizione.
Le spese del presente giudizio vanno pertanto poste a carico di e Controparte_1
liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal ogni diversa Parte_1
domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1. Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siracusa in favore del
Tribunale di Ragusa;
2. Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 385/2022 emesso dal Tribunale di
Siracusa in data 29 marzo 2022;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Parte_1
rimborso forfettario 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 23 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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