Articolo 9 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
Articolo 8Articolo 10
Versione
24 ottobre 1991
Art. 9. (Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio) 1. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non piu' di 200 milioni di lire. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente