Art. 9. (Agevolazioni per le partecipazioni al capitale di rischio) 1. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2 sono ammesse, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, per ciascun periodo d'imposta, nella misura del 5 per cento dell'incremento delle partecipazioni assunte nel corso di ciascun esercizio ed esistenti alla data del 31 dicembre, e comunque per non piu' di 200 milioni di lire. 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, nel limite di lire 14 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 4,6 miliardi per l'anno 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
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24 ottobre 1991
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Commentario • 1
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Cassazione civile sez. trib., 12/01/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 12/01/2022), n.698 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PERRINO Anna Maria – Presidente – Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere – Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. Giulia – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11928/2014 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; – …
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Giurisprudenza • 12
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