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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3771 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3654 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso tra
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( , rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. NATALE ALDO presso il quale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Il ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
controparte non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione
1 personale dei coniugi omologata con decreto del 15/11/2022. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e,
d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., va emessa una sentenza non definitiva.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data
26/04/2004 da , nato il [...] a [...], e Parte_1 nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att.
c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 231, parte II, serie A, anno 2004);
3) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 25/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3654 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio contenzioso tra
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
( , rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. NATALE ALDO presso il quale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Il ricorrente ha chiesto l'emissione della sentenza parziale sullo status;
controparte non si è opposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione
1 personale dei coniugi omologata con decreto del 15/11/2022. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e,
d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., va emessa una sentenza non definitiva.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in ROMA in data
26/04/2004 da , nato il [...] a [...], e Parte_1 nata a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att.
c.p.c., 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 231, parte II, serie A, anno 2004);
3) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. in camera di consiglio il 25/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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