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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7996/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7996/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PONZIO ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. COSTA 67 40054 BUDRIOpresso il difensore avv. PONZIO ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARDOVI Controparte_1 C.F._2 SEBASTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO RANZANI 13/3 40127 BOLOGNApresso il difensore avv. SCARDOVI SEBASTIANO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi e il PM come da atto di intervento.
IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Terrasini (PA) – in data 28.08.2009, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune nell'anno 2009 al n. 45 - parte 2 serie A, deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale di cui al verbale del 4 maggio 2021 ed essendo trascorso più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione consensuale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
Giudice Relatore in data odierna. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato/a il 07/03/1984 a PARTINICO (PA) Parte_1
e
, nato/a il 21/12/1977 a PALERMO (PA) Controparte_1 in Terrasini (PA) – in data 28.08.2009, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune nell'anno 2009 al n. 45 - parte 2 serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore in data odierna per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 20-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7996/2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PONZIO ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA A. COSTA 67 40054 BUDRIOpresso il difensore avv. PONZIO ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCARDOVI Controparte_1 C.F._2 SEBASTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAMILLO RANZANI 13/3 40127 BOLOGNApresso il difensore avv. SCARDOVI SEBASTIANO
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi e il PM come da atto di intervento.
IL TRIBUNALE Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Terrasini (PA) – in data 28.08.2009, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune nell'anno 2009 al n. 45 - parte 2 serie A, deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente omologata la separazione consensuale di cui al verbale del 4 maggio 2021 ed essendo trascorso più di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Bologna in sede di separazione consensuale senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del
Giudice Relatore in data odierna. Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato/a il 07/03/1984 a PARTINICO (PA) Parte_1
e
, nato/a il 21/12/1977 a PALERMO (PA) Controparte_1 in Terrasini (PA) – in data 28.08.2009, trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune nell'anno 2009 al n. 45 - parte 2 serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore in data odierna per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 20-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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