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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3820/2024
REPUBBLICA I TALIAN A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima S ezion e Civile nel giudizio promosso da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con l'avvocato Giuseppe Pinelli
[...]
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. Le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_1
Brasile, e hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “In data 18.04.1844, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Treviglio (BG), il Sig. Persona_1
(indicato nei successivi certificati anche come o Persona_1 [...]
o , cittadino italiano poi emigrato in Brasile (doc. 1). - Il Persona_1 Persona_2
Sig. (indicato nei successivi certificati anche come Persona_1 [...]
o o non ha mai rinunciato Persona_1 Persona_1 Persona_2
alla cittadinanza italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della
Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 2). - In data 21.11.1864 contraevano matrimonio il predetto (indicato nei successivi certificati anche Persona_1
come o o e Persona_1 Persona_1 Persona_2
(doc.3), e dalla loro unione nasceva in Brasile, la sig.ra il Parte_4 Persona_3
15.12.1921 (doc. 4); - dall'unione del predetto e Persona_3 Persona_4
nascevano, in Brasile, i sig.ri: 1. , il 27.04.1949 (doc. 5);
2. Controparte_2 [...]
, il 10.12.1952 (doc. 6); NUCLEO FAMILIARE 1. - dall'unione della Controparte_3
predetta e , nascevano, in Controparte_2 Persona_5 Pt_2 Brasile, le sig.re: il 20.08.1977 (doc. 7) e Parte_3 [...]
il 12.05.1982 (doc. 8); NUCLEO FAMILIARE 2. - Dall'unione del Parte_2
predetto e nasceva, in Controparte_3 Persona_6
Brasile, la sig.ra , il 14.11.1983 (doc. 9). Così come ricostruito Parte_1
l'albero genealogico, gli interessati, odierni ricorrenti, sono diretti discendenti del Sig.
[...]
(indicato nei successivi certificati anche come Persona_1 Persona_1
o o cittadino italiano, poi emigrato in Brasile, Persona_1 Persona_2
dove ha vissuto sino alla morte, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Il Ministero di
Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di
Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile ha reso, infatti, certificato negativo di naturalizzazione del predetto (cfr. doc. 2)”.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso con la comparsa di costituzione del 9.5.2025 e CP_1
con la conclusiva del 12.5.2025.
L'ultima nota di parte ricorrente in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso è quella del 7.4.2025.
2. Come evidenziato dal resistente nella propria comparsa di costituzione, parte ricorrente CP_1
ha affermato nell'atto introduttivo del giudizio che l'avo italiano sarebbe nato a [...] nel 1844.
Nel caso in cui ciò fosse vero, parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la data di emigrazione dell'avo è successiva al 1861, data di unificazione del Regno d'Italia: in caso diverso, l'ascendente, all'epoca della migrazione, sarebbe stato cittadino austriaco e avrebbe perso la cittadinanza “per causa d'emigrazione”, come previsto dall'ABGB all'epoca vigente nel Lombardo-Veneto al paragrafo 32.
Dal certificato di nascita dell'avo prodotto da parte ricorrente risulta, invece, che l'avo sarebbe nato il [...] (doc. 1).
Il mese e il giorno di nascita indicati nell'atto introduttivo (18.4.1844) sono, dunque, diversi da quelli documentati (5.1.1876).
Sorge il dubbio - non dissipato dall'esame di altri elementi e atti messi a disposizione per la decisione
- che si tratti della medesima persona.
Dalla narrazione degli eventi contenuta nel ricorso, l'avo, che si afferma nato nel 1844, si sarebbe sposato nel 1864, ossia a vent'anni, il primo discendente dall'avo sarebbe nato nel 1921, ossia – secondo la prospettazione dei ricorrenti – quando l'avo aveva quasi ottant'anni.
Dall'allegato certificato di matrimonio (doc. 3) emergono dati ancora differenti.
Il matrimonio pare celebrato il 20.3.1922, ossia, stando alle affermazioni di parte ricorrente, quando l'avo aveva circa ottant'anni, mentre, stando alla documentazione prodotta, quando l'avo avrebbe avuto quarantasei anni.
Proseguendo nella lettura del certificato di matrimonio, le contraddizioni aumentano. In tale atto vengono indicati quale data di nascita dell'avo un giorno, un mese e un anno diversi da quelli indicati nel ricorso e nell'atto di nascita: viene indicata quale data di nascita quella del
15.10.1869.
Nella parte finale del certificato matrimoniale è annotata una correzione in cui viene indicata una data di nascita dell'avo diversa da tutte le altre: viene affermato che il corretto nome dell'avo non sarebbe stato , ma e ne viene indicata la data di nascita nel giorno 14.5.1868. Per_2 Persona_1
In conclusione, dal ricorso e dai certificati prodotti emergono quattro diverse date di nascita dell'avo:
18.4.1844, 5.1.1876, 15.10.1869 e 14.5.1868.
Viste tali gravi e numerose contraddizioni che impediscono di ricostruire gli eventi e, in particolare,
l'identità del soggetto che i ricorrenti affermano essere il loro avo, il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente. Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità. L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria. Le spese vanno determinate in euro
2.906 (851 + 602 + 1.453), oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Per qu esti motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna , e Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento a favore del delle spese processuali che Parte_3 Controparte_1
si liquidano in euro 2.906, oltre alle spese generali previste dalla legge e Cpa e IVA nelle rispettive aliquote di legge.
Brescia, 22.5.2025
Il giudice
Christian Colombo