Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 3838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3838 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03838/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2024, proposto da
Residenza Primavera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Squazzoni, Francesco Sansegolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Cacciamatta S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
- della Sentenza del Tar per la Lombardia-Milano, Sez. III, N. 02691/2023 REG.PROV.COLL. - N. 00389/2023 REG.RIC., pubblicata il 16 novembre 2023 non notificata e non impugnata;
- con contestuale declaratoria di inefficacia/nullità di tutti gli atti assunti in violazione ed elusione della predetta Sentenza, ed in particolare:
- in parte qua, della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n° XII/1827 del 31.01.2024 unitamente ai suoi Allegati, pubblicata – priva di allegati - sul BURL Serie Ordinaria n. 6 del 6 febbraio 2024, recante ad Oggetto “DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L''ANNO 2024”;
- sin da ora di tutti gli atti, ivi compresi quelli convenzionali, ancorché incogniti, che siano adottati in attuazione della predetta DGR n° XII/1827 del 31.01.2024 ed in particolare degli atti di determinazione del budget 2024 e di sottoscrizione dei relativi contratti con le UdO sociosanitarie della rete territoriale consolidata RSA;
- con richiesta di adozione di ogni misura idonea all''attuazione della predetta Sentenza, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta e la comminatoria di penalità di mora;
nonché, in subordine, previa occorrendo conversione del rito ex art. 32 c.p.a.,
- in parte qua, della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n° XII/1827 del 31.01.2024, unitamente ai suoi Allegati, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 6 del 6 febbraio 2024, recante ad Oggetto “DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L''ANNO 2024”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visto l’atto del 14.10.2025, con il quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. EA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con atto depositato in data 14.10.2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto, pertanto, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato che:
per consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30.08.2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12.02.2024, n. 355).
Ritenuto che:
- stante l’espressa dichiarazione di parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a;
- le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della controversia e della natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA IE, Presidente
Concetta Plantamura, Consigliere
EA AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA AR | FA IE |
IL SEGRETARIO