Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 11/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
31/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
CO RI Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Natale Longo Consigliere EF PE Consigliere relatore Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. 62089 del registro di segreteria, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo
(c.f. [...], posta elettronica certificata:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it); LA TT (c.f.
[...], posta elettronica certificata:
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); IN CO
(c.f. [...], posta elettronica certificata:
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it); Antonietta Coretti
(c.f. [...]; posta elettronica certificata:
avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e IO PR (c.f.
[...], pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it)
e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS, in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all’atto di appello;
contro MI (c.f. MI) nato a [...], il omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Natale (c.f.
[...], pec: natale.antonio@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Lecce, alla via P. E.
Stasi n. 11, in virtù di procura in calce all’atto di costituzione avverso
la sentenza n. 263/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 23 dicembre 2024 e notificata, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30 dicembre 2024;
VISTI l’atto d’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, all’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. EF PE e l’avv. IN CO, per l’Inps parte appellante.
Non presente l’avv. Antonio Natale per Omissis, parte appellata.
Svolgimento del processo Con atto pervenuto in segreteria il 7 marzo 2025, l’Inps ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale veniva accolto il
ricorso dell’odierno appellato e dichiarata l’irripetibilità delle somme percepite dall’ottobre 2018 al luglio 2019 e richieste dall’Inps in seguito all’emissione di provvedimento di ricalcolo della decorrenza del trattamento pensionistico.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l’Inps appellante si duole per violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 12, del d.l.
n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come integrato dall’art.
18, comma 22 ter, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n.
111/2011, nonché per errata applicazione dei principi della sentenza n. 2/2012/QM delle Sezioni riunite.
Lamenta, in particolare, l’Istituto previdenziale, che non vi sarebbe contestazione sul fatto che, al momento della percezione del primo rateo di pensione, l’appellato non avesse diritto al trattamento pensionistico, stante la disciplina dettata in materia di cosiddette
“finestre mobili” dal decreto-legge n. 78/2010 e successive modificazioni.
Si duole, inoltre, l’Inps che il Giudice territoriale, pur avendo chiarito che la fattispecie in esame sarebbe differente da quella esaminata dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM, avrebbe ritenuto applicabile il termine triennale ed i principi richiamati dalla predetta sentenza.
Secondo la prospettazione dell’appellante Inps, quindi, “il diritto a pensione non sussisteva prima della data del luglio 2019”, né sussisterebbero gli elementi necessari a determinare il diritto all’irripetibilità poiché il termine triennale, individuato dalla pronuncia delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione, non potrebbe essere suscettibile di applicazione analogica, stante la specialità; né potrebbe applicarsi la disciplina di cui agli artt. 203 e seguenti del d.P.R. n.
1092/1973, in tema di modifica del trattamento di pensione, poiché, alla data del primo pagamento, ricevuto in data 1° febbraio 2019, non sussisteva il diritto a pensione e, poi, tale normativa atterrebbe alla modifica del provvedimento definitivo di pensione, mentre, nel caso di specie, il provvedimento modificato sarebbe stato provvisorio.
Peraltro, l’Inps eccepisce che la nota dell’Ente, di comunicazione del detto indebito, sarebbe stata ricevuta dall’appellato in data 22 febbraio 2022, ovvero solo 20 giorni dopo la scadenza del termine triennale e tale comunicazione sarebbe stata preceduta dalla comunicazione della determina di riliquidazione n.
LE1032022000332, in cui si preavvisava il pensionato della prossima emissione del provvedimento di recupero.
Quanto, poi, al secondo indebito, oggetto di ricorso, sul quale la sentenza di prime cure non si sarebbe pronunciata, l’Inps ritiene che la domanda risulterebbe implicitamente respinta poiché l’indebito si sarebbe formato dal gennaio al dicembre 2022 ed il pensionato avrebbe ricevuto la richiesta di ripetizione nel novembre 2023.
In conclusione, l’Istituto previdenziale appellante chiede l’accoglimento del gravame, con ogni conseguente provvedimento.
Con memoria depositata in data 30 settembre 2025, si è costituito l’appellato Omissis eccependo che la competenza e legittimazione dell’Inps sussisterebbe “esclusivamente per gli atti diversi e successivi formati in sede di erogazione della prestazione” e non si estenderebbe ad eccezioni di diritto di esclusiva competenza dell’Ente di appartenenza.
Aggiunge l’appellato che il provvedimento di concessione della pensione riportava espressamente la decorrenza dal 23 ottobre 2018 con disposizione chiara e vincolante, con conseguente irrazionalità della tesi dell’appellante secondo cui il diritto alla pensione, a tale data, non sarebbe stato perfezionato.
In conclusione, la parte appellata chiede il rigetto dell’atto di impugnazione, con condanna dell’Inps al pagamento del compenso professionale, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
All’udienza del 15 gennaio 2026, l’Inps ha insistito per l’accoglimento dell’atto di gravame.
La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione La vicenda in esame attiene alla ripetibilità dell’indebito pensionistico formatosi per effetto dell’erronea decorrenza determinata dall’Inps per un trattamento pensionistico riconosciuto all’odierno appellato, maresciallo aiutante luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, collocato a riposo.
Preliminarmente, il Collegio deve rilevare l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto.
Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Nell’atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha, infatti, evidenziato una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’atto di appello è ammissibile.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l’Istituto previdenziale si duole che il Giudice di prime cure avrebbe violato la normativa in materia pensionistica dettata per la fattispecie in esame, con erronea applicazione dei principi dettati dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM in tema di indebito pensionistico.
L’atto di appello si appalesa parzialmente fondato nei termini che seguono.
Osserva il Collegio che, per la fattispecie in esame, ai fini della corretta determinazione della decorrenza del trattamento pensionistico spettante all’appellato, occorreva tener conto del combinato disposto dell’art. 12, comma 2, del decreto-legge n.
78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 e dell’art. 18, comma 22 ter, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.
Ed infatti, l’art. 12, comma 2, lett. a), del citato d.l. n. 78/2010, recante interventi in materia previdenziale, ha introdotto un sistema di rinvio del pagamento del trattamento pensionistico stabilendo per
“coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti” il periodo di dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Tale disposizione è stata, poi, integrata dall’art. 18, comma 22 ter, del d.l. n. 98/2011 prevedendo che i soggetti “che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.
Reputa il Collegio che il Giudice di primo grado ha correttamente valutato la normativa appena richiamata rilevando la sussistenza di un “errore di diritto in cui è incorsa l’amministrazione, la quale non si è avveduta che in base a tale previsione il carabiniere avrebbe dovuto aspettare ulteriori 15 mesi (c.d. finestra mobile) per maturare il requisito contributivo di accesso alla pensione”.
Parimenti coerente appare al Collegio il richiamo, operato dalla sentenza gravata, alla giurisprudenza delle Sezioni riunite e, in particolare, alla pronuncia n. 2/2012/QM, che ha individuato il legittimo affidamento del pensionato, caratterizzato dalla buona fede, mediante una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: a) il
decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali e, comunque, con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione; c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio ed il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sicché possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.
Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il predetto principio di legittimo affidamento ingenerato nel pensionato non può non assumere piena ed autonoma rilevanza, stante il rilievo assunto oramai nel nostro ordinamento anche alla luce della giurisprudenza comunitaria (I App., sent. n. 29/2025), richiamata proprio dalla pronuncia n. 2/2012 delle Sezioni riunite ove è, tra l’altro, affermato che: “il legittimo affidamento sussiste allorché l’individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’Amministrazione gli ha dato aspettative fondate” (Corte giust., 19 maggio 1983, C 289/81) e “che trova il suo fondamento nell’ambito del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive”
(Corte giust., 19 settembre 2000, C 177/99, 181/99, Corte giust., 18 gennaio 2001, C 83/99).
Rammenta il Collegio che la Consulta ha chiarito che il principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui,
“nel diritto previdenziale è mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equità e di solidarietà, sicché l'art. 2033 si riduce alla funzione di norma di chiusura” (Corte cost., sent. n. 166/1996) e che l'esclusione dell'errore di diritto dalle ipotesi di revoca o modifica del trattamento di pensione, contemplate dall’art. 204 del d.P.R. n. 1092/1973, “non trasmoda in un regolamento irrazionale ed arbitrario delle correlate situazioni sostanziali dello Stato e del pensionato, ma essa è funzionale all'esigenza di garantire la sicurezza giuridica, con particolare riguardo alle aspettative del dipendente collocato a riposo” (Corte cost., sent. n.
208/2014).
Ad avviso del Collegio, il Giudice di prime cure, con ragionamento logico immune da vizi e censure, dopo aver ravvisato la differenza della fattispecie all’odierno esame rispetto a quella esaminata dall’Organo di nomofilachia con la su richiamata sentenza 2/2012/QM, ha, correttamente, richiamato il principio dell’affidamento, anche alla luce delle pronunce della Corte costituzionale n. 166/1996, n. 431/1993 e n. 208/2014, così fondando la propria decisione su principi che assumono oramai carattere generale anche in sede eurounitaria, avendo, in particolare, affermato che il principio della certezza delle situazioni giuridiche costituisce
“criterio immanente nell’ordinamento, senza il quale si sconterebbe una persistente provvisorietà, cui fa da contrappeso nelle relazioni con la pubblica amministrazione quello, utile alla presente fattispecie, dell’art. 97 della Costituzione che impone alle Amministrazioni di agire con efficienza ed efficacia” (Corte cost., sent. n. 208/2014).
La sentenza impugnata si è, pertanto, soffermata, con adeguata motivazione, proprio sulla rilevanza del principio di affidamento concludendo che: “il ricorrente, nel periodo che si estende dal collocamento in congedo e comunque dalla concessione del trattamento pensionistico a partire dal 23.10.2018, sino alla comunicazione dell’indebito effettuata dall’Inps nel 2022, non abbia in alcun modo potuto avvedersi della più favorevole – seppur indebita – decorrenza del proprio trattamento pensionistico”.
Ritiene, peraltro, il Collegio che la complessità della concreta applicazione, alla fattispecie in esame, della normativa che prevedeva, mediante l’articolato sistema delle c.d. finestre mobili, delle differenti decorrenze nell’erogazione del trattamento pensionistico, non consentiva al pensionato di addivenire ad un’immediata percezione dell’erronea determinazione effettuata dall’Istituto previdenziale, non potendosi richiedersi soltanto in capo all’appellato una preparazione tecnica tale da avvedersi dell’errore.
E, infatti, la Consulta, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973 in tema di errore di fatto, ha specificato che:
“l'errore di diritto è concetto in ordine alla cui individuazione assumono un peso rilevante argomentazioni induttive ed indagini ermeneutiche” (Corte cost., sent. n. 208/2014).
Il Collegio deve, tuttavia, rilevare che il Giudice di prime cure nulla ha, invece, espressamente statuito relativamente all’ulteriore provvedimento di indebito pensionistico determinato dall’Istituto previdenziale con provvedimento dell’8 novembre 2023, concernente il differente periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e determinato nell’importo lordo di euro 12.971,33 e netto di euro 9.410,70.
Osserva, al riguardo, il Collegio che l’odierno appellato, in sede di ricorso in primo grado al punto 3) delle conclusioni, aveva espressamente richiesto di “disapplicare/annullare la partecipazione di debito formata dall’INPS di Lecce in data 08.11.2023 avente per oggetto
“recupero importo non dovuto pagato sulla pensione del sig. Omissis–
VOCTPS09664211 iscrizione n. 50343331”, con conseguenti effetti restitutori a carico dell’Inps.
Trattasi, peraltro, di provvedimento incluso nell’elenco riportato al termine del ricorso di prime cure e conseguentemente inserito tra la documentazione depositata, sotto la voce “allegato E)”.
Tuttavia, la pronuncia del Giudice territoriale, pur avendo riportato nella descrizione del fatto la predetta richiesta, non esamina la domanda afferente al recupero di importi versati nel corso dell’anno 2022 per, poi, in sede di dispositivo, limitarsi ad accogliere
“nei termini di cui in motivazione, la domanda avente ad oggetto la irripetibilità delle somme corrisposte dall’INPS nel periodo considerato” non esplicitando, nel percorso argomentativo che ha condotto alla predetta conclusione, alcun riferimento al provvedimento di indebito relativo al suddetto periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ove, peraltro, la richiesta avanzata dall’Inps, in data 8 novembre 2023 risultava avvenuta entro il termine di tre anni richiamato dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 2/QM/2012 e ritenuta applicabile alla fattispecie in esame.
Risulta, quindi, ad avviso del Collegio, omessa la motivazione su un punto dirimente della controversia afferente al predetto provvedimento di indebito pensionistico comunicato dall’Inps, con la su richiamata nota dell’8 novembre 2023.
Pertanto, in conclusione, il Collegio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accoglie parzialmente l’atto di gravame dell’Inps, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione degli atti al Giudice di primo grado per il giudizio sul merito, limitatamente all’esame del provvedimento dell’8 novembre 2023 con il quale l’Inps comunicava il recupero di importi non dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché per la pronuncia sulle spese anche dell’odierno giudizio, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio iscritto al n. 62089 del ruolo generale, accoglie parzialmente l’atto di appello promosso da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, e per l’effetto, ai sensi degli articoli 170, comma 4, c.g.c., annulla la pronuncia di prime cure e rimette gli atti al primo Giudice, per il giudizio sul merito, limitatamente all’esame del provvedimento dell’8 novembre 2023 con il quale l’Inps comunicava il recupero di importi non dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché per la pronuncia sulle spese anche dell’odierno giudizio, ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to EF PE F.to CO RI Depositata in Segreteria il 11/02/2026 IL DIRIGENTE F.to Massimo Biagi