CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2155/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente a [...](Uruguay), rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Alessio Piccinini per mandato e domiciliato come in atti –
appellante –
contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
AR LM per mandato e domiciliato come in atti, ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato – appellato -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
Contrariis rejectis;
piaccia alla Corte d'Appello di Venezia, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado
(Tribunale di Venezia, n. 6883/2023 R.G.), in riforma dell'appellata sentenza n. 4224/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata e notificata il 21.11.2024,
- con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge;
- accertare e dichiarare che il IG. è Controparte_1
l'unico erede della IG.ra ; - accertare e dichiarare che il IG. Parte_2
e prima di lui la madre IG.ra , Controparte_1 Parte_2
non hanno eseguito i necessari lavori di messa in sicurezza degli immobili siti a Venezia, Sestiere San Polo n. 1977, censiti catastalmente al foglio 13,
mappale 1300, sub. 11, in comproprietà con il IG. , Parte_1
sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento svoltosi presso il Tribunale di Roma, sez. V penale, n. 4339/2006 R.G. Notizie di
Reato, proc. n. 10629/2014 R.G. r.G.Gip, così da determinare l'intervento d'ufficio della di Venezia che ha fatto eseguire Controparte_2
in loro vece i più importanti e urgenti lavori di messa in sicurezza dell'edificio così da escludere il rischio di danni a persone o cose, ma addebitando gli ingenti costi di tale opere provvisionali ed urgenti ai comproprietari degli immobili stessi;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che la IG.ra non ha adempiuto ai doveri di custodia previsti dalla legge;
Parte_2
- accertare e dichiarare, che il IG. non ha eseguito Controparte_1
e/o fatto eseguire i lavori di messa in sicurezza degli immobili sottoposti a sequestro nonostante la procura conferitagli dalla madre, IG.ra Parte_2
, avendo omesso l'adempimento della procura stessa;
- accertare e
[...]
2 dichiarare, che il IG. è responsabile per la mancata Controparte_1
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, anche quale erede della IG.ra
, e per i danni di responsabilità civile che potrebbero Parte_2
verificarsi per qualsiasi evenienza;
- accertare e dichiarare che a causa delle omissioni della IG.ra e del IG. il Parte_2 Controparte_1
IG. ha subito dei danni patrimoniali dovuti alla mancata Parte_1
possibilità di utilizzare l'immobile come il IG. aveva intenzione di Pt_2
fare nei periodi in cui rientra in Italia dall'Uruguay e salvo altrimenti la possibilità di dare in affitto a terzi la sua parte degli immobili in questione lucrando quindi un significativo reddito, attualmente escluso dalla condizione di degrado e inagibilità degli appartamenti stessi;
- accertare e dichiarare che a causa delle omissioni della IG.ra e del IG. Parte_2 [...]
il IG. ha subito dei danni patrimoniali dovuti CP_1 Parte_1
al deprezzamento degli immobili sequestrati;
- accertare e dichiarare che a causa delle omissioni della IG.ra e del IG. Parte_2 Controparte_1
il IG. ha subito dei danni patrimoniali dovuti al
[...] Parte_1
mancato godimento degli immobili sequestrati;
- condannare il IG.
[...]
in proprio nonchè quale erede della IG.ra , CP_1 Parte_2
a risarcire al IG. tutti i danni subiti, che si quantificano Parte_1
nell'importo di Euro 800.000,00, o nella diversa somma, maggiore o minore,
che risulterà all'esito del giudizio, salvo ulteriori aggiornamenti ed anche con valutazione di natura equitativa;
- condannare il IG. Controparte_1
in proprio nonchè quale erede della IG.ra , al
[...] Parte_2
pagamento di tutti i costi necessari per la messa in sicurezza e il restauro degli immobili per cui è causa;
- in ogni caso - con ogni e qualsivoglia
3 consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, come da tariffa e per legge. >> IN VIA ISTRUTTORIA Senza con ciò voler invertire l'onere della prova, il IG. chiede sin d'ora che il Giudice Pt_2
voglia disporre una CTU tecnica volta a: - ricostruire le maggiori opere e quindi i maggiori costi da sostenersi attualmente rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti se le (minori) opere fossero state eseguite a suo tempo dalla IG.ra e/o dal IG. - accertare l'esatto deprezzamento Pt_2 CP_1
e/o diminuzione di valore dal 2015 alla data della perizia degli immobili siti a Venezia, Sestiere San Polo n. 1977, censiti catastalmente al foglio 13,
mappale 1300, sub. 11, in comproprietà tra la IG.ra ed il Parte_2
IG. , sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del Parte_1
procedimento svoltosi presso il Tribunale di Roma, sez. V penale, n.
4339/2006 R.G.; - accertare il nesso di causalità tra lo stesso e la mancata esecuzione degli interventi necessari previsti nel 2015 sulla base della relazione redatta dal Dott. (custode giudiziario prima della Per_1
sostituzione con la IG.ra ) considerando anche la differenza di valore Pt_2
degli immobili con i lavori da eseguire adesso rispetto a quel valore che gli immobili avrebbero potuto avere se i lavori fossero stati eseguiti a suo tempo;
- quantificare i costi di sistemazione degli immobili.
Conclusioni per l'appellato
Rigettarsi in ogni sua conclusione, anche istruttoria, il proposto appello e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso nel fatto colposo del ai fini e per gli Parte_1
4 effetti di cui all'art. 1227 2° comma c.c. con conseguente inaccoglibilità di ogni domanda risarcitoria;
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il concorso nel fatto colposo del al fine di Parte_1
diminuire l'entità del risarcimento. - in ogni caso con rifusione delle spese di lite.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 21 dicembre 2024, evocava Parte_1
figlio ed erede della defunta sorella Controparte_1 Parte_2
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
[...]
4224/2024 del Tribunale lagunare (pubblicata e notificata il 21 novembre
2024) che aveva rigettato per prescrizione del diritto, la domanda di risarcimento dei danni occasionati dal deterioramento per la mancata messa in sicurezza, con il conseguente mancato utilizzo, del compendio di San Polo
n. 1977 a Venezia (identificato al NCEU al foglio 13, mappale 1300, subb. 7
e 11, consistente in un appartamento sul Canal Grande e due appartamenti posti al secondo e terzo piano di un palazzetto lungo Rio della Madonnetta)
imputabile dapprima ad quale custode giudiziario e poi al Parte_2
figlio, con addebito delle spese. Impugnava la sentenza lamentando l'errata pronuncia della prescrizione posto che la responsabilità del custode avrebbe avuto natura contrattuale il ché avrebbe importato un diverso e più lungo termine di prescrizione;
lamentava, poi, l'errata decorrenza del termine di prescrizione ed infine si doleva del mancato accertamento della natura permanente dell'illecito del custode (che non aveva eseguito i lavori di messa in sicurezza secondo quanto stabilito dal Giudice penale) assumendo che la
5 prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla cessazione dell'illecito. Insisteva
per l'accoglimento della domande nel merito.
Si costituiva contestando il gravame del quale Controparte_1
chiedeva la reiezione.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 26 novembre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va rigettato con la condanna di alle Parte_1
spese. Non si ritiene, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative
6 autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.1.- Dall'appello si apprende che madre di ed Tes_1 Pt_1 Parte_2
, con atto di compravendita stipulato in Uruguay aveva venduto a
[...]
gli immobili di Venezia, Sestiere San Polo n. 1977, Controparte_3
censiti catastalmente al foglio 13, mappale 1300, sub. 11 e che dopo il suo decesso la figlia aveva instaurato due procedimenti civili (uno in Parte_2
Uruguay e uno in Italia) contro per la nullità dell'atto di Controparte_3
compravendita e nel contempo aveva promosso azione penale contro il fratello ritenendolo responsabile della formazione falsa Parte_1
dell'atto di alienazione.
3.2.- Nel procedimento penale per la falsificazione dell'atto di compravendita,
il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale (proc. n. 4339/2006 R.G.
Notizie di Reato, proc. n. 10629/2014 R.G. r.G.Gip) aveva disposto il sequestro preventivo degli immobili (doc. 2). Indi, con provvedimento del 6
– 9 novembre 2015, il giudice penale aveva nominato custode degli immobili di Venezia, San Polo n. 1977, con l'incarico di “fare Parte_2
eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'immobile secondo le indicazioni tecniche fornite dalle competenti autorità comunali” posto che il compendio
“necessita di immediati interventi volti a realizzare la messa in sicurezza di esso”.
Con antecedente procura speciale del 29 agosto 2016 aveva Parte_2
incaricato il figlio, tra l'altro “d) con riferimento Controparte_1
7 all'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma in data 6 novembre 2015 proc.
n. 4339 R.G., proc. n. 10629/14 R.G. Gip, ad effettuare i lavori, anche tramite appalto, necessari alla messa in sicurezza di quanto in oggetto, essendo la rappresentata nominata custode degli stessi”.
3.3.- A seguito della pronuncia di nullità in sede civile dell'atto di compravendita tra la e (sentenza del Tes_1 Controparte_3
Tribunale di VI) i fratelli ed Parte_1 Parte_2
erano divenuti comproprietari per successione della madre degli immobili in
Venezia San Polo. Il 30 novembre 2019 era deceduta ed il Parte_2
figlio aveva accettato l'eredità. Controparte_1
3.4.- L'appellante, dolutosi della mancata esecuzione degli interventi connessi alle funzioni del custode poi delegate al ed allegando a CP_1
causa di tale omissione i relativi danni, i costi ed il mancato utilizzo, ha convenuto con l'azione oggetto dell'attuale giudizio Controparte_1
che è stata respinta dal primo giudice per la prescrizione del diritto.
3.5.- Il Tribunale osservò che:
-) la responsabilità del custode giudiziario nominato dal Giudice penale (nel caso ) era da ricondurre nel regime della responsabilità Parte_2
aquiliana di cui all'art. 2051 Cod. Civ. ed il termine di prescrizione era quello quinquennale ex art. 2947 co. 1 Cod. Civ., decorrente dal deposito della CTU
del 2 agosto 2016, nel procedimento presso il Tribunale di Venezia RG
1132/2016 posto che in tale momento era stata cristallizzata una situazione di incuria e di degrado, relativa agli appartamenti di cui il era Pt_2
comproprietario, che avrebbe potuto essere invocata nei confronti della sorella e del nipote a fondamento della domanda risarcitoria;
8 -) non erano intervenuti eventi interruttivi della prescrizione;
--) sia nei procedimenti per ATP n. 634/2020 ed ex 700 c.p.c. n. 7373/2021
sia nell'attuale procedura, la domanda formulata dal si indirizzava Pt_2
sempre nei confronti del CP_1
--) l'attore non aveva assolto l'onore della prova relativa agli eventi interruttivi della prescrizione né erano presenti atti a comprovare che tra le domande rivolte al Giudice vi fosse stata anche quella risarcitoria;
--) nella comparsa conclusionale del 11 luglio 2024 l'attore aveva dedotto che nei procedimenti per ex art. 700 c.p.c. “ha evidenziato le negligenze della
IG.ra e del nipote (sia quale procuratore, prima, sia quale erede della Pt_2
sorella defunta, poi) e quanto non fatto per la loro conservazione e messa in sicurezza soprattutto quando la IG.ra era custode degli stessi e ha Pt_2
chiesto che in ragione di questo gli importi per la messa in sicurezza degli immobili venissero addebitati al IG. quale forma di indennizzo nei CP_1
suoi confronti. Tale circostanza non può essere smentita dal convenuto” ma tale circostanza era rimasta priva di riscontro sul piano probatorio;
--) dall'ordinanza ex 700 c.p.c. del 24 gennaio 2022 risultava “Con ricorso depositato l'8.10.21 ha richiesto che il Tribunale provveda, Parte_1
in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., i) a nominare un tecnico al quale affidare l'incarico di attivarsi per fare eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'immobile ubicato in Venezia, San Polo 1977 e 1977/A, posto all'interno del , sito in Venezia, San Polo 1977 e 1978, CP_4 Controparte_5
oggetto della perizia depositata dall'Ing. nel procedimento per Persona_2
ATP n. 634/2020 R.G., con tutte le attività connesse, ivi compreso l'affidamento dell'incarico all'impresa edile al direttore dei lavori e al
9 responsabile della sicurezza;
ii) ad incaricare il Tecnico di estendere l'indagine circa i lavori di messa in sicurezza da eseguire anche all'immobile a cui si accede dal civico 1978; iii) a porre provvisoriamente le relative spese a carico delle parti nella misura ritenuta più equa al fine di una urgente esecuzione dei lavorazioni”;
--) non vi era alcuna domanda riconducibile ad una successiva pretesa risarcitoria non potendosi ritenere tale la richiesta di porre la suddivisione delle spese per la messa in sicurezza;
--) le azioni esercitate ex artt. 696 e 700 Cod. proc. Civ. non avrebbero potuto dirsi prodromiche rispetto la successiva instaurazione di un procedimento di cognizione con domanda risarcitoria in quanto tra la conclusione dei suddetti procedimenti e l'instaurazione della attuale procedura, era trascorso un lasso di tempo tale da non consentire la presunzione per la quale le azioni intraprese dal tra il 2019 e il 2021 potessero ritenersi anticipazione dell'attuale Pt_2
procedura;
-) il diritto era prescritto e la domanda era da rigettare con addebito di spese.
4.- Il primo ed unico motivo di censura sulla prescrizione, si compone di tre sotto motivi che possono essere esaminati distintamente per esser rigettati,
pur con diversa motivazione.
5.1.- Con la prima doglianza si assume che il termine di prescrizione sarebbe stato quello contrattuale di 10 anni sicché il diritto non avrebbe potuto dirsi prescritto e questo perché la responsabilità del custode aveva natura contrattuale.
Il motivo appare infondato in quanto condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. sentenza n. 4635 del 24 maggio 1997), non
10 contraddetto dalla pronuncia indicata nel motivo (Cass. n. 14765 /2014 che attiene a fattispecie diversa nella quale si discute non della responsabilità del custode giudiziario ma del danno cagionato dagli aggiudicatari provvisori prima della pronuncia del decreto di trasferimento nella procedura esecutiva)
ha confermato la natura extracontrattuale della responsabilità del custode di cose sequestrate in sede penale osservando dunque che ai sensi del codice di procedura penale vigente, o in sede civile, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67
c.p.c., opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare, ed assume una propria autonoma responsabilità ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose sequestrate (Cass.
sentenza n. 6115/84). Responsabilità da ritenere extracontrattuale, atteso che nessun rapporto di tipo privatistico (riconducibile al contratto di deposito) si instaura nei confronti dei titolari di diritti sulle cose sequestrate (Cass.
sentenze n. 2515/89 e n. 2536/64) a valere sulla antecedente pronuncia citata
(Cass. n. 1730/95) che afferiva alla responsabilità della procedura fallimentare.
5.2.- La mancanza di un rapporto di natura privatistica tra i titolari delle cose sequestrate ed il custode, che risulta nominato dal Giudice penale, esclude in
nuce la prospettate ricostruzione della responsabilità contrattuale.
Segue, dunque, che il termine di prescrizione è quello quinquennale fissato dall'art. 2947 1^ co Cod. Civ. e che per quanto segue risulta decorso.
6.1.- Con il secondo sotto motivo si censura il termine iniziale di decorrenza della prescrizione (2 agosto 2016 coincidente con il momento di deposito della c.t.u. nel procedimento per ATP n. 1132/2016) rilevandosi che Parte_1
non era divenuto ancora proprietario degli immobili per i quali lo
[...]
11 sarebbe stato solo successivamente, il 11 aprile 2017, con la trascrizione della sentenza del 20 dicembre 2016 che aveva dichiarato la nullità dell'atto con cui la madre aveva trasferito la proprietà anche degli immobili a Tes_1
Controparte_3
Anche questo motivo è infondato.
6.2.- Innanzi tutto si osserva che la compravendita del 29 novembre 1994 fra e avente ad oggetto gli immobili di San Polo a Tes_1 Controparte_3
Venezia è stata dichiarata nulla dal Tribunale di VI (Uruguay) con sentenza n. 23 del 13 ottobre 2015 (in atti). Di conseguenza, il compendio è
caduto in successione come comunione ereditaria tra i consorti, fratelli,
e in morte del genitore Parte_2 Parte_1 Tes_1
La temporalmente successiva sentenza del Tribunale Penale di Roma del 20
dicembre 2016 ha solamente accertato la falsità, in sede penale, del medesimo atto di compravendita del 29 novembre 1994 ut supra ma il tutto non ha tolto rilievo al fatto che l'antecedente sentenza uruguaiana avesse già accertato la nullità della compravendita determinando, di conseguenza, l'insorgere della comunione ereditaria sugli immobili tra i coeredi (punto 5 appello). La
pronuncia sulla falsità in sede penale non ha inciso sui profili civilistici della questione, già decisi dal tribunale di VI con la pronuncia di nullità
della compravendita che il giudice penale si è limitato a confermare,
dichiarando la falsità. La trascrizione della sentenza penale per i capi civili,
poi, a mente della relativa disciplina (art. 2643 e ss. Cod. Civ.) non avrebbe potuto produrre effetti costitutivi del diritto – precedentemente insorto in capo a e non esercitato – in quanto avrebbe avuto solo la funzione Parte_1
di dirimere i conflitti proprietari in ciò distinguendosi dall'iscrizione
12 ipotecaria o dal sistema dalla intavolazione vigente nelle province ex asburgiche. Era evidente la legittimazione di il quale Parte_1
avrebbe potuto esercitare il diritto ex art. 2935 Cod. Civ., nei termini temporali di cui sotto. Oltretutto, osserva ancora la Corte, neppure risulta in predicato l'impossibilità del riconoscimento della sentenza del Tribunale di
VI (ad esempio ex art. 64 L. 218/95) posta la palese ed indiscussa presenza dei relativi requisiti, affatto considerati con il motivo.
6.3.- Con la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 21 ottobre 2020 è
stata dichiarata la nullità dell'atto di deposito di atto estero del 28 maggio
2004 relativo alla scrittura del 29 novembre 1994 nonché delle trascrizioni.
Nulla di diverso rispetto a quanto sopra risulta disposto a giustificare il motivo di censura.
7.1.- Con la terza doglianza si lamenta la mancata considerazione della permanenza dell'illecito del assumendosi, di conseguenza, che solo CP_1
con la cessazione dell'attività omissiva tenuta dal procuratore, la prescrizione avrebbe potuto decorrere. Si deduce che il momento iniziale del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento, essendo in considerazione un illecito permanente, avrebbe dovuto essere individuato nel momento della morte della (30 novembre 2019) o più correttamente Pt_2
nel momento della consegna delle chiavi degli immobili avvenuta il 28
gennaio 2021 quando era cessato l'illecito. La prescrizione era stata validamente interrotta con la domanda del 2023.
La censura è infondata anche se la motivazione va emendata, in considerazione delle argomentazioni difensive del CP_1
13 7.2.- Innanzi tutto si rileva che in merito alla mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione prima della domanda giudiziale del 2023, atti neppure richiamati in questa sede, non risulta proposta censura tanto che sul punto si è formato il giudicato (azione, fatto norma).
7.3.- In secondo luogo si rileva che il motivo non dà affatto conto delle difese dell'appellato in primo grado, richiamate, in merito alla condotta parimenti omissiva di quanto agli interventi richiesti per l'immobile Parte_1
di San Polo a Venezia (ordinanza art. 700 Cod. proc. Civ.) e che di per sé, in via di puro fatto, escludono chiaramente l'addebito omissivo.
7.4.1.- L'appellante si è doluto della mancata considerazione della natura dell'illecito del custode penale nominato con decreto del Gip di Roma del 6 -
9 novembre 2015 sostenendo che nell'ambito del processo penale contro per la falsità del contratto del 1994, era stato disposto il Parte_1
sequestro dell'immobile di San Polo a Venezia con la nomina a custode,
infine, della sorella quale persona offesa e denunciante , con Parte_2
il compito di procedere agli interventi immediati di messa in sicurezza, poi in tesi omessi anche dal procuratore nominato dalla , Pt_2 Controparte_1
convenuto e appellato.
[...]
7.4.2.- E' ben vero che essendo stata addebitata al custode giudiziale prima ed al procuratore dello stesso, poi, la mancata attuazione degli interventi di messa in sicurezza necessari, è configurabile astrattamente un illecito permanente e non ad effetti permanenti atteso che la verificazione dell'evento sarebbe in tesi avvenuta, per effetto della omissione continuata, in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produceva. E per lo stesso, dunque, la prescrizione avrebbe ricominciato a decorrere ogni giorno
14 successivo a quello in cui i danno si era manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sarebbe insorto solo al momento della cessazione (così Cass.
Sez. Un., sent. 24 novembre 2011, n. 23763, Rv. 619392-01; Cass. Sez. 3,
sent. 28 maggio 2013, n. 13201, Rv. 626696; Cass. Sez. Lav., sent. 16 aprile
2018, n. 9,.318, P.v. 6487 2.5-01). Tuttavia occorre considerare che il sequestro penale, con le relative funzioni del custode in capo a Parte_2
è venuto certamente meno a seguito del passaggio in giudicato della
[...]
sentenza penale di assoluzione di del 5 maggio 2016 (recte Parte_1
2017) (doc. 6) sicché da quel momento e comunque anche dal successivo accertato in sentenza (2 agosto 2016) non avrebbe più potuto assumersi né
l'illecito permanente infatti cessato con le funzioni del custode, né la esclusiva responsabilità civile del custode fondante la domanda del consorte verso la sorella. Parte_1
7.4.3.- Specularmente non avrebbe potuto ammettersi una responsabilità da illecito permanente omissivo del custode in capo a Controparte_1
che non era stato affatto nominato custode, che non avrebbe potuto esserlo ed al quale il custode – secondo il provvedimento penale – avrebbe potuto delegare solo singole attività concrete ma giammai le funzioni connesse all'Ufficio personale che non erano trasmissibili.
Poiché la custodia era venuta meno già nel maggio del 2017 col passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione dell'appellante, non vi era e non appare oggi censurabile la cessazione in tale momento dell'illecito permanente con l'insorgere della piena esplicazione dei diritti proprietari
15 connessi alla comunione ereditaria, diritti proprietari anche in capo all'appellante tenuto dunque agli interventi di ripristino.
7.4.4.- Né la natura permanente dell'illecito può desumersi dalla procura rilasciata dalla al figlio ovvero può argomentarsi fino al momento Pt_2
della consegna delle chiavi in quanto il pieno riemergere della comunione ereditaria in capo ai fratelli , già nel 2017 e con la cessazione del Pt_2
sequestro, avrebbe imposto ai medesimi i pari compiti di intervento sul compendio non certo limitati dalla mancata consegna delle chiavi perché quel che ha lamentato l'appellante è la mancata esecuzione permanente dei lavori di messa in pristino.
7.5.- Se si considera che il primo atto interruttivo risulta svolto con la domanda del giudizio odierno (2023) come argomentato (”Si deve, quindi,
concludere che il diritto risarcitorio azionato dal IG. non fosse affatto Pt_2
prescritto nel momento dell'introduzione del procedimento di primo grado nel maggio 2023) il termine quinquennale di prescrizione a decorrere dal maggio del 2017 come sopra, appare decorso.
8.- Le istanze istruttorie per la c.t.u. sono irrilevanti.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese a favore di parte appellata e quindi dello
Stato e che liquidano in €.
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa,
spese generali del 15%;
16 dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 27 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
17
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Quarta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Guido Marzella Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2155/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) residente a [...](Uruguay), rappresentato e C.F._1
difeso dall'avv. Alessio Piccinini per mandato e domiciliato come in atti –
appellante –
contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
AR LM per mandato e domiciliato come in atti, ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato – appellato -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Venezia
o 0 o
1 Conclusioni per l'appellante
Contrariis rejectis;
piaccia alla Corte d'Appello di Venezia, disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado
(Tribunale di Venezia, n. 6883/2023 R.G.), in riforma dell'appellata sentenza n. 4224/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata e notificata il 21.11.2024,
- con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge;
- accertare e dichiarare che il IG. è Controparte_1
l'unico erede della IG.ra ; - accertare e dichiarare che il IG. Parte_2
e prima di lui la madre IG.ra , Controparte_1 Parte_2
non hanno eseguito i necessari lavori di messa in sicurezza degli immobili siti a Venezia, Sestiere San Polo n. 1977, censiti catastalmente al foglio 13,
mappale 1300, sub. 11, in comproprietà con il IG. , Parte_1
sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del procedimento svoltosi presso il Tribunale di Roma, sez. V penale, n. 4339/2006 R.G. Notizie di
Reato, proc. n. 10629/2014 R.G. r.G.Gip, così da determinare l'intervento d'ufficio della di Venezia che ha fatto eseguire Controparte_2
in loro vece i più importanti e urgenti lavori di messa in sicurezza dell'edificio così da escludere il rischio di danni a persone o cose, ma addebitando gli ingenti costi di tale opere provvisionali ed urgenti ai comproprietari degli immobili stessi;
- accertare e dichiarare, conseguentemente, che la IG.ra non ha adempiuto ai doveri di custodia previsti dalla legge;
Parte_2
- accertare e dichiarare, che il IG. non ha eseguito Controparte_1
e/o fatto eseguire i lavori di messa in sicurezza degli immobili sottoposti a sequestro nonostante la procura conferitagli dalla madre, IG.ra Parte_2
, avendo omesso l'adempimento della procura stessa;
- accertare e
[...]
2 dichiarare, che il IG. è responsabile per la mancata Controparte_1
esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, anche quale erede della IG.ra
, e per i danni di responsabilità civile che potrebbero Parte_2
verificarsi per qualsiasi evenienza;
- accertare e dichiarare che a causa delle omissioni della IG.ra e del IG. il Parte_2 Controparte_1
IG. ha subito dei danni patrimoniali dovuti alla mancata Parte_1
possibilità di utilizzare l'immobile come il IG. aveva intenzione di Pt_2
fare nei periodi in cui rientra in Italia dall'Uruguay e salvo altrimenti la possibilità di dare in affitto a terzi la sua parte degli immobili in questione lucrando quindi un significativo reddito, attualmente escluso dalla condizione di degrado e inagibilità degli appartamenti stessi;
- accertare e dichiarare che a causa delle omissioni della IG.ra e del IG. Parte_2 [...]
il IG. ha subito dei danni patrimoniali dovuti CP_1 Parte_1
al deprezzamento degli immobili sequestrati;
- accertare e dichiarare che a causa delle omissioni della IG.ra e del IG. Parte_2 Controparte_1
il IG. ha subito dei danni patrimoniali dovuti al
[...] Parte_1
mancato godimento degli immobili sequestrati;
- condannare il IG.
[...]
in proprio nonchè quale erede della IG.ra , CP_1 Parte_2
a risarcire al IG. tutti i danni subiti, che si quantificano Parte_1
nell'importo di Euro 800.000,00, o nella diversa somma, maggiore o minore,
che risulterà all'esito del giudizio, salvo ulteriori aggiornamenti ed anche con valutazione di natura equitativa;
- condannare il IG. Controparte_1
in proprio nonchè quale erede della IG.ra , al
[...] Parte_2
pagamento di tutti i costi necessari per la messa in sicurezza e il restauro degli immobili per cui è causa;
- in ogni caso - con ogni e qualsivoglia
3 consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%, come da tariffa e per legge. >> IN VIA ISTRUTTORIA Senza con ciò voler invertire l'onere della prova, il IG. chiede sin d'ora che il Giudice Pt_2
voglia disporre una CTU tecnica volta a: - ricostruire le maggiori opere e quindi i maggiori costi da sostenersi attualmente rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti se le (minori) opere fossero state eseguite a suo tempo dalla IG.ra e/o dal IG. - accertare l'esatto deprezzamento Pt_2 CP_1
e/o diminuzione di valore dal 2015 alla data della perizia degli immobili siti a Venezia, Sestiere San Polo n. 1977, censiti catastalmente al foglio 13,
mappale 1300, sub. 11, in comproprietà tra la IG.ra ed il Parte_2
IG. , sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito del Parte_1
procedimento svoltosi presso il Tribunale di Roma, sez. V penale, n.
4339/2006 R.G.; - accertare il nesso di causalità tra lo stesso e la mancata esecuzione degli interventi necessari previsti nel 2015 sulla base della relazione redatta dal Dott. (custode giudiziario prima della Per_1
sostituzione con la IG.ra ) considerando anche la differenza di valore Pt_2
degli immobili con i lavori da eseguire adesso rispetto a quel valore che gli immobili avrebbero potuto avere se i lavori fossero stati eseguiti a suo tempo;
- quantificare i costi di sistemazione degli immobili.
Conclusioni per l'appellato
Rigettarsi in ogni sua conclusione, anche istruttoria, il proposto appello e per l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso nel fatto colposo del ai fini e per gli Parte_1
4 effetti di cui all'art. 1227 2° comma c.c. con conseguente inaccoglibilità di ogni domanda risarcitoria;
- in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare il concorso nel fatto colposo del al fine di Parte_1
diminuire l'entità del risarcimento. - in ogni caso con rifusione delle spese di lite.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 21 dicembre 2024, evocava Parte_1
figlio ed erede della defunta sorella Controparte_1 Parte_2
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n.
[...]
4224/2024 del Tribunale lagunare (pubblicata e notificata il 21 novembre
2024) che aveva rigettato per prescrizione del diritto, la domanda di risarcimento dei danni occasionati dal deterioramento per la mancata messa in sicurezza, con il conseguente mancato utilizzo, del compendio di San Polo
n. 1977 a Venezia (identificato al NCEU al foglio 13, mappale 1300, subb. 7
e 11, consistente in un appartamento sul Canal Grande e due appartamenti posti al secondo e terzo piano di un palazzetto lungo Rio della Madonnetta)
imputabile dapprima ad quale custode giudiziario e poi al Parte_2
figlio, con addebito delle spese. Impugnava la sentenza lamentando l'errata pronuncia della prescrizione posto che la responsabilità del custode avrebbe avuto natura contrattuale il ché avrebbe importato un diverso e più lungo termine di prescrizione;
lamentava, poi, l'errata decorrenza del termine di prescrizione ed infine si doleva del mancato accertamento della natura permanente dell'illecito del custode (che non aveva eseguito i lavori di messa in sicurezza secondo quanto stabilito dal Giudice penale) assumendo che la
5 prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla cessazione dell'illecito. Insisteva
per l'accoglimento della domande nel merito.
Si costituiva contestando il gravame del quale Controparte_1
chiedeva la reiezione.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 26 novembre
2025 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie di precisazione delle conclusioni e per gli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è infondato e va rigettato con la condanna di alle Parte_1
spese. Non si ritiene, in motivato dissenso rispetto alle più recenti pronunce della Suprema Corte, di poter liquidare i compensi per la fase istruttoria,
giacché gli stessi sono dovuti in appello solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M.
10.3.14 n. 55, essendo ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative
6 autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.
3.1.- Dall'appello si apprende che madre di ed Tes_1 Pt_1 Parte_2
, con atto di compravendita stipulato in Uruguay aveva venduto a
[...]
gli immobili di Venezia, Sestiere San Polo n. 1977, Controparte_3
censiti catastalmente al foglio 13, mappale 1300, sub. 11 e che dopo il suo decesso la figlia aveva instaurato due procedimenti civili (uno in Parte_2
Uruguay e uno in Italia) contro per la nullità dell'atto di Controparte_3
compravendita e nel contempo aveva promosso azione penale contro il fratello ritenendolo responsabile della formazione falsa Parte_1
dell'atto di alienazione.
3.2.- Nel procedimento penale per la falsificazione dell'atto di compravendita,
il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale (proc. n. 4339/2006 R.G.
Notizie di Reato, proc. n. 10629/2014 R.G. r.G.Gip) aveva disposto il sequestro preventivo degli immobili (doc. 2). Indi, con provvedimento del 6
– 9 novembre 2015, il giudice penale aveva nominato custode degli immobili di Venezia, San Polo n. 1977, con l'incarico di “fare Parte_2
eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'immobile secondo le indicazioni tecniche fornite dalle competenti autorità comunali” posto che il compendio
“necessita di immediati interventi volti a realizzare la messa in sicurezza di esso”.
Con antecedente procura speciale del 29 agosto 2016 aveva Parte_2
incaricato il figlio, tra l'altro “d) con riferimento Controparte_1
7 all'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma in data 6 novembre 2015 proc.
n. 4339 R.G., proc. n. 10629/14 R.G. Gip, ad effettuare i lavori, anche tramite appalto, necessari alla messa in sicurezza di quanto in oggetto, essendo la rappresentata nominata custode degli stessi”.
3.3.- A seguito della pronuncia di nullità in sede civile dell'atto di compravendita tra la e (sentenza del Tes_1 Controparte_3
Tribunale di VI) i fratelli ed Parte_1 Parte_2
erano divenuti comproprietari per successione della madre degli immobili in
Venezia San Polo. Il 30 novembre 2019 era deceduta ed il Parte_2
figlio aveva accettato l'eredità. Controparte_1
3.4.- L'appellante, dolutosi della mancata esecuzione degli interventi connessi alle funzioni del custode poi delegate al ed allegando a CP_1
causa di tale omissione i relativi danni, i costi ed il mancato utilizzo, ha convenuto con l'azione oggetto dell'attuale giudizio Controparte_1
che è stata respinta dal primo giudice per la prescrizione del diritto.
3.5.- Il Tribunale osservò che:
-) la responsabilità del custode giudiziario nominato dal Giudice penale (nel caso ) era da ricondurre nel regime della responsabilità Parte_2
aquiliana di cui all'art. 2051 Cod. Civ. ed il termine di prescrizione era quello quinquennale ex art. 2947 co. 1 Cod. Civ., decorrente dal deposito della CTU
del 2 agosto 2016, nel procedimento presso il Tribunale di Venezia RG
1132/2016 posto che in tale momento era stata cristallizzata una situazione di incuria e di degrado, relativa agli appartamenti di cui il era Pt_2
comproprietario, che avrebbe potuto essere invocata nei confronti della sorella e del nipote a fondamento della domanda risarcitoria;
8 -) non erano intervenuti eventi interruttivi della prescrizione;
--) sia nei procedimenti per ATP n. 634/2020 ed ex 700 c.p.c. n. 7373/2021
sia nell'attuale procedura, la domanda formulata dal si indirizzava Pt_2
sempre nei confronti del CP_1
--) l'attore non aveva assolto l'onore della prova relativa agli eventi interruttivi della prescrizione né erano presenti atti a comprovare che tra le domande rivolte al Giudice vi fosse stata anche quella risarcitoria;
--) nella comparsa conclusionale del 11 luglio 2024 l'attore aveva dedotto che nei procedimenti per ex art. 700 c.p.c. “ha evidenziato le negligenze della
IG.ra e del nipote (sia quale procuratore, prima, sia quale erede della Pt_2
sorella defunta, poi) e quanto non fatto per la loro conservazione e messa in sicurezza soprattutto quando la IG.ra era custode degli stessi e ha Pt_2
chiesto che in ragione di questo gli importi per la messa in sicurezza degli immobili venissero addebitati al IG. quale forma di indennizzo nei CP_1
suoi confronti. Tale circostanza non può essere smentita dal convenuto” ma tale circostanza era rimasta priva di riscontro sul piano probatorio;
--) dall'ordinanza ex 700 c.p.c. del 24 gennaio 2022 risultava “Con ricorso depositato l'8.10.21 ha richiesto che il Tribunale provveda, Parte_1
in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., i) a nominare un tecnico al quale affidare l'incarico di attivarsi per fare eseguire i lavori di messa in sicurezza dell'immobile ubicato in Venezia, San Polo 1977 e 1977/A, posto all'interno del , sito in Venezia, San Polo 1977 e 1978, CP_4 Controparte_5
oggetto della perizia depositata dall'Ing. nel procedimento per Persona_2
ATP n. 634/2020 R.G., con tutte le attività connesse, ivi compreso l'affidamento dell'incarico all'impresa edile al direttore dei lavori e al
9 responsabile della sicurezza;
ii) ad incaricare il Tecnico di estendere l'indagine circa i lavori di messa in sicurezza da eseguire anche all'immobile a cui si accede dal civico 1978; iii) a porre provvisoriamente le relative spese a carico delle parti nella misura ritenuta più equa al fine di una urgente esecuzione dei lavorazioni”;
--) non vi era alcuna domanda riconducibile ad una successiva pretesa risarcitoria non potendosi ritenere tale la richiesta di porre la suddivisione delle spese per la messa in sicurezza;
--) le azioni esercitate ex artt. 696 e 700 Cod. proc. Civ. non avrebbero potuto dirsi prodromiche rispetto la successiva instaurazione di un procedimento di cognizione con domanda risarcitoria in quanto tra la conclusione dei suddetti procedimenti e l'instaurazione della attuale procedura, era trascorso un lasso di tempo tale da non consentire la presunzione per la quale le azioni intraprese dal tra il 2019 e il 2021 potessero ritenersi anticipazione dell'attuale Pt_2
procedura;
-) il diritto era prescritto e la domanda era da rigettare con addebito di spese.
4.- Il primo ed unico motivo di censura sulla prescrizione, si compone di tre sotto motivi che possono essere esaminati distintamente per esser rigettati,
pur con diversa motivazione.
5.1.- Con la prima doglianza si assume che il termine di prescrizione sarebbe stato quello contrattuale di 10 anni sicché il diritto non avrebbe potuto dirsi prescritto e questo perché la responsabilità del custode aveva natura contrattuale.
Il motivo appare infondato in quanto condivisibile orientamento giurisprudenziale (Cass. sentenza n. 4635 del 24 maggio 1997), non
10 contraddetto dalla pronuncia indicata nel motivo (Cass. n. 14765 /2014 che attiene a fattispecie diversa nella quale si discute non della responsabilità del custode giudiziario ma del danno cagionato dagli aggiudicatari provvisori prima della pronuncia del decreto di trasferimento nella procedura esecutiva)
ha confermato la natura extracontrattuale della responsabilità del custode di cose sequestrate in sede penale osservando dunque che ai sensi del codice di procedura penale vigente, o in sede civile, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67
c.p.c., opera esclusivamente per conto del giudice al cui controllo è sottoposto come suo ausiliare, ed assume una propria autonoma responsabilità ove manchi ai suoi doveri inerenti alla conservazione delle cose sequestrate (Cass.
sentenza n. 6115/84). Responsabilità da ritenere extracontrattuale, atteso che nessun rapporto di tipo privatistico (riconducibile al contratto di deposito) si instaura nei confronti dei titolari di diritti sulle cose sequestrate (Cass.
sentenze n. 2515/89 e n. 2536/64) a valere sulla antecedente pronuncia citata
(Cass. n. 1730/95) che afferiva alla responsabilità della procedura fallimentare.
5.2.- La mancanza di un rapporto di natura privatistica tra i titolari delle cose sequestrate ed il custode, che risulta nominato dal Giudice penale, esclude in
nuce la prospettate ricostruzione della responsabilità contrattuale.
Segue, dunque, che il termine di prescrizione è quello quinquennale fissato dall'art. 2947 1^ co Cod. Civ. e che per quanto segue risulta decorso.
6.1.- Con il secondo sotto motivo si censura il termine iniziale di decorrenza della prescrizione (2 agosto 2016 coincidente con il momento di deposito della c.t.u. nel procedimento per ATP n. 1132/2016) rilevandosi che Parte_1
non era divenuto ancora proprietario degli immobili per i quali lo
[...]
11 sarebbe stato solo successivamente, il 11 aprile 2017, con la trascrizione della sentenza del 20 dicembre 2016 che aveva dichiarato la nullità dell'atto con cui la madre aveva trasferito la proprietà anche degli immobili a Tes_1
Controparte_3
Anche questo motivo è infondato.
6.2.- Innanzi tutto si osserva che la compravendita del 29 novembre 1994 fra e avente ad oggetto gli immobili di San Polo a Tes_1 Controparte_3
Venezia è stata dichiarata nulla dal Tribunale di VI (Uruguay) con sentenza n. 23 del 13 ottobre 2015 (in atti). Di conseguenza, il compendio è
caduto in successione come comunione ereditaria tra i consorti, fratelli,
e in morte del genitore Parte_2 Parte_1 Tes_1
La temporalmente successiva sentenza del Tribunale Penale di Roma del 20
dicembre 2016 ha solamente accertato la falsità, in sede penale, del medesimo atto di compravendita del 29 novembre 1994 ut supra ma il tutto non ha tolto rilievo al fatto che l'antecedente sentenza uruguaiana avesse già accertato la nullità della compravendita determinando, di conseguenza, l'insorgere della comunione ereditaria sugli immobili tra i coeredi (punto 5 appello). La
pronuncia sulla falsità in sede penale non ha inciso sui profili civilistici della questione, già decisi dal tribunale di VI con la pronuncia di nullità
della compravendita che il giudice penale si è limitato a confermare,
dichiarando la falsità. La trascrizione della sentenza penale per i capi civili,
poi, a mente della relativa disciplina (art. 2643 e ss. Cod. Civ.) non avrebbe potuto produrre effetti costitutivi del diritto – precedentemente insorto in capo a e non esercitato – in quanto avrebbe avuto solo la funzione Parte_1
di dirimere i conflitti proprietari in ciò distinguendosi dall'iscrizione
12 ipotecaria o dal sistema dalla intavolazione vigente nelle province ex asburgiche. Era evidente la legittimazione di il quale Parte_1
avrebbe potuto esercitare il diritto ex art. 2935 Cod. Civ., nei termini temporali di cui sotto. Oltretutto, osserva ancora la Corte, neppure risulta in predicato l'impossibilità del riconoscimento della sentenza del Tribunale di
VI (ad esempio ex art. 64 L. 218/95) posta la palese ed indiscussa presenza dei relativi requisiti, affatto considerati con il motivo.
6.3.- Con la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 21 ottobre 2020 è
stata dichiarata la nullità dell'atto di deposito di atto estero del 28 maggio
2004 relativo alla scrittura del 29 novembre 1994 nonché delle trascrizioni.
Nulla di diverso rispetto a quanto sopra risulta disposto a giustificare il motivo di censura.
7.1.- Con la terza doglianza si lamenta la mancata considerazione della permanenza dell'illecito del assumendosi, di conseguenza, che solo CP_1
con la cessazione dell'attività omissiva tenuta dal procuratore, la prescrizione avrebbe potuto decorrere. Si deduce che il momento iniziale del termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento, essendo in considerazione un illecito permanente, avrebbe dovuto essere individuato nel momento della morte della (30 novembre 2019) o più correttamente Pt_2
nel momento della consegna delle chiavi degli immobili avvenuta il 28
gennaio 2021 quando era cessato l'illecito. La prescrizione era stata validamente interrotta con la domanda del 2023.
La censura è infondata anche se la motivazione va emendata, in considerazione delle argomentazioni difensive del CP_1
13 7.2.- Innanzi tutto si rileva che in merito alla mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione prima della domanda giudiziale del 2023, atti neppure richiamati in questa sede, non risulta proposta censura tanto che sul punto si è formato il giudicato (azione, fatto norma).
7.3.- In secondo luogo si rileva che il motivo non dà affatto conto delle difese dell'appellato in primo grado, richiamate, in merito alla condotta parimenti omissiva di quanto agli interventi richiesti per l'immobile Parte_1
di San Polo a Venezia (ordinanza art. 700 Cod. proc. Civ.) e che di per sé, in via di puro fatto, escludono chiaramente l'addebito omissivo.
7.4.1.- L'appellante si è doluto della mancata considerazione della natura dell'illecito del custode penale nominato con decreto del Gip di Roma del 6 -
9 novembre 2015 sostenendo che nell'ambito del processo penale contro per la falsità del contratto del 1994, era stato disposto il Parte_1
sequestro dell'immobile di San Polo a Venezia con la nomina a custode,
infine, della sorella quale persona offesa e denunciante , con Parte_2
il compito di procedere agli interventi immediati di messa in sicurezza, poi in tesi omessi anche dal procuratore nominato dalla , Pt_2 Controparte_1
convenuto e appellato.
[...]
7.4.2.- E' ben vero che essendo stata addebitata al custode giudiziale prima ed al procuratore dello stesso, poi, la mancata attuazione degli interventi di messa in sicurezza necessari, è configurabile astrattamente un illecito permanente e non ad effetti permanenti atteso che la verificazione dell'evento sarebbe in tesi avvenuta, per effetto della omissione continuata, in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produceva. E per lo stesso, dunque, la prescrizione avrebbe ricominciato a decorrere ogni giorno
14 successivo a quello in cui i danno si era manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sarebbe insorto solo al momento della cessazione (così Cass.
Sez. Un., sent. 24 novembre 2011, n. 23763, Rv. 619392-01; Cass. Sez. 3,
sent. 28 maggio 2013, n. 13201, Rv. 626696; Cass. Sez. Lav., sent. 16 aprile
2018, n. 9,.318, P.v. 6487 2.5-01). Tuttavia occorre considerare che il sequestro penale, con le relative funzioni del custode in capo a Parte_2
è venuto certamente meno a seguito del passaggio in giudicato della
[...]
sentenza penale di assoluzione di del 5 maggio 2016 (recte Parte_1
2017) (doc. 6) sicché da quel momento e comunque anche dal successivo accertato in sentenza (2 agosto 2016) non avrebbe più potuto assumersi né
l'illecito permanente infatti cessato con le funzioni del custode, né la esclusiva responsabilità civile del custode fondante la domanda del consorte verso la sorella. Parte_1
7.4.3.- Specularmente non avrebbe potuto ammettersi una responsabilità da illecito permanente omissivo del custode in capo a Controparte_1
che non era stato affatto nominato custode, che non avrebbe potuto esserlo ed al quale il custode – secondo il provvedimento penale – avrebbe potuto delegare solo singole attività concrete ma giammai le funzioni connesse all'Ufficio personale che non erano trasmissibili.
Poiché la custodia era venuta meno già nel maggio del 2017 col passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione dell'appellante, non vi era e non appare oggi censurabile la cessazione in tale momento dell'illecito permanente con l'insorgere della piena esplicazione dei diritti proprietari
15 connessi alla comunione ereditaria, diritti proprietari anche in capo all'appellante tenuto dunque agli interventi di ripristino.
7.4.4.- Né la natura permanente dell'illecito può desumersi dalla procura rilasciata dalla al figlio ovvero può argomentarsi fino al momento Pt_2
della consegna delle chiavi in quanto il pieno riemergere della comunione ereditaria in capo ai fratelli , già nel 2017 e con la cessazione del Pt_2
sequestro, avrebbe imposto ai medesimi i pari compiti di intervento sul compendio non certo limitati dalla mancata consegna delle chiavi perché quel che ha lamentato l'appellante è la mancata esecuzione permanente dei lavori di messa in pristino.
7.5.- Se si considera che il primo atto interruttivo risulta svolto con la domanda del giudizio odierno (2023) come argomentato (”Si deve, quindi,
concludere che il diritto risarcitorio azionato dal IG. non fosse affatto Pt_2
prescritto nel momento dell'introduzione del procedimento di primo grado nel maggio 2023) il termine quinquennale di prescrizione a decorrere dal maggio del 2017 come sopra, appare decorso.
8.- Le istanze istruttorie per la c.t.u. sono irrilevanti.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alle spese a favore di parte appellata e quindi dello
Stato e che liquidano in €.
9.991 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa,
spese generali del 15%;
16 dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 27 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
Il Presidente
Dr. Guido Marzella
17