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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10766/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. AN CA Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. NA Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.09.2025 da
Parte_1
Nato a Caserta (CE), il 14.07.1989 cittadino: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ubaldo Greco presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Controparte_2 nata a [...], il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ubaldo Greco presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: , nata a [...], il [...] cittadina Italiana Persona_1
pagina 1 di 5 , nato a [...], il [...] cittadino Italiano Parte_2
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.09.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad Persona_1 Parte_2 entrambi i genitori e vengono domiciliati con la madre presso l'abitazione familiare;
2) La casa familiare sita a Milano, in Via Besozzi Nino, n.6, viene assegnata alla madre comprensiva di tutti gli arredi;
3) rinuncia alla metà della proprietà della suddetta casa familiare ed alla restituzione Parte_1 delle somme già versate per l'acquisto della casa e il pagamento dei ratei del mutuo, all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, per un ammontare complessivo di circa euro 150.000,00 (euro centocinquantamila//00).
Quindi, cede la propria quota di proprietà ad la quale accetta. Parte_1 Controparte_2
Conseguenzialmente, il predetto appartamento e relative pertinenze, comprensivo di arredi, ad esclusione dei beni personali di diventerà di proprietà esclusiva di Parte_1 CP_2
la quale si accolla integralmente il mutuo su di esso gravante;
[...]
4) La suddetta somma, erogata da viene attribuita, a titolo di parziale contributo di Parte_1 mantenimento dei figli, versato una tantum, ad la quale, alla luce della propria Controparte_2 capacità patrimoniale, accetta tale forma di contribuzione al mantenimento dei figli;
5) Inoltre, si impegna a versare ad la somma mensile di € 500,00, Parte_1 Controparte_2 sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Tale somma verrà corrisposta entro il giorno dieci di ogni mese e verrà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, relativi al costo della vita;
6) si impegna a versare, altresì, il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
pagina 2 di 5 Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola, servizio mensa scolastica;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) Per quanto concerne il diritto di visita del genitore non domiciliatario le parti concordano le seguenti modalità:
- il padre incontrerà i figli il lunedì ed il martedì di ogni settimana, dalle 17,00 alle 20,30, potendoli prelevare dall'abitazione familiare, all'orario di rientro dalla scuola, ovvero andando a prenderli direttamente all'uscita dalla scuola;
- la madre starà con i figli il mercoledì ed il giovedì di ogni settimana;
- i figli trascorreranno, con ciascun genitore, i weekend a settimane alterne dal venerdì alle ore 17:30 alla domenica alle 20,30;
- i figli trascorreranno ad anni alterni, con ciascun genitore, il periodo intercorrente tra il 23 e il 27 dicembre e quello intercorrente tra il 31 dicembre il 6 gennaio;
- ciascun genitore terrà, ad anni alterni, con sé i figli il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis;
- il padre terrà con sé i figli per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, in agosto, previ intervenuti accordi con la madre entro il mese di maggio precedente;
pagina 3 di 5 - i genitori sono facultati, di comune accordo, a modificare e/o integrare le predette modalità di rapporto con i figli, sempre nel rispetto del superiore interesse dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
- i genitori si autorizzano reciprocamente all'espatrio in compagnia dei figli.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di procedura. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. NA Di Peppe Dott. AN CA
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