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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/12/2025, n. 17874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17874 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18497/2023 promossa da:
(cod. fisc. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede in Roma (00153 – RM), viale Trastevere n. 76/A, nonché
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
C.F. ), sito in Via Europa n. 1, Angri (SA), tutti rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici in Roma, via dei P.IVA_3
Portoghesi 12 sono domiciliati (PEC: Email_1
– attori/opponenti –
Contro
(Cod. Controparte_3 fisc. e P. IVA ), in persona dei Curatori, Avv. Prof. Dott. P.IVA_4 Controparte_4
OR MP e Avv. Corrado De Martini, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del G.D. del 19 settembre 2022, dall'avv. Bruno Sed (CF. ) Persona_1 CodiceFiscale_1
e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato, sito in Roma, Corso d'Italia n.19;
-Convenuto/opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierna opponente ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo
Tribunale di Roma, contrariis reiectis, previa immediata revoca della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto: - In rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Pagina 1 Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Salerno;
- Nel merito, in subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito ingiunto;
- Nel merito, in subordine, revocare il decreto opposto per avvenuto adempimento della fattura di cui al motivo 3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Con comparsa depositata il 19.12.2023 nei termini di legge, il si costituiva nel presente giudizio al fine di far: “in via Controparte_5 preliminare, dichiarare sussistente la competenza del Tribunale adito e dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A seguito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 9 gennaio 2024, il Giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio così come l'istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando all'udienza del 2 ottobre 2024 ed assegnando alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.. Nel termine concesso, il
[...] ha depositato memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., con la Parte_1 quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già in precedenza formulate.
Successivamente il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ed infine con ordinanza la causa è stata riservata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia in decisione trae origine dalla domanda proposta in sede di procedimento monitorio dal (n. 267/2017) che ha chiesto ed Controparte_6 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 505/2023 del 12.1.2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato con PEC in data 27.01.2023, per il pagamento di € 60.458,14 ingiunto al
[...]
e all' di per resi servizi Controparte_1 Controparte_2 CP_2 di pulizia svolti in forza di contratto quadro e contratto attuativo nell'ambito di appalto pubblico.
Gli opponenti ( e ) hanno posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: CP_1 CP_2
1) incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e competenza del Tribunale di Salerno secondo l'art. 25 c.p.c. e le clausole contrattuali;
2) infondatezza del diritto all'adeguamento del corrispettivo in quanto il contratto quadro (art. 12) vieta aumenti oltre l'adeguamento ISTAT ed in quanto l'aumento delle ore da 35 a 36 non sarebbe provato e sarebbe contrario al contratto;
3) mancanza della prova del credito in quanto le fatture non costituiscono prova sufficiente in sede di opposizione;
4) pagamento già effettuato della fattura n. 7141/2011 (€10.211,77); 5) non debenza degli interessi di mora per carenza dei presupposti (assenza di rendicontazione mensile prevista dal contratto). Con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione a decreto
Pagina 2 ingiuntivo, il ha, invece, sostenuto quanto segue: a) Controparte_6 competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, in quanto il pagamento va eseguito al domicilio del creditore (ex art. 1182 c.c.) ritenendosi nulla la clausola contrattuale sul foro;
b) fondatezza del credito atteso che l'aumento del costo del lavoro (da 35 a 36 ore settimanali) è dovuto a modifiche normative e del CCNL, quindi nel caso di specie è obbligatorio per cui l'art. 12 del contratto quadro è da considerare nullo per contrasto con norme imperative (art. 115 D.Lgs.
163/2006); c) sussistenza della prova del credito che trae origine dai contratti e non dalle sole fatture;
d) corretta richiesta degli interessi di mora in quanto essi sono sempre stati pagati in passato senza contestazioni, quindi da ritenersi validi. Il credito dedotto in lite trae origine dal contratto quadro stipulato il 28.12.2006 tra l' e il TI (di cui Controparte_7 era mandante), nonché dal contratto attuativo stipulato il 24.09.2007 con l' CP_3 [...]
Dai contratti suddetti deriva l'obbligo di pagamento dei Controparte_2 corrispettivi per i servizi di pulizia svolti e le fatture (n. 7141/2011 e n. 4318a/2013) sono state emesse per prestazioni ordinarie (€ 10.211,77) e adeguamento del compenso per maggior costo del lavoro (€ 36.459,57) nonché per gli interessi moratori per ritardo nei pagamenti (€13.786,80). Sul piano dell'onere probatorio è sufficiente per la parte creditrice l'allegazione del contratto e delle fatture. Spetta al debitore la prova in ordine a fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento. Nel caso di specie la documentazione prodotta dal convenuto/opposto, nonché la non CP_3 contestazione dei contratti e delle fatture e delle prestazioni rese in corso di rapporto possono far ritenere assolto l'onere probatorio a carico del creditore. Sulla necessità di adeguamento CP_3 del prezzo il sopravvenuto aumento del costo del lavoro (dovendosi remunerare 36 ore settimanali in luogo delle 35 ore iniziali) è stato imposto da normativa e iniziativa sindacale, non da unilaterale iniziativa del . L'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti) prevede un obbligo CP_3 inderogabile di revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica, per cui la clausola contrattuale che limita la revisione (art. 12 del contratto quadro) è da ritenersi nulla perché contraria a norma imperativa. Nell'ambito dei servizi di pulizia l'intervenuto aumento del costo del lavoro è motivo di squilibrio economico che va compensato con la revisione in aumento del corrispettivo. La mancata contestazione delle fatture durante l'esecuzione del rapporto, anche in relazione agli interessi, preclude eccezione di inesigibilità stante un uso negoziale valido. Il rapporto dedotto in lite trae origine dalla gara pubblica, aggiudicazione al TI cui hanno fatto seguito contratto normativo e contratto attuativo. Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 72 e 78 della l. fall., la curatela fallimentare può ritenersi legittimata a far valere il credito azionato. In ordine alla conferma della competenza per territorio del giudice adito in ambito di simile fattispecie è intervenuta l'Ordinanza n. 13908/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 20 maggio
Pagina 3 2024. Non vi è prova idonea di atti/fatti estintivi dell'obbligazione ovvero di mandati di pagamento quietanzati né prova di effettivo incasso dei pagamenti in riferimento alle fatture azionate dal convenuto/opposto. Si deve reputare la contrarietà a norma imperativa di clausola CP_3 contrattuale che limiti l'obbligo di revisione in aumento del corrispettivo in seguito al sopravvenuto aumento del costo del lavoro, tenuto conto che l'intervento delle Organizzazioni Sindacali ha prodotto modifica del CCNL con aumento dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, in luogo delle
35 ore inizialmente previste. Va considerata come norma imperativa la previsione dell'art. 115 del
D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, dovendosi ritenere prevalente il tenore di detta norma su pattuizioni derogatorie con annullamento di clausola contraria nulla che ponga limitazioni o condizioni alla revisione dei prezzi pattuiti. L'aumento di un'ora lavorativa a settimana, per ciascun dipendente, rappresenta oggettivamente un evento imprevedibile che ha determinato un aggravio di costo tale da alterare significativamente l'equilibrio contrattuale rispetto al corrispettivo originariamente pattuito sulla base di 35 ore settimanali. Parti opponenti hanno provato (con il penultimo allegato all'atto di opposizione) l'avvenuto pagamento in data 4-12-2011 della fattura n.
7141/2011 per un importo pari ad € 10.211,77 che va pertanto detratto dal credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto che si riduce, pertanto, ad € 50246,37. Alla luce delle suddette argomentazioni, tenuto conto del contratto quadro fonte regolatrice, del contratto attuativo, della sola fattura risultata pagata n. 7141/2011 e delle altre fatture non pagate e non idoneamente contestate in corso di rapporto prima del presente giudizio, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, le parti opponenti vanno condannate al pagamento del minor importo di € 50246,37 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza delle fatture non pagate. Spese compensate, tenuto conto della sussistenza di motivi di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 505/2023 del 12.1.2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma.
Condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al
[...] pagamento in favore del in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 50246,37 oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002 decorrenti dalla scadenza delle fatture dedotte in lite non risultate pagate. Spese compensate.
Roma, 21.12.2025
Il Giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4 Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18497/2023 promossa da:
(cod. fisc. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede in Roma (00153 – RM), viale Trastevere n. 76/A, nonché
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
C.F. ), sito in Via Europa n. 1, Angri (SA), tutti rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. , presso i cui uffici in Roma, via dei P.IVA_3
Portoghesi 12 sono domiciliati (PEC: Email_1
– attori/opponenti –
Contro
(Cod. Controparte_3 fisc. e P. IVA ), in persona dei Curatori, Avv. Prof. Dott. P.IVA_4 Controparte_4
OR MP e Avv. Corrado De Martini, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del G.D. del 19 settembre 2022, dall'avv. Bruno Sed (CF. ) Persona_1 CodiceFiscale_1
e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato, sito in Roma, Corso d'Italia n.19;
-Convenuto/opposto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierna opponente ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Codesto Ill.mo
Tribunale di Roma, contrariis reiectis, previa immediata revoca della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto: - In rito, dichiarare l'incompetenza territoriale del
Pagina 1 Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Salerno;
- Nel merito, in subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito ingiunto;
- Nel merito, in subordine, revocare il decreto opposto per avvenuto adempimento della fattura di cui al motivo 3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Con comparsa depositata il 19.12.2023 nei termini di legge, il si costituiva nel presente giudizio al fine di far: “in via Controparte_5 preliminare, dichiarare sussistente la competenza del Tribunale adito e dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo;
nel merito, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A seguito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 9 gennaio 2024, il Giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio così come l'istanza per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rinviando all'udienza del 2 ottobre 2024 ed assegnando alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.. Nel termine concesso, il
[...] ha depositato memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., con la Parte_1 quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già in precedenza formulate.
Successivamente il giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ed infine con ordinanza la causa è stata riservata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia in decisione trae origine dalla domanda proposta in sede di procedimento monitorio dal (n. 267/2017) che ha chiesto ed Controparte_6 ottenuto il decreto ingiuntivo n. 505/2023 del 12.1.2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, notificato con PEC in data 27.01.2023, per il pagamento di € 60.458,14 ingiunto al
[...]
e all' di per resi servizi Controparte_1 Controparte_2 CP_2 di pulizia svolti in forza di contratto quadro e contratto attuativo nell'ambito di appalto pubblico.
Gli opponenti ( e ) hanno posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: CP_1 CP_2
1) incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e competenza del Tribunale di Salerno secondo l'art. 25 c.p.c. e le clausole contrattuali;
2) infondatezza del diritto all'adeguamento del corrispettivo in quanto il contratto quadro (art. 12) vieta aumenti oltre l'adeguamento ISTAT ed in quanto l'aumento delle ore da 35 a 36 non sarebbe provato e sarebbe contrario al contratto;
3) mancanza della prova del credito in quanto le fatture non costituiscono prova sufficiente in sede di opposizione;
4) pagamento già effettuato della fattura n. 7141/2011 (€10.211,77); 5) non debenza degli interessi di mora per carenza dei presupposti (assenza di rendicontazione mensile prevista dal contratto). Con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione a decreto
Pagina 2 ingiuntivo, il ha, invece, sostenuto quanto segue: a) Controparte_6 competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, in quanto il pagamento va eseguito al domicilio del creditore (ex art. 1182 c.c.) ritenendosi nulla la clausola contrattuale sul foro;
b) fondatezza del credito atteso che l'aumento del costo del lavoro (da 35 a 36 ore settimanali) è dovuto a modifiche normative e del CCNL, quindi nel caso di specie è obbligatorio per cui l'art. 12 del contratto quadro è da considerare nullo per contrasto con norme imperative (art. 115 D.Lgs.
163/2006); c) sussistenza della prova del credito che trae origine dai contratti e non dalle sole fatture;
d) corretta richiesta degli interessi di mora in quanto essi sono sempre stati pagati in passato senza contestazioni, quindi da ritenersi validi. Il credito dedotto in lite trae origine dal contratto quadro stipulato il 28.12.2006 tra l' e il TI (di cui Controparte_7 era mandante), nonché dal contratto attuativo stipulato il 24.09.2007 con l' CP_3 [...]
Dai contratti suddetti deriva l'obbligo di pagamento dei Controparte_2 corrispettivi per i servizi di pulizia svolti e le fatture (n. 7141/2011 e n. 4318a/2013) sono state emesse per prestazioni ordinarie (€ 10.211,77) e adeguamento del compenso per maggior costo del lavoro (€ 36.459,57) nonché per gli interessi moratori per ritardo nei pagamenti (€13.786,80). Sul piano dell'onere probatorio è sufficiente per la parte creditrice l'allegazione del contratto e delle fatture. Spetta al debitore la prova in ordine a fatti estintivi dell'obbligazione di pagamento. Nel caso di specie la documentazione prodotta dal convenuto/opposto, nonché la non CP_3 contestazione dei contratti e delle fatture e delle prestazioni rese in corso di rapporto possono far ritenere assolto l'onere probatorio a carico del creditore. Sulla necessità di adeguamento CP_3 del prezzo il sopravvenuto aumento del costo del lavoro (dovendosi remunerare 36 ore settimanali in luogo delle 35 ore iniziali) è stato imposto da normativa e iniziativa sindacale, non da unilaterale iniziativa del . L'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti) prevede un obbligo CP_3 inderogabile di revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione periodica, per cui la clausola contrattuale che limita la revisione (art. 12 del contratto quadro) è da ritenersi nulla perché contraria a norma imperativa. Nell'ambito dei servizi di pulizia l'intervenuto aumento del costo del lavoro è motivo di squilibrio economico che va compensato con la revisione in aumento del corrispettivo. La mancata contestazione delle fatture durante l'esecuzione del rapporto, anche in relazione agli interessi, preclude eccezione di inesigibilità stante un uso negoziale valido. Il rapporto dedotto in lite trae origine dalla gara pubblica, aggiudicazione al TI cui hanno fatto seguito contratto normativo e contratto attuativo. Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 72 e 78 della l. fall., la curatela fallimentare può ritenersi legittimata a far valere il credito azionato. In ordine alla conferma della competenza per territorio del giudice adito in ambito di simile fattispecie è intervenuta l'Ordinanza n. 13908/2024 della Corte di Cassazione pubblicata in data 20 maggio
Pagina 3 2024. Non vi è prova idonea di atti/fatti estintivi dell'obbligazione ovvero di mandati di pagamento quietanzati né prova di effettivo incasso dei pagamenti in riferimento alle fatture azionate dal convenuto/opposto. Si deve reputare la contrarietà a norma imperativa di clausola CP_3 contrattuale che limiti l'obbligo di revisione in aumento del corrispettivo in seguito al sopravvenuto aumento del costo del lavoro, tenuto conto che l'intervento delle Organizzazioni Sindacali ha prodotto modifica del CCNL con aumento dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, in luogo delle
35 ore inizialmente previste. Va considerata come norma imperativa la previsione dell'art. 115 del
D. Lgs. n. 163/2006 secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, dovendosi ritenere prevalente il tenore di detta norma su pattuizioni derogatorie con annullamento di clausola contraria nulla che ponga limitazioni o condizioni alla revisione dei prezzi pattuiti. L'aumento di un'ora lavorativa a settimana, per ciascun dipendente, rappresenta oggettivamente un evento imprevedibile che ha determinato un aggravio di costo tale da alterare significativamente l'equilibrio contrattuale rispetto al corrispettivo originariamente pattuito sulla base di 35 ore settimanali. Parti opponenti hanno provato (con il penultimo allegato all'atto di opposizione) l'avvenuto pagamento in data 4-12-2011 della fattura n.
7141/2011 per un importo pari ad € 10.211,77 che va pertanto detratto dal credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto che si riduce, pertanto, ad € 50246,37. Alla luce delle suddette argomentazioni, tenuto conto del contratto quadro fonte regolatrice, del contratto attuativo, della sola fattura risultata pagata n. 7141/2011 e delle altre fatture non pagate e non idoneamente contestate in corso di rapporto prima del presente giudizio, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, le parti opponenti vanno condannate al pagamento del minor importo di € 50246,37 oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 decorrenti dalla scadenza delle fatture non pagate. Spese compensate, tenuto conto della sussistenza di motivi di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo n. 505/2023 del 12.1.2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma.
Condanna il e l' Controparte_1 Controparte_2
in solido, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, al
[...] pagamento in favore del in persona del Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, della somma di € 50246,37 oltre interessi moratori ex D. Lgs.
231/2002 decorrenti dalla scadenza delle fatture dedotte in lite non risultate pagate. Spese compensate.
Roma, 21.12.2025
Il Giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 4 Pagina 5