Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 171
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza del presupposto impositivo

    Il trasferimento della nuda proprietà e la scadenza dell'usufrutto non incidono sul periodo di tassazione in esame, in quanto la società è rimasta unica passiva IMU.

  • Rigettato
    Mancata indicazione agevolazione sanzioni ridotte

    Viene inibita dall'art. 17 d.lgs. 87/2004, la possibilità di definizione in forma agevolata. Il versamento effettuato non copre l'intero importo dovuto a titolo di sanzioni. L'ufficio resistente si è reso disponibile a rettificare l'avviso di accertamento espungendo l'importo relativo alla parte di sanzione già versata.

  • Rigettato
    Mancata allegazione delega di firma

    L'avviso riporta correttamente il nominativo del direttore dell'area monitoraggio entrate e recupero evasione, e la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, co.87, L.549/95. La sottoscrizione è presente nel testo del provvedimento. La nomina del responsabile del tributo avviene con Delibera di Giunta, richiamata nell'intestazione dell'avviso. La giurisprudenza di Cassazione afferma che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità.

  • Rigettato
    Mancata allegazione delle delibere

    L'obbligo di allegazione riguarda atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili, ma non anche atti generali come le delibere comunali, comunque soggette a pubblicità legale e la cui conoscibilità è presunta.

  • Rigettato
    Mancato contraddittorio preventivo

    La nuova procedura non trova applicazione per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come nel caso di specie. La parte avrebbe dovuto dimostrare che un eventuale contatto preventivo avrebbe potuto modificare la decisione dell'Ente Impositore.

  • Rigettato
    Omessa o insufficiente motivazione

    La Corte ha ritenuto nel merito le ragioni del Comune, implicitamente rigettando tale eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 14/01/2026, n. 171
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 171
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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