TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente
- dott.ssa Maria Teresa Pia Farina Giudice
- dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 639 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , con l'Avv. FICORONI MARIA Parte_1 C.F._1
LE
-ricorrente-
E
C.F. , con l'Avv. DI BENEDETTO MICHELA Controparte_1 C.F._2
- resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege–
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza a trattazione scritta del 27.5.2025
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato premesso che in data 27.8.1989 aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario con trascritto presso il registro dello stato Controparte_1 civile del Comune di Palestrina e che dall'unione erano nati i due figli in data Persona_1
28.8.1991 e il 14.1.1994 ed esposto che dalla omologazione della separazione Persona_2 consensuale del 3.2.2010 innanzi al Tribunale di Tivoli non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, ha chiesto pertanto che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “-La signora Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento in forma autonoma;
-Nessun obbligo di mantenimento da parte del sig. nei confronti della signora;
-In via subordinata, il sig. Parte_1 Controparte_1 Parte_1 corrisponderà alla signora la somma di €50,00 o la minore somma ritenuta di giustizia a titolo di Controparte_1 mantenimento per la coniuge;
-La signora provvederà al pagamento delle utenze ed in ogni caso Controparte_1 della ordinaria amministrazione della casa coniugale sita in Palestrina (Rm), via Zampini n. 10 piano terra ove vive;
sin dall'udienza presidenziale per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi esposte, nonché rimettere le parti innanzi il Giudice Istruttore che verrà designato, per la prosecuzione del giudizio, affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra il sig. e la signora Parte_1
, in Palestrina (Rm) il 27.8.1989, atto n. 40, p. I, serie A anno 1989, alle seguenti condizioni: - Controparte_1
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale;
-La signora Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento in forma autonoma;
-Nessun obbligo di mantenimento da parte del sig. nei confronti della signora;
-In via subordinata, il sig. Parte_1 Controparte_1 Parte_1 corrisponderà alla signora la somma di €50,00 o la minore somma ritenuta di giustizia a titolo di Controparte_1 mantenimento per la coniuge;
-La signora provvederà al pagamento delle utenze ed in ogni caso Controparte_1 della ordinaria amministrazione della casa coniugale sita in Palestrina (Rm), via Zampini n.10 piano terra ove vive;
Per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e ponendo diverse condizioni della stessa. In particolare, ha dedotto di non aver svolto attività lavorativa a seguito della separazione, in quanto affetta da di essere affetta da lesione spinale, come da certificazioni mediche allegate, che aveva comportato limitazioni sul piano fisico e psicologico e di aver potuto riprendere a lavorare solo nell'ottobre 2020, con mansioni di operaia addetta alla mensa scolastica, con contratti a tempo determinato;
ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “I) la resistente non si oppone e perciò si associa alla domanda di divorzio
2 del marito, chiedendo che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Palestrina (Rm), il 27 agosto 1989, e annotato nel Registro degli atti dello stato civile del detto
Comune (atto n.40, p.2, serie A, 1989); II) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palestrina
(Rm) di annotare a margine del suddetto atto di matrimonio l'emananda sentenza;
III) lasciare nella disponibilità della sig.ra l'immobile sito in Palestrina (Rm), Via Zampini n.10, piano terra, assegnatole in Parte_2 sede di separazione consensuale, ponendo in via integrale e esclusiva a carico del sig. le spese Parte_1 ordinarie e straordinarie della predetta abitazione, confermando quanto già previsto in sede di separazione consensuale;
IV) stabilire a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra Parte_1 [...] assegno divorzile pari a € 350,00 mensili, o la maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà CP_1 stabilire, all'esito delle rilevanze processuali e istruttorie, da versarsi entro il giorno cinque (5) di ogni mese, al domicilio dell'ex-coniuge, a mezzo bonifico bancario, oltre aumento Istat annuale;
V) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia. VI) condannare il sig. al pagamento dei compensi professionali di avvocato per il presente giudizio, oltre spese Parte_1 generali, cassa avvocati e IVA;
da distrarsi”.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e assunti i provvedimenti provvisori, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, determinando in Euro 300,00
l'assegno di mantenimento della moglie a carico del marito, da corrispondere presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Nell'ulteriore corso del giudizio, è stata pronunziata sentenza non definitiva di status n.
1013/2023 depositata il 21.7.2023.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.5.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70 ed essendo trascorso più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Tivoli e dal successivo decreto di omologa della separazione personale emessa in data 3.2.2010, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale, con la sentenza non definitiva n 1013/2023, ha già dichiarato definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più
3 ricostituibile il consorzio familiare.
Casa coniugale.
Lo stato di raggiunta indipendenza economica dei figli, non più conviventi con i genitori, non consente di adottare alcun provvedimento con riguardo all'assegnazione della casa coniugale.
Assegno divorzile.
Con riguardo ai rapporti economici tra le parti, non può inoltre trovare accoglimento la richiesta della resistente di riconoscimento di assegno divorzile in suo favore.
In diritto, deve rilevarsi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (Cass. civ., sez. I, 16/05/2017, n. 12196: “Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà postconiugale” divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale — in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa — non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione”);
- come da statuizioni della Corte di legittimità (Cass. civ., sez. un., 11/07/2018, n. 18287) “Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”;
- pertanto, all'esito del suesposto intervento nomofilattico, l'assegno divorzile ha assunto una funzione insieme assistenziale, perequativa e compensativa, sicché la funzione (composita) dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, quanto piuttosto al
4 riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole durante la vita matrimoniale, sempre in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto;
- in concreto, l'ex coniuge economicamente svantaggiato ha diritto di ricevere una porzione del reddito dell'altro, da determinarsi applicando i criteri dell'art. 5, comma 6, n. 898/1970, con speciale riguardo alla durata del matrimonio;
- l'accertamento postula, ove sussista una rilevante forbice reddituale e patrimoniale tra le parti, una verifica del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e del patrimonio dell'altra parte;
- ciò comporta che, una volta accertato un rilevante squilibrio economico tra le parti, deve accertarsi che tanto sia il frutto delle scelte condivise, assunte in costanza di matrimonio, e del contributo fornito dal coniuge che richiede l'assegno divorzile, tenuti presenti in tale valutazione la durata del vincolo coniugale (e ciò sul presupposto che, in costanza di detto vincolo, devono ritenersi essere stati coordinati tra loro da un lato il lavoro domestico, di cura e di accudimento della casa e della prole, e dall'altro il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare), oltre che l'età dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 21926/2019).
- in merito a tale valutazione, l'articolo 5, comma 9, l. n. 898/70 (che impone ai coniugi, nei giudizi divorzili, di presentare non solo le dichiarazioni dei redditi, ma anche ogni altra documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio personale comune), impone alle parti un comportamento di lealtà processuale particolarmente pregnante, in relazione al quale la parte deve ritenersi onerata del deposito anche di documenti che sarebbero contrari ai propri interessi.
L'applicazione del canone normativo sopra ricordato, unitamente a quanto affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, induce questo Collegio a ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
A mente dei sopra richiamati principi in punto di ripartizione dei rispettivi oneri probatori, nella specie, quand'anche si procedesse alla valutazione della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, si osserva che in ogni caso le risultanze processuali non hanno consentito di dirsi provato il nesso eziologico tra le scelte compiute dai coniugi di comune accordo e nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio, e la disparità economica attuale eventualmente esistente tra i coniugi, non potendo quindi darsi seguito alla domanda avanzata dalla resistente.
Non risulta puntualmente specificato quali fossero le aspettative e le concrete possibilità
5 lavorative cui la abbia rinunciato nella prospettiva della conduzione della vita famigliare, CP_1 in correlazione con gli studi effettuati e con le esperienze pregresse svolte nel mondo del lavoro, non essendo emersa alcuna rinuncia ad aspirazioni professionali della stessa che, a causa del matrimonio, sarebbero state compromesse.
Né possono ritenersi emerse, nel presente giudizio, necessità assistenziali della richiedente, la quale non ha comprovato di essere priva di mezzi di sussistenza, né di trovarsi nell'impossibilità di procurarseli, impossibilità derivante anche da pregresse scelte collocabili nel modello familiare adottato dai coniugi nel corso del matrimonio e tali da condizionare realmente le prospettive di vita future della richiedente l'assegno.
Per tutte le ragioni sopra esposte, fermi per il passato i provvedimenti provvisori ratione temporis vigenti, ritenuti insussistenti in fatto e in diritto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la domanda avanzata dell'odierna resistente non merita accoglimento.
La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
639/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: preso atto che con la sentenza non definitiva n. 1013/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. e C.F._1 Controparte_1 C.F._2 residente in [...] contratto in Palestrina (Rm) il 27.8.1989, e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Palestrina atto n. 40, p I, serie A anno 1989, con ordine di annotazione della sentenza, così decide: rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale e di assegno divorzile di Controparte_1 dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 9.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati:
- dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente
- dott.ssa Maria Teresa Pia Farina Giudice
- dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 639 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. , con l'Avv. FICORONI MARIA Parte_1 C.F._1
LE
-ricorrente-
E
C.F. , con l'Avv. DI BENEDETTO MICHELA Controparte_1 C.F._2
- resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege–
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza a trattazione scritta del 27.5.2025
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato premesso che in data 27.8.1989 aveva Parte_1 contratto matrimonio concordatario con trascritto presso il registro dello stato Controparte_1 civile del Comune di Palestrina e che dall'unione erano nati i due figli in data Persona_1
28.8.1991 e il 14.1.1994 ed esposto che dalla omologazione della separazione Persona_2 consensuale del 3.2.2010 innanzi al Tribunale di Tivoli non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi, ha chiesto pertanto che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “-La signora Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento in forma autonoma;
-Nessun obbligo di mantenimento da parte del sig. nei confronti della signora;
-In via subordinata, il sig. Parte_1 Controparte_1 Parte_1 corrisponderà alla signora la somma di €50,00 o la minore somma ritenuta di giustizia a titolo di Controparte_1 mantenimento per la coniuge;
-La signora provvederà al pagamento delle utenze ed in ogni caso Controparte_1 della ordinaria amministrazione della casa coniugale sita in Palestrina (Rm), via Zampini n. 10 piano terra ove vive;
sin dall'udienza presidenziale per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi esposte, nonché rimettere le parti innanzi il Giudice Istruttore che verrà designato, per la prosecuzione del giudizio, affinché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra il sig. e la signora Parte_1
, in Palestrina (Rm) il 27.8.1989, atto n. 40, p. I, serie A anno 1989, alle seguenti condizioni: - Controparte_1
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale;
-La signora Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento in forma autonoma;
-Nessun obbligo di mantenimento da parte del sig. nei confronti della signora;
-In via subordinata, il sig. Parte_1 Controparte_1 Parte_1 corrisponderà alla signora la somma di €50,00 o la minore somma ritenuta di giustizia a titolo di Controparte_1 mantenimento per la coniuge;
-La signora provvederà al pagamento delle utenze ed in ogni caso Controparte_1 della ordinaria amministrazione della casa coniugale sita in Palestrina (Rm), via Zampini n.10 piano terra ove vive;
Per tutte le motivazioni in fatto e diritto innanzi ed in atti esposte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
Si è costituita in giudizio aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio e ponendo diverse condizioni della stessa. In particolare, ha dedotto di non aver svolto attività lavorativa a seguito della separazione, in quanto affetta da di essere affetta da lesione spinale, come da certificazioni mediche allegate, che aveva comportato limitazioni sul piano fisico e psicologico e di aver potuto riprendere a lavorare solo nell'ottobre 2020, con mansioni di operaia addetta alla mensa scolastica, con contratti a tempo determinato;
ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “I) la resistente non si oppone e perciò si associa alla domanda di divorzio
2 del marito, chiedendo che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Palestrina (Rm), il 27 agosto 1989, e annotato nel Registro degli atti dello stato civile del detto
Comune (atto n.40, p.2, serie A, 1989); II) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palestrina
(Rm) di annotare a margine del suddetto atto di matrimonio l'emananda sentenza;
III) lasciare nella disponibilità della sig.ra l'immobile sito in Palestrina (Rm), Via Zampini n.10, piano terra, assegnatole in Parte_2 sede di separazione consensuale, ponendo in via integrale e esclusiva a carico del sig. le spese Parte_1 ordinarie e straordinarie della predetta abitazione, confermando quanto già previsto in sede di separazione consensuale;
IV) stabilire a carico del sig. l'obbligo di versare in favore della sig.ra Parte_1 [...] assegno divorzile pari a € 350,00 mensili, o la maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà CP_1 stabilire, all'esito delle rilevanze processuali e istruttorie, da versarsi entro il giorno cinque (5) di ogni mese, al domicilio dell'ex-coniuge, a mezzo bonifico bancario, oltre aumento Istat annuale;
V) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronuncia. VI) condannare il sig. al pagamento dei compensi professionali di avvocato per il presente giudizio, oltre spese Parte_1 generali, cassa avvocati e IVA;
da distrarsi”.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e assunti i provvedimenti provvisori, il
Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti, determinando in Euro 300,00
l'assegno di mantenimento della moglie a carico del marito, da corrispondere presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat e rinviato la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Nell'ulteriore corso del giudizio, è stata pronunziata sentenza non definitiva di status n.
1013/2023 depositata il 21.7.2023.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.5.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n.2 lett. b della legge n. 898/70 ed essendo trascorso più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Tivoli e dal successivo decreto di omologa della separazione personale emessa in data 3.2.2010, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale, con la sentenza non definitiva n 1013/2023, ha già dichiarato definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più
3 ricostituibile il consorzio familiare.
Casa coniugale.
Lo stato di raggiunta indipendenza economica dei figli, non più conviventi con i genitori, non consente di adottare alcun provvedimento con riguardo all'assegnazione della casa coniugale.
Assegno divorzile.
Con riguardo ai rapporti economici tra le parti, non può inoltre trovare accoglimento la richiesta della resistente di riconoscimento di assegno divorzile in suo favore.
In diritto, deve rilevarsi che:
- il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (Cass. civ., sez. I, 16/05/2017, n. 12196: “Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà postconiugale” divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale — in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa — non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione”);
- come da statuizioni della Corte di legittimità (Cass. civ., sez. un., 11/07/2018, n. 18287) “Ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”;
- pertanto, all'esito del suesposto intervento nomofilattico, l'assegno divorzile ha assunto una funzione insieme assistenziale, perequativa e compensativa, sicché la funzione (composita) dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, quanto piuttosto al
4 riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole durante la vita matrimoniale, sempre in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto;
- in concreto, l'ex coniuge economicamente svantaggiato ha diritto di ricevere una porzione del reddito dell'altro, da determinarsi applicando i criteri dell'art. 5, comma 6, n. 898/1970, con speciale riguardo alla durata del matrimonio;
- l'accertamento postula, ove sussista una rilevante forbice reddituale e patrimoniale tra le parti, una verifica del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e del patrimonio dell'altra parte;
- ciò comporta che, una volta accertato un rilevante squilibrio economico tra le parti, deve accertarsi che tanto sia il frutto delle scelte condivise, assunte in costanza di matrimonio, e del contributo fornito dal coniuge che richiede l'assegno divorzile, tenuti presenti in tale valutazione la durata del vincolo coniugale (e ciò sul presupposto che, in costanza di detto vincolo, devono ritenersi essere stati coordinati tra loro da un lato il lavoro domestico, di cura e di accudimento della casa e della prole, e dall'altro il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare), oltre che l'età dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 21926/2019).
- in merito a tale valutazione, l'articolo 5, comma 9, l. n. 898/70 (che impone ai coniugi, nei giudizi divorzili, di presentare non solo le dichiarazioni dei redditi, ma anche ogni altra documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio personale comune), impone alle parti un comportamento di lealtà processuale particolarmente pregnante, in relazione al quale la parte deve ritenersi onerata del deposito anche di documenti che sarebbero contrari ai propri interessi.
L'applicazione del canone normativo sopra ricordato, unitamente a quanto affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, induce questo Collegio a ritenere non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente.
A mente dei sopra richiamati principi in punto di ripartizione dei rispettivi oneri probatori, nella specie, quand'anche si procedesse alla valutazione della sussistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, si osserva che in ogni caso le risultanze processuali non hanno consentito di dirsi provato il nesso eziologico tra le scelte compiute dai coniugi di comune accordo e nell'interesse della famiglia in costanza di matrimonio, e la disparità economica attuale eventualmente esistente tra i coniugi, non potendo quindi darsi seguito alla domanda avanzata dalla resistente.
Non risulta puntualmente specificato quali fossero le aspettative e le concrete possibilità
5 lavorative cui la abbia rinunciato nella prospettiva della conduzione della vita famigliare, CP_1 in correlazione con gli studi effettuati e con le esperienze pregresse svolte nel mondo del lavoro, non essendo emersa alcuna rinuncia ad aspirazioni professionali della stessa che, a causa del matrimonio, sarebbero state compromesse.
Né possono ritenersi emerse, nel presente giudizio, necessità assistenziali della richiedente, la quale non ha comprovato di essere priva di mezzi di sussistenza, né di trovarsi nell'impossibilità di procurarseli, impossibilità derivante anche da pregresse scelte collocabili nel modello familiare adottato dai coniugi nel corso del matrimonio e tali da condizionare realmente le prospettive di vita future della richiedente l'assegno.
Per tutte le ragioni sopra esposte, fermi per il passato i provvedimenti provvisori ratione temporis vigenti, ritenuti insussistenti in fatto e in diritto i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, la domanda avanzata dell'odierna resistente non merita accoglimento.
La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
639/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: preso atto che con la sentenza non definitiva n. 1013/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. e C.F._1 Controparte_1 C.F._2 residente in [...] contratto in Palestrina (Rm) il 27.8.1989, e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Palestrina atto n. 40, p I, serie A anno 1989, con ordine di annotazione della sentenza, così decide: rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale e di assegno divorzile di Controparte_1 dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale Teams del 9.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli
6