Ordinanza collegiale 22 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 21620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21620 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21620/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13459/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13459 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Mariantonietta Calligaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del provvedimento della Questura di Roma del 14 ottobre 2022 recante diniego di rinnovo di porto d’armi per uso sportivo;
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. TH GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente impugnava l’atto col quale veniva respinta l’istanza intesa ad ottenere il rinnovo del porto di fucile ad uso sportivo.
2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, dopo il deposito del provvedimento di «revoca in autotutela» del decreto col quale era stata rigettata la richiesta di rinnovo del porto di fucile, veniva dichiarata improcedibile alla camera di consiglio del 14 marzo 2023.
4. Senza ulteriore attività difensiva delle parti, la causa passava in decisione all’udienza del 21 novembre 2025.
5. Alla luce dell’intervento in autotutela dell’amministrazione risulta chiara la cessazione della materia del contendere.
6. Viceversa, non può essere accolta la domanda di risarcimento dei danni (formulata unicamente nell’epigrafe e nelle conclusioni del ricorso) attesa la totale carenza di elementi a supporto della medesima.
7. Le spese, stante la natura della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, cosí provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
- compensa integralmente le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SS ET, Presidente
TH GG, Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH GG | SS ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.