Articolo 2 della Legge 9 aprile 1990, n. 99
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 maggio 1990
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dallo scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'accordo.
Entrata in vigore il 3 maggio 1990