Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Chiara Fusco, Gennaro Maria Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensiva
a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 24 dicembre 2024, con cui la Prefettura di Avellino ha disposto a carico del ricorrente il divieto, ai sensi dell’art. 39 TULPS, di detenere qualsiasi tipo di arma, munizioni materiale esplodente, decretando, altresì, la confisca delle armi detenute in caso di mancata cessione delle stesse entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento.
b) della nota di avvio del procedimento del 7 novembre 2024;
c) degli atti preordinati, conseguenti o comunque connessi con quello che precede tra cui l’informatica Cat. 6F/Div. PASI/2024 del 21 ottobre 2024 - sconosciuta al ricorrente - con cui la Questura di Avellino ha proposto l’adozione del provvedimento ex art. 39 TULPS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. EL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22 febbraio 2025 e depositato il 21 marzo 2025 , il ricorrente impugna il provvedimento, notificato il 24 dicembre 2024, con cui il Prefetto di Avellino ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.
L’impugnato provvedimento è motivato in ragione della misura cautelare degli arresti domiciliari di cui il ricorrente è risultato destinatario il 29 aprile 2024 “poiché indagato per il reato di cui agli artt. 110, 81, 61 n. 9, 512 bis , 416 bis 1 del c.p. (concorso nel reato continuato relativo al trasferimento fraudolento di valori, con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di poteri e/o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione e per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.)”.
Il ricorrente, che presta servizio nella Polizia di Stato, ha svolto in passato un’intensa attività investigativa e ha ricevuto numerosi encomi per la partecipazione a operazioni di cruciale importanza, è stato infatti coinvolto nella citata inchiesta, essendone stata rilevata la partecipazione alla gestione di una società commerciale originariamente costituita, secondo l’accusa, per eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
L’ordinanza applicativa della misura cautelare, confermata con ordinanza del Tribunale del riesame, è stata poi annullata dalla Corte di Cassazione con provvedimento il cui dispositivo è stato depositato già prima dell’adozione del provvedimento, circostanza evidenziata dal ricorrente in sede procedimentale; le motivazioni, successivamente depositate, hanno rilevato l’assenza di accordi finalizzati ad agevolare l’intestazione fittizia di beni, di modifiche di composizioni societarie o di intestazioni fittizie di beni destinati all’attività societaria.
Il Tribunale ha successivamente revocato la misura cautelare e il Capo della Polizia ha quindi revocato la sospensione cautelare dal servizio disposta nei confronti del ricorrente in ragione della citata misura.
2. Il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato adeguatamente tutte le circostanze relative alla vicenda e, in particolare, il provvedimento della Corte di Cassazione che ha sconfessato l’impianto accusatorio posto a fondamento della misura cautelare, considerato che l’unico elemento posto alla base del provvedimento impugnato è proprio la misura cautelare applicata al ricorrente e che da tale misura l’Amministrazione ha peraltro fatto discendere in maniera diretta e immediata il contestato divieto. L’Amministrazione, inoltre, non ha valutato che il reato contestato, non essendo incentrato su una condotta violenta, non costituisce indice di possibile abuso delle armi né che il ricorrente non ha mai posto in essere azioni da cui poter dedurre un pericolo di abuso delle armi ma è stato anzi vittima di minacce e atti intimidatori, con la conseguenza che la disponibilità delle armi costituisce presidio di sicurezza per sé e i propri congiunti.
3. Si è costituita l’Amministrazione con memoria di forma.
4. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza amministrativa che il possesso da parte di un cittadino di un’arma o l’utilizzo della medesima, non rientra nello “statuto ordinario dei diritti della persona appartenenti al singolo”, ma costituisce un quid pluris accordato in deroga al generale divieto di cui agli artt. 699 c.p. e 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110, la cui concessione risente della necessità che, stante il pericolo in nuce del possesso e dell’utilizzo dell’arma, l’Amministrazione si cauteli mercé un giudizio prognostico che ex ante sia in grado di escludere la possibilità di abuso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 13 gennaio 2025, n. 175; Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 2024, n. 1453; Consiglio di Stato, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 6565).
Al riguardo, la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza del 16 dicembre 1993, n. 440, ha affermato che “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ”, osservando, altresì, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Ne discende che è assunto pacifico che le autorizzazioni di polizia possano essere denegate a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta (artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.) e che possa esser ricusato alle persone ritenute capaci di abusarne (artt. 39 e 43, ultimo comma, T.U.L.P.S.).
I parametri appena richiamati delineano la cornice normativa di inquadramento della fattispecie in esame; in particolare l’art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. -OMISSIS-, stabilisce che “il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”.
Sia il provvedimento questorile di diniego di porto d’armi sia quello prefettizio di divieto di detenzione di armi postulano un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, ovvero sulla potenziale capacità dello stesso di abusarne. Tale valutazione costituisce espressione dell’ampia discrezionalità che viene in rilievo in subiecta materia , atteso che lo scopo del giudizio di affidabilità, di natura prettamente cautelare e non sanzionatoria, è quello di prevenire gli abusi, nonché i sinistri involontari, che potrebbero aver luogo a causa della titolarità del porto d’armi in capo a soggetti non pienamente affidabili (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 6614).
Più in particolare, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi e del detentore di armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi in quanto l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2025, n. 7176).
6. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha posto a fondamento del provvedimento impugnato unicamente la misura cautelare applicata al ricorrente, in sé considerata, senza alcuna valutazione delle circostanze di fatto e, soprattutto, delle condotte che hanno dato luogo alla stessa.
Infatti, l’inaffidabilità del ricorrente è dedotta, senza alcun ulteriore e più approfondito apprezzamento, dalla misura cautelare di cui è stato destinatario e non dalle vicende che hanno indotto l’Autorità giudiziaria alla sua applicazione, facendone discendere l’adozione dell’impugnato provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente mediante un automatismo che non risulta ammesso dalla giurisprudenza.
Dalla sola misura cautelare applicata, non supportata da altri elementi atti a evidenziare profili rilevanti della personalità e del comportamento del ricorrente, non è possibile dedurre evidenti indici di non buona condotta e di inaffidabilità, specie se si considera che non si fa questione di reati di violenza contro le persone o le cose e che l’ordinanza del GIP, sebbene confermata dal Tribunale del riesame, è stata invece sconfessata dalla Corte di Cassazione, addirittura mettendo in dubbio la rilevanza penale della condotta ascritta al ricorrente.
Pertanto l’Amministrazione ha omesso una compiuta valutazione delle vicende che hanno riguardato il ricorrente (seppur ampiamente descritte nell’ambito dell’ordinanza custodiale) e non ha evidenziato, nell’ambito delle stesse, elementi che possano costituire indice di non buona condotta o di inaffidabilità.
Il difetto di istruttoria e di motivazione risulta ancor più evidente se si considera che la medesima Amministrazione non ha considerato che la Corte di Cassazione, già nel corso del procedimento amministrativo, ha annullato l’ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava l’ordinanza del GIP e che tale annullamento risultava dal dispositivo pubblicato ben prima dell’adozione del provvedimento impugnato e correttamente segnalato dal ricorrente nell’ambito delle memorie procedimentali.
7. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve le eventuali ulteriori valutazioni dell’Amministrazione.
I profili di peculiarità della controversia, connessi all’origine del provvedimento impugnato in un atto dell’Autorità giudiziaria applicativo di una misura cautelare di arresti, consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA EZ, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
EL SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SI | SA EZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.