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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr.
RO LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 945/2025 del R.A.C.C. in data 21/05/2025, introdotta d a
- (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv. VASSALLO SILVIA e LAVEZZO LUCA, elettivamente domiciliata all'Indirizzo Telematico dell'avv. VASSALLO
SILVIA
RICORRENTE
c o n t r o
- (C.F. Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MISIANI ALESSANDRO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in VIALE
CAVOUR 50, Pt_2
- (C.F. ), con il Parte_3 C.F._2
patrocinio dell'avv. POLIZZI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in VIA DEGLI ARMARI, 18
Pt_2
RESISTENTI
e c o n t r o
Pag. 1 - (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ILARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in VIALE PREMUDA 10 MILANO
TE CH
avente per oggetto: Responsabilità professionale, viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 19 novembre
2025, di seguito integralmente riportate
- per : “Piaccia al Tribunale Ill.mo, Parte_1
contrariis reiectis, accertata e dichiarata, per i motivi indicati nel presente atto, la responsabilità medica del dott. Parte_3
e/o della , in persona del Parte_2
liquidatore pro-tempore, relativamente ai fatti indicati nel presente atto, per l'effetto condannare il dott. e la Parte_3 [...]
secondo il proprio titolo e Parte_2
responsabilità, anche in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, dei danni non patrimoniali quantificati in € 7.909,62 dei quali € 5.790,37 per danno biologico permanente, € 800,98 per danno biologico temporaneo, € 1.318,27 per danno morale al 20%, oltre ad € 524,00 per spese mediche specialistiche, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia o a seguito di istruttoria, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria. Condannare altresì i resistenti, secondo il proprio titolo e responsabilità, anche in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di €
11.278,49 di cui € 5.014,49 quali compensi per i CCTTUU nel procedimento n. 383/24 RG, € 286,00 per contributo unificato e marca da bollo per l'iscrizione a ruolo del procedimento ex art. 696
Pag. 2 bis cpc, € 5.490,00 per spese di consulenza medico legale di parte e di assistenza nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 383/24 RG eseguita dai dottori e € 488,00 per spese di Per_1 Persona_2
consulenza medico legale del dr. ovvero quella maggiore o Per_3
minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Accertata e dichiarata, per i motivi indicati nel presente atto, la responsabilità medica del dott. e/o della Parte_3 Parte_2
, in persona del liquidatore protempore, relativamente ai
[...]
fatti indicati nel presente atto, per l'effetto dichiarare risolto per inadempimento il contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti e condannare i medesimi alla restituzione, in favore della ricorrente, degli importi da essa corrisposti per gli interventi male eseguiti e per le spese mediche specialistiche connesse a detti interventi per un totale di € 8.093,00 dei quali € 5.404,00 a carico del dr. ed € 2.689,00 a carico della Parte_3 [...]
, ovvero quella maggiore o minore somma che Parte_2
sarà ritenuta di giustizia o a seguito di istruttoria, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi sia del presente giudizio che del giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. n. 383/2024 RG, dei quali si chiede la distrazione.”
- per : Parte_2
“Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa ritenere e dichiarare che il convenuto resistente nulla deve a parte ricorrente per la Parte_2
sua totale assenza di responsabilità, diretta o indiretta, ai fatti di cui alla presente causa. Il tutto con vittoria di spese, onorari e compensi professionali sia del presente giudizio che del giudizio di consulenza
Pag. 3 tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc n. 383/2024 RG dei quali si chiede la distrazione”
- per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_3
contrariis reiectis, In via principale, previo accertamento che non sussiste alcuna responsabilità in capo al Dott. Parte_3
respingere tutte le domande formulate nei confronti dello stesso in quanto infondate in fatto e diritto, sia nell'an che nel quantum;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande formulate dalla ricorrente dovessero risultare anche solo parzialmente fondate ed essere ritenuta la sussistenza di responsabilità in capo al Dott. in ordine ai fatti di cui è causa, accertata la Parte_3
vigenza del rapporto assicurativo in essere con
[...]
condannare quest'ultima, in persona del proprio Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme che il
Tribunale di Ferrara, vorrà eventualmente indicare quale risarcimento a favore di parte attrice ad esito dell'istruttoria processuale, manlevando da ogni pretesa o richiesta il Dott.
[...]
Fatta ogni riserva, e con vittoria di spese, competenze ed Parte_3
onorari ivi compresi accessori e rimborso forfettario”.
- per “Piaccia all'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare NEL MERITO In via principale - previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi della dottor in quanto Parte_3
non provata nonché del tutto infondata in fatto ed in diritto, per tutti
i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di manleva formulata dall'Assicurato nei
Pag. 4 confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del chiamante, dottor Parte_3
limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor con esclusione di quella parte di Parte_3
responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionati a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale indicato nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito. Con compensazione delle spese di lite.” letto l'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ha convenuto Parte_1
in giudizio il dr. e “ al fine Parte_3 Parte_2
di ottenere la condanna in solido per gli asseriti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del negligente trattamento sanitario
Pag. 5 posto in essere dal professionista, nonché l'accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto di prestazione d'opera intercorso tra le parti con condanna alla restituzione degli importi pagati.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
a) di essersi sottoposta, in data 8 febbraio 2017, ad un intervento di “mastopessi con mastoplastica additiva bilaterale”, eseguito dal dr. presso la clinica Parte_3 [...]
Parte_2
b) di essere stata dimessa il giorno successivo, e di aver riscontrato un'asimmetria tra la mammella destra e la sinistra;
c) che, in conseguenza dell'accertamento dell'asimmetria mammaria, effettuato mediante ecografia in data 1 marzo 2017, si era sottoposta ad un intervento di “revisione di mastopessi – mastoplastica additiva”, eseguito in data 7 marzo 2017;
d) che, persistendo l'asimmetria mammellare – previa esecuzione di un ulteriore esame ecografico bilaterale in data 13 marzo
2018 – si era nuovamente rivolta al dr. Parte_3
e) che, il 27 marzo 2018, era stata confermata l'asimmetria e che, in pari data, era ricorsa ad un ulteriore intervento chirurgico di
“revisione della mastoplastica additiva”;
f) che, a causa di una reazione cutanea, erano state necessarie medicazioni sino al 20 aprile 2018;
g) che, in data 11 luglio 2018, era stato rimosso un punto di sutura al polo inferiore della mammella sinistra.
Tanto premesso, ha dato atto di aver istaurato un Parte_4
procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. (R.G. 383/2024) e, sulla scorta della relazione peritale (redatta dal dr. e Persona_4
dal dr. ha introdotto il presente giudizio, al fine di far Persona_5
Pag. 6 accertare la responsabilità solidale, sia della struttura e sia del medico resistente, quantificando i danni subiti in euro 7.909,62 (a titolo di danni non patrimoniali) ed euro 11.985,87 (a titolo di danni patrimoniali), oltre alla restituzione del prezzo corrisposto per l'intervento complessivo pari ad euro 8.093,00 e alla rifusione delle spese di sostenute. CP_3
Con comparsa di costituzione e di risposta si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto da Parte_2
controparte e chiedendo l'accertamento della totale assenza di responsabilità in relazione ai fatti oggetto del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e di risposta si è costituito il dr. chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla Parte_3
chiamata in causa della propria compagnia assicurativa “
[...]
e, nel merito, il rigetto delle domande formulate Controparte_2
dalla ricorrente;
in subordine ha chiesto di essere manlevato dalla compagnia assicuratrice.
Con comparsa di costituzione e di risposta si è costituita in giudizio “ chiedendo, in via Controparte_2
principale, il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti – ivi compresa quella formulata dal dr. – e, in via Parte_3
subordinata, la limitazione della propria responsabilità risarcitoria ai soli danni che dovessero essere accertati nel corso del giudizio, risarcibili ai sensi della polizza e, comunque, riferibili alla quota di pregiudizio imputabile direttamente e personalmente al dr. Parte_3
Alla prima udienza, celebratasi in data 19 novembre 2025, il
Giudice ha invitato le parti a discutere oralmente e a precisare le conclusioni, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
2. Responsabilità sanitaria – inquadramento generale
Pag. 7 2.1 Sul tema della responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività sanitaria è intervenuta la legge n. 24 dell'8 marzo 2017, denominata anche legge , la quale ha varato un'importante riforma CP_4
introducendo un sistema a doppio binario riguardante la responsabilità della struttura sanitaria e quella dei professionisti ivi operanti.
2.2. La novella legislativa, a conferma dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, inquadra nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria da inadempimento del contratto c.d. di spedalità, ai sensi dell'art. 1218 c.c.: in forza di tale negozio, infatti, la stessa – a fronte dell'accettazione del paziente – si impegna a fornire una serie di prestazioni di assistenza sanitaria, mettendo a disposizione di quest'ultimo il proprio personale sanitario nonché le attrezzature e le cure necessarie.
Ne consegue, pertanto, che la struttura risponde ex art. 1218 c.c. per le prestazioni autonomamente assunte con il contratto di spedalità, sia con riguardo agli obblighi di protezione inerenti all'aspetto organizzativo-strutturale, sia con riguardo alle conseguenze derivanti da condotte dolose o colpose poste in essere dai medici di cui si avvale
(Cass., n. 1620/2012: “la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano
dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c.,
ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale”).
2.3 Diversamente, la responsabilità del medico è stata normativamente ricondotta nell'ambito dell'art. 2043 c.c. - in macroscopica contrapposizione rispetto agli approdi giurisprudenziali che avevano mutuato dalla giurisprudenza teutonica l'istituto del
“contatto sociale”, in un'ottica di maggiore tutela della vittima – con il dichiarato intento di contemperare le esigenze risarcitorie con quelle
Pag. 8 di regolare svolgimento della professione sanitaria, improntata, quale conseguenza del contenzioso giudiziario, alla cosiddetta medicina difensiva.
L'art. 7, III comma della citata, tuttavia, ha ribadito la responsabilità contrattuale del sanitario allorché stipuli un contratto di opera professionale con il paziente (“l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 Codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il
paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto
della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della
presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6
della presente legge”). 2.4 Ciò posto, l'applicazione della regola generale dell'onere probatorio, impone al danneggiato di dar prova della stipulazione del contratto di spedalità, con particolare rigore allorché il ricovero sia stato in una struttura privata, attraverso la produzione del contratto sottoscritto ovvero la dimostrazione di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che attestino il perfezionamento del negozio orale o per fatti concludenti;
la mera messa a disposizione dei locali per l'espletamento dell'attività sanitaria concordata con il professionista non configura di per sé la stipulazione di un contratto con la società.
3. Responsabilità dei soggetti coinvolti
Delineata la cornice normativa, risulta opportuno soffermarsi sulla qualificazione dei rapporti intercorsi tra la paziente, il medico operante e la struttura sanitaria evocati in giudizio.
La ricorrente ha dichiarato di essersi rivolta, per il sollevamento delle mammelle, al dr. il quale ha concordato personalmente Parte_3
l'intervento chirurgico, programmandolo presso la clinica Parte_2
[...]
3.1 Gli esiti istruttori evidenziano che si sono perfezionati due distinti ed autonomi contratti: il primo intercorrente tra e il Parte_1 dr. avente ad oggetto l'esecuzione dell'intervento Parte_3 chirurgico-estetico; il secondo fra la paziente e la struttura Pt_2
Pag. 9 riguardante esclusivamente operazioni strumentali ed Parte_2 ancillari all'attività operatoria in senso stretto.
Segnatamente, nel caso di specie, le circostanze fattuali emerse consentono di affermare che il contratto concluso tra la Pt_1
e il dr. avesse ad oggetto l'intero percorso
[...] Parte_3 chirurgico, comprensivo della fase preoperatoria e della fase esecutiva
– data dalla realizzazione di una mastopessi e mastoplastica additiva – con conseguente applicabilità dell'art. 1228 c.c. per le attività chirurgiche poste in essere dal professionista.
La circostanza è avallata dai pagamenti per l'operazione chirurgica effettuati dalla ricorrente direttamente a favore del dr.
[...]
e dall'emissione della fattura da parte di quest'ultimo con Parte_3 indicazione della propria partita I.V.A., diversa da quella della struttura (cfr. doc. 9 fascicolo di parte ricorrente).
Assume altresì valore probatorio decisivo il contenuto delle fatture emesse dal dr. aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie Parte_3 dallo stesso eseguite (cfr. doc. 9 fascicolo di parte ricorrente).
Se il rapporto contrattuale, avente ad oggetto l'operazione chirurgica, fosse effettivamente intercorso tra la paziente e la Parte_2
i pagamenti avrebbero dovuto essere corrisposti in favore di
[...] quest'ultima, sul conto a questa intestato e le relative fatture avrebbero dovuto essere emesse direttamente dalla medesima struttura sanitaria (conf. Trib. Ferrara, 3 settembre 2019 n. 1092).
3.2 Dalla documentazione prodotta in atti si evince, per contro, la prova della stipulazione di un contratto tra la paziente e la Parte_2 avente ad oggetto esclusivamente attività strumentali
[...] all'intervento chirurgico.
La struttura sanitaria, invero, si è limitata a mettere a disposizione della paziente e del medico i locali, le attrezzature sanitarie ed il personale paramedico e medico di ausilio.
È pacifico che il dr. libero professionista, non aveva alcun Parte_3 rapporto di collaborazione con la essendosi Parte_2 quest'ultima limitata, sulla base di un autonomo contratto, a fornire locali e mezzi.
Né è stato allegato dalle parti che la paziente si fosse rivolta per
Pag. 10 l'intervento chirurgico alla struttura sanitaria con un successivo potere di individuazione del professionista che avrebbe svolto l'intervento; né, infine, che la dovesse effettuare un controllo Parte_2 dell'operato del chirurgo.
Quest'ultima circostanza è corroborata sia dal contenuto dei documenti contabili allegati da parte ricorrente (cfr. doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente), sia dalla cartella clinica della paziente
(cfr. doc. 1 fascicolo di parte ricorrente), sia infine dalle valutazioni operate dai ctu. (cfr. pag. 94 della relazione).
Limitata la responsabilità della struttura alle obbligazioni assunte contrattualmente, si deve escludere la fondatezza della domanda poiché non è stato allegato né provato un danno conseguente al malfunzionamento delle attrezzature messe a disposizione, ovvero al negligente operato del personale paramedico o ausiliario dipendente.
3.3 Esclusa la responsabilità della struttura, occorre verificare se l'evento dannoso sia eziologicamente connesso alla condotta del dr.
e se questa sia ascrivibile a titolo di colpa al sanitario. Parte_3
L'istruttoria si è dipanata attraverso una consulenza tecnica d'ufficio percipiente svoltasi nell'ambito del procedimento di cui all'art. 696 bis
c.p.c.
Le conclusioni degli ausiliari del Giudice - ritenute pienamente condivisibili in quanto logicamente argomentate - hanno evidenziato la sussistenza di una responsabilità imputabile al dr. Parte_3
Da un lato, la condotta, pur migliorando la situazione pregressa, ha determinato un'asimmetria del seno, così frustrando la finalità primaria dell'intervento richiesto dalla paziente;
dall'altro, tale asimmetria è risultata non fisiologica, ma patologica.
In particolare, i CTU hanno constatato che: “risulta impossibile di potere stabilire cosa sia successo dopo il primo intervento, considerando comunque che la paziente è stata rioperata ad un solo mese da questo, fatto che sta a dimostrare la necessità e l'urgenza di tale procedura, il prosieguo della storia della paziente appare ben definibile.” (Cfr. pag. 94-95 della relazione peritale, fascicolo di parte ricorrente;
nonché pag. 107 in cui si legge: “del perché, a distanza di 30 giorni dall'intervento del giorno 08.02.2017. si sia dovuti reintervenire in data 07.03.2017
(2° intervento) va comunque considerato per dovere di precisione che sono presenti agli Atti due certificazioni che possono indirizzare sulle cause del ricovero e cioè la
Pag. 11 diagnosi di ammissione della paziente in data 07.03.2017: “Asimmetria mammaria dx>sn” e l'Esame Obiettivo Locale redatto nella cartella clinica di questo ricovero e cioè: “Evidente asimmetria mammaria maggiore a destra”. Si tratta in sostanza della morfologia mammaria descritta all'atto del ricovero che rappresenta l'esito dell'intervento del giorno 08.02.2017, in cui risulta evidente una ptosi maggiore a livello della mammella destra e quindi, assai presumibilmente, una ptosi del complesso areola/capezzolo della stessa mammella.”).
Hanno affermato altresì che: “risulta che già dal primo periodo postoperatorio fu notato dalla paziente una ptosi mammaria dx con relativa asimmetria mammaria. Questo fatto è stato confermato dal Dott. tanto Parte_3
è vero che lo stesso ha provveduto a ricoverare nuovamente la paziente in data
07.03.2017 (ad un mese dal precedente intervento) per evidente asimmetria mammaria maggiore a destra e ad operarla di revisione per mastoplastica additiva asimmetrica” (Cfr. pag. 91 della relazione peritale, fascicolo di parte ricorrente).
Sotto il profilo del nesso eziologico, i CTU hanno rappresentato che: “il quadro iatrogeno derivante dal mancato esito migliorativo rappresentato dalla asimmetria mammaria tuttora persistente seppur di moderata entità, è in nesso di causalità con gli interventi chirurgici in esame” (cfr., pag. 94 della relazione peritale).
Di talché è conseguentemente imputabile al medico una condotta colposa, consistita in una negligenza, imprudenza e imperizia, nell'esecuzione degli interventi chirurgici nei confronti della paziente.
Nell'elaborato peritale i consulenti hanno escluso qualsivoglia nesso causale tra la condotta post-operatoria assunta dalla paziente e il danno da questa subito (cfr. pag. 99 della relazione, in cui si legge:
“non si evidenziano nei comportamenti post-operatori esperiti da parte della paziente elementi capaci di incidere sul quadro iatrogeno riscontrato”), così escludendo in nuce qualsivoglia applicabilità dell'art. 1227 c.c.
Peraltro, i consulenti hanno concluso che, pur permanendo il danno subito dalla paziente, i due ulteriori interventi chirurgici hanno determinato un miglioramento rispetto alla condizione preoperatoria, sebbene il risultato conseguito non corrisponda all'esito auspicato dalla stessa (cfr. pag. 93 della relazione: “la morfologia delle mammelle documentata all'atto della visita peritale rappresenta il risultato a 6 anni e 4 mesi dall'ultimo intervento e risulta compatibile con interventi di tale genere a quella distanza di tempo ed è comunque migliorativo rispetto alla morfologia mammaria
Pag. 12 iniziale”).
3.3.1 Sotto il primo profilo, la chirurgia a scopi meramente estetici è inquadrabile nelle obbligazioni di risultato, sicché allorché non sia possibile il raggiungimento della finalità perseguita è onere del sanitario astenersi dall'intervento ovvero informare compiutamente la paziente della circostanza.
Nel caso in esame, i ctu hanno dato atto che l'asimmetria mammaria non è stata completamente corretta, ed è tutt'ora in parte presente
(cfr. pag. 93 della relazione: “l'unica cosa che non è mai stata corretta nei vari interventi subiti risulta l'asimmetria mammaria, tutt'ora presente, nonostante questa rappresentasse per la paziente uno dei motivi di disagio per cui richiedeva la correzione delle mammelle”).
Inoltre, in risposta alle osservazioni pervenute dai c.t. di parte resistente dr. hanno specificato che: “non esistono due Parte_3 mammelle uguali, che un'asimmetria di posizione areolare di entità minima o media può essere considerata normale, ma nel caso specifico della Sig.ra , Pt_1 anche considerando il fatto che l'asimmetria mammaria e l'anisotelia conseguente rappresentavano per la paziente un elemento di disagio per il quale chiedeva la correzione del difetto, tale condizione non è risultata mai corretta in tutta la serie di interventi subiti. La paziente desiderava che le due areole mammarie fossero poste ad uno stesso livello in maniera duratura (si badi bene riguardo l'asimmetria areolare tout court), ma a causa di una ptosi postoperatoria destra insorta in tempi molto vicini agli interventi di mastopessi subiti si è prodotta in tutti i casi un'anisotelia più o meno evidente. Alla paziente non è mai stato detto nulla riguardo a queste eventualità; costei attendeva che il suo problema fosse risolto.
Riteniamo che già dopo l'intervento del 07.03.2017 l'operatore avrebbe forse potuto riformulare l'informazione alla paziente, proprio alla luce del risultato di quell'intervento, specificando che non avrebbe potuto garantire una adeguata correzione dell'anisotelia presente perché questa si sarebbe potuta ripresentare in interventi correttivi futuri. Un'alternativa avrebbe anche potuto essere quella di non operare più la paziente, motivando il perché, potendosi supporre già dopo il ricovero del 07.03.2017 che l'anisotelia delle due areole si sarebbe ragionevolmente potuta ripresentare in interventi correttivi secondari”, cfr. pag. 108-109 della relazione).
3.3.2 Sotto il secondo, la possibilità di emendare parzialmente gli esiti dell'intervento chirurgico (cfr. p. 97 della CTU: “E' possibile un intervento chirurgico migliorativo della asimmetria presente nella Paziente con un costo presumibile di euro 5000 (cinquemila). Trattasi di intervento di bassa-media
Pag. 13 difficoltà, trattandosi di un quarto intervento. L'emendamento migliorativo prospettabile, salvo complicazioni, puo' stimarsi intorno al 50-70%”)dimostrano come l'attività sanitaria non sia stata svolta diligentemente;
fermo restando che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., era onere del medico provare l'insussistenza di profili di negligenza che, come detto, emergono dagli esiti operatori stabilizzati nel tempo e dalla attuale migliorabilità attraverso un ulteriore intervento chirurgico.
Alla luce di quanto esposto ne deriva che, accertato il grave inadempimento del professionista nei confronti della ricorrente, deve altresì essere accolta la domanda di risoluzione del contratto stipulato tra il dr. e con la conseguente restituzione, Parte_3 Parte_1 in virtù dell'effetto retroattivo, delle sole somme versate in esecuzione del predetto contratto. Al contrario, le somme inerenti alla prestazione effettuata dalla non possono essere oggetto di Parte_2 ripetizione, stante l'assenza di responsabilità della struttura per le ragioni sopra indicate.
4. Il danno e la sua liquidazione
4.1 Relativamente al quantum debeatur deve rilevarsi che il danno non patrimoniale, nei limiti accertati dai ctu, deve essere liquidato - trattandosi di lesioni di lieve entità – sulla base dei criteri risarcitori previsti dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), come aggiornati, da ultimo, con il
D.M. 18 luglio 2025.
L'applicazione di tali parametri tabellari è conforme ai principi enunciati dalla Suprema Corte (Cfr. Cass., n. 28990/2019: “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del
2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005
(Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di
Pag. 14 discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”).
Ciò posto, la relazione peritale evidenzia che nel caso de quo: “sussiste nella fattispecie un danno biologico permanente valutato nella sua componente statica e dinamico relazionale del 5% (cinquepercento) secondo i più consolidati barhemes di riferimento (SIMLA, Ed RÈ
2016). Non sussistono elementi per poter riconoscere un danno psichico in nesso causale con gli eventi oggetto della presente vertenza. Da riconoscere inoltre un periodo di ITT di 2 (due) giorni e di ITP al 50% di 25 giorni” (cfr. pag. 96 della relazione).
Segnatamente, i CTU hanno individuato il danno nei seguenti termini:
a) Danno biologico temporaneo totale per giorni 2;
b) Danno biologico temporaneo parziale per giorni 25 al 50%;
c) Danno biologico permanente nella misura del 5%.
La quantificazione del danno è conseguentemente pari ad euro
8.937,63 (Età della danneggiata anni 47; punti di invalidità 5% pari ad euro 5.888,78; Temporanea totale pari ad euro 112,36; Temporanea parziale al 50% giorni 25 pari ad euro 702,25).
Occorre inoltre verificare se sia riconoscibile altresì il danno morale ovvero la sofferenza intima, lo stato di afflizione conseguente alla lesione del diritto alla salute, potendosi far riferimento, per giurisprudenza costante, alla prova indiretta presuntiva (cfr. Cass., n.
26751/2017; Cass., n. 25164/2020; Cass., n. 9849/2025).
Sebbene la Suprema Corte affermi che nelle microlesioni statisticamente il danno morale debba ritenersi compreso nel danno biologico (cfr. Cass. n. 25164/2020: “per lo più ove non è riconosciuto si basa sul principio espresso dalla S.C. (Cass., 6444/2023) che ha affermato che nelle lesioni di modesta entità vi è una sorta di presunzione dell'inclusione della sofferenza nell'aspetto del danno biologico, salvo che la parte non alleghi e provi tale autonomo pregiudizio”), nel caso di specie si ritiene vi siano elementi indiziari che consentono di riconoscere altresì tale componente di danno come autonoma e causalmente riconducibile ai negligenti trattamenti chirurgico-estetici, non inclusa nell'accertata compromissione del bene salute, ivi compresi i connessi profili relazionali.
Pag. 15 Segnatamente, le aspettative e la fiducia che la ricorrente ha riposto nelle competenze professionali del dr. nonché nel suo Parte_3 operato, sono state tradite sia dalla sua sottoposizione a plurimi interventi chirurgici, inizialmente non previsti, e sia dalla persistente e irrisolta asimmetria mammaria, determinando una sofferenza soggettiva autonoma e diversa dalla lesione fisica subita e dalle difficoltà relazionali conseguenti (cfr. pag. 95 della relazione: “va rilevato che l'unica cosa che non è mai stata corretta nei vari interventi subiti risulta l'asimmetria mammaria, tutt'ora presente, nonostante questa rappresentasse per la paziente uno dei motivi di disagio per cui richiedeva la correzione delle mammelle”).
L'asimmetria mammaria, tutt'ora sussistente, è un elemento che evidenza una sensazione di disagio percepita dalla ricorrente, anche se non sufficiente per tradursi in un vero e proprio pregiudizio psicologico (cfr. pag. 96 della relazione: “Non sussistono elementi per poter riconoscere un danno psichico in nesso causale con gli eventi oggetto della presente vertenza”); la frustrazione di non aver risolto il problema, nonostante gli interventi chirurgici ai quali si era sottoposta, rappresenta una autonoma voce di danno che deve essere ristorata.
Il danno morale, determinato nella misura del 33,33%, può essere quindi liquidato in euro 2.234,24.
Infine, i consulenti tecnici d'ufficio hanno precisato che, qualora si sottoponga ad un ulteriore intervento Parte_1 chirurgico correttivo, dal costo stimato in euro 5.000,00, è ragionevole attendersi un miglioramento delle condizioni nella misura approssimativa del 50-70% (Cfr. pag. 97 della relazione: “è possibile un intervento chirurgico migliorativo della asimmetria presente nella Paziente con un costo presumibile di euro 5000 (cinquemila). Trattasi di intervento di bassa-media difficoltà, trattandosi di un quarto intervento. L'emendamento migliorativo prospettabile, salvo complicazioni, può stimarsi intorno al 50-70% (correzione della asimmetria mammaria)”.
Tuttavia, non è possibile riconoscere tale voce di danno senza considerare l'incidenza che avrebbe sulla lesione permanente accertata dai CTU.
Per tale motivo viene riconosciuto il danno biologico nella sua interezza, ma non anche i costi per la riduzione dello stesso,
Pag. 16 traducendosi la diversa opzione in un'indebita locupletazione.
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale può essere liquidato in euro 8.937,63, osservandosi come il ricorrente abbia applicato le tabelle prima dell'aggiornamento di luglio 2025 precisando come la richiesta risarcitoria fosse indicativa (“ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”).
4.2 Il danno patrimoniale è rappresentato dai costi inutilmente sostenuti per consentire l'intervento chirurgico.
E documentalmente provato ed è pari:
1) in data 31/08/2016 a titolo di prima visita specialistica, presso la
, per un importo di € 152,00; Parte_2
2) in data 08/02/2017 a titolo di assistenza anestesiologica, presso la
, per un importo di € 2.452,00; Parte_2
3) in data 13/07/2017 a titolo di prestazione di medicina estetica, presso il Dr , per un importo di € 150,00; Per_6
4) in data 13/03/2018 a titolo di esami ematochimici, presso la
, per un importo di € 85,00; Parte_2
5) in data 19/04/2018 a titolo di visita specialistica, presso il Dr.
[...]
per un importo di € 100,00; Per_7
6) in data 20/10/2018 a titolo di visita specialistica, presso il Dr.
[...]
per un importo di € 100,00; Per_8
7) in data 13/10/2022 a titolo di visita specialistica chirurgia plastica, presso il Dr. , per un importo di € 120,00. Persona_9
Il totale delle cui spese congrue, fonte di pregiudizio patrimoniale sofferto dalla ricorrente, ammonta, pertanto, ad euro 3.159,00.
Tali importi sono stati versati alla struttura sanitaria – la quale li ha legittimamente trattenuti in virtù della corretta esecuzione della prestazione – ma debbono essere restituiti dal dr. in Parte_3 quanto si tratta di importi pagati per attività sanitarie risultate inutili proprio in virtù della negligente esecuzione della prestazione da parte del sanitario.
Conseguentemente possono essere a questo imputate quale danno diretto subito ingiustamente da . Parte_1
5. Chiamata in garanzia
Pag. 17 La difesa del dr. era stata autorizzata dal Giudice alla Parte_3 chiamata in causa del terzo indicata Controparte_2 nella comparsa di costituzione e di risposta.
È documentalmente provato in atti che ha stipulato Parte_3 con la polizza “AM Trust MLP – Controparte_2
Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale del Medico” n.
RCM20070011594, con decorrenza dal 1 ottobre 2021 al 1 aprile 2022
(cfr. doc. 1, fascicolo di terzo chiamato).
5.1 In primo luogo, in base all'art.
3.2.22 della polizza – il quale statuisce che “sono comunque escluse dall'Assicurazione le Richieste di Risarcimento per Danni derivanti da inadempienze contrattuali
(es. restituzione compensi)” – si ritiene non operante la clausola con riguardo agli importi che il dr. è tenuto a restituire a Parte_3
in virtù della risoluzione del contratto. Parte_1
5.2 In secondo luogo, non si ritengono condivisibili le argomentazioni di parte resistente volte ad affermare Controparte_2
l'applicazione dell'art.
3.2.2 basato sulla mancanza di operatività della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento del danno
“basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato” (cfr. pag. 8 della polizza).
Nel caso de quo, infatti, la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente connessa ai danni patrimoniali e non patrimoniali trae origine da una condotta colposa del professionista nell'esecuzione dell'operazione chirurgica, concretizzatasi in una negligenza tecnica.
Stante l'operatività della polizza assicurativa va accolta la domanda di manleva del dr. per quanto attiene al risarcimento del danno CP_5 patrimoniale e non patrimoniale.
5.3 In terzo luogo, si ritiene sussistente l'operatività della polizza ai sensi dell'art. 6.2, il quale statuisce che “(…) La società non riconosce le spese sostenute dall per legali o tecnici o consulenti che Parte_5 non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammette comminate all'Assicurato” (cfr. pag. 10 della polizza).
6. Spese di lite
Pag. 18 Le spese del giudizio (sia della fase di merito, sia della fase di cui all'art. 696 bis c.p.c.) seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico della con CP_2 obbligo di rifusione di quanto eventualmente anticipato dalla parte ricorrente.
Le spese della consulenza tecnica di parte ricorrente pari ad euro
5.490,00 sono poste definitivamente a carico del resistente dr.
con obbligo di rifusione di quanto anticipato dalla parte Parte_3 ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. RO
LL, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
945/2025 R.G.:
1) accertata la responsabilità sanitaria di Parte_3
DICHIARA la risoluzione del contratto intercorso tra
[...]
e e per l'effetto lo CONDANNA alla Parte_3 Parte_1
restituzione dell'importo di euro 5.407,25, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, I comma c.p.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) CONDANNA al pagamento a favore di Parte_3
del danno non patrimoniale subito, Parte_1
quantificato in euro 8.937,63, oltre interessi in misura legale sulla somma liquidata, previamente riportata a valori del 2017 in base agli indici ISTAT del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno fino alla data della presente decisione;
3) CONDANNA al pagamento a favore di Parte_3
del danno patrimoniale subito quantificato in Parte_1
Pag. 19 euro 3.159,00, oltre interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, I comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, oltre alla rifusione delle spese di ctp pari ad euro 5.490,00;
4) PONE le spese di ctu definitivamente a carico della
[...]
con obbligo di rifusione di quanto Controparte_2
eventualmente anticipato dalla parte ricorrente;
5) CONDANNA la alla rifusione Controparte_2
a favore di degli importi di cui ai capi 2 e 3 Parte_3
della sentenza;
6) RIGETTA le domande formulate da nei Parte_1
confronti della “ ; Parte_2
7) CONDANNA alla rifusione a favore di Parte_3
delle spese di lite del presente procedimento Parte_1
che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A., nonché delle spese del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. quantificate in € 286,00 per esborsi ed € 2.377,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex
DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
8) CONDANNA a rifondere alla Parte_1 Parte_2
le spese di lite quantificate in euro 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
9) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. RO LL
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