Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3956 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03956/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01947/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1947 del 2025, proposto da
FR GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Riziero Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rocca Sinibalda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Codovini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del PROVVEDIMENTO DI RIFORMA-MODIFICA del 05.11.2024 prot. 3394, notificato il 14.11.2024, avente ad oggetto: “ riforma/modifica dell’ordinanza di sospensione dei lavori e contestuale ripristino stato dei luoghi n. 7 del 29.02.2024, prot. n. 656 notificata al sig. FR GE in data 8.03.2024 emessa dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale e notificata in data 08.03.2024 ”;
2) della ORDINANZA 01.03.2024 PROT. 656 così riformata e/o modificata nella parte dispositiva con il suddetto provvedimento di riforma-modifica 05.11.2024 prot. 3394;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca Sinibalda;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa CE SA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Rocca Sinibalda notificava al Sig. GE FR l’ordinanza n. 7 del 29 febbraio 2024, prot. n. 656, recante ordine di sospensione lavori e ingiunzione di demolizione in relazione ad una serie di interventi abusivi realizzati “ in assenza di permesso di costruire in zona sismica ”, oltre alla contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 20.000.
Le opere contestate consistevano nella realizzazione di: i) una pista pedonale di lunghezza totale pari a circa 250 mt, composta da 5 rampe che collegano il fabbricato di proprietà del Sig. GE ad un pozzo naturale di prelievo di acqua; ii) un manufatto in struttura muraria a delimitazione dell’area adibita alla sistemazione dei bottini di accumulo dell’acqua sorgiva del pozzo; iii) alcuni scalini in cemento, che consentono l’accesso ai contenitori di accumulo dell’acqua del pozzo; iv) un’area pianeggiante di circa 30 mq alla fine della seconda rampa della discesa.
Detta ordinanza veniva impugnata con ricorso pendente sub R.G. n. 5716/2024, in seno al quale questo Tribunale adottava dapprima l’ordinanza n. 2457/2024 del 12 giugno 2024, di accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame, in ragione dell’accertata violazione della “ scansione procedimentale prevista dalla normativa che regola l’esercizio dei poteri di vigilanza in materia urbanistico-edilizia e repressione degli abusi ”, e successivamente la sentenza n. 452/2025 del 10 gennaio 2025, che definiva il giudizio con declaratoria di improcedibilità, dato atto della sopravvenuta adozione dell’ordinanza prot. 3394 del 5 novembre 2024, notificata al Sig. GE in data 14 novembre 2024.
2. Con tale secondo provvedimento, infatti, il Comune disponeva la “riforma/modifica” della parte dispositiva della precedente ordinanza n. 7/2024, limitandosi ad ingiungere la demolizione delle stesse opere abusive precedentemente contestate ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001 e 15 L.R. n. 15/2008, senza la contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria per l’ipotesi di inottemperanza, con la motivazione che trattasi di interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo in zona agricola-boschiva “E2” di P.R.G. e in zona “B16” del P.T.P.R., oltre che in area gravata da vincolo cimiteriale e sismico.
3. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, notificato in data 13 gennaio 2025 e depositato il 7 febbraio 2025, il Sig. GE è insorto avverso il sopraggiunto provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia sulla scorta dei motivi come di seguito rubricati e sintetizzati:
I. “ VIZIO DI FORMA DEL PROVVEDIMENTO DI RIFORMA-MODIFICA DATATO 05.11.2024 PROT. 3394 ”;
II . “ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DI IRRETROATTIVITÀ ”.
Con i primi due motivi il ricorrente lamenta che il nuovo provvedimento avrebbe dovuto limitarsi a modificare la parte dispositiva della precedente ordinanza del 29.02.2024 (essendo stato peraltro adottato sulla scorta della stessa normativa richiamata da quest’ultima), “ della quale dovrebbe perciò formalmente intendersi necessariamente conservata la parte motiva ”, “ ma pur esponendo per la prima volta motivazioni nuove rispetto a quelle di quest’ultima, ne ha però voluto circoscrivere la riformante efficacia alla sola parte dispositiva in tal modo finendo per generare un provvedimento anomalo e viziato di nullità insanabile quanto alla forma e trasgressivo del principio di legalità sostanziale ”, oltre ad avere un’inammissibile efficacia retroattiva;
III . “ ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED INCOERENZA DEL PROVVEDIMENTO 05.11.2024 PROT. 3394. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CHIAREZZA, TRASPARENZA, COERENZA E RAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ”.
Le motivazioni a supporto della nuova ordinanza non sono congruenti con la misura decisionale effettivamente presa, apparendo essa contraddittoria e tale da ingenerare confusione, avendo voluto l’amministrazione “ conservare in vita l’ordinanza precedente del 29.02.24 (ma) fornirla di una nuova veste dispositiva sulla scorta di nuove motivazioni che però appaiono estranee a quelle precedenti ”;
IV . “ VIZIO DI ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ” (indicato con il num. “ 2) ”).
A fronte dell’ordinanza cautelare resa dal T.A.R. il Comune “ anziché emanare, sulla base degli stessi presupposti fatti, un nuovo diverso e autonomo provvedimento, completo cioè sia nella parte motiva che in quella dispositiva, ha voluto invece tentare di “risanare” l’invalidità di quello precedente mediante la formale ed incongruente sostituzione della relativa parte dispositiva ”;
V . “ NULLITÀ DELLA ORDINANZA 01.03.2024 PROT. 656 COSÌ COME FORMALMENTE RIFORMATA E/O MODIFICATA NELLA PARTE DISPOSITIVA CON IL SUDDETTO PROVVEDIMENTO DI RIFORMA-MODIFICA 05.11.2024 PROT. 3394 ” (indicato con il num. “ 4) ”).
L’ordinanza del 1° marzo 2024, prot. n. 656, così come riformata e/o modificata con l’innesto di una nuova parte dispositiva ad opera del successivo provvedimento del 5 novembre 2024, deve ritenersi senz’altro invalida e priva di ogni efficacia “ stante che con tale alchimistica sostituzione risulterebbe violato il principio di irretrottività imposto alla produzione provvedimentale della P.A. ”;
VI . “ VIOLAZIONE DELL’ART.14 L.R. 15/2008 E DELL’ART. 7 L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA O DI PONDERAZIONE ” (indicato con il num. “ 5) ”).
Non sarebbe stata rispettata la normativa dettata dall’art. 14 L.R. n. 15/2008, atteso che l’amministrazione, prima di adottare l’ordine di demolizione e riduzione in pristino, avrebbe dovuto comunicare l’avvio del relativo procedimento, al fine di garantire all’interessato di parteciparvi e fornire opportuni chiarimenti e documentazione;
VII . “ VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990, OMESSA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 338 R.D. 1265 DEL 1934 ” (indicato con i num. “ 6) e 7) ”).
I provvedimenti adottati dall’amministrazione sarebbero privi di adeguata motivazione, non avendo indicato quali delle numerose previsioni normative e/o prescrizioni richiamate nella parte motiva siano state specificamente considerate per applicare indistintamente la sanzione della riduzione in pristino, né adeguatamente descritto l’attitudine lesiva degli interventi contestati, anche tenuto conto che nessuno di essi configura un “edificio” ai sensi dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 in materia di vincolo cimiteriale, trattandosi di opere che non costituiscono nuovi volumi, ma sono funzionali unicamente al ripristino e alla sistemazione di elementi già esistenti (quali recinzioni, muri di sostegno, sistemazioni di superfici e/o di terreni);
VIII. “ ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E/O ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA ” (indicato con il num. “ 4) ”).
Come desumibile dalla relazione tecnica allegata al ricorso (a firma del Geom. Domenico Camilletti), il terreno del ricorrente ricade “ ai margini della fascia di rispetto di 200 m del Cimitero di Posticciola e al margine - comunque a quota inferiore della strada pubblica - dell'area vasta soggetta a vincolo paesaggistico ex art. 134 comma 1 lettera a) del D.lgs. 42/2004 in quanto ricadente nel perimetro del D.M. del 22/05/1985 “Ascrea, Paganico: zone circostanti al Lago del Turano” ”, e sebbene classificato come “boscato” è sempre stato un “seminativo arborato olivetato”; inoltre, vi sarebbe sempre stata non solo una sorgente “a pozzo” (da cui si raccoglieva – e si raccoglie tuttora – acqua per uso domestico, per dissetare gli animali e per usi irrigui campestri), ma anche (tenuto conto della pendenza del terreno e del fatto che il pozzo-sorgente si trova nella zona più bassa di esso) di “ stradine e ripiani per consentire sia l’accesso che la permanenza di persone ed animali domestici ”. Inoltre, “ a protezione del pozzo dalle acque meteoriche, da polveri, terre, ghiaie e fogliami anticamente vi erano quattro pali di legno coperti con fasci di ginestre, sostituite in epoca più recente da lamiere grecate. I gradini per accedere all’area del pozzo erano ricavati in terra ghiaiosa ”.
Ciò premesso, il ricorrente contesta specificamente che: nessuna pista pedonale è stata aperta ex novo nel terreno, in quanto quella contestata dall’amministrazione e composta da 5 rampe altro non è che un percorso esistente da moltissimi anni, “ripulito” e sistemato con l’eliminazione delle piante infestanti senza utilizzo di alcun mezzo meccanico cingolato o gommato, ma “ effettuata a mano con piccone, zappa e pala, senza determinare sbancamenti di sorta ”, di talché trattasi di intervento di ordinaria manutenzione dei fondi agricoli esente dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica ex d.P.R. n. 31/2017 né vietato dal vincolo cimiteriale; il manufatto in struttura muraria altro non sarebbe che un modesto muretto di altezza variabile tra 80 e 110 cm a supporto della rete plastificata e di raccordo con il terreno, privo della caratteristica di sostegno di terra, il tutto per impedire l’accesso agli animali che potrebbero alterare e compromettere la qualità dell’acqua sorgiva; i gradini in prossimità del pozzo, precedentemente realizzati in terra ghiaiosa, sono stati successivamente sistemati con sassi scelti e un modesto strato di calcestruzzo di cemento, con un intervento di “mera ripulitura” che non ha determinato rialzi murari del pozzo preesistente, sicché risultano irrilevanti sia sotto il profilo del vincolo cimiteriale, sia di quello paesaggistico; l’area pianeggiante elencata dal Comune è preesistente e non di nuova realizzazione, in quanto da sempre frapposta tra le due rampe che conducevano dal fabbricato al pozzo, e la sua appariscenza sarebbe dovuta alla ripulitura della vegetazione spinosa in superficie e all’affioramento della breccia calcarea sottostante.
Di conseguenza, non vi sarebbe necessità di conseguire preventivamente alcun nulla-osta.
4. Il Comune di Rocca Sinibalda si è costituito in giudizio con atto del 12 febbraio 2025, depositando in data 1° marzo 2025 documentazione e memoria difensiva, con la quale ha eccepito l’inammissibilità in parte qua del ricorso laddove esperito avverso l’ordinanza di demolizione n. 7 del 2024 nuovamente impugnata, e per il resto il suo rigetto nel merito, insistendo le opere in una zona di rara bellezza e particolare pregio ambientale, naturale e storico, ubicata all’interno della Valle Reatina del Turano, e in area plurivincolata (vincolo paesaggistico, agricolo, idrogeologico e cimiteriale), e soffermandosi sull’assimilazione della nuova ordinanza ad un provvedimento di conferma in senso proprio del precedente ordine demolitorio.
5. La domanda cautelare è stata respinta dalla Sezione con l’ordinanza n. 1472/2025 del 7 marzo 2025 “ in ragione dell’assenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris, atteso che il gravato provvedimento, adottato in riforma/modifica di una precedente ordinanza di demolizione impugnata con separato ricorso (definito nelle more con sentenza n. 452/2025 del 10 gennaio 2025), appare immune dai vivi dedotti dalla parte, avendo intimato la demolizione di opere, ivi compiutamente descritte, realizzate in assenza di titolo abilitativo in area plurivincolata ”.
6. In vista dell’udienza di discussione del ricorso il Comune ha prodotto documentazione (in data 17 dicembre 2025) e memoria ex art. 73 cod. proc. amm. (in data 24 dicembre 2025), con la quale rappresenta che gli interventi sono stati portati a compimento, essendo proseguita l’attività edilizia abusiva, e che il Sig. GE ha medio tempore presentato una richiesta di sanatoria da considerarsi tardiva, essendo abbondantemente decorso il termine di 90 giorni assegnato dall’ordinanza.
Il ricorrente a sua volta ha prodotto memoria di replica corredata da documentazione (con deposito del 5 gennaio 2026), deducendo la validità della richiesta di sanatoria (avente ad oggetto la sopraelevazione della preesistente muratura del pozzo), di cui esclude la valenza confessoria degli abusi, e insistendo nell’affermare la preesistenza in loco (almeno dal giugno del 2013, come comprovato dalla foto planimetrica dei luoghi tratta da Google Earth) del percorso pedonale che conduce al pozzo.
7. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione.
8. In limine litis va dato atto della tardività e conseguente inutilizzabilità della documentazione depositata dal ricorrente in data 5 gennaio 2026, in quanto prodotta in violazione del termine (di 40 giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso) previsto dall’art. 73, co. 1 cod. proc. amm. per il deposito di documenti.
9. Nel merito, il ricorso è infondato.
10. E’ possibile innanzitutto esaminare congiuntamente i primi cinque motivi di diritto, con i quali sono stati dedotti vizi di carattere formale/procedurale che inficerebbero la seconda ordinanza prot. n. 3394 del 5 novembre 2024.
10.1. Invero, in disparte il rilievo che le censure veicolate con i predetti motivi non sono del tutto chiare e intelligibili, non essendo dato comprendere di cosa il ricorrente esattamente si dolga, se non forse la circostanza che la sopravvenuta ordinanza recherebbe un impianto motivazionale diverso e più articolato rispetto a quello che sorreggeva la precedente ingiunzione demolitoria n. 7 del 29 febbraio 2024, prot. n. 656, in ogni caso è dirimente la considerazione che l’amministrazione comunale ha agito in ottemperanza del remand emesso dal T.A.R. con l’ordinanza cautelare n. n. 2457 dell’11 giugno 2024, emendando il precedente provvedimento dei vizi che lo inficiavano (segnatamente, in prima battuta l’amministrazione aveva emesso l’ordine di demolizione congiuntamente all’irrogazione della sanzione pecuniaria per l’inottemperanza, condensando illegittimamente in un unico atto due misure sanzionatorie che, viceversa, avrebbero dovuto essere adottate in momenti diversi, in quanto logicamente e giuridicamente consequenziali l’una all’altra).
Di talché, come del resto già accertato con la sentenza n. 452 del 10 gennaio 2025 che ha definito il giudizio R.G. n. 5716/2024, l’ordinanza n. 7/2024 è stata “ sostituita e “superata” dal successivo provvedimento di riforma (…) tale provvedimento, infatti, concerne le stesse opere originariamente contestate, quali descritte nel precedente verbale di accertamento di violazione urbanistico-edilizia prot. n. 655 del 1° marzo 2024 ”, ingiungendone la demolizione e recando l’espresso avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, l’amministrazione “ applicherà la sanzione pecuniaria pari a euro 20.000,00 ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 4-bis del DPR n. 380/2001 e 15, 3° comma della Legge regionale n. 15 dell’11 agosto 2008 ”.
In altri termini, il Comune ha riemesso l’ordine di demolizione, in dichiarata “riforma/modifica” della precedente ingiunzione, espungendola dai vizi procedurali accertati dal giudice amministrativo in sede cautelare.
10.2. Né il ricorrente può fondatamente dolersi di una pretesa retroattività del nuovo provvedimento demolitorio, atteso che esso ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi “ entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di riforma ”, e dunque assegnato al destinatario un nuovo termine per ottemperare.
10.3. Quanto, poi, alla circostanza che la nuova ordinanza di demolizione reca un corredo motivazionale ben più ampio della precedente, soffermandosi, in particolare, sull’inquadramento dell’area sotto il profilo urbanistico e paesaggistico (vengono infatti riportare in dettaglio le previsioni del P.R.G. per la zona E agricola – sottozona “ E2: di rilevante interesse paesistico ” e quelle del P.T.P.R. relative alla classificazione di “ Paesaggio naturale agrario ” e alla protezione delle aree boscate), nonché sismico, oltre che sull’esistente vincolo cimiteriale, ciò è la fisiologica conseguenza della riedizione del potere, culminata nell’adozione, all’esito di rinnovata istruttoria, di un nuovo e diverso provvedimento, sorretto da una propria motivazione.
Peraltro, trattasi in ogni caso di un atto a contenuto rigorosamente vincolato, in quanto teso alla repressione di opere abusive, avendo le stesse comportato una persistente e apprezzabile alterazione dello stato dei luoghi, peraltro in area soggetta a plurimi vincoli, in assenza dei necessari titoli autorizzatori, a partire da quello edilizio, e come tali sanzionabili ai sensi degli artt. 31 d.P.R. n. 380/2001 nonché 15 L.R. n. 15/2008, che rappresentano appunto l’addentellato normativo che sorregge anche la nuova ingiunzione demolitoria, al pari di quella precedente (riformata): sicché, l’essersi il sopraggiunto provvedimento soffermato sui regimi di vincolo esistenti in loco (non menzionati nella prima ordinanza, che si limitava a rammentare la ricadenza degli interventi in zona sismica) di per sé non può costituire un vizio invalidante.
11. Quanto, poi, ai motivi che si appuntano sulla violazione delle garanzie partecipative (mancata comunicazione di avvio del procedimento) e sull’asserito deficit motivazionale, essi si infrangono contro il granitico indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all’ordine di demolizione natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti.
Ciò, da un lato, rende ultroneo e non necessario un apporto partecipativo da parte del privato previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, configurando l’ingiunzione demolitoria una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche emessa secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, afferente al potere di vigilanza edilizia (controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi) istituzionalmente devoluto ai Comuni, con conseguente applicazione del disposto di cui all’art. 21-octies, co. 2 l. n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2025, n. 7502; sez. VII, 31 luglio 2025, n. 6769; sez. II, 27 gennaio 2025, n. 624). Dall’altro lato, la motivazione è da considerarsi adeguata e sufficiente laddove contenga la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2025, n. 9846: “In via generale, deve essere ricordato che «l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera» (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 1393/2016)”).
12. Sotto il profilo sostanziale e con riferimento alle ulteriori doglianze dedotte (come ribadite nella memoria di replica del 5 gennaio 2026), va precisato che la parte non contesta la ricadenza delle opere in area gravata da plurimi vincoli, ma si limita, per un verso, a disconoscere la rilevanza delle stesse agli effetti del vigente regime di tutela (vedasi le deduzioni relative alla non ravvisabilità di costruzioni realizzate in violazione del vincolo cimiteriale) e, per altro verso, ad affermarne la preesistenza (v. quanto argomentato con riferimento alla pista che conduce al pozzo, che deduce essere presente sul terreno da decenni), ed essendosi il Sig. GE limitato ad effettuare interventi di ripulitura dalle erbacce e rovi e di manutenzione ordinaria, non assoggettati a titolo autorizzatorio.
Senonché, trattasi di asserzioni non suffragate da convincenti elementi di prova e comunque sconfessate dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo (in atti), da cui si evince che le opere in contestazione hanno determinato un’apprezzabile modifica dello stato dei luoghi, comportando (il percorso a 5 rampe) l’alterazione della forma del terreno mediante movimentazioni di terra che, diversamente da quanto adombrato nella memoria di replica di parte ricorrente, non risultano funzionali allo svolgimento di un’attività agricola e sono peraltro suscettibili di incidere anche sull’assetto idrogeologico, nonché (il muretto a delimitazione del pozzo e gli scalini di collegamento in cemento) la creazione di opere murarie in zona paesaggisticamente vincolata. Peraltro, come documentato dalla difesa erariale in vista dell’udienza di discussione del ricorso (v. rilievi effettuati in occasione di un nuovo sopralluogo in situ ), nelle more gli interventi sono stati portati a compimento in conseguenza della riscontrata prosecuzione dell’attività edilizia, rendendo ancor più incisiva l’alterazione dell’assetto territoriale.
Pertanto, non è stato efficacemente confutato il rilievo che fa leva sull’assenza di un idoneo titolo autorizzatorio per le opere in contestazione.
13. È poi irrilevante la questione (su cui si concentrano le ultime memorie delle parti) relativa alla possibilità o meno di una sanatoria postuma delle opere, a seguito della richiesta inoltrata all’amministrazione in corso di causa (che atterrebbe peraltro alla sola “sistemazione del muro esistente di recinzione” a protezione dei serbatoi), perché trattasi di un procedimento, avviato su istanza di parte, meramente eventuale e successivo rispetto all’ordinanza di demolizione, che come tale non vale ad inficiarne la legittimità.
14. In conclusione, il ricorso va rigettato.
15. Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, parte soccombente del giudizio, e sono liquidate in favore del Comune di Rocca Sinibalda nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Rocca Sinibalda nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA NG, Presidente
CE SA CA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SA CA | LA NG |
IL SEGRETARIO