TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3956
TAR
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di forma del provvedimento di riforma-modifica datato 05.11.2024 prot. 3394

    Il Comune ha agito in ottemperanza al remand emesso dal TAR, emendando il precedente provvedimento dei vizi che lo inficiavano. L'ordinanza è stata sostituita e superata dal successivo provvedimento di riforma, ingiungendo la demolizione e recando l'avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine assegnato, sarà applicata la sanzione pecuniaria. Il Comune ha riemesso l'ordine di demolizione, espungendola dai vizi procedurali accertati dal giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità e di irretroattività

    Il nuovo provvedimento demolitorio ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi entro un nuovo termine per ottemperare, pertanto non vi è pretesa retroattività.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità ed incoerenza del provvedimento 05.11.2024 prot. 3394. Violazione dei principi di chiarezza, trasparenza, coerenza e razionalità dell'azione amministrativa

    La nuova ordinanza reca un impianto motivazionale diverso e più articolato rispetto alla precedente ingiunzione demolitoria, soffermandosi sull'inquadramento dell'area sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, sismico e sull'esistente vincolo cimiteriale. Ciò è la fisiologica conseguenza della riedizione del potere, culminata nell'adozione di un nuovo e diverso provvedimento, sorretto da una propria motivazione. L'atto è a contenuto rigorosamente vincolato, teso alla repressione di opere abusive.

  • Rigettato
    Vizio di eccesso di potere per sviamento

    Il Comune ha agito in ottemperanza al remand emesso dal TAR, emendando il precedente provvedimento dei vizi che lo inficiavano. L'ordinanza è stata sostituita e superata dal successivo provvedimento di riforma.

  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza 01.03.2024 prot. 656 così come formalmente riformata e/o modificata nella parte dispositiva con il suddetto provvedimento di riforma-modifica 05.11.2024 prot. 3394

    Il Comune ha agito in ottemperanza al remand emesso dal TAR, emendando il precedente provvedimento dei vizi che lo inficiavano. L'ordinanza è stata sostituita e superata dal successivo provvedimento di riforma.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 14 L.R. 15/2008 e dell'art. 7 L. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria o di ponderazione

    L’ordine di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti, rendendo ultroneo un apporto partecipativo da parte del privato previa comunicazione di avvio del relativo procedimento. L’ingiunzione demolitoria configura una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche emessa secondo un procedimento di natura vincolata.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 L. 241/1990, omessa e/o insufficiente motivazione. Violazione dell’art. 338 R.D. 1265 del 1934

    La motivazione è da considerarsi adeguata e sufficiente laddove contenga la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività. L’ingiunzione di demolizione è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti - ingiustizia manifesta

    Le asserzioni del ricorrente non sono suffragate da convincenti elementi di prova e sono sconfessate dalla documentazione fotografica, da cui si evince che le opere hanno determinato un’apprezzabile modifica dello stato dei luoghi, comportando alterazioni del terreno e la creazione di opere murarie in zona vincolata. Gli interventi sono stati portati a compimento, rendendo ancor più incisiva l’alterazione dell’assetto territoriale. Non è stato efficacemente confutato il rilievo che fa leva sull’assenza di un idoneo titolo autorizzatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3956
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3956
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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