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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/06/2025, n. 2043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2043 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5231/2024 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to URAS ANTONELLA;
RICORRENTE
E
, nato il 29/03/1988 in BATTIPAGLIA (SA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MERCOGLIANO GIUSEPPE
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 07.05.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024, chiedeva la regolamentazione dei Parte_1
Per doveri genitoriali relativamente al figlio (nato il [...]), dalla relazione con CP_1
[...]
2. Ritualmente citata, la resistente si costituiva e chiedeva l'affido condiviso del CP_1
Per minore , con collocazione presso di sé e l'adozione delle statuizioni accessorie.
3. Con istanza del 05.05.2025 le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano al Tribunale di porlo alla base della decisione, rinunciando espressamente a comparire all'udienza del 07.05.2025. I difensori delle parti all'udienza del 07.05.2025 insistevano per l'accoglimento dell'accordo sottoscritto dalle parti. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al
Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
Tenuto conto della mancanza negli accordi del dettaglio del diritto di visita, il Collegio disponeva la rimessone della causa sul ruolo istruttorio dinanzi al Giudice delegato a funzioni presidenziali ed assegnava nuovo termine in sostituzione dell'udienza del 23.06.2025 per il deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto, il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che 2 appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del
2006 e n. 18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso e successive note scritte che si riporta testualmente:
“Affidamento e collocazione del minore
Il minore sarà affidato congiuntamente ai genitori, con permanenza prevalente presso la madre, in Brusciano Via
Scarfoglio 4.
Regolamentazione del diritto di visita secondo il piano genitoriale allegato:
Settimana A:
Lunedì e mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 08.30 del giorno seguente.
Settimana B:
Lunedì e mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 08.30 del giorno seguente.
Sabato dalle ore 13.30 con pernottamento e permanenza fino alle ore 20.00 della domenica.
Durante il periodo scolastico, il padre accompagnerà il figlio a scuola nei giorni successivi al pernottamento.
Durante il periodo non scolastico, il padre riaccompagnerà il figlio presso la casa materna dopo il pernottamento.
Recupero delle giornate perse e flessibilità:
In caso di impedimenti del minore (es. malattia o impegni extrascolastici), i giorni di visita potranno essere recuperati previo accordo tra le parti.
Gli orari di visita potranno essere modificati per esigenze lavorative o familiari, con comunicazione tempestiva per iscritto, anche tramite Whatsapp.
Vacanze e festività.
3 - Vacanze natalizie: anni alterni, il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 e il 26 con l'altro.
Il 31 dicembre sarà trascorso con il genitore con cui ha passato il Natale, mentre il 1 e il 6 gennaio con l'altro.
Pasquale e Lunedì in Albis:
il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni.
- Vacanze estive:
Nei mesi di giugno, luglio e agosto, il figlio trascorrerà 10 giorni con il padre, anche non consecutivi, da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio.
Qualora le vacanze estive non fossero possibili, il periodo potrà essere recuperato in altri mesi dell'anno, rispettando le esigenze scolastiche del minore.
Eventi speciali e compleanni:
Il giorno del compleanno sarà trascorso con il genitore che compie gli anni.
Per i compleanni e onomastici del minore, in assenza di accordo, sarà con un genitore il giorno stesso e con l'altro il giorno successivo, alternandosi ogni anno.
Eventi irripetibili:
In occasione di eventi come prime comunioni, cresime o celebrazioni similari, i genitori si impegnano a trascorrere tali giornate insieme, concordato preventivamente eventuali celebrazioni e le relative spese (50% ciascuno).
Comunicazione e rapporti familiari:
Durante la permanenza del minore presso un genitore, l'altro avrà facoltà di contattarlo almeno una volta al giorno telefonicamente.
Entrambi i genitori garantiranno la continuità del rapporto del minore con i rispettivi nonni durante il periodo di permanenza presso ciascuno.
Mantenimento del minore:
Il padre verserà, a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di € 350,00, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Il Sig. autorizza la sig. a percepire integralmente l'assegno unico, pari a circa € Parte_1 CP_1
200,00.
Le parti parteciperanno in misura pari al 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Nola”.
Il Tribunale, esaminati gli accordi, evidenzia che gli stessi non risultano contrari a norme imperative, né all'ordine pubblico e che risultano, altresì, pienamente corrispondenti all'interesse Per del figlio minore , rispettosi delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
4 Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c.
Va altresì precisato che non si ritiene procedere all'ascolto del figlio minore, considerata la tenera età del minore e che, ad ogni modo, le intese raggiunte dalle parti assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti del figlio.
6. L'intervenuto accordo tra le parti ed il tenore della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida il minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la Per_2 madre;
CP_1
b) disciplina il diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
c) dispone che versi a a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 minore, la somma mensile pari ad € 350,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
d) dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore, da individuarsi secondo il Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola;
e) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
f) dichiara cessata la materia del contendere in ordine ad ogni altra domanda;
g) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5231/2024 avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso) vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to URAS ANTONELLA;
RICORRENTE
E
, nato il 29/03/1988 in BATTIPAGLIA (SA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MERCOGLIANO GIUSEPPE
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 07.05.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.10.2024, chiedeva la regolamentazione dei Parte_1
Per doveri genitoriali relativamente al figlio (nato il [...]), dalla relazione con CP_1
[...]
2. Ritualmente citata, la resistente si costituiva e chiedeva l'affido condiviso del CP_1
Per minore , con collocazione presso di sé e l'adozione delle statuizioni accessorie.
3. Con istanza del 05.05.2025 le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo e chiedevano al Tribunale di porlo alla base della decisione, rinunciando espressamente a comparire all'udienza del 07.05.2025. I difensori delle parti all'udienza del 07.05.2025 insistevano per l'accoglimento dell'accordo sottoscritto dalle parti. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al
Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
Tenuto conto della mancanza negli accordi del dettaglio del diritto di visita, il Collegio disponeva la rimessone della causa sul ruolo istruttorio dinanzi al Giudice delegato a funzioni presidenziali ed assegnava nuovo termine in sostituzione dell'udienza del 23.06.2025 per il deposito di note scritte. Lette le note, il Giudice rimetteva nuovamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere.
4. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
5. In punto di diritto, come per la separazione ed il divorzio, anche in tema di cessazione della famiglia di fatto, il criterio fondamentale al quale il Giudice deve attenersi nell'adozione dei provvedimenti che riguardano i figli minori è rappresentato dal vivo e superiore interesse morale e materiale degli stessi, “il quale impone di privilegiare tra più soluzioni eventualmente possibili quella che 2 appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore” (artt. 337 bis e ss. – Corte di Cassazione n. 14840 del
2006 e n. 18817 del 2015).
Più di recente, ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, in tema di provvedimenti riguardanti i figli, ha confermato il ruolo fondamentale dell'interesse del minore quale criterio esclusivo di orientamento delle scelte del giudice, sicché il giudizio prognostico da compiere in ordine alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione genitoriale non può prescindere comunque dal rispetto dei principi di bigenitorialità (Cass. I Sez. Civile, ordinanza n. 9143 del 2020).
Ciò posto, nel caso di specie, appare rispettoso dei principi stabiliti nelle norme nazionali e sovranazionali, dei quali sanciscono il diritto della persona di minore età a conservare rapporti costanti e continuativi entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine (artt. 29 e 30 della
Costituzione, Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000, art. 8 CEDU, artt. 315 bis, 316 c.c., 337 bis e ss. c.c.) il seguente accordo proposto dalle parti con il ricorso e successive note scritte che si riporta testualmente:
“Affidamento e collocazione del minore
Il minore sarà affidato congiuntamente ai genitori, con permanenza prevalente presso la madre, in Brusciano Via
Scarfoglio 4.
Regolamentazione del diritto di visita secondo il piano genitoriale allegato:
Settimana A:
Lunedì e mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 08.30 del giorno seguente.
Settimana B:
Lunedì e mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 08.30 del giorno seguente.
Sabato dalle ore 13.30 con pernottamento e permanenza fino alle ore 20.00 della domenica.
Durante il periodo scolastico, il padre accompagnerà il figlio a scuola nei giorni successivi al pernottamento.
Durante il periodo non scolastico, il padre riaccompagnerà il figlio presso la casa materna dopo il pernottamento.
Recupero delle giornate perse e flessibilità:
In caso di impedimenti del minore (es. malattia o impegni extrascolastici), i giorni di visita potranno essere recuperati previo accordo tra le parti.
Gli orari di visita potranno essere modificati per esigenze lavorative o familiari, con comunicazione tempestiva per iscritto, anche tramite Whatsapp.
Vacanze e festività.
3 - Vacanze natalizie: anni alterni, il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 e il 26 con l'altro.
Il 31 dicembre sarà trascorso con il genitore con cui ha passato il Natale, mentre il 1 e il 6 gennaio con l'altro.
Pasquale e Lunedì in Albis:
il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni.
- Vacanze estive:
Nei mesi di giugno, luglio e agosto, il figlio trascorrerà 10 giorni con il padre, anche non consecutivi, da concordarsi per iscritto entro il 31 maggio.
Qualora le vacanze estive non fossero possibili, il periodo potrà essere recuperato in altri mesi dell'anno, rispettando le esigenze scolastiche del minore.
Eventi speciali e compleanni:
Il giorno del compleanno sarà trascorso con il genitore che compie gli anni.
Per i compleanni e onomastici del minore, in assenza di accordo, sarà con un genitore il giorno stesso e con l'altro il giorno successivo, alternandosi ogni anno.
Eventi irripetibili:
In occasione di eventi come prime comunioni, cresime o celebrazioni similari, i genitori si impegnano a trascorrere tali giornate insieme, concordato preventivamente eventuali celebrazioni e le relative spese (50% ciascuno).
Comunicazione e rapporti familiari:
Durante la permanenza del minore presso un genitore, l'altro avrà facoltà di contattarlo almeno una volta al giorno telefonicamente.
Entrambi i genitori garantiranno la continuità del rapporto del minore con i rispettivi nonni durante il periodo di permanenza presso ciascuno.
Mantenimento del minore:
Il padre verserà, a titolo di mantenimento del minore, la somma mensile di € 350,00, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
Il Sig. autorizza la sig. a percepire integralmente l'assegno unico, pari a circa € Parte_1 CP_1
200,00.
Le parti parteciperanno in misura pari al 50% al pagamento delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Nola”.
Il Tribunale, esaminati gli accordi, evidenzia che gli stessi non risultano contrari a norme imperative, né all'ordine pubblico e che risultano, altresì, pienamente corrispondenti all'interesse Per del figlio minore , rispettosi delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
4 Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148,
315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c.
Va altresì precisato che non si ritiene procedere all'ascolto del figlio minore, considerata la tenera età del minore e che, ad ogni modo, le intese raggiunte dalle parti assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti del figlio.
6. L'intervenuto accordo tra le parti ed il tenore della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) affida il minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la Per_2 madre;
CP_1
b) disciplina il diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
c) dispone che versi a a titolo di mantenimento del figlio Parte_1 CP_1 minore, la somma mensile pari ad € 350,00, oltre rivalutazione annuale ed aggiornamento
ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
d) dispone che ciascun genitore partecipi al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore, da individuarsi secondo il Protocollo tra il Consiglio dell'Ordine ed il Tribunale di Nola;
e) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
f) dichiara cessata la materia del contendere in ordine ad ogni altra domanda;
g) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 30.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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