Trib. Locri, sentenza 24/11/2025, n. 672
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Sentenza 24 novembre 2025

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Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa riunita promossa da un soggetto opponente contro un agente della riscossione, avente ad oggetto l'opposizione a due intimazioni di pagamento relative a cartelle esattoriali per spese processuali, multe e ammende. L'opponente ha dedotto la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottese alle intimazioni, invocando la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, e in subordine, l'intervenuta prescrizione degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturati fino a determinate date. L'agente della riscossione ha contestato tali eccezioni, sostenendo la regolarità delle notifiche e l'infondatezza della prescrizione, eccependo altresì l'inammissibilità del giudizio per litispendenza e la nullità della costituzione dell'opponente. Nel corso del giudizio, è emersa la necessità di esperire una querela di falso incidentale, conclusasi con la dichiarazione di falsità della sottoscrizione su un avviso di ricevimento di una delle intimazioni, con conseguente riassunzione del giudizio di merito.

Il Tribunale, dopo aver disatteso le eccezioni preliminari relative alla nullità dell'atto impugnato e alla legittimità della difesa tecnica dell'agente della riscossione, ha accolto parzialmente le opposizioni. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla dedotta omessa notifica delle cartelle esattoriali n. 09420120004165111000 e n. 09420120010806725000, in quanto l'agente della riscossione non ha fornito prova del perfezionamento della notifica di tali atti. Di conseguenza, le intimazioni di pagamento opposte sono state annullate limitatamente ai crediti portati da queste due cartelle. Per quanto concerne la cartella esattoriale n. 09420130021918180000, il Tribunale ha ritenuto provata la notifica, rigettando il disconoscimento generico operato dall'opponente e escludendo l'applicabilità dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 ai crediti non tributari. Anche l'eccezione di prescrizione relativa agli interessi moratori e ai compensi di riscossione è stata rigettata, ritenendo che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. sia applicabile agli interessi moratori, ma accertando che la prescrizione è stata validamente interrotta dalla notifica delle cartelle e delle successive intimazioni. Le spese processuali e quelle di CTU sono state integralmente compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Locri, sentenza 24/11/2025, n. 672
    Giurisdizione : Trib. Locri
    Numero : 672
    Data del deposito : 24 novembre 2025

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