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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/11/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1910/2018 R.G. (cui è riunito il procedimento portante n. 925/2022 R.G.)
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1910/2018 R.G. (cui è riunito il procedimento portante n.
925/2022 R.G.) del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 4.09.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 4.04.2025, ritualmente comunicata alle parti;
dato atto che tali note sono state tempestivamente prodotte da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1910 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 (cui è riunito in procedimento portante n. 925/2022 R.G.), vertente tra
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CIMINO TITO (pec: , che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti;
parte opponente
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GALLO VINCENZO (pec:
, giusta procura in atti;
Email_2 parte opposta
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 20.12.2018, spiegava Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000, notificatagli dall' (nel prosieguo anche ) in data 30.11.2018, per il Controparte_2 CP_3 pagamento della somma complessiva di € 537.497,16, limitatamente ai crediti portati delle cartelle esattoriali n. 09420120004165111000, n. 09420120010806725000 e n. 09420130021918180000, concernenti l'omesso pagamento di spese processuali e, soltanto per quanto riguarda la cartella n.
09420120010806725000, anche il recupero di multe e ammende, eccependo la mancata notifica delle tre cartelle, la conseguente violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, nonché in subordine l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. della parte del credito riferita agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione maturati fino al 29.11.2013; instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Locri, previa sospensione dell'atto impugnato solo per la parte relativa agli importi contestati, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, a) dichiarare l'inefficacia, la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420189007855774/000 per i motivi e per gli importi espressi in narrativa;
b) dichiarare
l'inefficacia, la nullità e l'illegittimità delle cartelle di pagamento nn. 09420120004165111000,
09420120010806725000 e 09420130021918180000 e quindi dichiarare infondato il diritto della parte convenuta a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo;
c) in subordine, annullare le suddette cartelle per la parte riferita agli interessi di mora e i compensi di
2 riscossione maturati fino al 29/11/2013, e comunque dichiarare la prescrizione quinquennale degli stessi”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva iscritta al n. 1910/2018 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.05.2019, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, sostenendo Controparte_2 la regolare notificazione delle cartelle;
contestava l'applicabilità dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 ai crediti non tributari ed eccepiva, comunque, che non fosse decorso il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.; chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione spiegata ex adverso e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Alla prima udienza, l'opponente insisteva nella chiesta sospensione dell'atto impugnato e contestava espressamente la comparsa di costituzione avversaria, eccependo la nullità della costituzione e del mandato difensivo in quanto effettuato con patrocinio dell'avvocato di libero foro;
ai sensi dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. formulava espresso disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche dei documenti prodotti da controparte (“3 estratti di ruolo, unico avviso di ricevimento, avviso di deposito atti alla Casa Comunale e prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ai sensi degli art. 139 e 140 c.p.c.”); l'opposta si riportava alla propria comparsa contestando le eccezioni e le richieste avversarie.
Con ordinanza del 21.05.2019 – previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420120004165111000 e n.
09420120010806725000, di cui non v'era prova dell'avvenuta notifica – venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La parte opposta, in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., depositava altre due intimazioni di pagamento (n. 09420169004958256/000 e n. 09420179001449412/000) relative alle stesse cartelle oggetto di giudizio, a suo dire regolarmente notificate nel 2016 e nel 2017, e ciò anche ai fini dell'interruzione della prescrizione;
con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c., tardivamente depositata (non soggiacendo il presente giudizio alla sospensione feriale dei termini),
l'opponente disconosceva la conformità agli originali di ciascun avviso di ricevimento prodotto in fotocopia.
Nelle more, proponeva querela di falso in via incidentale avverso la ricevuta Parte_1 attestante l'avvenuta notifica dell'atto di intimazione n. 09420179001449412/000, deducendo la
3 falsità della sottoscrizione apparentemente a sé riconducibile. Venivano quindi esperite le formalità di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. e, previo espletamento di c.t.u. grafologica, con sentenza depositata in data 12.01.2023 l'intestato Tribunale accoglieva la querela di falso proposta dall'odierno opponente, dichiarando la falsità della sottoscrizione riportante il nome
[...]
” apposta sull'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento n. Pt_1
09420179001449412/000 inviata dall' il 22.09.2017 ed assegnando alle parti i termini di rito CP_3 per la riassunzione della causa di merito davanti al giudice dell'opposizione.
Nelle more dell'espletamento del giudizio di querela di falso incidentale, con un ulteriore atto di citazione consegnato all' in data 11.07.2022 e poi spedito per la notifica il 18.07.2022 (cfr. CP_4 atto di citazione nel giudizio riunito) spiegava opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09420229000531851/000, notificatagli dall' in data 20.06.2022, per il CP_3 pagamento della somma complessiva di € 555.232,65 relativa a spese processuali. L'opponente eccepiva la mancata notifica delle cartelle esattoriali nn. 09420120004165111000,
09420120010806725000 e 09420130021918180000, poste a fondamento anche della precedente intimazione di pagamento, con conseguente violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, nonché
l'intervenuta prescrizione della parte del credito intimato relativa agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione maturati fino al 19.06.2017; deduceva altresì che le cartelle nn.
09420120004165111000 e 09420120010806725000 erano state sospese con provvedimento del
21.05.2019 nell'ambito del procedimento n. 1910/2018 R.G e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illmo Tribunale di Locri, in persona del Giudice che sarà designato, previa sospensione dell'atto impugnato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, a) dichiarare l'inefficacia, la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento
n.09420229000531851/000 per i motivi espressi in narrativa;
b) dichiarare l'inefficacia, la nullità
e l'illegittimità delle cartelle di pagamento nn. 09420120004165111000, 09420120010806725000
e 09420130021918180000 e quindi dichiarare infondato il diritto della parte convenuta a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo;
in subordine, ma senza rinunciare ai precedenti motivi, annullare le suddette cartelle per la parte riferita agli interessi di mora e gli oneri di riscossione maturati fino al 19/06/2017, e comunque dichiarare la prescrizione quinquennale degli stessi;
d) valutare ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. il comportamento di parte convenuta con la sua conseguente condanna a pagare in favore dell'attore una somma
4 equitativamente determinata”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
La causa veniva iscritta al n. 925/2022 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.01.2023, cui si rimanda, si costituiva in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per violazione del principio della litispendenza ex art. 39 cpc avuto riguardo al giudizio n.
1910/2018 RG, tuttora pendente innanzi a codesto Tribunale ed avente ad oggetto le medesime cartelle odierne;
nel merito: rigettare tutte le richieste formulate da parte attrice nei confronti di
, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
con Controparte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Frattanto, veniva riassunto il procedimento portante n. 1910/2018 R.G.
Con due ordinanze contestuali del 12.10.2023, il Giudice precedentemente assegnatario di entrambi i procedimenti ne disponeva la riunione;
concedeva altresì alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. limitatamente alle domande proposte nel procedimento riunito, portante n. 925/2022
R.G.
Con ordinanza del 22.04.2024 di questo Giudice - subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024 - venivano rigettate le richieste istruttorie formulate nel procedimento riunito e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024.
Nelle more, proponeva un'ulteriore querela di falso incidentale avverso la relata di Parte_1 notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199005551579/000 depositata dall' nel CP_3 giudizio riunito che, tuttavia, non veniva autorizzata da questo Giudice;
da ultimo, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.09.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., concedendo alle parti termine fino a venti giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note conclusive.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che, dopo la pronuncia da parte dell'intestato Tribunale della sentenza n. 11 del 12.01.2023, relativa al procedimento incidentale di querela di falso proposto nel giudizio recante n. 1910/2018 R.G., che integralmente si richiama, l'opponente ha notificato alla
5 controparte un “atto di citazione in riassunzione per la prosecuzione della causa con R.G.
n.1910/2018”, inizialmente iscritto a ruolo come procedimento autonomo, recante n. 174/2023
R.G., ove l' si è costituita eccependo: l'inammissibilità del nuovo giudizio, non avendo CP_3
l'opponente ritualmente riassunto il procedimento n. 1910/2018 R.G.; la nullità della notifica dell'atto in riassunzione nei confronti dell'agente della riscossione, essendo stata effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello risultante nel registro PP.AA; l'inammissibilità del nuovo giudizio per litispendenza rispetto all'altro procedimento, iscritto al n. 925/2022 R.G., avente ad oggetto l'opposizione ad altra intimazione di pagamento, per le medesime cartelle sottese all'intimazione opposta nel procedimento n. 1910/2018 R.G.
Con ordinanza del 7.07.2023, il Giudice all'epoca titolare del procedimento n. 174/2023 R.G. provvedeva come di seguito: “premesso che con sentenza non definitiva n. 11/2023 del
12/01/2023, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 1910/2018, il Tribunale di
Locri, in composizione collegiale, in accoglimento della domanda di querela di falso formulata dall'attore opponente, in via incidentale, dichiarava la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento dal medesimo contestata ed assegnava termine per la riassunzione del giudizio di merito davanti al giudice dell'opposizione;
considerato che
da controlli effettuati presso la Cancelleria civile il giudizio di cui al n.r.g. 1910/2018 risulta
“definito” (sebbene il merito della vertenza della spiegata opposizione, nella quale è stata promossa domanda incidentale di querela di falso, definita con sentenza parziale del 12.1.2023, sia ancora pendente), tuttavia l'odierno opponente, anteriormente all'instaurazione del presente procedimento iscritto al n.r.g.174/2023 - per come evidenziato da controparte nella comparsa di costituzione depositata telematicamente il 15.6.2023 - “… ha impugnato altra intimazione di pagamento unitamente alle medesime cartelle odierne innanzi a codesto tribunale, con giudizio iscritto al n. 925/2022 rg”; dato atto di quanto sopra;
dispone la chiusura del presente procedimento iscritto al n.r.g. 174/2023 e, conseguentemente, ordina alla Cancelleria di trasmettere i relativi atti nell'ambito del giudizio, ancora pendente, recante n.r.g. 1910/2018”.
Alla luce di quanto precede, deve essere disattesa ogni eccezione sollevata dall' in ordine CP_3 alla riassunzione del giudizio portante n. 1910/2018 R.G. considerato, da un lato, che alcuna lesione del diritto di difesa è derivata all'odierna parte opposta in conseguenza dell'apertura di un autonomo procedimento, essendo stata l' posta in condizione di costituirsi e difendersi nel CP_3
6 merito;
dall'altro lato, va comunque osservato che, per ordine del Giudice all'epoca titolare del procedimento n. 174/2023 R.G., gli atti di quest'ultimo giudizio sono transitati nel fascicolo n.
1910/2018 R.G. e che, nelle more, il procedimento n. 925/2022 R.G. è stato riunito a quello di più risalente iscrizione a ruolo, sicché è stato scongiurato il rischio di eventuali contrasti di giudicato.
Tanto premesso, va delineato il thema decidendum del presente giudizio, che consta appunto di due procedimenti riuniti.
Nel procedimento n. 1910/2018 R.G., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000, notificatagli il 30.11.2018, volta ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 537.497,16 relativa anche a spese processuali, limitatamente seguenti cartelle esattoriali: n. 09420120004165111000 (asseritamente notificata il
21.09.2012, per l'ammontare di € 522.493,62) n. 09420120010806725000 (asseritamente notificata il 31.01.20123, per l'ammontare di € 7.946,72) e n. 09420130021918180000
(asseritamente notificata il 23.12.2013, per l'ammontare di € 2.199,45).
Nel procedimento n. 925/2022 R.G., ha proposto opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09420229000531851/000, volta ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 555.232,65 relativa a spese processuali, con esclusivo riferimento alle tre cartelle già sottese all'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000.
Ed invero, nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle n.
09420120004165111000 e n. 09420120010806725000, giusta ordinanza del 21.05.2019 resa dal
Giudice all'epoca titolare del procedimento portante, in data 20.06.2022 l' notificava a CP_3 [...]
l'ulteriore intimazione di pagamento opposta nel giudizio riunito, avente ad oggetto anche Pt_1 le cartelle sospese.
Le intimazioni di pagamento n. 09420189007855774/000 (opposta nel procedimento n. 1910/2018
R.G.) e n. 09420229000531851/000 (opposta nel procedimento n. 925/2022 R.G.) sono state impugnate da per le medesime ragioni, ossia: a) per la dedotta mancata prova della Parte_1 notifica delle cartelle esattoriali n. 09420120004165111000, n. 09420120010806725000 e n.
09420130021918180000, con conseguente violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973; b) in subordine, qualora l'agente della riscossione avesse offerto la prova della rituale notifica di dette cartelle, per la parziale prescrizione dei crediti intimati, ossia limitatamente agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione.
7 Prima di procedere alla disamina del merito delle opposizioni, occorre vagliare le eccezioni preliminari sollevate da dopo la costituzione in giudizio dell' . Parte_1 CP_3
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. depositata in data 14.06.2019 nell'ambito del procedimento principale, l'odierno opponente ha eccepito in via preliminare: (1) la nullità dell'atto impugnato per carenza dei poteri in capo al soggetto che lo ha firmato;
(2) la nullità della costituzione e del mandato difensivo di parte convenuta.
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per carenza dei poteri in capo al soggetto che lo ha firmato è inammissibile, in quanto tardivamente formulata.
Ed infatti, come puntualmente eccepito dall'opposta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.,
l'eccezione è stata proposta per la prima volta in sede di prima memoria istruttoria, pur vertendo sull'atto impugnato e prescindendo, quindi, dalle difese svolte dalla controparte in sede di comparsa di costituzione.
Pertanto, l'eccezione non può che essere giudicata tardiva e, in quanto tale, inammissibile.
Infondata è invece l'eccezione di nullità della costituzione e del mandato difensivo di parte convenuta.
Ed invero, ormai ogni questione circa la rappresentanza in giudizio dell' Controparte_1
per il tramite di avvocati del libero foro deve ritenersi superata alla luce della norma
[...] di interpretazione autentica di cui all'art. 4 novies D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019: la norma chiarisce che il riferimento operato dall'art. 1 co. 8 del D.L. 193/2016 alla disciplina declinata dall'art. 43, co. 4 del R.D. 1611/1933 va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d. “patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura di Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto art. 1, co. 8, allorquando l' Controparte_1
intenda non avvalersi del relativo patrocinio per la propria rappresentanza in giudizio;
[...] la norma in esame aggiunge che, viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 co. 4 cit., non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio di
. CP_3
In senso conforme si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata Controparte_5 la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al
8 giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4,
r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l CP_2
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_2 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. civ., Sez. Un., n. 30008/2019).
Ne consegue che la difesa tecnica dell' , affidata al legale del Controparte_1 libero foro, è pienamente legittima (cfr. anche Tribunale Locri, n. 864/2021).
Nel merito, le opposizioni proposte nei due giudizi riuniti sono solo parzialmente fondate, per le ragioni di seguito spiegate.
Anzitutto deve essere scrutinato il motivo, comune ad entrambe le opposizioni, relativo alla dedotta omessa notifica delle tre cartelle esattoriali n. 09420120004165111000, n.
09420120010806725000 e n. 09420130021918180000.
Ed invero, l'opponente ha eccepito l'illegittimità di ciascuna delle intimazioni di pagamento opposte nei due procedimenti riuniti in quanto le tre cartelle ad esse sottese non gli sarebbero mai state notificate, il che gli avrebbe precluso di conoscerne il contenuto e di agire a tutela dei propri diritti, con conseguente violazione anche dell'art. 25 D.P.R. 602/1973; in subordine, e solo per l'ipotesi che la controparte offrisse prova della notifica delle cartelle, l'opponente ha eccepito la prescrizione di parte del credito portato da dette cartelle, ossia di quella riferita agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione maturati fino al 29.11.2013 (per quanto concerne l'opposizione
9 proposta nel giudizio principale) e fino al 19.06.2017 (per quanto concerne l'opposizione proposta nel giudizio riunito), invocando l'operatività della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Le opposizioni proposte da , nella parte in cui quest'ultimo contesta l'omessa notifica Parte_1 delle cartelle esattoriali sottese a ciascuna intimazione di pagamento, rientrano nello schema del rimedio processuale previsto dall'art. 617 c.p.c., venendo in rilievo – quantomeno nella prospettazione di parte opponente – un vizio dell'iter notificatorio delle cartelle, ciascuna di esse equiparabile ad un atto di precetto;
invece, nella parte in cui viene eccepita la prescrizione parziale del credito portato dalle cartelle, l'opposizione è qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto della controparte ad agire in executivis per una parte del credito.
È un dato pacifico ed incontestato che entrambe le opposizioni proposte da nei due Parte_1 giudizi riuniti siano tempestive, essendo state proposte nel rispetto del termine di venti giorni dalla notifica delle due intimazioni di pagamento.
Tanto premesso, il motivo di opposizione relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento è fondato e deve essere accolto soltanto con riguardo alle cartelle n. 09420120004165111000 e n.
09420120010806725000.
Ed invero, l'agente della riscossione non ha mai prodotto prova del perfezionamento della notifica di dette cartelle, essendosi limitato a produrre gli estratti di ruolo, sprovvisti tuttavia delle rispettive relate di notifica.
Nella presente vicenda deve, infatti, farsi applicazione del principio consolidato espresso dalla
Suprema Corte nell'ambito del contenzioso tributario – i cui principi tuttavia sono di portata generale e possono estendersi anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio – secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
10 (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008)” (Cass. civ.
Sez. Un., n. 10012/2021; Cass. civ., Sez. 5, n. 11474/2025).
Orbene, l'opponente si è limitato ad impugnare il solo atto consequenziale (vale a dire le due intimazioni di pagamento opposte negli odierni giudizi riuniti), deducendo il vizio di notifica delle cartelle esattoriali;
solo in via subordinata – ossia per la sola ipotesi di compiuta dimostrazione da parte dell'agente della riscossione dell'avvenuta notifica delle cartelle – ha eccepito la prescrizione parziale dei crediti da esse portati.
Ne discende che l'omessa prova del perfezionamento della notifica delle cartelle esattoriali n.
09420120004165111000 e n. 09420120010806725000 impone l'accoglimento in parte qua di ciascuna opposizione sicché, per l'effetto, l'intimazione n. 09420189007855774/000 (opposta nel procedimento n. 1910/2018 R.G.) e quella recante n. 09420229000531851/000 (opposta nel procedimento n. 925/2022 R.G.), devono essere annullate limitatamente ai crediti portati dalle predette cartelle esattoriali.
A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla cartella di pagamento n.
09420130021918180000, rispetto alla quale l'opponente ha pure contestato l'omessa notifica, oltre che, in subordine, la prescrizione di parte del credito portato dalla cartella.
L ha prodotto documentazione afferente alla notifica di detta cartella (all. 5 “estratti di CP_3 ruolo e referto”, prodotto in allegato alla propria comparsa in ciascuno dei procedimenti riuniti).
Com'è noto, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso
11 sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. civ., Sez. 5, n. 25351/2020).
Ed infatti, la presunzione di conoscenza di un atto del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. civ., Sez.
6 - L, n.
19232/2018; Sez. L, n. 12822/2016).
Nella fattispecie de qua, la documentazione prodotta dall'odierna opposta consente di accertare che il messo notificatore, dopo due tentativi infruttuosi di notifica presso l'indirizzo di residenza dell'opponente, in data 12.12.2013, constatata la temporanea assenza del destinatario nonché di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., provvedeva a depositare il documento da notificare (il cui numero 09420130021918180000 è stampigliato in basso a destra nella relata di notifica) presso il Comune di Canolo, affiggendo l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, nonché informando il destinatario, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, del deposito e dell'affissione (cfr. all. 5, pag. 7). Il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale risulta altresì documentalmente riscontrato dall'elenco a pag. 9 dell'all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta. Inoltre, l' ha prodotto il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle CP_3 singole raccomandate spedite ex art. 139 e 140 c.p.c., da cui si desume che in data 13.12.2013 è stata spedita all'odierno opponente la raccomandata n. 689036620581, relativa proprio alla cartella di pagamento n. 09420130021918180000 (cfr. all. 5, pag. 11); infine, l'opposta ha versato in atti l'avviso di ricevimento recante in alto a destra l'indicazione del numero 689036620581 della raccomandata, unitamente alla correlata busta – anch'essa recante il suddetto numero in basso a sinistra – da cui si evince l'avvenuta restituzione al mittente per compiuta giacenza.
L'onere probatorio è stato correttamente assolto mediante la produzione dell'estratto di ruolo, della relata di notifica della cartella, recante peraltro in basso a destra il numero di quest'ultima, nonché dell'avviso di deposito dell'atto da notificare presso la Casa Comunale, dell'elenco contenente tra l'altro il numero 689036620581 di spedizione della raccomandata con cui l'odierno opponente è stato notiziato dell'avvenuto deposito, dell'avviso di ricevimento della raccomandata
12 n. 689036620581, prodotto unitamente alla relativa busta recante la dicitura “compiuta giacenza al mittente”, entrambi recanti l'indicazione del numero della raccomandata.
Come chiarito dalla Suprema Corte, del resto, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa" (cfr. Cass.n. 10326/2014); ciò perché "la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 5, n.
3212/2017).
Pertanto, alla stregua della documentazione versata in atti deve ritenersi compiutamente dimostrata la notifica della cartella esattoriale n. 09420130021918180000 in data 23.12.2023.
La documentazione in esame non può ritenersi efficacemente disconosciuta dall'odierno opponente.
Ed infatti, com'è noto, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale
(Cass. civ., Sez. 2, n. 27633/2018; Cass. civ., Sez. 5, n. 16557/2019: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”).
L'art. 2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco.
Perché possa aversi un disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme
13 particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 2, n. 28096/2009).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. In tale direzione questa Corte dà seguito - in via preferenziale rispetto a diverso orientamento - alla giurisprudenza (v. Cass. n. 27633/2018; n.
29993 del 13/12/2017, n. 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre) secondo la quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non possa avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. civ., Sez. 5, n.
16557/2019).
Nella fattispecie in esame, in prima udienza l'opponente si è limitato a formulare il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., “della conformità dell'originale delle copie fotostatiche dei seguenti documenti di controparte: 3 estratti di ruolo, unico avviso di ricevimento, avviso di deposito atti alla Casa Comunale e prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ai sensi degli art. 139 e 140 c.p.c.”.
In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. ha ribadito il disconoscimento “della conformità all'originale delle copie fotostatiche/fotografiche dei seguenti documenti prodotti da controparte: relativamente alle cartelle nn. 09420120004165111000, 09420120010806725000 e
09420130021918180000, si contesta la produzione degli estratti di ruolo;
relativamente alla cartella n. 09420130021918180000 si fa espresso disconoscimento della conformità all'originale dell'avviso di ricevimento prodotto in fotocopia e non riconducibile con certezza all'attore
[...]
e si eccepisce, altresì, la mancata produzione in atti di un documento comprovante Pt_1
l'avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con tutte le formalità previste sia da detto articolo che dall'art. 48 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.; si fa espresso
14 disconoscimento della conformità all'originale dell'avviso di deposito di atti alla casa del Comune poiché non riconducibile con certezza all'attore (non essendoci data di nascita o Parte_1 residenza potrebbe trattarsi di omonimia); si fa espresso disconoscimento della conformità all'originale del “Prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” poiché non riconducibile con certezza all'attore (non Parte_1 essendoci data di nascita o residenza potrebbe trattarsi di omonimia)”.
Ebbene, a parere di chi scrive il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta in fotocopia da controparte deve ritenersi inefficace, non essendo mai stati indicati dall'odierno opponente quali sarebbero gli aspetti per i quali detta documentazione dovrebbe differire dall'originale.
Pertanto, la genericità del disconoscimento operato dall'odierno opponente – contenente, peraltro, anche espressioni in formula dubitativa (es. “potrebbe trattarsi di omonimia”) – ne determina l'inefficacia, sicché deve ritenersi compiutamente dimostrata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 09420130021918180000.
Quanto all'ulteriore eccezione di violazione del termine decadenziale di notifica della cartella opposta, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73, la stessa non è meritevole di accoglimento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “la decadenza di cui all'art.
25 cit. non abbia valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, “posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (Cass. n. 28529/2018)” (Cass. civ., Sez. 3, n. 12614/2023).
Dunque, in tema di recupero esattoriale di spese penali di giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso che possa farsi ricorso alla decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. n.
602/1973 (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20856/2021, in motivazione: “questa Corte ha già chiarito che la decadenza invocata è riferibile solo alle pretese tributarie per cui è stata dettata, dovendo quindi constatarsi limitato funzionalmente il richiamo (infatti) al comma 2 dell'art. 25, d.P.R. n.
602 del 1973, operato dall'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 08/11/2018, n.
28529)”; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Bari, n. 1369/2025).
15 Difatti, “non è dubbio che le spese di giustizia penali abbiano, invece, natura non tributaria, tanto che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (per tutte,
Cass., Sez. Un., n. 3008/2008)” (Cass. civ., Sez. 3, n. 12614/2023).
A questo punto, risultando provata la notifica della cartella esattoriale n. 09420130021918180000, deve essere scrutinato l'ulteriore motivo di opposizione proposto dall'opponente in via subordinata, attinente alla prescrizione parziale del credito intimato e, precisamente, degli interessi moratori e dei compensi di riscossione maturati fino al 29.11.2013 (per quanto concerne l'opposizione proposta nel giudizio principale) e fino al 19.06.2017 (per quanto concerne l'opposizione proposta nel giudizio riunito).
Il motivo di opposizione è infondato.
L'opponente ha invocato l'operatività della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., mentre l ha contestato la suddetta eccezione, ritenendo operante l'ordinario termine CP_3 decennale di prescrizione.
In ordine all'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. con riguardo agli interessi moratori si sono recentemente contrapposti due orientamenti della Suprema Corte.
Il primo ha escluso l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. agli interessi moratori, osservando che
“l'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., stabilisce che «si prescrivono in 5 anni […] 4) gli interessi
e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11125/2024, in motivazione).
A tale orientamento se n'è contrapposto un'altro, affermatosi in seno alla Suprema Corte di
Cassazione nell'ambito del contenzioso tributario, basato tuttavia su principi e soluzioni interpretative applicabili alla generalità delle obbligazioni, anche non tributarie (cfr. in termini analoghi Tribunale Napoli, n. 8602/2025).
Si intende fare riferimento all'arresto secondo cui “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine
16 quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale” (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 2095/2023, che in motivazione ha precisato che: “la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata - secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre
2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486;
Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019,
n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n.
7127). 14. Il ricorrente chiede una rivisitazione di questo indirizzo. Osserva, analiticamente in memoria, come la disciplina tributaria in materia di interessi abbia natura speciale e appaia più
«frammentata» rispetto a quella di diritto comune, che già conosce separatamente gli interessi corrispettivi e quelli moratori … Da questa frammentarietà della disciplina degli interessi in materia tributaria, differenziata in funzione della fonte dell'obbligazione principale (scadenza della data di pagamento dell'obbligazione tributaria, consegna dei ruoli all'agente della riscossione, natura speciale dell'imposta di registro, procedimento di liquidazione dell'imposta), il ricorrente intende, in primo luogo, enucleare una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria;
in secondo luogo, il ricorrente ritiene di estrarre il principio secondo cui la prescrizione degli interessi è omologa a quella del tributo cui essi accedono. Sicché, ove i tributi fossero soggetti alla prescrizione ordinaria (come i tributi erariali), anche l'obbligazione degli interessi dovrebbe essere assoggettata alla medesima disciplina prescrizionale. 15. Il ricorrente, inoltre, sottolinea sotto quest'ultimo profilo come nella stessa giurisprudenza di questa Corte si siano ravvisati in alcuni casi gli estremi per
l'applicazione della prescrizione ordinaria in tema di interessi, ove si è ritenuto che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. viene applicata ai soli interessi accessori a una obbligazione principale di natura periodica o di durata, laddove in caso di interessi dovuti per una prestazione unitaria o, comunque eseguibile uno actu, si applicherebbe la
17 prescrizione decennale ordinaria (Cass., Sez. V, 16 settembre 2005, n. 18432, seguita acriticamente da Cass., Sez. V, 20 maggio 2021, n. 13815) … 16. Le argomentazioni del ricorrente non appaiono convincenti, risultando gli assunti di parte ricorrente (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) estranei alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse. La norma di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi
è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi. Rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell'obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass., Sez. I, 16 giugno 2020, n.
11655), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass., Sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass., Sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28930), quali quelli previsti dall'art. 1499 cod. civ. (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11605) … 18. Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell'obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi quelli propri del diritto commerciale e moratori quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le relative originarie e distinte discipline. 19. La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione) – come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossione dell'obbligazione «accessoria» degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e
18 benché la prestazione degli interessi scaturisca dall'obbligazione pecuniaria, l'obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all'obbligazione principale;
lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilità dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale attraverso l'introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria, prevista per la sorte capitale. Echi di tale più rapida estinzione dell'obbligazione degli interessi rispetto all'obbligazione principale si rinvengono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione del pagamento (art. 1194 cod. civ., che prevede la preventiva imputazione del pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi al capitale), quale conseguenza automatica del pagamento, inteso quale estinzione satisfattiva dell'obbligazione pecuniaria (Cass., Sez. I, 20 maggio 2005, n. 10692). 20. Del tutto avulso dalla giurisprudenza di questa Corte appare, inoltre, l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell'obbligazione degli interessi risulterebbe agganciata a quella dell'obbligazione in sorte capitale. Questa Corte ritiene - in conformità a quanto osservatosi in dottrina - che il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione;
man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili «di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente» (in termini, Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281; conf. Cass., Sez. VI, 18 marzo
2022, n. 8892; Cass., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24295, Cass., Sez. VI, n. 17020/2014, cit.;
Cass., Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4554; Cass., Sez. V, 15 giugno 2011, n. 13080; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; Cass., Sez. V, 18 agosto 2004, n. 16123). 21. La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale
19 stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale. 22. Non appare, invero, enfatizzabile l'argomento secondo cui gli interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale solo se l'obbligazione principale fosse di natura periodica o di durata e non anche ove gli interessi siano dovuti per una prestazione dovuta in unica soluzione o uno actu. La formulazione della norma di cui all'art.
2948, n. 4, cod. civ. evidenzia, invero, come la prescrizione dell'obbligazione degli interessi sia affiancata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione («gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»), ma non sia sovrapponibile a queste ultime. L'utilizzo della congiunzione «e» lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa. 23. La periodicità dell'obbligazione degli interessi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario, legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo;
solo in tal senso (e non anche in ragione della natura della sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nel momento in cui l'obbligazione del capitale è insorta) gli interessi possono essere accomunati alle altre prestazioni periodiche. 24. Se questo è il quadro che si trae dalla disciplina ordinaria, deve dedursi che, stante l'assenza di norme speciali in materia tributaria, a differenza che per le sanzioni, la stessa conclusione debba trarsi per la prescrizione degli interessi che sorgono in materia tributaria. Né si evidenziano particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune. Deve, pertanto, riconfermarsi la maggioritaria e del tutto consolidata giurisprudenza di questa Corte che applica la prescrizione quinquennale agli interessi in materia tributaria”; in termini analoghi cfr. anche Cass. civ., Sez. 5, n. 23052/2025).
Chiariti i termini del contrasto giurisprudenziale e delle argomentazioni addotte a sostegno di ciascuna soluzione interpretativa, questo Giudice - in attesa di un'auspicabile pronunzia a Sezioni
Unite che vada a comporre il contrasto - ritiene maggiormente convincente la tesi favorevole all'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. agli interessi moratori in materia di riscossione coattiva mediante ruolo.
20 Come condivisibilmente osservato nella giurisprudenza di merito, infatti, “l'indicata soluzione, oltre ad essere pienamente rispondente al tenore letterale della norma, pare correttamente cogliere e ricostruire la ratio della previsione normativa e la malintesa necessità di correlare
l'operatività della norma ad una “periodicità” dell'obbligazione principale cui accedono gli interessi (anche moratori), dovendosi, invece, valorizzare l'intrinseca natura “periodica” di detta obbligazione, in quanto la maturazione del relativo credito è naturaliter correlata al trascorrere del tempo” (Tribunale Napoli, n. 8602/2025, cit.).
Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere applicabile alla fattispecie in esame, quantomeno con riguardo agli interessi moratori, la prescrizione breve di cui di cui all'art. 2948 n.
4 c.c.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione – nei limiti in cui può ancora assumere rilievo, ossia con riferimento al solo credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420130021918180000 – non può trovare accoglimento.
Ed invero, deve anzitutto osservarsi che risulta dagli atti di causa che l'anno di riferimento del debito, di cui è creditore la , sia il 2010. Inoltre, l' ha Controparte_6 CP_3 compiutamente dimostrato l'avvenuta notifica della cartella esattoriale n. 09420130021918180000 in data 23.12.2013, con il conseguente effetto interruttivo della prescrizione;
dopo la notifica di detta cartella, la prescrizione è stata nuovamente interrotta per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000, opposta nel giudizio principale iscritto al n. 1910/2018 R.G.: è infatti pacifica, oltre che documentalmente riscontrata, l'avvenuta notifica di tale intimazione in data 30.11.2018 e, quindi, entro i cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale n. 09420130021918180000 (avvenuta il 23.12.2013); da ultimo, la prescrizione è stata nuovamente interrotta mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229000531851/000, opposta nel giudizio riunito.
Deve del pari ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione con riguardo al credito relativo agli oneri di riscossione, oggetto della cartella di pagamento ritualmente notificata all'odierno opponente.
Ed invero, quale che sia il termine di prescrizione applicabile con riguardo a detti oneri
(quinquennale o decennale), l'eccezione non potrebbe comunque trovare accoglimento, per le
21 ragioni suesposte in ordine alla valida interruzione della prescrizione da parte dell'agente della riscossione.
Le ragioni che precedono rendono del tutto superfluo ogni ulteriore accertamento in ordine all'efficacia del disconoscimento operato dall'opponente con riguardo alla conformità all'originale della documentazione attestante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420169004958256/000, prodotta in copia dall' , essendo stata Controparte_2 accertata l'avvenuta interruzione della prescrizione quinquennale per il tramite della notifica dapprima della cartella esattoriale n. 09420130021918180000 e, poi, delle due intimazioni opposte nei giudizi riuniti.
Parimenti, quanto suesposto rende del tutto ininfluente ai fini del decidere la relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199005551579/000 (all. 8 alla comparsa di costituzione dell' nel giudizio riunito), recante la data del 21.05.2019 e l'indicazione dell'apparente CP_3 rifiuto del destinatario: per tale ragione non è stata autorizzata da questo Giudice la presentazione della querela di falso incidentale sulla predetta relata.
Per tutto quanto spiegato, le opposizioni proposte da non possono trovare Parte_1 accoglimento con riguardo al credito portato dalla cartella esattoriale n. 09420130021918180000.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Infine, considerato che la sentenza n. 11 del 12.01.2023 dell'intestato Tribunale ha disposto che
“le spese del presente procedimento incidentale, vanno compensate, stante la natura del giudizio, rimandando al merito invece la liquidazione delle spese di CTU”, deve provvedersi in questa sede alla liquidazione di dette ultime spese: ebbene, l'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente le opposizioni proposte da nei due giudizi riuniti e, per Parte_1
l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000 (opposta nel giudizio principale), nonché quella n. 09420229000531851/000 (opposta nel giudizio riunito), limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420120004165111000 e n.
09420120010806725000;
22 - rigetta nel resto entrambe le opposizioni;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 24/11/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
23
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice, dott.ssa Olga Quartuccio, letti gli atti della causa iscritta al n. 1910/2018 R.G. (cui è riunito il procedimento portante n.
925/2022 R.G.) del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi;
rilevato che l'udienza del 4.09.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti del termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 4.04.2025, ritualmente comunicata alle parti;
dato atto che tali note sono state tempestivamente prodotte da entrambe le parti, le quali hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei rispettivi atti e scritti difensivi;
visti gli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Olga Quartuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1910 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 (cui è riunito in procedimento portante n. 925/2022 R.G.), vertente tra
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. CIMINO TITO (pec: , che lo rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti;
parte opponente
e
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GALLO VINCENZO (pec:
, giusta procura in atti;
Email_2 parte opposta
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come da note in atti;
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 20.12.2018, spiegava Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000, notificatagli dall' (nel prosieguo anche ) in data 30.11.2018, per il Controparte_2 CP_3 pagamento della somma complessiva di € 537.497,16, limitatamente ai crediti portati delle cartelle esattoriali n. 09420120004165111000, n. 09420120010806725000 e n. 09420130021918180000, concernenti l'omesso pagamento di spese processuali e, soltanto per quanto riguarda la cartella n.
09420120010806725000, anche il recupero di multe e ammende, eccependo la mancata notifica delle tre cartelle, la conseguente violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, nonché in subordine l'intervenuta prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. della parte del credito riferita agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione maturati fino al 29.11.2013; instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Locri, previa sospensione dell'atto impugnato solo per la parte relativa agli importi contestati, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, a) dichiarare l'inefficacia, la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420189007855774/000 per i motivi e per gli importi espressi in narrativa;
b) dichiarare
l'inefficacia, la nullità e l'illegittimità delle cartelle di pagamento nn. 09420120004165111000,
09420120010806725000 e 09420130021918180000 e quindi dichiarare infondato il diritto della parte convenuta a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo;
c) in subordine, annullare le suddette cartelle per la parte riferita agli interessi di mora e i compensi di
2 riscossione maturati fino al 29/11/2013, e comunque dichiarare la prescrizione quinquennale degli stessi”, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva iscritta al n. 1910/2018 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.05.2019, si costituiva in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, sostenendo Controparte_2 la regolare notificazione delle cartelle;
contestava l'applicabilità dell'art. 25 D.P.R. 602/1973 ai crediti non tributari ed eccepiva, comunque, che non fosse decorso il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.; chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione spiegata ex adverso e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Alla prima udienza, l'opponente insisteva nella chiesta sospensione dell'atto impugnato e contestava espressamente la comparsa di costituzione avversaria, eccependo la nullità della costituzione e del mandato difensivo in quanto effettuato con patrocinio dell'avvocato di libero foro;
ai sensi dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. formulava espresso disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotostatiche dei documenti prodotti da controparte (“3 estratti di ruolo, unico avviso di ricevimento, avviso di deposito atti alla Casa Comunale e prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ai sensi degli art. 139 e 140 c.p.c.”); l'opposta si riportava alla propria comparsa contestando le eccezioni e le richieste avversarie.
Con ordinanza del 21.05.2019 – previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420120004165111000 e n.
09420120010806725000, di cui non v'era prova dell'avvenuta notifica – venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La parte opposta, in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., depositava altre due intimazioni di pagamento (n. 09420169004958256/000 e n. 09420179001449412/000) relative alle stesse cartelle oggetto di giudizio, a suo dire regolarmente notificate nel 2016 e nel 2017, e ciò anche ai fini dell'interruzione della prescrizione;
con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c., tardivamente depositata (non soggiacendo il presente giudizio alla sospensione feriale dei termini),
l'opponente disconosceva la conformità agli originali di ciascun avviso di ricevimento prodotto in fotocopia.
Nelle more, proponeva querela di falso in via incidentale avverso la ricevuta Parte_1 attestante l'avvenuta notifica dell'atto di intimazione n. 09420179001449412/000, deducendo la
3 falsità della sottoscrizione apparentemente a sé riconducibile. Venivano quindi esperite le formalità di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c. e, previo espletamento di c.t.u. grafologica, con sentenza depositata in data 12.01.2023 l'intestato Tribunale accoglieva la querela di falso proposta dall'odierno opponente, dichiarando la falsità della sottoscrizione riportante il nome
[...]
” apposta sull'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento n. Pt_1
09420179001449412/000 inviata dall' il 22.09.2017 ed assegnando alle parti i termini di rito CP_3 per la riassunzione della causa di merito davanti al giudice dell'opposizione.
Nelle more dell'espletamento del giudizio di querela di falso incidentale, con un ulteriore atto di citazione consegnato all' in data 11.07.2022 e poi spedito per la notifica il 18.07.2022 (cfr. CP_4 atto di citazione nel giudizio riunito) spiegava opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09420229000531851/000, notificatagli dall' in data 20.06.2022, per il CP_3 pagamento della somma complessiva di € 555.232,65 relativa a spese processuali. L'opponente eccepiva la mancata notifica delle cartelle esattoriali nn. 09420120004165111000,
09420120010806725000 e 09420130021918180000, poste a fondamento anche della precedente intimazione di pagamento, con conseguente violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973, nonché
l'intervenuta prescrizione della parte del credito intimato relativa agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione maturati fino al 19.06.2017; deduceva altresì che le cartelle nn.
09420120004165111000 e 09420120010806725000 erano state sospese con provvedimento del
21.05.2019 nell'ambito del procedimento n. 1910/2018 R.G e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Illmo Tribunale di Locri, in persona del Giudice che sarà designato, previa sospensione dell'atto impugnato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, a) dichiarare l'inefficacia, la nullità e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento
n.09420229000531851/000 per i motivi espressi in narrativa;
b) dichiarare l'inefficacia, la nullità
e l'illegittimità delle cartelle di pagamento nn. 09420120004165111000, 09420120010806725000
e 09420130021918180000 e quindi dichiarare infondato il diritto della parte convenuta a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo;
in subordine, ma senza rinunciare ai precedenti motivi, annullare le suddette cartelle per la parte riferita agli interessi di mora e gli oneri di riscossione maturati fino al 19/06/2017, e comunque dichiarare la prescrizione quinquennale degli stessi;
d) valutare ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. il comportamento di parte convenuta con la sua conseguente condanna a pagare in favore dell'attore una somma
4 equitativamente determinata”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
La causa veniva iscritta al n. 925/2022 R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.01.2023, cui si rimanda, si costituiva in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2 conclusioni: “in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per violazione del principio della litispendenza ex art. 39 cpc avuto riguardo al giudizio n.
1910/2018 RG, tuttora pendente innanzi a codesto Tribunale ed avente ad oggetto le medesime cartelle odierne;
nel merito: rigettare tutte le richieste formulate da parte attrice nei confronti di
, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
con Controparte_1 vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Frattanto, veniva riassunto il procedimento portante n. 1910/2018 R.G.
Con due ordinanze contestuali del 12.10.2023, il Giudice precedentemente assegnatario di entrambi i procedimenti ne disponeva la riunione;
concedeva altresì alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. limitatamente alle domande proposte nel procedimento riunito, portante n. 925/2022
R.G.
Con ordinanza del 22.04.2024 di questo Giudice - subentrato nella titolarità del presente procedimento solo a far data dal 25.01.2024 - venivano rigettate le richieste istruttorie formulate nel procedimento riunito e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.10.2024.
Nelle more, proponeva un'ulteriore querela di falso incidentale avverso la relata di Parte_1 notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199005551579/000 depositata dall' nel CP_3 giudizio riunito che, tuttavia, non veniva autorizzata da questo Giudice;
da ultimo, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.09.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., concedendo alle parti termine fino a venti giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note conclusive.
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve darsi atto che, dopo la pronuncia da parte dell'intestato Tribunale della sentenza n. 11 del 12.01.2023, relativa al procedimento incidentale di querela di falso proposto nel giudizio recante n. 1910/2018 R.G., che integralmente si richiama, l'opponente ha notificato alla
5 controparte un “atto di citazione in riassunzione per la prosecuzione della causa con R.G.
n.1910/2018”, inizialmente iscritto a ruolo come procedimento autonomo, recante n. 174/2023
R.G., ove l' si è costituita eccependo: l'inammissibilità del nuovo giudizio, non avendo CP_3
l'opponente ritualmente riassunto il procedimento n. 1910/2018 R.G.; la nullità della notifica dell'atto in riassunzione nei confronti dell'agente della riscossione, essendo stata effettuata ad un indirizzo pec diverso da quello risultante nel registro PP.AA; l'inammissibilità del nuovo giudizio per litispendenza rispetto all'altro procedimento, iscritto al n. 925/2022 R.G., avente ad oggetto l'opposizione ad altra intimazione di pagamento, per le medesime cartelle sottese all'intimazione opposta nel procedimento n. 1910/2018 R.G.
Con ordinanza del 7.07.2023, il Giudice all'epoca titolare del procedimento n. 174/2023 R.G. provvedeva come di seguito: “premesso che con sentenza non definitiva n. 11/2023 del
12/01/2023, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 1910/2018, il Tribunale di
Locri, in composizione collegiale, in accoglimento della domanda di querela di falso formulata dall'attore opponente, in via incidentale, dichiarava la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento dell'intimazione di pagamento dal medesimo contestata ed assegnava termine per la riassunzione del giudizio di merito davanti al giudice dell'opposizione;
considerato che
da controlli effettuati presso la Cancelleria civile il giudizio di cui al n.r.g. 1910/2018 risulta
“definito” (sebbene il merito della vertenza della spiegata opposizione, nella quale è stata promossa domanda incidentale di querela di falso, definita con sentenza parziale del 12.1.2023, sia ancora pendente), tuttavia l'odierno opponente, anteriormente all'instaurazione del presente procedimento iscritto al n.r.g.174/2023 - per come evidenziato da controparte nella comparsa di costituzione depositata telematicamente il 15.6.2023 - “… ha impugnato altra intimazione di pagamento unitamente alle medesime cartelle odierne innanzi a codesto tribunale, con giudizio iscritto al n. 925/2022 rg”; dato atto di quanto sopra;
dispone la chiusura del presente procedimento iscritto al n.r.g. 174/2023 e, conseguentemente, ordina alla Cancelleria di trasmettere i relativi atti nell'ambito del giudizio, ancora pendente, recante n.r.g. 1910/2018”.
Alla luce di quanto precede, deve essere disattesa ogni eccezione sollevata dall' in ordine CP_3 alla riassunzione del giudizio portante n. 1910/2018 R.G. considerato, da un lato, che alcuna lesione del diritto di difesa è derivata all'odierna parte opposta in conseguenza dell'apertura di un autonomo procedimento, essendo stata l' posta in condizione di costituirsi e difendersi nel CP_3
6 merito;
dall'altro lato, va comunque osservato che, per ordine del Giudice all'epoca titolare del procedimento n. 174/2023 R.G., gli atti di quest'ultimo giudizio sono transitati nel fascicolo n.
1910/2018 R.G. e che, nelle more, il procedimento n. 925/2022 R.G. è stato riunito a quello di più risalente iscrizione a ruolo, sicché è stato scongiurato il rischio di eventuali contrasti di giudicato.
Tanto premesso, va delineato il thema decidendum del presente giudizio, che consta appunto di due procedimenti riuniti.
Nel procedimento n. 1910/2018 R.G., ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000, notificatagli il 30.11.2018, volta ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 537.497,16 relativa anche a spese processuali, limitatamente seguenti cartelle esattoriali: n. 09420120004165111000 (asseritamente notificata il
21.09.2012, per l'ammontare di € 522.493,62) n. 09420120010806725000 (asseritamente notificata il 31.01.20123, per l'ammontare di € 7.946,72) e n. 09420130021918180000
(asseritamente notificata il 23.12.2013, per l'ammontare di € 2.199,45).
Nel procedimento n. 925/2022 R.G., ha proposto opposizione all'intimazione di Parte_1 pagamento n. 09420229000531851/000, volta ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 555.232,65 relativa a spese processuali, con esclusivo riferimento alle tre cartelle già sottese all'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000.
Ed invero, nonostante la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle n.
09420120004165111000 e n. 09420120010806725000, giusta ordinanza del 21.05.2019 resa dal
Giudice all'epoca titolare del procedimento portante, in data 20.06.2022 l' notificava a CP_3 [...]
l'ulteriore intimazione di pagamento opposta nel giudizio riunito, avente ad oggetto anche Pt_1 le cartelle sospese.
Le intimazioni di pagamento n. 09420189007855774/000 (opposta nel procedimento n. 1910/2018
R.G.) e n. 09420229000531851/000 (opposta nel procedimento n. 925/2022 R.G.) sono state impugnate da per le medesime ragioni, ossia: a) per la dedotta mancata prova della Parte_1 notifica delle cartelle esattoriali n. 09420120004165111000, n. 09420120010806725000 e n.
09420130021918180000, con conseguente violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/1973; b) in subordine, qualora l'agente della riscossione avesse offerto la prova della rituale notifica di dette cartelle, per la parziale prescrizione dei crediti intimati, ossia limitatamente agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione.
7 Prima di procedere alla disamina del merito delle opposizioni, occorre vagliare le eccezioni preliminari sollevate da dopo la costituzione in giudizio dell' . Parte_1 CP_3
Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. depositata in data 14.06.2019 nell'ambito del procedimento principale, l'odierno opponente ha eccepito in via preliminare: (1) la nullità dell'atto impugnato per carenza dei poteri in capo al soggetto che lo ha firmato;
(2) la nullità della costituzione e del mandato difensivo di parte convenuta.
L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per carenza dei poteri in capo al soggetto che lo ha firmato è inammissibile, in quanto tardivamente formulata.
Ed infatti, come puntualmente eccepito dall'opposta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c.,
l'eccezione è stata proposta per la prima volta in sede di prima memoria istruttoria, pur vertendo sull'atto impugnato e prescindendo, quindi, dalle difese svolte dalla controparte in sede di comparsa di costituzione.
Pertanto, l'eccezione non può che essere giudicata tardiva e, in quanto tale, inammissibile.
Infondata è invece l'eccezione di nullità della costituzione e del mandato difensivo di parte convenuta.
Ed invero, ormai ogni questione circa la rappresentanza in giudizio dell' Controparte_1
per il tramite di avvocati del libero foro deve ritenersi superata alla luce della norma
[...] di interpretazione autentica di cui all'art. 4 novies D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019: la norma chiarisce che il riferimento operato dall'art. 1 co. 8 del D.L. 193/2016 alla disciplina declinata dall'art. 43, co. 4 del R.D. 1611/1933 va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d. “patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura di Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto art. 1, co. 8, allorquando l' Controparte_1
intenda non avvalersi del relativo patrocinio per la propria rappresentanza in giudizio;
[...] la norma in esame aggiunge che, viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 co. 4 cit., non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio di
. CP_3
In senso conforme si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, affermando che “ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata Controparte_5 la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al
8 giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4,
r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l CP_2
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_2 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. civ., Sez. Un., n. 30008/2019).
Ne consegue che la difesa tecnica dell' , affidata al legale del Controparte_1 libero foro, è pienamente legittima (cfr. anche Tribunale Locri, n. 864/2021).
Nel merito, le opposizioni proposte nei due giudizi riuniti sono solo parzialmente fondate, per le ragioni di seguito spiegate.
Anzitutto deve essere scrutinato il motivo, comune ad entrambe le opposizioni, relativo alla dedotta omessa notifica delle tre cartelle esattoriali n. 09420120004165111000, n.
09420120010806725000 e n. 09420130021918180000.
Ed invero, l'opponente ha eccepito l'illegittimità di ciascuna delle intimazioni di pagamento opposte nei due procedimenti riuniti in quanto le tre cartelle ad esse sottese non gli sarebbero mai state notificate, il che gli avrebbe precluso di conoscerne il contenuto e di agire a tutela dei propri diritti, con conseguente violazione anche dell'art. 25 D.P.R. 602/1973; in subordine, e solo per l'ipotesi che la controparte offrisse prova della notifica delle cartelle, l'opponente ha eccepito la prescrizione di parte del credito portato da dette cartelle, ossia di quella riferita agli interessi di mora ed ai compensi di riscossione maturati fino al 29.11.2013 (per quanto concerne l'opposizione
9 proposta nel giudizio principale) e fino al 19.06.2017 (per quanto concerne l'opposizione proposta nel giudizio riunito), invocando l'operatività della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.
Le opposizioni proposte da , nella parte in cui quest'ultimo contesta l'omessa notifica Parte_1 delle cartelle esattoriali sottese a ciascuna intimazione di pagamento, rientrano nello schema del rimedio processuale previsto dall'art. 617 c.p.c., venendo in rilievo – quantomeno nella prospettazione di parte opponente – un vizio dell'iter notificatorio delle cartelle, ciascuna di esse equiparabile ad un atto di precetto;
invece, nella parte in cui viene eccepita la prescrizione parziale del credito portato dalle cartelle, l'opposizione è qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto della controparte ad agire in executivis per una parte del credito.
È un dato pacifico ed incontestato che entrambe le opposizioni proposte da nei due Parte_1 giudizi riuniti siano tempestive, essendo state proposte nel rispetto del termine di venti giorni dalla notifica delle due intimazioni di pagamento.
Tanto premesso, il motivo di opposizione relativo all'omessa notifica delle cartelle di pagamento è fondato e deve essere accolto soltanto con riguardo alle cartelle n. 09420120004165111000 e n.
09420120010806725000.
Ed invero, l'agente della riscossione non ha mai prodotto prova del perfezionamento della notifica di dette cartelle, essendosi limitato a produrre gli estratti di ruolo, sprovvisti tuttavia delle rispettive relate di notifica.
Nella presente vicenda deve, infatti, farsi applicazione del principio consolidato espresso dalla
Suprema Corte nell'ambito del contenzioso tributario – i cui principi tuttavia sono di portata generale e possono estendersi anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio – secondo cui “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
10 (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008)” (Cass. civ.
Sez. Un., n. 10012/2021; Cass. civ., Sez. 5, n. 11474/2025).
Orbene, l'opponente si è limitato ad impugnare il solo atto consequenziale (vale a dire le due intimazioni di pagamento opposte negli odierni giudizi riuniti), deducendo il vizio di notifica delle cartelle esattoriali;
solo in via subordinata – ossia per la sola ipotesi di compiuta dimostrazione da parte dell'agente della riscossione dell'avvenuta notifica delle cartelle – ha eccepito la prescrizione parziale dei crediti da esse portati.
Ne discende che l'omessa prova del perfezionamento della notifica delle cartelle esattoriali n.
09420120004165111000 e n. 09420120010806725000 impone l'accoglimento in parte qua di ciascuna opposizione sicché, per l'effetto, l'intimazione n. 09420189007855774/000 (opposta nel procedimento n. 1910/2018 R.G.) e quella recante n. 09420229000531851/000 (opposta nel procedimento n. 925/2022 R.G.), devono essere annullate limitatamente ai crediti portati dalle predette cartelle esattoriali.
A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla cartella di pagamento n.
09420130021918180000, rispetto alla quale l'opponente ha pure contestato l'omessa notifica, oltre che, in subordine, la prescrizione di parte del credito portato dalla cartella.
L ha prodotto documentazione afferente alla notifica di detta cartella (all. 5 “estratti di CP_3 ruolo e referto”, prodotto in allegato alla propria comparsa in ciascuno dei procedimenti riuniti).
Com'è noto, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso
11 sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. civ., Sez. 5, n. 25351/2020).
Ed infatti, la presunzione di conoscenza di un atto del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. civ., Sez.
6 - L, n.
19232/2018; Sez. L, n. 12822/2016).
Nella fattispecie de qua, la documentazione prodotta dall'odierna opposta consente di accertare che il messo notificatore, dopo due tentativi infruttuosi di notifica presso l'indirizzo di residenza dell'opponente, in data 12.12.2013, constatata la temporanea assenza del destinatario nonché di altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., provvedeva a depositare il documento da notificare (il cui numero 09420130021918180000 è stampigliato in basso a destra nella relata di notifica) presso il Comune di Canolo, affiggendo l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, nonché informando il destinatario, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, del deposito e dell'affissione (cfr. all. 5, pag. 7). Il deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale risulta altresì documentalmente riscontrato dall'elenco a pag. 9 dell'all. 5 alla comparsa di costituzione e risposta. Inoltre, l' ha prodotto il prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle CP_3 singole raccomandate spedite ex art. 139 e 140 c.p.c., da cui si desume che in data 13.12.2013 è stata spedita all'odierno opponente la raccomandata n. 689036620581, relativa proprio alla cartella di pagamento n. 09420130021918180000 (cfr. all. 5, pag. 11); infine, l'opposta ha versato in atti l'avviso di ricevimento recante in alto a destra l'indicazione del numero 689036620581 della raccomandata, unitamente alla correlata busta – anch'essa recante il suddetto numero in basso a sinistra – da cui si evince l'avvenuta restituzione al mittente per compiuta giacenza.
L'onere probatorio è stato correttamente assolto mediante la produzione dell'estratto di ruolo, della relata di notifica della cartella, recante peraltro in basso a destra il numero di quest'ultima, nonché dell'avviso di deposito dell'atto da notificare presso la Casa Comunale, dell'elenco contenente tra l'altro il numero 689036620581 di spedizione della raccomandata con cui l'odierno opponente è stato notiziato dell'avvenuto deposito, dell'avviso di ricevimento della raccomandata
12 n. 689036620581, prodotto unitamente alla relativa busta recante la dicitura “compiuta giacenza al mittente”, entrambi recanti l'indicazione del numero della raccomandata.
Come chiarito dalla Suprema Corte, del resto, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa" (cfr. Cass.n. 10326/2014); ciò perché "la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice” (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 5, n.
3212/2017).
Pertanto, alla stregua della documentazione versata in atti deve ritenersi compiutamente dimostrata la notifica della cartella esattoriale n. 09420130021918180000 in data 23.12.2023.
La documentazione in esame non può ritenersi efficacemente disconosciuta dall'odierno opponente.
Ed infatti, com'è noto, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale
(Cass. civ., Sez. 2, n. 27633/2018; Cass. civ., Sez. 5, n. 16557/2019: “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni”).
L'art. 2719 c.c. esige, difatti, l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco.
Perché possa aversi un disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme
13 particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive
(cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. 2, n. 28096/2009).
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l'indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. In tale direzione questa Corte dà seguito - in via preferenziale rispetto a diverso orientamento - alla giurisprudenza (v. Cass. n. 27633/2018; n.
29993 del 13/12/2017, n. 12730 del 21/06/2016, n. 7775 del 03/04/2014 e altre) secondo la quale la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non possa avvenire con clausole di stile e generiche, ma vada operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. civ., Sez. 5, n.
16557/2019).
Nella fattispecie in esame, in prima udienza l'opponente si è limitato a formulare il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., “della conformità dell'originale delle copie fotostatiche dei seguenti documenti di controparte: 3 estratti di ruolo, unico avviso di ricevimento, avviso di deposito atti alla Casa Comunale e prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ai sensi degli art. 139 e 140 c.p.c.”.
In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c. ha ribadito il disconoscimento “della conformità all'originale delle copie fotostatiche/fotografiche dei seguenti documenti prodotti da controparte: relativamente alle cartelle nn. 09420120004165111000, 09420120010806725000 e
09420130021918180000, si contesta la produzione degli estratti di ruolo;
relativamente alla cartella n. 09420130021918180000 si fa espresso disconoscimento della conformità all'originale dell'avviso di ricevimento prodotto in fotocopia e non riconducibile con certezza all'attore
[...]
e si eccepisce, altresì, la mancata produzione in atti di un documento comprovante Pt_1
l'avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con tutte le formalità previste sia da detto articolo che dall'art. 48 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.; si fa espresso
14 disconoscimento della conformità all'originale dell'avviso di deposito di atti alla casa del Comune poiché non riconducibile con certezza all'attore (non essendoci data di nascita o Parte_1 residenza potrebbe trattarsi di omonimia); si fa espresso disconoscimento della conformità all'originale del “Prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c.” poiché non riconducibile con certezza all'attore (non Parte_1 essendoci data di nascita o residenza potrebbe trattarsi di omonimia)”.
Ebbene, a parere di chi scrive il disconoscimento della conformità all'originale della documentazione prodotta in fotocopia da controparte deve ritenersi inefficace, non essendo mai stati indicati dall'odierno opponente quali sarebbero gli aspetti per i quali detta documentazione dovrebbe differire dall'originale.
Pertanto, la genericità del disconoscimento operato dall'odierno opponente – contenente, peraltro, anche espressioni in formula dubitativa (es. “potrebbe trattarsi di omonimia”) – ne determina l'inefficacia, sicché deve ritenersi compiutamente dimostrata l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 09420130021918180000.
Quanto all'ulteriore eccezione di violazione del termine decadenziale di notifica della cartella opposta, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73, la stessa non è meritevole di accoglimento.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che “la decadenza di cui all'art.
25 cit. non abbia valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, “posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (Cass. n. 28529/2018)” (Cass. civ., Sez. 3, n. 12614/2023).
Dunque, in tema di recupero esattoriale di spese penali di giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso che possa farsi ricorso alla decadenza di cui all'art. 25 D.P.R. n.
602/1973 (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 20856/2021, in motivazione: “questa Corte ha già chiarito che la decadenza invocata è riferibile solo alle pretese tributarie per cui è stata dettata, dovendo quindi constatarsi limitato funzionalmente il richiamo (infatti) al comma 2 dell'art. 25, d.P.R. n.
602 del 1973, operato dall'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., 08/11/2018, n.
28529)”; nella giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Bari, n. 1369/2025).
15 Difatti, “non è dubbio che le spese di giustizia penali abbiano, invece, natura non tributaria, tanto che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (per tutte,
Cass., Sez. Un., n. 3008/2008)” (Cass. civ., Sez. 3, n. 12614/2023).
A questo punto, risultando provata la notifica della cartella esattoriale n. 09420130021918180000, deve essere scrutinato l'ulteriore motivo di opposizione proposto dall'opponente in via subordinata, attinente alla prescrizione parziale del credito intimato e, precisamente, degli interessi moratori e dei compensi di riscossione maturati fino al 29.11.2013 (per quanto concerne l'opposizione proposta nel giudizio principale) e fino al 19.06.2017 (per quanto concerne l'opposizione proposta nel giudizio riunito).
Il motivo di opposizione è infondato.
L'opponente ha invocato l'operatività della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., mentre l ha contestato la suddetta eccezione, ritenendo operante l'ordinario termine CP_3 decennale di prescrizione.
In ordine all'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. con riguardo agli interessi moratori si sono recentemente contrapposti due orientamenti della Suprema Corte.
Il primo ha escluso l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c. agli interessi moratori, osservando che
“l'art. 2948, primo comma, n. 4, c.c., stabilisce che «si prescrivono in 5 anni […] 4) gli interessi
e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c. non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 11125/2024, in motivazione).
A tale orientamento se n'è contrapposto un'altro, affermatosi in seno alla Suprema Corte di
Cassazione nell'ambito del contenzioso tributario, basato tuttavia su principi e soluzioni interpretative applicabili alla generalità delle obbligazioni, anche non tributarie (cfr. in termini analoghi Tribunale Napoli, n. 8602/2025).
Si intende fare riferimento all'arresto secondo cui “gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine
16 quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale” (cfr. Cass. civ., Sez. 5, n. 2095/2023, che in motivazione ha precisato che: “la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata - secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre
2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486;
Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019,
n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n.
7127). 14. Il ricorrente chiede una rivisitazione di questo indirizzo. Osserva, analiticamente in memoria, come la disciplina tributaria in materia di interessi abbia natura speciale e appaia più
«frammentata» rispetto a quella di diritto comune, che già conosce separatamente gli interessi corrispettivi e quelli moratori … Da questa frammentarietà della disciplina degli interessi in materia tributaria, differenziata in funzione della fonte dell'obbligazione principale (scadenza della data di pagamento dell'obbligazione tributaria, consegna dei ruoli all'agente della riscossione, natura speciale dell'imposta di registro, procedimento di liquidazione dell'imposta), il ricorrente intende, in primo luogo, enucleare una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria;
in secondo luogo, il ricorrente ritiene di estrarre il principio secondo cui la prescrizione degli interessi è omologa a quella del tributo cui essi accedono. Sicché, ove i tributi fossero soggetti alla prescrizione ordinaria (come i tributi erariali), anche l'obbligazione degli interessi dovrebbe essere assoggettata alla medesima disciplina prescrizionale. 15. Il ricorrente, inoltre, sottolinea sotto quest'ultimo profilo come nella stessa giurisprudenza di questa Corte si siano ravvisati in alcuni casi gli estremi per
l'applicazione della prescrizione ordinaria in tema di interessi, ove si è ritenuto che la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. viene applicata ai soli interessi accessori a una obbligazione principale di natura periodica o di durata, laddove in caso di interessi dovuti per una prestazione unitaria o, comunque eseguibile uno actu, si applicherebbe la
17 prescrizione decennale ordinaria (Cass., Sez. V, 16 settembre 2005, n. 18432, seguita acriticamente da Cass., Sez. V, 20 maggio 2021, n. 13815) … 16. Le argomentazioni del ricorrente non appaiono convincenti, risultando gli assunti di parte ricorrente (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) estranei alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse. La norma di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. prevede che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La norma relativa alla prescrizione degli interessi
è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi. Rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi. La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell'obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass., Sez. I, 16 giugno 2020, n.
11655), gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento (Cass., Sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass., Sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28930), quali quelli previsti dall'art. 1499 cod. civ. (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11605) … 18. Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell'obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi quelli propri del diritto commerciale e moratori quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le relative originarie e distinte discipline. 19. La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione) – come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossione dell'obbligazione «accessoria» degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e
18 benché la prestazione degli interessi scaturisca dall'obbligazione pecuniaria, l'obbligazione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all'obbligazione principale;
lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilità dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale attraverso l'introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria, prevista per la sorte capitale. Echi di tale più rapida estinzione dell'obbligazione degli interessi rispetto all'obbligazione principale si rinvengono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione del pagamento (art. 1194 cod. civ., che prevede la preventiva imputazione del pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi al capitale), quale conseguenza automatica del pagamento, inteso quale estinzione satisfattiva dell'obbligazione pecuniaria (Cass., Sez. I, 20 maggio 2005, n. 10692). 20. Del tutto avulso dalla giurisprudenza di questa Corte appare, inoltre, l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell'obbligazione degli interessi risulterebbe agganciata a quella dell'obbligazione in sorte capitale. Questa Corte ritiene - in conformità a quanto osservatosi in dottrina - che il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbligazione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l'obbligazione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione;
man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili «di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente» (in termini, Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281; conf. Cass., Sez. VI, 18 marzo
2022, n. 8892; Cass., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24295, Cass., Sez. VI, n. 17020/2014, cit.;
Cass., Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4554; Cass., Sez. V, 15 giugno 2011, n. 13080; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; Cass., Sez. V, 18 agosto 2004, n. 16123). 21. La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale
19 stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale. 22. Non appare, invero, enfatizzabile l'argomento secondo cui gli interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale solo se l'obbligazione principale fosse di natura periodica o di durata e non anche ove gli interessi siano dovuti per una prestazione dovuta in unica soluzione o uno actu. La formulazione della norma di cui all'art.
2948, n. 4, cod. civ. evidenzia, invero, come la prescrizione dell'obbligazione degli interessi sia affiancata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione («gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi»), ma non sia sovrapponibile a queste ultime. L'utilizzo della congiunzione «e» lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa. 23. La periodicità dell'obbligazione degli interessi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario, legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo;
solo in tal senso (e non anche in ragione della natura della sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nel momento in cui l'obbligazione del capitale è insorta) gli interessi possono essere accomunati alle altre prestazioni periodiche. 24. Se questo è il quadro che si trae dalla disciplina ordinaria, deve dedursi che, stante l'assenza di norme speciali in materia tributaria, a differenza che per le sanzioni, la stessa conclusione debba trarsi per la prescrizione degli interessi che sorgono in materia tributaria. Né si evidenziano particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune. Deve, pertanto, riconfermarsi la maggioritaria e del tutto consolidata giurisprudenza di questa Corte che applica la prescrizione quinquennale agli interessi in materia tributaria”; in termini analoghi cfr. anche Cass. civ., Sez. 5, n. 23052/2025).
Chiariti i termini del contrasto giurisprudenziale e delle argomentazioni addotte a sostegno di ciascuna soluzione interpretativa, questo Giudice - in attesa di un'auspicabile pronunzia a Sezioni
Unite che vada a comporre il contrasto - ritiene maggiormente convincente la tesi favorevole all'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. agli interessi moratori in materia di riscossione coattiva mediante ruolo.
20 Come condivisibilmente osservato nella giurisprudenza di merito, infatti, “l'indicata soluzione, oltre ad essere pienamente rispondente al tenore letterale della norma, pare correttamente cogliere e ricostruire la ratio della previsione normativa e la malintesa necessità di correlare
l'operatività della norma ad una “periodicità” dell'obbligazione principale cui accedono gli interessi (anche moratori), dovendosi, invece, valorizzare l'intrinseca natura “periodica” di detta obbligazione, in quanto la maturazione del relativo credito è naturaliter correlata al trascorrere del tempo” (Tribunale Napoli, n. 8602/2025, cit.).
Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere applicabile alla fattispecie in esame, quantomeno con riguardo agli interessi moratori, la prescrizione breve di cui di cui all'art. 2948 n.
4 c.c.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione – nei limiti in cui può ancora assumere rilievo, ossia con riferimento al solo credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420130021918180000 – non può trovare accoglimento.
Ed invero, deve anzitutto osservarsi che risulta dagli atti di causa che l'anno di riferimento del debito, di cui è creditore la , sia il 2010. Inoltre, l' ha Controparte_6 CP_3 compiutamente dimostrato l'avvenuta notifica della cartella esattoriale n. 09420130021918180000 in data 23.12.2013, con il conseguente effetto interruttivo della prescrizione;
dopo la notifica di detta cartella, la prescrizione è stata nuovamente interrotta per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000, opposta nel giudizio principale iscritto al n. 1910/2018 R.G.: è infatti pacifica, oltre che documentalmente riscontrata, l'avvenuta notifica di tale intimazione in data 30.11.2018 e, quindi, entro i cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale n. 09420130021918180000 (avvenuta il 23.12.2013); da ultimo, la prescrizione è stata nuovamente interrotta mediante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229000531851/000, opposta nel giudizio riunito.
Deve del pari ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione con riguardo al credito relativo agli oneri di riscossione, oggetto della cartella di pagamento ritualmente notificata all'odierno opponente.
Ed invero, quale che sia il termine di prescrizione applicabile con riguardo a detti oneri
(quinquennale o decennale), l'eccezione non potrebbe comunque trovare accoglimento, per le
21 ragioni suesposte in ordine alla valida interruzione della prescrizione da parte dell'agente della riscossione.
Le ragioni che precedono rendono del tutto superfluo ogni ulteriore accertamento in ordine all'efficacia del disconoscimento operato dall'opponente con riguardo alla conformità all'originale della documentazione attestante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420169004958256/000, prodotta in copia dall' , essendo stata Controparte_2 accertata l'avvenuta interruzione della prescrizione quinquennale per il tramite della notifica dapprima della cartella esattoriale n. 09420130021918180000 e, poi, delle due intimazioni opposte nei giudizi riuniti.
Parimenti, quanto suesposto rende del tutto ininfluente ai fini del decidere la relata di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420199005551579/000 (all. 8 alla comparsa di costituzione dell' nel giudizio riunito), recante la data del 21.05.2019 e l'indicazione dell'apparente CP_3 rifiuto del destinatario: per tale ragione non è stata autorizzata da questo Giudice la presentazione della querela di falso incidentale sulla predetta relata.
Per tutto quanto spiegato, le opposizioni proposte da non possono trovare Parte_1 accoglimento con riguardo al credito portato dalla cartella esattoriale n. 09420130021918180000.
L'esito della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Infine, considerato che la sentenza n. 11 del 12.01.2023 dell'intestato Tribunale ha disposto che
“le spese del presente procedimento incidentale, vanno compensate, stante la natura del giudizio, rimandando al merito invece la liquidazione delle spese di CTU”, deve provvedersi in questa sede alla liquidazione di dette ultime spese: ebbene, l'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente le opposizioni proposte da nei due giudizi riuniti e, per Parte_1
l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420189007855774/000 (opposta nel giudizio principale), nonché quella n. 09420229000531851/000 (opposta nel giudizio riunito), limitatamente alle cartelle esattoriali n. 09420120004165111000 e n.
09420120010806725000;
22 - rigetta nel resto entrambe le opposizioni;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, ivi incluse quelle di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 24/11/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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