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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 91/2025 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Nicola Abate.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale – Permanenza ultradecennale in Italia del cittadino extracomunitario.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta.
In punto di diritto occorre ricordare che l'articolo 3, comma 6, della legge n. 335
/ 1995, statuisce che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"…” Qualora il richiedente risulti coniugato, e non legalmente ed effettivamente separato, il diritto all'assegno è subordinato alla condizione che il reddito dell'interessato, cumulato con quello del coniuge, non sia superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale stesso;
la prestazione viene attribuita in misura intera qualora il reddito cumulato rimanga contenuto entro il limite dell'assegno sociale, ma pur sempre contenuto entro il limite costituito dal doppio dell'assegno. Con la novella normativa di cui all'articolo 20, comma 10, del D.L. n. 112 / 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 / 2008, il Legislatore ha inoltre stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. Per quanto dipoi concerne i cittadini cc.dd. “extracomunitari” -ai sensi dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 / 2000- “…l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno…” (ora “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”). L'articolo 9, comma 12, lettera c) del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, sancisce che il titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo può:
“…usufruire delle prestazioni di assistenza sociale … salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale…”. Nel caso di specie la parte ricorrente, ultrasessantacinquenne, non ha documentato la sua permanenza ultradecennale in Italia. Difatti dal passaporto si deduce che il primo ingresso in Italia risale all'anno 2018; la ricorrente non ha prodotto un certificato di residenza storico, ma solo un certificato di famiglia da cui si evince la residenza attuale;
né dimostra alcunché il contratto di locazione, pure prodotto in atti, che, non essendo registrato, non costituisce prova di data certa.
La domanda non può, quindi, essere accolta.
Le spese sono compensate in considerazione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede nel giudizio n. 91-2025: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 12.5.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa
D A
, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1
Nicola Abate.
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura interna.
RESISTENTE
OGGETTO: assegno sociale – Permanenza ultradecennale in Italia del cittadino extracomunitario.
Acquisita documentazione, oggi, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non può essere accolta.
In punto di diritto occorre ricordare che l'articolo 3, comma 6, della legge n. 335
/ 1995, statuisce che “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"…” Qualora il richiedente risulti coniugato, e non legalmente ed effettivamente separato, il diritto all'assegno è subordinato alla condizione che il reddito dell'interessato, cumulato con quello del coniuge, non sia superiore al doppio dell'importo dell'assegno sociale stesso;
la prestazione viene attribuita in misura intera qualora il reddito cumulato rimanga contenuto entro il limite dell'assegno sociale, ma pur sempre contenuto entro il limite costituito dal doppio dell'assegno. Con la novella normativa di cui all'articolo 20, comma 10, del D.L. n. 112 / 2008, convertito con modificazioni in legge n. 133 / 2008, il Legislatore ha inoltre stabilito che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”. Per quanto dipoi concerne i cittadini cc.dd. “extracomunitari” -ai sensi dell'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 / 2000- “…l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno…” (ora “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”). L'articolo 9, comma 12, lettera c) del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, sancisce che il titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo può:
“…usufruire delle prestazioni di assistenza sociale … salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale…”. Nel caso di specie la parte ricorrente, ultrasessantacinquenne, non ha documentato la sua permanenza ultradecennale in Italia. Difatti dal passaporto si deduce che il primo ingresso in Italia risale all'anno 2018; la ricorrente non ha prodotto un certificato di residenza storico, ma solo un certificato di famiglia da cui si evince la residenza attuale;
né dimostra alcunché il contratto di locazione, pure prodotto in atti, che, non essendo registrato, non costituisce prova di data certa.
La domanda non può, quindi, essere accolta.
Le spese sono compensate in considerazione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede nel giudizio n. 91-2025: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nocera Inferiore, 12.5.2025
IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)