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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/11/2025, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 12708/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Boccuni Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 18/10/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio l' , rassegnando le seguenti conclusioni: “A) CP_1
CP_ Dichiarare non dovuta, in tutto o in parte, la somma di € 3741,87 richiesta dall' per le motivazioni di cui in narrativa”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Deduceva di essere stato titolare di assegno mensile Cat. INVCIV n. 09930720206 con decorrenza gennaio 2018 e di essere titolare di prestazione VO099314008959 con decorrenza dicembre 2023 ed evidenziava che con TE08 l' aveva Controparte_2 espressamente comunicato al ricorrente che la pensione di vecchiaia veniva erogata unitamente all'assegno di invalidità civile.
Lamentava che, con TE08 del 3/7/2024, parte resistente richiedeva la restituzione della somma di € 3.741,87, pari a quanto erogato nell'anno 2024 a titolo di assegno di invalidità civile. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, atteso che, essendo divenuto titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza dicembre 2023, conseguentemente CP_ l' conosceva o aveva l'obbligo di conoscere i redditi di esso ricorrente;
inoltre, esponeva che, in base alla specifica disciplina di settore, detto indebito non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento.
Si costituiva l' il quale evidenziava che, in seguito all'accoglimento della domanda CP_1 di attribuzione della pensione di vecchiaia, l'interessato aveva superato il limite reddituale per conservare il diritto alla prestazione di invalidità civile;
concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, di taglio documentale, all'udienza odierna, previa discussione, è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È ormai consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte in virtù della quale, in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto:
“in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , CP_1 dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente
l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi
Pag. 2 di 10 dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato”
(Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Tale principio merita, tuttavia, applicazione se ed in quanto “l' convenuto…nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”, (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Di contro, in tema di indebito assistenziale, ritengono i Giudici di legittimità che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 ma anche la n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non
Pag. 3 di 10 addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Tale principio è stato ripreso anche dalla Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorquando, pur statuendo – nell'ambito delle ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(cfr. ord. n. 264/2004).
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha, altresì, evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 26036 del 15/10/2019).
Detta pronuncia si pone nella scia di Cass. civ., sez. lavoro, n. 28771 del 9/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad
Pag. 4 di 10 esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone la recente sentenza dei Giudici di legittimità, che ha affermato quanto segue: “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens”
(cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 31372 del 2/12/2019).
Il principio affermato dagli arresti surrichiamati muove dalla tesi, prima ricordata, in virtù della quale “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile" al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche le Sezioni Unite della
Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni
Pag. 5 di 10 previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Tanto premesso, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale che ha per oggetto l'indebito per mancanza del requisito reddituale, va rilevato che, ai fini della ripetizione, la giurisprudenza di legittimità richiede che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens”, atto a far venir meno l'affidamento di quest'ultimo, ricordando che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge 326/2003, prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali, prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) CP_1 si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito (cfr. Cass. n. 31372/2019 e Cass. n.
28771/18 cit.).
L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto, dunque, che, in materia di invalidità civile, vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e, pertanto, ripetere le somme erogate CP_1 per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, posto che, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il
2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 31372/2019 ha statuito che esso non sussista nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
per converso, nella pronuncia n. 28771/2018, i
Giudici di legittimità hanno affermato che una situazione di dolo comprovato
Pag. 6 di 10 dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Ne discende che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero in quanto tali conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge n. CP_1
326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , che prevede che, dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_1 via telematica.
Lo stesso principio risulta ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che prevede al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione.
Pag. 7 di 10 La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa."
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile, alla luce di quanto fin qui esposto. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Inoltre, come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
Pag. 8 di 10 assistenziale" ed al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Infine, va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata della Corte di Cassazione a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n.
431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che l'indebito oggetto del presente giudizio, deriva dal superamento dei limiti reddituali in seguito al riconoscimento in favore del ricorrente da parte dello stesso convenuto della pensione di vecchiaia.
In applicazione della richiamata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, poiché in nessun caso si possono ipotizzare i
Pag. 9 di 10 presupposti per la restituzione dell'indebito allorquando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, in quanto tale, l' già conosce, la domanda CP_1 CP_1 va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro
3.741,87 richiesta a titolo di prestazioni indebite con nota dell' del 3/7/2024 e CP_1 condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
CP_1
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € CP_1
886,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 12708/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. A. Boccuni Parte_1
RICORRENTE
contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La Gatta
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 18/10/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha evocato in giudizio l' , rassegnando le seguenti conclusioni: “A) CP_1
CP_ Dichiarare non dovuta, in tutto o in parte, la somma di € 3741,87 richiesta dall' per le motivazioni di cui in narrativa”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Deduceva di essere stato titolare di assegno mensile Cat. INVCIV n. 09930720206 con decorrenza gennaio 2018 e di essere titolare di prestazione VO099314008959 con decorrenza dicembre 2023 ed evidenziava che con TE08 l' aveva Controparte_2 espressamente comunicato al ricorrente che la pensione di vecchiaia veniva erogata unitamente all'assegno di invalidità civile.
Lamentava che, con TE08 del 3/7/2024, parte resistente richiedeva la restituzione della somma di € 3.741,87, pari a quanto erogato nell'anno 2024 a titolo di assegno di invalidità civile. Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, atteso che, essendo divenuto titolare di pensione di vecchiaia con decorrenza dicembre 2023, conseguentemente CP_ l' conosceva o aveva l'obbligo di conoscere i redditi di esso ricorrente;
inoltre, esponeva che, in base alla specifica disciplina di settore, detto indebito non avrebbe potuto avere efficacia retroattiva antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento.
Si costituiva l' il quale evidenziava che, in seguito all'accoglimento della domanda CP_1 di attribuzione della pensione di vecchiaia, l'interessato aveva superato il limite reddituale per conservare il diritto alla prestazione di invalidità civile;
concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa, di taglio documentale, all'udienza odierna, previa discussione, è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È ormai consolidata la giurisprudenza della Suprema Corte in virtù della quale, in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 18046 del 04/08/2010).
Nello specifico, i Giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto:
“in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell , CP_1 dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente
l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi
Pag. 2 di 10 dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato”
(Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Tale principio merita, tuttavia, applicazione se ed in quanto “l' convenuto…nel CP_1 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”, (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011).
Di contro, in tema di indebito assistenziale, ritengono i Giudici di legittimità che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Ed invero, la Corte di Cassazione ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 ma anche la n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non
Pag. 3 di 10 addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Tale principio è stato ripreso anche dalla Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorquando, pur statuendo – nell'ambito delle ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(cfr. ord. n. 264/2004).
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha, altresì, evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, recentemente la Suprema Corte ha avuto modo di stabilire che
“l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 26036 del 15/10/2019).
Detta pronuncia si pone nella scia di Cass. civ., sez. lavoro, n. 28771 del 9/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad
Pag. 4 di 10 esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito".
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si pone la recente sentenza dei Giudici di legittimità, che ha affermato quanto segue: “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens”
(cfr. Cass. civ., sez. lavoro, n. 31372 del 2/12/2019).
Il principio affermato dagli arresti surrichiamati muove dalla tesi, prima ricordata, in virtù della quale “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' "affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile" al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)."
Giova ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 e che anche le Sezioni Unite della
Suprema Corte (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni
Pag. 5 di 10 previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Tanto premesso, nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale che ha per oggetto l'indebito per mancanza del requisito reddituale, va rilevato che, ai fini della ripetizione, la giurisprudenza di legittimità richiede che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens”, atto a far venir meno l'affidamento di quest'ultimo, ricordando che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge 326/2003, prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali, prevede, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) CP_1 si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito (cfr. Cass. n. 31372/2019 e Cass. n.
28771/18 cit.).
L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto, dunque, che, in materia di invalidità civile, vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le prestazioni e, pertanto, ripetere le somme erogate CP_1 per indebiti previdenziali.
Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre, posto che, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il
2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 31372/2019 ha statuito che esso non sussista nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza;
per converso, nella pronuncia n. 28771/2018, i
Giudici di legittimità hanno affermato che una situazione di dolo comprovato
Pag. 6 di 10 dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Ne discende che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi fossero in quanto tali conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge n. CP_1
326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , che prevede che, dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in CP_1 via telematica.
Lo stesso principio risulta ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che prevede al comma 1, l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la CP_1 gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_1 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1 conosciuta dall'Amministrazione.
Pag. 7 di 10 La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa."
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' . CP_1
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. CP_1 CP_1
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile, alla luce di quanto fin qui esposto. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003, conv. in legge 326/2003) onera l' della CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Inoltre, come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, prevede l'istituzione presso l' del "Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
Pag. 8 di 10 assistenziale" ed al comma 2 stabilisce che il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Infine, va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata della Corte di Cassazione a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n.
431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008).
Tanto premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, si rileva che l'indebito oggetto del presente giudizio, deriva dal superamento dei limiti reddituali in seguito al riconoscimento in favore del ricorrente da parte dello stesso convenuto della pensione di vecchiaia.
In applicazione della richiamata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, poiché in nessun caso si possono ipotizzare i
Pag. 9 di 10 presupposti per la restituzione dell'indebito allorquando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, in quanto tale, l' già conosce, la domanda CP_1 CP_1 va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18/10/2024 da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di euro
3.741,87 richiesta a titolo di prestazioni indebite con nota dell' del 3/7/2024 e CP_1 condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute;
CP_1
b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € CP_1
886,00 a titolo di compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre.
Bari, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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