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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1126/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126/2024 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Rossana Fangano
RICORRENTE contro
, codice fiscale CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 13/05/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 25/03/2024, premetteva di avere Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , nel corso della quale CP_1 sono nati i figli (in data 11/01/2013) e (in data A_ Per_2
30/05/2015), da entrambi riconosciute. Rappresentava l'assoluto disinteresse del padre nei confronti delle figlie, produttivo di conseguenze negative irrimediabili ai danni delle minori.
Pertanto, chiedeva a questo Tribunale di:
1 - Disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre;
- Regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno nelle seguenti modalità:
“disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie per due CP_1 volte a settimana per non più di quattro ore (dalle ore 16,00 alle ore 20,00) dopo
l'uscita dalla scuola;
disporre che il padre possa tenere con sé le figlie durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 24 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì, per tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre”;
- Disporre, in capo al resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per figlia) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 04/12/2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva unicamente parte ricorrente. Il Giudice adottava i provvedimenti urgenti e rinviava la causa per la decisione.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 05/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente insisteva in atti e chiedeva di trattenere la causa in decisione. Pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Nel merito:
La domanda concernente l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre è fondata e va accolta. Invero, benché sia ormai indubbio che l'affidamento condiviso costituisce la regola, è altrettanto vero che allo stesso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore1. Il pregiudizio all'interesse del minore, pertanto, può condurre il giudice a propendere per l'affidamento esclusivo, le cui ipotesi peraltro non sono tipizzate dal legislatore e sono pertanto rimesse al prudente apprezzamento del giudicante. In particolare,
l'affido esclusivo presuppone una condizione dell'altro genitore “di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”, come nel caso di obiettiva lontananza2. Il giudice deve tener conto primariamente dell'interesse morale e materiale del minore, sicché l'individuazione del genitore affidatario presuppone una valutazione prognostica circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutazione fondata sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo. Nel caso di specie, l'affido esclusivo appare la forma più adeguata a garantire l'interesse delle minori, considerato il disinteresse del sia rispetto alla partecipazione alla vita delle figlie e all'assunzione CP_1 delle scelte di maggiore rilievo sia verso il presente ricorso. Le citate circostanze costituiscono, invero, emergenze probatorie che escludono la sussistenza di un minimo legame relazionale con le figlie e le condizioni di capacità di accudirle nella quotidianità, sicché appare opportuno consentire alla madre di decidere ed agire in via autonoma in relazione all'educazione ed alla crescita di e A_
. Per_2
Ad ogni modo, al fine di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità che ormai costituisce principio cardine in materia familiare, resta fermo che l'affido esclusivo non esclude l'esercizio del diritto di visita paterno. In particolare, in ordine ai tempi di frequentazione delle minori da parte del padre, si conferma la regolamentazione stabilita nell'ordinanza del 04/12/2024.
La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta parzialmente. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento delle minori e, alla luce delle risultanze processuali e dell'età anagrafica del resistente, questo Tribunale conferma i provvedimenti urgenti e, pertanto, dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di €
300,00 mensili (€ 150,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1126/2024 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; CP_1
3 dispone l'affidamento esclusivo delle minori e alla A_ Persona_3 madre con collocamento presso quest'ultima; Parte_1 dispone che il diritto di visita padre-figlio sia regolamentato alle condizioni di cui all'ordinanza del 04/12/2024; dispone l'obbligo a carico di di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlia) a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 17.6.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587 2 Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126/2024 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Rossana Fangano
RICORRENTE contro
, codice fiscale CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 13/05/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 05/06/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 25/03/2024, premetteva di avere Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con , nel corso della quale CP_1 sono nati i figli (in data 11/01/2013) e (in data A_ Per_2
30/05/2015), da entrambi riconosciute. Rappresentava l'assoluto disinteresse del padre nei confronti delle figlie, produttivo di conseguenze negative irrimediabili ai danni delle minori.
Pertanto, chiedeva a questo Tribunale di:
1 - Disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre;
- Regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno nelle seguenti modalità:
“disporre che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie per due CP_1 volte a settimana per non più di quattro ore (dalle ore 16,00 alle ore 20,00) dopo
l'uscita dalla scuola;
disporre che il padre possa tenere con sé le figlie durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 24 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì, per tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre”;
- Disporre, in capo al resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori nella misura di € 400,00 (€ 200,00 per figlia) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 04/12/2024, fissata per la comparizione delle parti, compariva unicamente parte ricorrente. Il Giudice adottava i provvedimenti urgenti e rinviava la causa per la decisione.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 05/06/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente insisteva in atti e chiedeva di trattenere la causa in decisione. Pertanto, il giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Nel merito:
La domanda concernente l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre è fondata e va accolta. Invero, benché sia ormai indubbio che l'affidamento condiviso costituisce la regola, è altrettanto vero che allo stesso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore1. Il pregiudizio all'interesse del minore, pertanto, può condurre il giudice a propendere per l'affidamento esclusivo, le cui ipotesi peraltro non sono tipizzate dal legislatore e sono pertanto rimesse al prudente apprezzamento del giudicante. In particolare,
l'affido esclusivo presuppone una condizione dell'altro genitore “di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”, come nel caso di obiettiva lontananza2. Il giudice deve tener conto primariamente dell'interesse morale e materiale del minore, sicché l'individuazione del genitore affidatario presuppone una valutazione prognostica circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutazione fondata sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo. Nel caso di specie, l'affido esclusivo appare la forma più adeguata a garantire l'interesse delle minori, considerato il disinteresse del sia rispetto alla partecipazione alla vita delle figlie e all'assunzione CP_1 delle scelte di maggiore rilievo sia verso il presente ricorso. Le citate circostanze costituiscono, invero, emergenze probatorie che escludono la sussistenza di un minimo legame relazionale con le figlie e le condizioni di capacità di accudirle nella quotidianità, sicché appare opportuno consentire alla madre di decidere ed agire in via autonoma in relazione all'educazione ed alla crescita di e A_
. Per_2
Ad ogni modo, al fine di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità che ormai costituisce principio cardine in materia familiare, resta fermo che l'affido esclusivo non esclude l'esercizio del diritto di visita paterno. In particolare, in ordine ai tempi di frequentazione delle minori da parte del padre, si conferma la regolamentazione stabilita nell'ordinanza del 04/12/2024.
La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta parzialmente. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita.
Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo del di CP_1 contribuire al mantenimento delle minori e, alla luce delle risultanze processuali e dell'età anagrafica del resistente, questo Tribunale conferma i provvedimenti urgenti e, pertanto, dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di €
300,00 mensili (€ 150,00 per figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1126/2024 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; CP_1
3 dispone l'affidamento esclusivo delle minori e alla A_ Persona_3 madre con collocamento presso quest'ultima; Parte_1 dispone che il diritto di visita padre-figlio sia regolamentato alle condizioni di cui all'ordinanza del 04/12/2024; dispone l'obbligo a carico di di versare a la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per figlia) a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie;
spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 17.6.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587 2 Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593
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