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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
QUARANTA ENRICO, RE
SC ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3806/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100010898663000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110033981953000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Via Arenula 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011785554000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
contro
Ministeri EF-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso mef@pec..mef.gov.it
EF-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.ce@pce.finanze.it
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190003397038000 CONTRIBUTO UNIF
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230034753936000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180008298458000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011785453000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TE6TE6M000155 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
EF-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.ce@pce.finanze.it
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259005066066000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259005066066000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 esponeva che in data 25.07.2025 gli veniva notificata INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 028 2025 90050660 66/000 del valore complessivo di Euro 116.982,53 per il pagamento di diverse cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento.
Rilevava nello specifico che in seno alla predetta intimazione vi erano i segunenti atti che intendeva impugnare:
• Cartella nr 02820100010898663000 presuntivamente notificata in data 19.03.2010 dall'Agenzia delle
Entrate, avente ad oggetto IRPEF anno 2006 per l'importo di €16.242,22
• Cartella nr 02820110033981953000 presuntivamente notificata in data 08.06.2011 dall'Agenzia delle
Entrate, avente ad oggetto IRPEF anno 2007 per l'importo di €36.711,12
• Cartella nr 02820180011785554000 presuntivamente notificata in data 19.03.2019 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, avente ad oggetto Spese processuali per l'anno 2017, per l'importo di €77,61
• Cartella nr 02820190003397038000 presuntivamente notificata in data 27.09.2019 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Caserta, avente ad oggetto C.U. anno 2015 per l'importo di €413,36
• Cartella nr 0282019000154048000 presuntivamente notificata in data 02.09.2019 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Caserta, avente ad oggetto C.U. anno 2016 per l'importo di €1.831,70
• Cartella nr 02820230034753936000 presuntivamente notificata in data 17.06.2024 dall'Agenzia delle
Entrate, avente ad oggetto IRPEF anno 2020 per l'importo di €5.302,36
• Cartella nr 02820180008298458000 emessa dal Comune di Falciano del Massico, presuntivamente notificata in data 22.09.2018 LIMITATAMENTE al tributo per l'importo di €518,32 quale TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE per l'anno 2011.
• Cartella nr 02820180011785453000 emessa dal Comune di Falciano del Massico, presuntivamente notificata in data 19.03.2019 LIMITATAMENTE al tributo per l'importo di €570,28 quale TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE per l'anno 2012
• AVVISO DI ACCERTAMENTO nr TE6TE6M000155 presuntivamente notificato in data 06.07.2024 dall'Agenzia delle Entrate relativamente ad IRPEF 2018 per l'importo di €6.374,18.
Ciò posto, si doleva dell'omessa notifica degli atti in questione, della decadenza e della prescrizione dei crediti, del difetto di motivazione degli atti.
Concludeva per l'accoglimento delle seguenti richieste: 1) In via preliminare ed in rito, disporre la sospensione, finanche inaudita altera parte, dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 02820259005066066/000 notificata in data 25.07.2025, limitatamente ai seguenti atti.. per tutti i motivi suesposti e, per effetto: 3) Accertare e dichiarare la decadenza dall'altrui diritto;
4) Accertare e dichiarare la prescrizione delle somme richieste;
5) Accertare e dichiarare la carenza di motivazione dell'Intimazione di pagamento impugnata;
6) Accertare e dichiarare il difetto di motivazione;
7) In subordine, accertare e dichiarare che, in ogni caso, la motivazione sia c.d. per relationem e , come tale, inammissibile ed illegittima;
8) Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti fondamentali di legge dell'atto amministrativo e, per effetto, la violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione, la violazione dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e la violazione dell'art. 3 della L. 241\90; Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva Ade in primis facendo rilevare che avverso la cartella di pagamento cartella nr .
02820110033981953000 notificata in data 08.06.2011, avente ad oggetto IRPEF anno 2007 per l'importo di € 36.711,12, l'attuale ricorrente in data 20/09/2011 con n. di R.G. 6938/2011 proponeva ricorso, rigettato con sentenza n. 273/07/2012 della CTP, divenuta definitiva in data 11/04/2013 per mancata impugnazione.
Pertanto per il principio del “ ne bis in idem” eccepiva l'inammissibilità in parte qua del ricorso.
Rilevava l'avvenuta notifica regolare delle cartelle, della tempestiità degli adempimenti rispetto alla postulata decadenza/prescrizione e l'assenza del dedotto vizio di motivazione.
Si costituiva DE rilevando e documentando la regolare notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto, nei limiti di impugnazione (all.4 relate di notifica ce):
1. Cartella nr 02820100010898663000 notificata in data 19.03.2010 2. Cartella nr 02820110033981953000 notificata in data 08.06.2011
3. Cartella nr 02820180011785554000 notificata in data 19.03.2019
4. Cartella nr 02820190003397038000 notificata in data 27.09.2019
5. Cartella nr 02820190003397038000 notificata in data 02.09.2019
6. Cartella nr 02820230034753936000 notificata in data 17.06.2024
7. Cartella nr 02820180008298458000 notificata in data 22.09.2018
8. Cartella nr 02820180011785453000 notificata in data 19.03.2019.
Aggiungeva che a garanzia del credito e con funzione riepilogativa e interruttiva di qualsivoglia prescrizione il Concessionario inviava (all. 5 atti esattoriali notificati):
- 05/12/2014 02820149030811707000 Avvisi di Intimazione relativa alla ce n. 02820100010898663000; -
05/04/2016 02820169006585367000 Avvisi di Intimazione Relativa alle ce nn. 02820100010898663000 e
02820110033981953000; - 24/05/2022 02820229001535155000 Avvisi di Intimazione relativa alle ce nn.
02820100010898663000, 02820110033981953000, 02820180008298458000, 02820180011785453000,
02820180011785554000 e 02820190003397038000; - 06/03/2023 02876202200001460000 Comunicazione preventiva di ipoteca relativa alle ce nn. 02820180008298458000, 02820180011785453000,
02820180011785554000, 02820190003397038000 e 02820200000154048000.
Infine, con riferimento alle ce nn. 02820100010898663000 e 02820110033981953000, allegava pagamenti parziali effettuati dal contribuente (all.6).
Si costituiva infine il MEF rilevando che la cartella di pagamento 02820190003397038000 risultava notificata in data 27/09/2019 e la cartella di pagamento 02820200000154048000 risultava notificata in data 02/09/2021, entrambe non impugnate.
Aggiungeva che che se il ricorrente avesse presentato ricorso avverso la cartella di pagamento, lo stesso sarebbe stato inammissibile, non avendo opposto gli atti propedeutici.
All'udienza del 12.1.26 la Corte decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso quanto alla cartella nr . 02820110033981953000 notificata in data 08.06.2011, avente ad oggetto IRPEF anno 2007 per l'importo di € 36.711,12, oggetto di ricorso rigettato con sentenza n. 273/07/2012 della CTP, divenuta definitiva in data 11/04/2013 per mancata impugnazione.
E' noto che l'intimazione di pagamento, al pari della cartella esattoriale, deve ritenersi impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso l'intimazione il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata (in termini, quanto alla cartella esattoriale, che pure contiene la prima intimazione al pagamento, Cass. civ., Sez. V, 21/06/2013, n. 15652 S.G. C. Agenzia delle Entrate Fisco QOL
- Quotidiano on line, 2013, Fisco on line, 2013; conforme Cass. civ., Sez. V, 10/04/2013, n. 8704).
Ancora è noto che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 04/03/2008, n.
5791 (rv. 602254), tal che il concessionario e/o l'ente impositore devono dare comunque la dimostrazione della notifica degli atti presupposti all'intimazione.
Detto ciò, va pure rilevato che ove venga produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (in termini Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 27/11/2020, n. 27181 )
D'altra parte non rileva ai fini indicati una semplice contestazione della difformità della copia all'originale, richiedendo viceversa essa una indicazione specifica degli aspetti difformi ( così da ultimo Cass. civ. Sez.
V, 25/10/2023, n. 29552, secondo cui “In tema di notifiche di atti tributari, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”).
A ciò va aggiunto che “vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020; con l'ulteriore precisazione che: “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del […] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
Ciò posto, il ricorrente lamenta anzitutto la violazione della sequenza procedimentale in virtù della mancanza di prova della notifica delle cartelle e degli atti presupposto, viceversa resa dal Ade, DE e EF senza che il contribuente abbia fatto seguire censure al riguardo nel termine concesso dalla legge per le memorie contententi motivi aggiunti.
La doglianza non può quindi trovare accoglimento.
D'altra parte, il concessionario ha reso l'ulteriore dimostrazione della successiva notifica di atti interruttivi,
l'ultimo datato 2023. Ne consegue che siano inammissibili le doglianze relative ai vizi dell'intimazione che andavano al più sollevati riguardo agli atti intermedi notificati;
allo stesso modo, quelli inerenti una postulata decadenza in cui sarebbe incorsa l'amministrazione ovvero attinenti alla prescrizione assunta come maturata. Il tutto in virtù della cristallizzazione del credito avvenuta per l'omessa impugnazione dei singoli atti che si sono man mano seguiti.
Rimane da verificare, allora, il tema della presunta prescrizione successiva del diritto, pure eccepita.
In merito va ricordato che la norma dell'art. 2953 c.c. ( secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”) non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti.
Le ipotesi prese in considerazione dagli ultimi arresti della Suprema Corte, a proposito della prescrizione decennale di crediti recati da cartelle esattoriali, (cfr. Cass. civ. Sez. V, 19/07/2013, n. 17669; Cass. civ. Sez.
VI - 5 Ordinanza, 17/07/2014, n. 16354, per cui “In tema di riscossione delle imposte, la definitività dell'atto impositivo determinata dall'estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito, per cui la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non entro quello triennale di decadenza di cui all'art. 76 del medesimo decreto, che concerne l'esercizio del potere di imposizione.. “) riguardano appunto i casi in cui la definitività dell'atto impositivo sia derivata dalla definizione di un contenzioso che lo abbia riguardato.
Del resto sia l'intimazione che la cartella esattoriale che il preavviso d'ipoteca hanno natura di atto amministrativo, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e risultando prive dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Alla luce della ricostruzione che precede, in ipotesi di cartella presupposto non impugnata (come in specie) al credito tributario consacrato in essa e nella successiva intimazione, deve applicarsi la prescrizione propria del diritto cui si riferisce.
Premesso al punto che per i tributi erariali non appare esservi alcuna previsione specifica in ordine alla relativa prescrizione, per essi deve ritenersi applicabile la disciplina codicistica ordinaria.
Con la precisazione, tuttavia, che interessi e sanzioni dovuti a seguito di violazioni tributarie parimenti sono sottese al termine quinquennale di prescrizione, come da ultimo la Suprema Corte ha reiteratamente affermato ( cfr. Cass. civ. Sez. V, 24/01/2023, n. 2095, secondo cui “In caso di notifica di intimazione di pagamento a seguito di cartelle di pagamento che si assumono non notificate, aventi ad oggetto crediti per sanzioni e che non siano fondate su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Quanto agli interessi, la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui essi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale”).
Stante la notifica dei singoli atti interruttivi e , da ultimo, del preavviso di ipoteca del 2023 nonché in parte qua, dei pagamenti parziali operati dalla parte di cui al dettaglio della difesa del concessionario, l'applicazione dei principi esposti determina che vada disattesa anche tale eccezione, non essendo spirato al momento della notifica dell'intimazione alcuno dei diversi termini di prescrizione previsti dalla legge.
Quanto al postulato difetto di motivazione dell'atto impugnato, giova rimarcare l'orientamento di legittimità di carattere generale secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento - che ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur" (Cass. civ., Sez. V, 31/03/2011, n. 7360; Conformi Cass. civ. Sez. V, 05/02/2007,
n. 2462, Cass. civ. Sez. V, 18/04/2003, n. 6232) e, ancora, che “la motivazione dell'avviso di liquidazione per accertamento di maggior valore …. deve essere formulata in modo tale da consentire all'amministrazione di far valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative, e al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale. In tale sede l'amministrazione finanziaria sarà poi tenuta a provare il credito tributario vantato nei confronti del contribuente, e a fornire la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto” (Cass. civ., Sez. V,
23/05/2012, n. 8136) e, infine, che “la motivazione dell'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto addotti a fondamento della maggiore pretesa tributaria, non anche l'indicazione delle prove che dimostrino la sussistenza di tali presupposti” (Cass. civ., Sez. V, 28/03/2012,
n. 4957).
Dalle superiore pronunzie appare quindi chiaro che, per fare ossequio alle prescrizione dello Statuto, è necessario e sufficiente che l'atto impositivo ( qual esso sia) contenga gli elementi di fatto che consentano alla parte di conoscere della pretesa e delle ragioni sottese, onde poter dispiegare tutte le prerogative difensive ( cfr. ad ulteriore conforto “anche nella cartella di pagamento il Comune ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa. L'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione, infatti, non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento” (Cass. civ., Sez. V, 12/08/2004, n. 15638).
In definitiva l'obbligo motivazionale degli atti impositivi deve intendersi correttamente assolto anche per relationem qualora il contribuente, avendo tempestivamente conosciuto o potuto conoscere il contenuto integrale degli atti richiamati, sia stato posto in grado di avere cognizione di tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere, pertanto, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente ( cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. V, 22-04-2016, n. 8140 Agenzia delle Entrate c. Società_1 s.r.l. “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, lo Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione, soprattutto allorquando l'avviso di accertamento sia stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione già consegnato in copia all'interessato al termine della verifica fiscale)”.
Nella cricostanza, il richiamo nell'intimazione agli atti che si è verificato notificati al contribuente al contribuente, fa si che si possa intendere assolto l'obbligo in discorso.
Il ricorso va quindi dichiarato in parte inammissibile e rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza come al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso relativamente alla cartella di pagamento n.
028/2011/0033981953. Rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 500,00 a favore rispettivamente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
QUARANTA ENRICO, RE
SC ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3806/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820100010898663000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110033981953000 IRPEF-ALTRO 2007
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Via Arenula 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso gabinetto.ministro@giustiziacert.it
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011785554000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
contro
Ministeri EF-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso mef@pec..mef.gov.it
EF-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.ce@pce.finanze.it
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190003397038000 CONTRIBUTO UNIF
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230034753936000 IRPEF-ALTRO
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180008298458000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180011785453000 TARI
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
Difensore_2 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TE6TE6M000155 IRPEF-ALTRO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso samanthaluponio@ordineavvocatiroma.org
EF-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.ce@pce.finanze.it
Comune di Falciano Del Massico - Piazza Municipio 81030 Falciano Del Massico CE
elettivamente domiciliato presso protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259005066066000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259005066066000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 esponeva che in data 25.07.2025 gli veniva notificata INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 028 2025 90050660 66/000 del valore complessivo di Euro 116.982,53 per il pagamento di diverse cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento.
Rilevava nello specifico che in seno alla predetta intimazione vi erano i segunenti atti che intendeva impugnare:
• Cartella nr 02820100010898663000 presuntivamente notificata in data 19.03.2010 dall'Agenzia delle
Entrate, avente ad oggetto IRPEF anno 2006 per l'importo di €16.242,22
• Cartella nr 02820110033981953000 presuntivamente notificata in data 08.06.2011 dall'Agenzia delle
Entrate, avente ad oggetto IRPEF anno 2007 per l'importo di €36.711,12
• Cartella nr 02820180011785554000 presuntivamente notificata in data 19.03.2019 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Carinola, avente ad oggetto Spese processuali per l'anno 2017, per l'importo di €77,61
• Cartella nr 02820190003397038000 presuntivamente notificata in data 27.09.2019 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Caserta, avente ad oggetto C.U. anno 2015 per l'importo di €413,36
• Cartella nr 0282019000154048000 presuntivamente notificata in data 02.09.2019 dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Caserta, avente ad oggetto C.U. anno 2016 per l'importo di €1.831,70
• Cartella nr 02820230034753936000 presuntivamente notificata in data 17.06.2024 dall'Agenzia delle
Entrate, avente ad oggetto IRPEF anno 2020 per l'importo di €5.302,36
• Cartella nr 02820180008298458000 emessa dal Comune di Falciano del Massico, presuntivamente notificata in data 22.09.2018 LIMITATAMENTE al tributo per l'importo di €518,32 quale TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE per l'anno 2011.
• Cartella nr 02820180011785453000 emessa dal Comune di Falciano del Massico, presuntivamente notificata in data 19.03.2019 LIMITATAMENTE al tributo per l'importo di €570,28 quale TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE per l'anno 2012
• AVVISO DI ACCERTAMENTO nr TE6TE6M000155 presuntivamente notificato in data 06.07.2024 dall'Agenzia delle Entrate relativamente ad IRPEF 2018 per l'importo di €6.374,18.
Ciò posto, si doleva dell'omessa notifica degli atti in questione, della decadenza e della prescrizione dei crediti, del difetto di motivazione degli atti.
Concludeva per l'accoglimento delle seguenti richieste: 1) In via preliminare ed in rito, disporre la sospensione, finanche inaudita altera parte, dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO 02820259005066066/000 notificata in data 25.07.2025, limitatamente ai seguenti atti.. per tutti i motivi suesposti e, per effetto: 3) Accertare e dichiarare la decadenza dall'altrui diritto;
4) Accertare e dichiarare la prescrizione delle somme richieste;
5) Accertare e dichiarare la carenza di motivazione dell'Intimazione di pagamento impugnata;
6) Accertare e dichiarare il difetto di motivazione;
7) In subordine, accertare e dichiarare che, in ogni caso, la motivazione sia c.d. per relationem e , come tale, inammissibile ed illegittima;
8) Accertare e dichiarare la carenza dei presupposti fondamentali di legge dell'atto amministrativo e, per effetto, la violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione, la violazione dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e la violazione dell'art. 3 della L. 241\90; Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva Ade in primis facendo rilevare che avverso la cartella di pagamento cartella nr .
02820110033981953000 notificata in data 08.06.2011, avente ad oggetto IRPEF anno 2007 per l'importo di € 36.711,12, l'attuale ricorrente in data 20/09/2011 con n. di R.G. 6938/2011 proponeva ricorso, rigettato con sentenza n. 273/07/2012 della CTP, divenuta definitiva in data 11/04/2013 per mancata impugnazione.
Pertanto per il principio del “ ne bis in idem” eccepiva l'inammissibilità in parte qua del ricorso.
Rilevava l'avvenuta notifica regolare delle cartelle, della tempestiità degli adempimenti rispetto alla postulata decadenza/prescrizione e l'assenza del dedotto vizio di motivazione.
Si costituiva DE rilevando e documentando la regolare notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'atto opposto, nei limiti di impugnazione (all.4 relate di notifica ce):
1. Cartella nr 02820100010898663000 notificata in data 19.03.2010 2. Cartella nr 02820110033981953000 notificata in data 08.06.2011
3. Cartella nr 02820180011785554000 notificata in data 19.03.2019
4. Cartella nr 02820190003397038000 notificata in data 27.09.2019
5. Cartella nr 02820190003397038000 notificata in data 02.09.2019
6. Cartella nr 02820230034753936000 notificata in data 17.06.2024
7. Cartella nr 02820180008298458000 notificata in data 22.09.2018
8. Cartella nr 02820180011785453000 notificata in data 19.03.2019.
Aggiungeva che a garanzia del credito e con funzione riepilogativa e interruttiva di qualsivoglia prescrizione il Concessionario inviava (all. 5 atti esattoriali notificati):
- 05/12/2014 02820149030811707000 Avvisi di Intimazione relativa alla ce n. 02820100010898663000; -
05/04/2016 02820169006585367000 Avvisi di Intimazione Relativa alle ce nn. 02820100010898663000 e
02820110033981953000; - 24/05/2022 02820229001535155000 Avvisi di Intimazione relativa alle ce nn.
02820100010898663000, 02820110033981953000, 02820180008298458000, 02820180011785453000,
02820180011785554000 e 02820190003397038000; - 06/03/2023 02876202200001460000 Comunicazione preventiva di ipoteca relativa alle ce nn. 02820180008298458000, 02820180011785453000,
02820180011785554000, 02820190003397038000 e 02820200000154048000.
Infine, con riferimento alle ce nn. 02820100010898663000 e 02820110033981953000, allegava pagamenti parziali effettuati dal contribuente (all.6).
Si costituiva infine il MEF rilevando che la cartella di pagamento 02820190003397038000 risultava notificata in data 27/09/2019 e la cartella di pagamento 02820200000154048000 risultava notificata in data 02/09/2021, entrambe non impugnate.
Aggiungeva che che se il ricorrente avesse presentato ricorso avverso la cartella di pagamento, lo stesso sarebbe stato inammissibile, non avendo opposto gli atti propedeutici.
All'udienza del 12.1.26 la Corte decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso quanto alla cartella nr . 02820110033981953000 notificata in data 08.06.2011, avente ad oggetto IRPEF anno 2007 per l'importo di € 36.711,12, oggetto di ricorso rigettato con sentenza n. 273/07/2012 della CTP, divenuta definitiva in data 11/04/2013 per mancata impugnazione.
E' noto che l'intimazione di pagamento, al pari della cartella esattoriale, deve ritenersi impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto da cui nasce il debito alla fonte dell'iscrizione a ruolo e della cartella, eccettuati i casi in cui solo attraverso l'intimazione il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell'atto con cui è stata accertata (in termini, quanto alla cartella esattoriale, che pure contiene la prima intimazione al pagamento, Cass. civ., Sez. V, 21/06/2013, n. 15652 S.G. C. Agenzia delle Entrate Fisco QOL
- Quotidiano on line, 2013, Fisco on line, 2013; conforme Cass. civ., Sez. V, 10/04/2013, n. 8704).
Ancora è noto che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 04/03/2008, n.
5791 (rv. 602254), tal che il concessionario e/o l'ente impositore devono dare comunque la dimostrazione della notifica degli atti presupposti all'intimazione.
Detto ciò, va pure rilevato che ove venga produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. (in termini Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 27/11/2020, n. 27181 )
D'altra parte non rileva ai fini indicati una semplice contestazione della difformità della copia all'originale, richiedendo viceversa essa una indicazione specifica degli aspetti difformi ( così da ultimo Cass. civ. Sez.
V, 25/10/2023, n. 29552, secondo cui “In tema di notifiche di atti tributari, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”).
A ciò va aggiunto che “vale il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020; con l'ulteriore precisazione che: “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del […] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
Ciò posto, il ricorrente lamenta anzitutto la violazione della sequenza procedimentale in virtù della mancanza di prova della notifica delle cartelle e degli atti presupposto, viceversa resa dal Ade, DE e EF senza che il contribuente abbia fatto seguire censure al riguardo nel termine concesso dalla legge per le memorie contententi motivi aggiunti.
La doglianza non può quindi trovare accoglimento.
D'altra parte, il concessionario ha reso l'ulteriore dimostrazione della successiva notifica di atti interruttivi,
l'ultimo datato 2023. Ne consegue che siano inammissibili le doglianze relative ai vizi dell'intimazione che andavano al più sollevati riguardo agli atti intermedi notificati;
allo stesso modo, quelli inerenti una postulata decadenza in cui sarebbe incorsa l'amministrazione ovvero attinenti alla prescrizione assunta come maturata. Il tutto in virtù della cristallizzazione del credito avvenuta per l'omessa impugnazione dei singoli atti che si sono man mano seguiti.
Rimane da verificare, allora, il tema della presunta prescrizione successiva del diritto, pure eccepita.
In merito va ricordato che la norma dell'art. 2953 c.c. ( secondo cui “I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”) non può essere applicata per analogia oltre i casi in essa stabiliti.
Le ipotesi prese in considerazione dagli ultimi arresti della Suprema Corte, a proposito della prescrizione decennale di crediti recati da cartelle esattoriali, (cfr. Cass. civ. Sez. V, 19/07/2013, n. 17669; Cass. civ. Sez.
VI - 5 Ordinanza, 17/07/2014, n. 16354, per cui “In tema di riscossione delle imposte, la definitività dell'atto impositivo determinata dall'estinzione del giudizio è assimilabile a quella derivante dalla sentenza di merito, per cui la relativa cartella esattoriale va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e non entro quello triennale di decadenza di cui all'art. 76 del medesimo decreto, che concerne l'esercizio del potere di imposizione.. “) riguardano appunto i casi in cui la definitività dell'atto impositivo sia derivata dalla definizione di un contenzioso che lo abbia riguardato.
Del resto sia l'intimazione che la cartella esattoriale che il preavviso d'ipoteca hanno natura di atto amministrativo, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e risultando prive dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Alla luce della ricostruzione che precede, in ipotesi di cartella presupposto non impugnata (come in specie) al credito tributario consacrato in essa e nella successiva intimazione, deve applicarsi la prescrizione propria del diritto cui si riferisce.
Premesso al punto che per i tributi erariali non appare esservi alcuna previsione specifica in ordine alla relativa prescrizione, per essi deve ritenersi applicabile la disciplina codicistica ordinaria.
Con la precisazione, tuttavia, che interessi e sanzioni dovuti a seguito di violazioni tributarie parimenti sono sottese al termine quinquennale di prescrizione, come da ultimo la Suprema Corte ha reiteratamente affermato ( cfr. Cass. civ. Sez. V, 24/01/2023, n. 2095, secondo cui “In caso di notifica di intimazione di pagamento a seguito di cartelle di pagamento che si assumono non notificate, aventi ad oggetto crediti per sanzioni e che non siano fondate su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Quanto agli interessi, la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui essi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale”).
Stante la notifica dei singoli atti interruttivi e , da ultimo, del preavviso di ipoteca del 2023 nonché in parte qua, dei pagamenti parziali operati dalla parte di cui al dettaglio della difesa del concessionario, l'applicazione dei principi esposti determina che vada disattesa anche tale eccezione, non essendo spirato al momento della notifica dell'intimazione alcuno dei diversi termini di prescrizione previsti dalla legge.
Quanto al postulato difetto di motivazione dell'atto impugnato, giova rimarcare l'orientamento di legittimità di carattere generale secondo cui “in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento - che ha carattere di "provocatio ad opponendum" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur" (Cass. civ., Sez. V, 31/03/2011, n. 7360; Conformi Cass. civ. Sez. V, 05/02/2007,
n. 2462, Cass. civ. Sez. V, 18/04/2003, n. 6232) e, ancora, che “la motivazione dell'avviso di liquidazione per accertamento di maggior valore …. deve essere formulata in modo tale da consentire all'amministrazione di far valere la propria pretesa tributaria, esternandone il titolo e le ragioni giustificative, e al contribuente di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale. In tale sede l'amministrazione finanziaria sarà poi tenuta a provare il credito tributario vantato nei confronti del contribuente, e a fornire la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto” (Cass. civ., Sez. V,
23/05/2012, n. 8136) e, infine, che “la motivazione dell'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto addotti a fondamento della maggiore pretesa tributaria, non anche l'indicazione delle prove che dimostrino la sussistenza di tali presupposti” (Cass. civ., Sez. V, 28/03/2012,
n. 4957).
Dalle superiore pronunzie appare quindi chiaro che, per fare ossequio alle prescrizione dello Statuto, è necessario e sufficiente che l'atto impositivo ( qual esso sia) contenga gli elementi di fatto che consentano alla parte di conoscere della pretesa e delle ragioni sottese, onde poter dispiegare tutte le prerogative difensive ( cfr. ad ulteriore conforto “anche nella cartella di pagamento il Comune ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto, in modo tale da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa. L'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione, infatti, non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento” (Cass. civ., Sez. V, 12/08/2004, n. 15638).
In definitiva l'obbligo motivazionale degli atti impositivi deve intendersi correttamente assolto anche per relationem qualora il contribuente, avendo tempestivamente conosciuto o potuto conoscere il contenuto integrale degli atti richiamati, sia stato posto in grado di avere cognizione di tutti gli elementi essenziali della pretesa addotta nei suoi confronti e di comprendere, pertanto, l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione procedente ( cfr. al riguardo Cass. civ. Sez. V, 22-04-2016, n. 8140 Agenzia delle Entrate c. Società_1 s.r.l. “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, lo Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione, soprattutto allorquando l'avviso di accertamento sia stato motivato con riferimento ad un processo verbale di constatazione già consegnato in copia all'interessato al termine della verifica fiscale)”.
Nella cricostanza, il richiamo nell'intimazione agli atti che si è verificato notificati al contribuente al contribuente, fa si che si possa intendere assolto l'obbligo in discorso.
Il ricorso va quindi dichiarato in parte inammissibile e rigettato per il resto.
Le spese seguono la soccombenza come al seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso relativamente alla cartella di pagamento n.
028/2011/0033981953. Rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e in euro 500,00 a favore rispettivamente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.