Articolo 87 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 86Articolo 88
Versione
14 marzo 1965
Art. 87.
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata per l'anno finanziario 1965 come appresso:
sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3.000 sergenti raffermati di leva . . . . . . . . . . . " 150 sottocapi e comuni volontari. . . . . . . . . . . " 7.526 sottocapi raffermati di leva. . . . . . . . . . . " 1.000
Entrata in vigore il 14 marzo 1965
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