Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice avv. Carmela Barbaro, in funzione di Giudice Onorario monocratico, sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza cartolare del
22/11/2024, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2074/2021 R.G.A.C.,
PROMOSSA DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Saverio Antonio Arena (recapito di posta elettronica certificata:
; Email_1
- attore opponente -
CONTRO
(c.f.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2
dall'avv. Maria Rita Ielasi (recapito di posta elettronica certificata:
, Email_2
- convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione avverso atto di precetto ex art. 615, primo comma,
c.p.c..
***************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 26/4/2021 (e quindi iscritto a ruolo il 28/4/2021), Pt_2
[...]
[...]
per l'importo di € 6.069,91, notificatogli il 6/4/2021 unitamente al titolo esecutivo di riferimento (rappresentato dall'ordinanza del Tribunale di
Messina del 19/1/2019, resa nel procedimento iscritto al n. 2492/2018 R.G.).
L'opponente fondava la sua opposizione su tre motivi, che possono così compendiarsi: a) la somma precettata era eccessiva in quanto andava decurtata dell'importo di € 900,00 già corrisposto per le medesime causali indicate dall'intimante; b) la aveva inoltre rifiutato la ricezione di CP_1
somme di denaro inviate dall'opponente ; c) il medesimo opponente Pt_1
si era sempre prodigato, nei limiti delle proprie possibilità, ”…per fornire alla propria figlia minore mezzi di sussistenza facendo Persona_1
pervenire alla stessa capi di vestiario e derrate alimentari quantificati in
Euro 2000/00…”.
Parte attrice concludeva pertanto per l'accoglimento delle seguenti domande: 1) accertare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, che la somma dovuta a era pari ad € 3.300,00, Controparte_1
cosi dichiarando la parziale inefficacia del precetto opposto;
2) condannare l'opposta alla rifusione delle spese processuali.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data 13/10/2021 si costituiva in giudizio , Controparte_1
riconoscendo che l'ammontare del proprio credito era pari al minor importo di € 5.869,10 - non essendo stato erroneamente decurtato un versamento di
€ 200,00 in effetti avvenuto - e chiedendo nel resto il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Successivamente al rigetto dell'istanza cautelare avanzata dall'opponente
(con ordinanza resa in data 3/11/2021 dal G.I. precedentemente assegnatario del fascicolo), la causa veniva rinviata per la discussione orale all'udienza del 24/11/2023, poi differita per i medesimi incombenti a quella
2 del 22/11/2024.
La causa viene quindi oggi definita sulla base delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione al precetto intimato da deve reputarsi Controparte_1
parzialmente fondata, e può essere pertanto accolta nei ristretti limiti di cui appresso.
Dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio - e come peraltro riconosciuto dalla difesa dell'opposta - risulta che la somma corrisposta da successivamente alla pronuncia del titolo esecutivo Parte_1
azionato (che poneva a suo carico l'obbligo di versare alla precettante un contributo mensile di € 200,00 per il mantenimento della figlia minore
) è pari ad € 600,00 (e non ad € 400,00 per come indicato Persona_1
nell'atto di precetto opposto), ciò che determina la riquantificazione in minus dell'importo intimato;
per debita completezza si osserva pure che è inammissibile la prova testimoniale sul capitolo articolato nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in relazione al presunto pagamento di ulteriori importi (”…Vero che , anche tramite Parte_1
il di lui RE , le ha versato la somma complessiva di Euro Persona_2
900/00 quale mantenimento della Figlia minore ”), dato Persona_3
che tale richiesta si infrange nel divieto previsto dal combinato disposto dagli artt. 2721 e 2726 c.c., secondo il quale la prova del pagamento soggiace alle medesime limitazioni probatorie valevoli per il contratto, ispirate, come
è noto, ad un giudizio di generale sfiducia dell'ordinamento verso la prova non documentale (né peraltro ravvisandosi nel caso di specie il configurarsi di alcuna delle tre ipotesi previste dall'art. 2724 c.c. come eccezione al divieto di prova testimoniale derivante dalle disposizioni codicistiche appena richiamate).
Non possono invece trovare accoglimento le ulteriori ragioni oppositive:
3 a) la prima di esse - afferente il preteso rifiuto della somma di € 200,00 inviate alla con vaglia del 23/11/2020 - in quanto il rifiuto stesso CP_1
non esonerava comunque il debitore dal costituire in mora la creditrice con l'offerta del pagamento o con l'intimazione a cooperare, occorrendo, cioè, che si desse specifico corso al procedimento previsto e disciplinato dagli articoli 1208 e seguenti c.c., ciò che nella fattispecie non risulta essere avvenuto;
b) la seconda di esse - afferente il preteso acquisto in favore di derrate alimentari e di abbigliamento per la figlia minore -, in quanto l'aver gratificato la propria figlia di tali beni non esonerava di certo l'opponente dal corrispondere comunque alla la somma di danaro fissata dal CP_1
provvedimento giudiziale prima indicato, non essendo possibile una diversa modalità di adempimento dell'obbligazione inerente il mantenimento della minore (cfr. in termini Cass. Civ. Sez. I 10/2/2025 n° 3329).
Quanto infine al regolamento delle spese processuali del presente giudizio,
l'assai limitato accoglimento delle domande proposte dall'opponente, ne comporta comunque l'integrale compensazione tra le parti a lume del principio di diritto recentemente sancito da Cass. Civ. Sez. Un. 31/10/2022
n. 32061.
Con separato decreto si provvede sull'istanza di liquidazione del compenso dovuto al difensore di , ammesso al beneficio del patrocinio Controparte_1
a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Messina del 7/7/2021; quanto invece al compenso dovuto al difensore di
, parimenti ammesso al beneficio del patrocinio a spese Parte_1
dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina del 28/4/2021, si provvederà all'esito dell'eventuale presentazione della relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, sentiti i procuratori delle parti e disattesa ogni
4 contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio contenzioso iscritto al n. 2074/2021 R.G.A.C. promosso da Pt_1
nei confronti di con atto di citazione notificato a
[...] Controparte_1
mezzo posta elettronica certificata in data 26/4/2021, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta da avverso l'atto di precetto notificatogli ex Parte_1
art. 140 c.p.c. in data 6/4/2021 ad istanza di , e per Controparte_1
l'effetto ridetermina in € 5.869,91 (in luogo della maggior somma precettata di € 6.069,91);
b) compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Messina l'11/4/2025
Il Giudice Onorario
avv. Carmela Barbaro
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