TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 231
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 co. 8-bis della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 6, co. 2 e ss., del d.lgs. n. 28 del 2011

    La PAS si è perfezionata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione del 1.8.2023, mentre il provvedimento di diniego è stato comunicato alla ricorrente il 2.11.2023, una volta decorso il termine perentorio dei trenta giorni. La violazione del termine perentorio non determina l'inefficacia del provvedimento, ma la sua illegittimità.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2 e seguenti, del D. lgs. n. 28/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione

    Il Comune ha adottato il provvedimento di diniego oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011. Una volta perfezionatosi l'effetto abilitativo, residuano in capo all'Amministrazione unicamente poteri di autotutela, esercitabili in presenza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies l. n. 241/1990. Il provvedimento impugnato si è limitato a richiamare profili di contrarietà urbanistica, senza svolgere la necessaria valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione del titolo, e in mancanza della comparazione delle relative ragioni di tutela con gli interessi imprenditoriali della ricorrente.

  • Accolto
    Eccesso di potere per totale difetto di istruttoria e carenza di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990

    Il provvedimento impugnato non è adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico effettivo ed attuale alla sua rimozione, comparato con gli interessi imprenditoriali della ricorrente.

  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. c ter n. 1) del D. lgs. n. 199 del 2021 – Violazione e/o falsa applicazione dell'All. 3, lett. d) al D.M. 10.9.2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, comma 3, Cost.

    Il Comune non può opporre, nella presente sede giudiziale, il difetto delle condizioni abilitanti l'intervento, nemmeno se fondato sull'asserita inidoneità dell'area interessata ai sensi dell'art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199/2011 o sulla carenza di legittimazione dell'istante, una volta decorso il termine perentorio per l'adozione del provvedimento inibitorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 231
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 231
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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