TAR
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00231 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00013/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2024, proposto da Sunprime Sustainable
Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Emilio Sani, Gianluca Zunino, Daniele Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gonzaga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pacchiarini, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) in ogni caso, accertare e dichiarare la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di PAS – Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 del D. lgs. n. 28 del 2011 N. 00013/2024 REG.RIC.
presentata telematicamente dalla Sunprime Sustainable Solar s.r.l. in data 1.8.2023;
b) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità della nota del Comune di Gonzaga
– Settore Tecnico n. 1122 del 2.11.2023;
c) in subordine rispetto a quanto richiesto al punto b), accertare e dichiarare l'illegittimità della nota del Comune di Gonzaga – Settore Tecnico n. 1122 del
2.11.2023, previa - ove occorra - disapplicazione dell'articolo 45 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole facente parte del Piano di Governo del
Territorio del Comune di Gonzaga, adottato con D.C.C. n. 28 del 31.7.2017 e, per l'effetto, disporne l'annullamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gonzaga;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa BE ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 1.8.2023, Sunprime Sustainable Solar S.r.l., di seguito, per brevità,
“Sunprime”, società operante nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici, presentava al Comune di Gonzaga istanza di P.A.S. - Procedura
Abilitativa Semplificata - ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 28/2011 per la costruzione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica avente potenza di 6 MWp, ubicato in quel Comune su terreni classificati dal PGT a destinazione agricola e posti in prossimità di una zona a destinazione produttiva-commerciale.
2.- Nella richiesta di rilascio della P.A.S. la società evidenziava che l'area di impianto ricadeva in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c ter n. 1) del D.lgs. n. 199 N. 00013/2024 REG.RIC.
del 2021, ovvero “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.- All'istanza venivano allegati la relazione tecnico-illustrativa, di impatto paesistico, di dismissione, di compatibilità idraulica, gli elaborati grafici attestanti la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, il preventivo di connessione rilasciato dal gestore di rete, nonché il titolo di disponibilità dell'area, consistente in un contratto preliminare di acquisto - registrato il 30.6.2023 - dei terreni di impianto e di quelli destinati all'installazione delle opere di connessione alla rete.
4.- In data 2.11.2023 il Comune di Gonzaga notificava alla società una nota contenente l'ordine di non avviare i lavori, in ragione dell'incompatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti in quanto “l'intervento in esame comporta la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza nominale pari a 6 MWp, posizionato ad una distanza inferiore a 200 ml da edifici di terzi adibiti ad uso residenziale (compresa l' azienda agricola), commerciale e terziario”, in difformità rispetto all'art. 45 delle NTA del Piano delle Regole di cui al
Piano di Governo del Territorio, secondo cui “la distanza minima dei campi fotovoltaici di potenza superiore ai 100KWp dagli edifici di terzi adibiti ad uso residenziale (ivi compresa l'azienda agricola), commerciale e terziario, è fissata in
200 ml”.
5.- In data 10.11.2023 la società trasmetteva al Comune di Gonzaga una nota di osservazioni, contestando l'infondatezza del provvedimento nel merito e, comunque, la sua tardività in quanto adottato oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 6 d.lgs. N. 00013/2024 REG.RIC.
28/2011 per il rilascio del titolo. Seguiva ulteriore nota della società in data 1.12.2023 con la quale si evidenziava l'insussistenza di immissioni nocive derivanti dalla realizzazione dell'opera che potessero giustificare in concreto l'imposizione di una distanza minima dell'impianto di almeno 200 ml. da immobili residenziali/artigiani/commerciali di proprietà di terzi.
6.- In assenza di ulteriore riscontro, Sunprime Sustainable Solar s.r.l. ha agito in giudizio dinanzi a questo TAR con ricorso notificato il 28.12.2023, depositato il successivo 5.1.2024, chiedendo in via principale l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di PAS nonché dell'inefficacia e/o della nullità della nota del Comune di Gonzaga del 2.11.2023, e, in via subordinata, il suo annullamento.
7.- Il Comune di Gonzaga si è costituito in giudizio con atto di forma, insistendo per il rigetto del ricorso.
8.- Nel rispetto dei termini di cui all'art. 73 c.p.a., le parti hanno depositato memorie e documenti.
9.- Con la memoria del 18.12.2025, il Comune di Gonzaga ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto: a.- si sarebbe verificata la decadenza dal titolo autorizzativo, posto che la ricorrente non ha avviato i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico entro un anno dall'istanza di PAS e comunque entro i termini previsti dalla normativa di settore; b.- il titolo di disponibilità delle aree sarebbe venuto meno a causa della cessazione di efficacia del contratto preliminare di acquisto dei terreni: da un lato, in ragione della mancata stipula del definitivo entro il termine essenziale stabilito dalle parti, dall'altro perché risolto a seguito del mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione.
10.- In data 7.1.2026 la ricorrente ha depositato in giudizio documentazione volta a comprovare la persistenza dell'interesse alla decisione, vale a dire l'atto di rinnovo degli effetti del contratto preliminare del 19.12.2024 e l'atto di proroga del 2.11.2025. N. 00013/2024 REG.RIC.
11.- All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il difensore dell'Amministrazione resistente ha eccepito la tardività della documentazione depositata dalla ricorrente in data 7.1.2026, quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
12. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 co. 8-bis della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 6, co. 2 e ss., del d.lgs. n. 28 del 2011”: il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato oltre i termini di cui all'art. 6 co. 4 d.lgs. 28/2011, con la conseguenza che sulla richiesta di PAS si sarebbe formato il “silenzio-assenso”. Il divieto comunale del 2.11.2023 sarebbe dunque inefficace ex art. 2 co 8 bis l. n. 241/1990.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2 e seguenti, del D. lgs. n.
28/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 –
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22.12.2022: in ogni caso, anche ove non ritenuto inefficace, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché adottato in violazione dell'iter procedimentale descritto dall'art. 6 del D. lgs.
n. 28/2011 e dei termini perentori ivi previsti. Ne deriverebbe la consumazione in capo al Comune del potere di provvedere sull'istanza, una volta decorsi detti termini, residuando in capo all'Amministrazione unicamente poteri di autotutela, in concreto non esercitati, posto che il provvedimento adottato indica unicamente le ragioni di contrarietà dell'intervento agli strumenti urbanistici, ma non anche le ragioni di interesse pubblico che giustificano la rimozione del titolo abilitativo, ex art. 21 nonies
l. n. 241/1990.
III. - Eccesso di potere per totale difetto di istruttoria e carenza di motivazione -
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990 - Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22.12.2022 –
Violazione del principio di necessità – Violazione e/o falsa applicazione dall'art. 15 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio N. 00013/2024 REG.RIC.
dell'11.12.2018: la ricorrente lamenta vizi motivazionali del provvedimento, che non consentirebbe di comprendere quali edifici si pongano a distanza inferiore a quella prevista nel PGT rispetto all'impianto fotovoltaico, atteso che i fabbricati rurali più vicini sono anch'essi inclusi nel contratto preliminare di vendita; il provvedimento sarebbe sproporzionato, e privo di valutazioni circa il pari interesse pubblico al mantenimento di un'opera di pubblica utilità.
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. c ter n. 1) del D. lgs.
n. 199 del 2021 – Violazione e/o falsa applicazione dell'All. 3, lett. d) al D.M.
10.9.2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, comma 3, Cost..: il divieto comunale andrebbe inoltre annullato in quanto fondato su prescrizioni urbanistiche regolamentari illegittime, che andrebbero disapplicate, posto che il regolamento edilizio, ove stabilisce all'art. 45 un divieto di installazione di impianti fotovoltaici a distanza inferiore a 200 metri da edifici di terzi adibiti ad uso residenziale, commerciale e terziario, si porrebbe in contrasto con la normativa statale di cui all'art. 20 co. 8 lett. c) n. 1 d.lgs. 199/2021, che ha espressamente qualificato come idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”. Il contrasto tra la normativa comunale e quella statale andrebbe risolto con la prevalenza di quest'ultima, in quanto la materia dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili rientra in una materia di legislazione concorrente ex art. 117 co. 3 Cost - “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, per cui la potestà normativa è distribuita tra Stato e Regioni, non potendo essere derogata dalla regolamentazione comunale. L'art. 45 delle NTA sarebbe poi illegittimo perché travalica le competenze comunali introducendo una fascia di rispetto che preclude, sulla totalità del territorio comunale, la realizzazione di impianti fotovoltaici entro i
200 metri da aree già edificate, appropriandosi di una competenza spettante alle N. 00013/2024 REG.RIC.
Regioni, ossia quella di indicare le “aree non idonee” alla realizzazione degli impianti, introducendo, in difetto di competenza, un limite generalizzato su tutto il territorio.
13.- Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di improcedibilità del gravame sollevate dal Comune resistente.
13.1.- Le eccezioni sono infondate.
13.2.- Quanto alla asserita decadenza dal titolo autorizzativo, ad avviso del Comune intervenuta per mancato avvio dei lavori entro un anno dalla presentazione della PAS, si osserva che l'art. 6 comma 6 d.lgs. 28/2011 stabilisce che “La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione…”.
Dalla norma citata si evince pertanto che l'effetto decadenziale invocato dall'Amministrazione resistente viene a determinarsi in conseguenza del decorso del termine di tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata, non assumendo rilevanza, a fini decadenziali, il mancato avvio dei lavori entro l'anno.
Nel caso in esame, considerato che l'istanza di PAS è stata presentata dalla ricorrente nell'agosto 2023, e in disparte la questione inerente al momento di perfezionamento del titolo, detto termine non è certamente decorso sicchè non si è prodotta alcuna decadenza.
13.3.- Con riferimento alla seconda eccezione di improcedibilità, correlata alla scadenza del termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo, si osserva che, con il contratto del 26.6.2023, le parti hanno previsto, all'art. 1.1. che la
“Data del Contratto Definitivo indica la data non successiva allo scadere di 18
(diciotto) mesi dalla data odierna, con facoltà, in capo alle Parti Contraenti, di prorogare di comune accordo il predetto termine di ulteriori 6 (sei) mesi (detto termine deve intendersi come termine essenziale)”. N. 00013/2024 REG.RIC.
Ad avviso del Comune, detto termine ultimo sarebbe spirato il 26.12.2024 sicchè, in assenza di proroga, il vincolo negoziale sarebbe divenuto inefficace.
Senonchè, la società ricorrente ha depositato in giudizio l'atto di proroga a rogito del
Notaio Dott.ssa Rossella Ruffini di Bologna, rep. 6234 – racc. 5131, registrato a
Bologna il 30.12.2024 n. 61538 con il quale le parti hanno convenuto un nuovo termine di adempimento, fissato al 26.12.2025 e poi ulteriormente prorogato al
30.6.2026.
Conseguentemente, non può dirsi neppure verificato l'effetto risolutorio collegato al mancato avveramento della condizione prevista all'art. 9.4, lettera c) del preliminare, consistente nel rilascio “in capo alla Parte Promissaria Acquirente, di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'Impianto [...] da parte delle competenti autorità e degli enti preposti, entro la Data del Contratto Definitivo".
Siccome il termine di avveramento della condizione era stato espressamente individuato nella “data del contratto definitivo”, la proroga pattizia di tale scadenza ha determinato l'automatica estensione del termine utile per il verificarsi della condizione stessa.
13.4.- Deve essere respinta poi l'eccezione di tardività, formulata dalla difesa comunale, della produzione documentale depositata dalla parte ricorrente il 7.1.2026, posto che il deposito di detta documentazione si è reso necessario solo in conseguenza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dal Comune nella memoria ex art. 73 c.p.a..
14.- Nel merito, il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.
15.- Appare anzitutto opportuno riepilogare le norme e i principi che regolano la fattispecie controversa.
16.- L'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, applicabile ratione temporis al procedimento di cui trattasi, disciplina la “procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile”, stabilendo al comma 2 che “Il N. 00013/2024 REG.RIC.
proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo
o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete…”.
Il successivo comma 4 prevede che “il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; ….. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
Il legislatore ha quindi espressamente stabilito che, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che il Comune abbia adottato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento, il titolo abilitativo si perfeziona.
16.1.- Trattasi di una normativa ispirata alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili che, come più volte affermato dal Consiglio di Stato, delinea una procedura abilitativa semplificata ascrivibile al genus della Scia, cosicché decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, trattandosi di applicazione concreta del principio di liberalizzazione (cfr. (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 130 del
4.1.2023; Sez. IV, n 3990 del 2.5.2024). N. 00013/2024 REG.RIC.
16.2.- In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che, al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l'inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della Scia; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo (Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2023, sentenza n. 130; Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2018, sentenza n. 5715).
16.3.- La giurisprudenza ha altresì evidenziato che il comma 2 del menzionato articolo
6 del d.lgs. n. 28 del 2011 indica, in modo puntuale, tutti gli altri requisiti da accertare per il perfezionamento della fattispecie; sicché allorquando al successivo comma 4 la disposizione in esame prevede che il Comune notifichi all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (“ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma”) onera l'ente stesso di accertare specificamente tutte le predette condizioni normativamente previste nel suddetto termine decadenziale, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante l'intervento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2023, sentenza n. 130).
Invero, l'unico caso in cui la giurisprudenza esclude che si possa formare legittimamente il titolo abilitativo in questione è l'ipotesi dell'assenza della documentazione stabilita dalle norme in materia per il rilascio del titolo autorizzatorio, posto che l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel provvedere non è ex se idonea a far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non avrebbero potuto comunque conseguire con un provvedimento espresso (cfr. ex multis, T.A.R. N. 00013/2024 REG.RIC.
Campania, sez. I, sentenza n. 1724/2018; cfr. anche Cons. Giust. Amm. Sic., 30-05-
2013, n. 528, secondo cui, in materia di silenzio, “il termine annuale, dell'art. 31, comma 2, c.p.a., non inizia a decorrere se la documentazione allegata all'istanza non corrisponde alle previsioni legali e se le pertinenti richieste di integrazione formulate dall'Amministrazione non trovano adeguato riscontro”).
17.- Tanto precisato in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si osserva che nel caso di specie ricorrono i presupposti richiesti dalla legge per la formazione del titolo abilitativo.
17.1.- La dichiarazione è stata presentata, corredata della documentazione necessaria
(circostanza questa non contestata) in data 1.8.2023, mentre l'ordine di non effettuare l'intervento è stato adottato dal Comune solo il 2.11.2023, a distanza di 63 giorni dalla dichiarazione stessa, e dunque tardivamente.
17.2.- Non risultano, inoltre, essersi verificate cause di sospensione o di interruzione del termine legale.
Al riguardo, il Comune ha sostenuto che il termine del procedimento doveva considerarsi sospeso, come sarebbe comprovato dal contenuto della mail del
23.10.2023 proveniente dal tecnico della società ricorrente, avente il seguente tenore:
“… ho provato a chiamarla senza successo per la pratica in oggetto, che abbiamo presentato in data 31/7/2023. Da allora non abbiamo ricevuto nessun riscontro alla pratica, in quanto la pratica ci risulta ancora sospesa per verifiche interne in merito al PGT e distanze prescritte riferite al fotovoltaico. Le chiedo la cortesia di inviarci un riscontro quanto prima”. Nella prospettiva della difesa comunale, la società avrebbe così accettato il ritardo dell'ente nell'assunzione di provvedimenti in merito alla domanda presentata.
L'argomentazione è da respingere, per un duplice ordine di ragioni: (i) innanzitutto, il tenore della comunicazione sopra riportata non consente di assegnargli il significato ipotizzato dall'Amministrazione, posto che nell'espressione “la pratica ci risulta N. 00013/2024 REG.RIC.
ancora sospesa …Le chiedo la cortesia di inviarci un riscontro quanto prima” non è ravvisabile alcuna acquiescenza al ritardo quanto piuttosto una sollecitazione a provvedere; (ii) in secondo luogo, è dirimente osservare che le cause di interruzione o sospensione del termine, assegnato all'Amministrazione per determinarsi sull'istanza del privato, sono tipiche e di stretta interpretazione (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I,
08/02/2017, n.91), sicchè l'effetto sospensivo, salvo che non sia la legge a prevederlo espressamente, non può certo venire a dipendere dalla volontà, espressa o tacita dell'istante, a maggior ragione in un sistema, come quello che disciplina la procedura di PAS, caratterizzato da pregnanti esigenze acceleratorie.
18.- Esclusa dunque la ricorrenza di cause di sospensione del termine di legge per l'adozione del provvedimento inibitorio, risulta evidente la formazione del titolo abilitativo, essendosi la PAS perfezionatasi decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione del 1.8.2023, mentre il provvedimento di diniego –comunicato alla ricorrente il 2.11.2023, è stato emesso una volta decorso il termine perentorio dei trenta giorni di cui al ripetuto art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011.
19.- Nondimeno, la violazione del predetto termine perentorio non determina l'inefficacia del relativo provvedimento impugnato, posto che la disposizione normativa speciale di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 non è richiamata dall'art. 2, comma 8 bis, l. n. 241/1990, da intendersi quale norma di stretta interpretazione (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 195/25), ma comporta l'illegittimità del diniego in questione.
20.- Per completezza, va altresì precisato che non ostano alla formazione del titolo abilitativo in questione né la violazione, posta tardivamente a fondamento del provvedimento impugnato, dell'art. 45 delle NTA del Piano delle Regole del PGT né, come dedotto in giudizio dalla difesa comunale, l'eventuale inidoneità dell'area di impianto o il difetto del titolo di disponibilità della stessa, non sufficientemente comprovato da un mero contratto preliminare. N. 00013/2024 REG.RIC.
20.1.- Come sopra accennato, infatti, l'art. 6 comma 4 del menzionato d.lgs. n.
28/2011, allorquando prevede che l'Amministrazione notifichi all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento “ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma”, onera il Comune di accertare i requisiti specificamente richiesti dalla disposizione nel predetto termine decadenziale, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante il progetto.
20.2.- Ne deriva che, una volta decorso il detto termine, il Comune non può più opporre, né in sede procedimentale né vieppiù nella presente sede giudiziale, il difetto delle condizioni abilitanti l'intervento, nemmeno se fondato sulla asserita inidoneità dell'area interessata ai sensi dell'art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199/2011 (TAR
Campania, sez. VII, 26.07.2024, n. 4434) o sulla carenza di legittimazione dell'istante
(Consiglio di Stato, sez. IV, 2.05.2024, n. 3990).
21.- Invero, una volta perfezionatosi l'effetto abilitativo, residuano in capo all'Amministrazione unicamente poteri di autotutela, esercitabili in presenza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies l. n. 241/1990, richiamato in materia di SCIA dall'art. 19, comma 4: come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza proprio in relazione ad una fattispecie di PAS, “è pacificamente configurabile una forma di autotutela, anche in presenza di un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, sebbene la peculiare natura dell'atto valga, tuttavia, a connotarla in termini di autotutela “atipica” e soprattutto di doverosità, in deroga alla regola generale della natura discrezionale del potere, con specifico riferimento all'obbligo di provvedere”
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 3990).
In questa prospettiva, un provvedimento di annullamento dell'atto dovrebbe ricollegarne il ritiro all'originaria illegittimità del titolo abilitativo in questione – formatosi a seguito di un meccanismo analogo alla c.d. S.C.I.A. –, nonché ad un interesse pubblico effettivo ed attuale alla sua rimozione, che non può consistere nel N. 00013/2024 REG.RIC.
mero ripristino della legalità violata, e che deve essere comparato con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell'atto
(cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2024, sentenza n. 7367).
21.1.- Ciò posto, come condivisibilmente rilevato anche dalla parte ricorrente, nella fattispecie in esame non ricorre alcuno dei presupposti individuati dal legislatore nell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per il legittimo esercizio di poteri di autotutela.
21.2.- Con il provvedimento impugnato, infatti, il Comune si è limitato a richiamare i profili di contrarietà urbanistica dell'intervento, senza svolgere la necessaria valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione del titolo, ed in mancanza della comparazione delle relative ragioni di tutela con gli interessi imprenditoriali della ricorrente.
22.- Alla luce delle considerazioni che precedono, respinto il primo motivo di gravame, deve essere accolto il secondo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.
23.- In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini sin qui precisati, e per l'effetto il provvedimento impugnato deve essere annullato.
24.- Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente nella misura di € 4.000,00 oltre accessori di legge. N. 00013/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZZ AN RI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/02/2026
N. 00231 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00013/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2024, proposto da Sunprime Sustainable
Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Emilio Sani, Gianluca Zunino, Daniele Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gonzaga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pacchiarini, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) in ogni caso, accertare e dichiarare la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di PAS – Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 del D. lgs. n. 28 del 2011 N. 00013/2024 REG.RIC.
presentata telematicamente dalla Sunprime Sustainable Solar s.r.l. in data 1.8.2023;
b) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità della nota del Comune di Gonzaga
– Settore Tecnico n. 1122 del 2.11.2023;
c) in subordine rispetto a quanto richiesto al punto b), accertare e dichiarare l'illegittimità della nota del Comune di Gonzaga – Settore Tecnico n. 1122 del
2.11.2023, previa - ove occorra - disapplicazione dell'articolo 45 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole facente parte del Piano di Governo del
Territorio del Comune di Gonzaga, adottato con D.C.C. n. 28 del 31.7.2017 e, per l'effetto, disporne l'annullamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gonzaga;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa BE ZZ
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- In data 1.8.2023, Sunprime Sustainable Solar S.r.l., di seguito, per brevità,
“Sunprime”, società operante nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici, presentava al Comune di Gonzaga istanza di P.A.S. - Procedura
Abilitativa Semplificata - ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 28/2011 per la costruzione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica avente potenza di 6 MWp, ubicato in quel Comune su terreni classificati dal PGT a destinazione agricola e posti in prossimità di una zona a destinazione produttiva-commerciale.
2.- Nella richiesta di rilascio della P.A.S. la società evidenziava che l'area di impianto ricadeva in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8, lett. c ter n. 1) del D.lgs. n. 199 N. 00013/2024 REG.RIC.
del 2021, ovvero “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.- All'istanza venivano allegati la relazione tecnico-illustrativa, di impatto paesistico, di dismissione, di compatibilità idraulica, gli elaborati grafici attestanti la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, il preventivo di connessione rilasciato dal gestore di rete, nonché il titolo di disponibilità dell'area, consistente in un contratto preliminare di acquisto - registrato il 30.6.2023 - dei terreni di impianto e di quelli destinati all'installazione delle opere di connessione alla rete.
4.- In data 2.11.2023 il Comune di Gonzaga notificava alla società una nota contenente l'ordine di non avviare i lavori, in ragione dell'incompatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti in quanto “l'intervento in esame comporta la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra con potenza nominale pari a 6 MWp, posizionato ad una distanza inferiore a 200 ml da edifici di terzi adibiti ad uso residenziale (compresa l' azienda agricola), commerciale e terziario”, in difformità rispetto all'art. 45 delle NTA del Piano delle Regole di cui al
Piano di Governo del Territorio, secondo cui “la distanza minima dei campi fotovoltaici di potenza superiore ai 100KWp dagli edifici di terzi adibiti ad uso residenziale (ivi compresa l'azienda agricola), commerciale e terziario, è fissata in
200 ml”.
5.- In data 10.11.2023 la società trasmetteva al Comune di Gonzaga una nota di osservazioni, contestando l'infondatezza del provvedimento nel merito e, comunque, la sua tardività in quanto adottato oltre il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 6 d.lgs. N. 00013/2024 REG.RIC.
28/2011 per il rilascio del titolo. Seguiva ulteriore nota della società in data 1.12.2023 con la quale si evidenziava l'insussistenza di immissioni nocive derivanti dalla realizzazione dell'opera che potessero giustificare in concreto l'imposizione di una distanza minima dell'impianto di almeno 200 ml. da immobili residenziali/artigiani/commerciali di proprietà di terzi.
6.- In assenza di ulteriore riscontro, Sunprime Sustainable Solar s.r.l. ha agito in giudizio dinanzi a questo TAR con ricorso notificato il 28.12.2023, depositato il successivo 5.1.2024, chiedendo in via principale l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza di PAS nonché dell'inefficacia e/o della nullità della nota del Comune di Gonzaga del 2.11.2023, e, in via subordinata, il suo annullamento.
7.- Il Comune di Gonzaga si è costituito in giudizio con atto di forma, insistendo per il rigetto del ricorso.
8.- Nel rispetto dei termini di cui all'art. 73 c.p.a., le parti hanno depositato memorie e documenti.
9.- Con la memoria del 18.12.2025, il Comune di Gonzaga ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto: a.- si sarebbe verificata la decadenza dal titolo autorizzativo, posto che la ricorrente non ha avviato i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico entro un anno dall'istanza di PAS e comunque entro i termini previsti dalla normativa di settore; b.- il titolo di disponibilità delle aree sarebbe venuto meno a causa della cessazione di efficacia del contratto preliminare di acquisto dei terreni: da un lato, in ragione della mancata stipula del definitivo entro il termine essenziale stabilito dalle parti, dall'altro perché risolto a seguito del mancato avveramento dell'evento dedotto in condizione.
10.- In data 7.1.2026 la ricorrente ha depositato in giudizio documentazione volta a comprovare la persistenza dell'interesse alla decisione, vale a dire l'atto di rinnovo degli effetti del contratto preliminare del 19.12.2024 e l'atto di proroga del 2.11.2025. N. 00013/2024 REG.RIC.
11.- All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il difensore dell'Amministrazione resistente ha eccepito la tardività della documentazione depositata dalla ricorrente in data 7.1.2026, quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
12. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 co. 8-bis della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 6, co. 2 e ss., del d.lgs. n. 28 del 2011”: il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato oltre i termini di cui all'art. 6 co. 4 d.lgs. 28/2011, con la conseguenza che sulla richiesta di PAS si sarebbe formato il “silenzio-assenso”. Il divieto comunale del 2.11.2023 sarebbe dunque inefficace ex art. 2 co 8 bis l. n. 241/1990.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2 e seguenti, del D. lgs. n.
28/2011 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 –
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22.12.2022: in ogni caso, anche ove non ritenuto inefficace, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché adottato in violazione dell'iter procedimentale descritto dall'art. 6 del D. lgs.
n. 28/2011 e dei termini perentori ivi previsti. Ne deriverebbe la consumazione in capo al Comune del potere di provvedere sull'istanza, una volta decorsi detti termini, residuando in capo all'Amministrazione unicamente poteri di autotutela, in concreto non esercitati, posto che il provvedimento adottato indica unicamente le ragioni di contrarietà dell'intervento agli strumenti urbanistici, ma non anche le ragioni di interesse pubblico che giustificano la rimozione del titolo abilitativo, ex art. 21 nonies
l. n. 241/1990.
III. - Eccesso di potere per totale difetto di istruttoria e carenza di motivazione -
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990 - Violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22.12.2022 –
Violazione del principio di necessità – Violazione e/o falsa applicazione dall'art. 15 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio N. 00013/2024 REG.RIC.
dell'11.12.2018: la ricorrente lamenta vizi motivazionali del provvedimento, che non consentirebbe di comprendere quali edifici si pongano a distanza inferiore a quella prevista nel PGT rispetto all'impianto fotovoltaico, atteso che i fabbricati rurali più vicini sono anch'essi inclusi nel contratto preliminare di vendita; il provvedimento sarebbe sproporzionato, e privo di valutazioni circa il pari interesse pubblico al mantenimento di un'opera di pubblica utilità.
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. c ter n. 1) del D. lgs.
n. 199 del 2021 – Violazione e/o falsa applicazione dell'All. 3, lett. d) al D.M.
10.9.2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117, comma 3, Cost..: il divieto comunale andrebbe inoltre annullato in quanto fondato su prescrizioni urbanistiche regolamentari illegittime, che andrebbero disapplicate, posto che il regolamento edilizio, ove stabilisce all'art. 45 un divieto di installazione di impianti fotovoltaici a distanza inferiore a 200 metri da edifici di terzi adibiti ad uso residenziale, commerciale e terziario, si porrebbe in contrasto con la normativa statale di cui all'art. 20 co. 8 lett. c) n. 1 d.lgs. 199/2021, che ha espressamente qualificato come idonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici “le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”. Il contrasto tra la normativa comunale e quella statale andrebbe risolto con la prevalenza di quest'ultima, in quanto la materia dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili rientra in una materia di legislazione concorrente ex art. 117 co. 3 Cost - “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, per cui la potestà normativa è distribuita tra Stato e Regioni, non potendo essere derogata dalla regolamentazione comunale. L'art. 45 delle NTA sarebbe poi illegittimo perché travalica le competenze comunali introducendo una fascia di rispetto che preclude, sulla totalità del territorio comunale, la realizzazione di impianti fotovoltaici entro i
200 metri da aree già edificate, appropriandosi di una competenza spettante alle N. 00013/2024 REG.RIC.
Regioni, ossia quella di indicare le “aree non idonee” alla realizzazione degli impianti, introducendo, in difetto di competenza, un limite generalizzato su tutto il territorio.
13.- Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di improcedibilità del gravame sollevate dal Comune resistente.
13.1.- Le eccezioni sono infondate.
13.2.- Quanto alla asserita decadenza dal titolo autorizzativo, ad avviso del Comune intervenuta per mancato avvio dei lavori entro un anno dalla presentazione della PAS, si osserva che l'art. 6 comma 6 d.lgs. 28/2011 stabilisce che “La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione…”.
Dalla norma citata si evince pertanto che l'effetto decadenziale invocato dall'Amministrazione resistente viene a determinarsi in conseguenza del decorso del termine di tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata, non assumendo rilevanza, a fini decadenziali, il mancato avvio dei lavori entro l'anno.
Nel caso in esame, considerato che l'istanza di PAS è stata presentata dalla ricorrente nell'agosto 2023, e in disparte la questione inerente al momento di perfezionamento del titolo, detto termine non è certamente decorso sicchè non si è prodotta alcuna decadenza.
13.3.- Con riferimento alla seconda eccezione di improcedibilità, correlata alla scadenza del termine previsto nel contratto preliminare per la stipula del definitivo, si osserva che, con il contratto del 26.6.2023, le parti hanno previsto, all'art. 1.1. che la
“Data del Contratto Definitivo indica la data non successiva allo scadere di 18
(diciotto) mesi dalla data odierna, con facoltà, in capo alle Parti Contraenti, di prorogare di comune accordo il predetto termine di ulteriori 6 (sei) mesi (detto termine deve intendersi come termine essenziale)”. N. 00013/2024 REG.RIC.
Ad avviso del Comune, detto termine ultimo sarebbe spirato il 26.12.2024 sicchè, in assenza di proroga, il vincolo negoziale sarebbe divenuto inefficace.
Senonchè, la società ricorrente ha depositato in giudizio l'atto di proroga a rogito del
Notaio Dott.ssa Rossella Ruffini di Bologna, rep. 6234 – racc. 5131, registrato a
Bologna il 30.12.2024 n. 61538 con il quale le parti hanno convenuto un nuovo termine di adempimento, fissato al 26.12.2025 e poi ulteriormente prorogato al
30.6.2026.
Conseguentemente, non può dirsi neppure verificato l'effetto risolutorio collegato al mancato avveramento della condizione prevista all'art. 9.4, lettera c) del preliminare, consistente nel rilascio “in capo alla Parte Promissaria Acquirente, di tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'Impianto [...] da parte delle competenti autorità e degli enti preposti, entro la Data del Contratto Definitivo".
Siccome il termine di avveramento della condizione era stato espressamente individuato nella “data del contratto definitivo”, la proroga pattizia di tale scadenza ha determinato l'automatica estensione del termine utile per il verificarsi della condizione stessa.
13.4.- Deve essere respinta poi l'eccezione di tardività, formulata dalla difesa comunale, della produzione documentale depositata dalla parte ricorrente il 7.1.2026, posto che il deposito di detta documentazione si è reso necessario solo in conseguenza dell'eccezione di improcedibilità del ricorso avanzata dal Comune nella memoria ex art. 73 c.p.a..
14.- Nel merito, il ricorso è fondato nei termini appresso precisati.
15.- Appare anzitutto opportuno riepilogare le norme e i principi che regolano la fattispecie controversa.
16.- L'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011, applicabile ratione temporis al procedimento di cui trattasi, disciplina la “procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile”, stabilendo al comma 2 che “Il N. 00013/2024 REG.RIC.
proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo
o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete…”.
Il successivo comma 4 prevede che “il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; ….. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
Il legislatore ha quindi espressamente stabilito che, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che il Comune abbia adottato l'ordine motivato di non effettuare l'intervento, il titolo abilitativo si perfeziona.
16.1.- Trattasi di una normativa ispirata alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili che, come più volte affermato dal Consiglio di Stato, delinea una procedura abilitativa semplificata ascrivibile al genus della Scia, cosicché decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, trattandosi di applicazione concreta del principio di liberalizzazione (cfr. (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 130 del
4.1.2023; Sez. IV, n 3990 del 2.5.2024). N. 00013/2024 REG.RIC.
16.2.- In particolare, il Consiglio di Stato ha ribadito che, al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si determina infatti il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l'inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della Scia; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo (Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2023, sentenza n. 130; Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2018, sentenza n. 5715).
16.3.- La giurisprudenza ha altresì evidenziato che il comma 2 del menzionato articolo
6 del d.lgs. n. 28 del 2011 indica, in modo puntuale, tutti gli altri requisiti da accertare per il perfezionamento della fattispecie; sicché allorquando al successivo comma 4 la disposizione in esame prevede che il Comune notifichi all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento (“ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma”) onera l'ente stesso di accertare specificamente tutte le predette condizioni normativamente previste nel suddetto termine decadenziale, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante l'intervento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2023, sentenza n. 130).
Invero, l'unico caso in cui la giurisprudenza esclude che si possa formare legittimamente il titolo abilitativo in questione è l'ipotesi dell'assenza della documentazione stabilita dalle norme in materia per il rilascio del titolo autorizzatorio, posto che l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel provvedere non è ex se idonea a far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non avrebbero potuto comunque conseguire con un provvedimento espresso (cfr. ex multis, T.A.R. N. 00013/2024 REG.RIC.
Campania, sez. I, sentenza n. 1724/2018; cfr. anche Cons. Giust. Amm. Sic., 30-05-
2013, n. 528, secondo cui, in materia di silenzio, “il termine annuale, dell'art. 31, comma 2, c.p.a., non inizia a decorrere se la documentazione allegata all'istanza non corrisponde alle previsioni legali e se le pertinenti richieste di integrazione formulate dall'Amministrazione non trovano adeguato riscontro”).
17.- Tanto precisato in relazione al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si osserva che nel caso di specie ricorrono i presupposti richiesti dalla legge per la formazione del titolo abilitativo.
17.1.- La dichiarazione è stata presentata, corredata della documentazione necessaria
(circostanza questa non contestata) in data 1.8.2023, mentre l'ordine di non effettuare l'intervento è stato adottato dal Comune solo il 2.11.2023, a distanza di 63 giorni dalla dichiarazione stessa, e dunque tardivamente.
17.2.- Non risultano, inoltre, essersi verificate cause di sospensione o di interruzione del termine legale.
Al riguardo, il Comune ha sostenuto che il termine del procedimento doveva considerarsi sospeso, come sarebbe comprovato dal contenuto della mail del
23.10.2023 proveniente dal tecnico della società ricorrente, avente il seguente tenore:
“… ho provato a chiamarla senza successo per la pratica in oggetto, che abbiamo presentato in data 31/7/2023. Da allora non abbiamo ricevuto nessun riscontro alla pratica, in quanto la pratica ci risulta ancora sospesa per verifiche interne in merito al PGT e distanze prescritte riferite al fotovoltaico. Le chiedo la cortesia di inviarci un riscontro quanto prima”. Nella prospettiva della difesa comunale, la società avrebbe così accettato il ritardo dell'ente nell'assunzione di provvedimenti in merito alla domanda presentata.
L'argomentazione è da respingere, per un duplice ordine di ragioni: (i) innanzitutto, il tenore della comunicazione sopra riportata non consente di assegnargli il significato ipotizzato dall'Amministrazione, posto che nell'espressione “la pratica ci risulta N. 00013/2024 REG.RIC.
ancora sospesa …Le chiedo la cortesia di inviarci un riscontro quanto prima” non è ravvisabile alcuna acquiescenza al ritardo quanto piuttosto una sollecitazione a provvedere; (ii) in secondo luogo, è dirimente osservare che le cause di interruzione o sospensione del termine, assegnato all'Amministrazione per determinarsi sull'istanza del privato, sono tipiche e di stretta interpretazione (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I,
08/02/2017, n.91), sicchè l'effetto sospensivo, salvo che non sia la legge a prevederlo espressamente, non può certo venire a dipendere dalla volontà, espressa o tacita dell'istante, a maggior ragione in un sistema, come quello che disciplina la procedura di PAS, caratterizzato da pregnanti esigenze acceleratorie.
18.- Esclusa dunque la ricorrenza di cause di sospensione del termine di legge per l'adozione del provvedimento inibitorio, risulta evidente la formazione del titolo abilitativo, essendosi la PAS perfezionatasi decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione del 1.8.2023, mentre il provvedimento di diniego –comunicato alla ricorrente il 2.11.2023, è stato emesso una volta decorso il termine perentorio dei trenta giorni di cui al ripetuto art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011.
19.- Nondimeno, la violazione del predetto termine perentorio non determina l'inefficacia del relativo provvedimento impugnato, posto che la disposizione normativa speciale di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 non è richiamata dall'art. 2, comma 8 bis, l. n. 241/1990, da intendersi quale norma di stretta interpretazione (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 195/25), ma comporta l'illegittimità del diniego in questione.
20.- Per completezza, va altresì precisato che non ostano alla formazione del titolo abilitativo in questione né la violazione, posta tardivamente a fondamento del provvedimento impugnato, dell'art. 45 delle NTA del Piano delle Regole del PGT né, come dedotto in giudizio dalla difesa comunale, l'eventuale inidoneità dell'area di impianto o il difetto del titolo di disponibilità della stessa, non sufficientemente comprovato da un mero contratto preliminare. N. 00013/2024 REG.RIC.
20.1.- Come sopra accennato, infatti, l'art. 6 comma 4 del menzionato d.lgs. n.
28/2011, allorquando prevede che l'Amministrazione notifichi all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento “ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma”, onera il Comune di accertare i requisiti specificamente richiesti dalla disposizione nel predetto termine decadenziale, pena il perfezionamento della fattispecie legittimante il progetto.
20.2.- Ne deriva che, una volta decorso il detto termine, il Comune non può più opporre, né in sede procedimentale né vieppiù nella presente sede giudiziale, il difetto delle condizioni abilitanti l'intervento, nemmeno se fondato sulla asserita inidoneità dell'area interessata ai sensi dell'art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199/2011 (TAR
Campania, sez. VII, 26.07.2024, n. 4434) o sulla carenza di legittimazione dell'istante
(Consiglio di Stato, sez. IV, 2.05.2024, n. 3990).
21.- Invero, una volta perfezionatosi l'effetto abilitativo, residuano in capo all'Amministrazione unicamente poteri di autotutela, esercitabili in presenza dei presupposti di cui all'art. 21 nonies l. n. 241/1990, richiamato in materia di SCIA dall'art. 19, comma 4: come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza proprio in relazione ad una fattispecie di PAS, “è pacificamente configurabile una forma di autotutela, anche in presenza di un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, sebbene la peculiare natura dell'atto valga, tuttavia, a connotarla in termini di autotutela “atipica” e soprattutto di doverosità, in deroga alla regola generale della natura discrezionale del potere, con specifico riferimento all'obbligo di provvedere”
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 3990).
In questa prospettiva, un provvedimento di annullamento dell'atto dovrebbe ricollegarne il ritiro all'originaria illegittimità del titolo abilitativo in questione – formatosi a seguito di un meccanismo analogo alla c.d. S.C.I.A. –, nonché ad un interesse pubblico effettivo ed attuale alla sua rimozione, che non può consistere nel N. 00013/2024 REG.RIC.
mero ripristino della legalità violata, e che deve essere comparato con gli interessi secondari e con le posizioni giuridiche soggettive acquisite dai destinatari dell'atto
(cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2024, sentenza n. 7367).
21.1.- Ciò posto, come condivisibilmente rilevato anche dalla parte ricorrente, nella fattispecie in esame non ricorre alcuno dei presupposti individuati dal legislatore nell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per il legittimo esercizio di poteri di autotutela.
21.2.- Con il provvedimento impugnato, infatti, il Comune si è limitato a richiamare i profili di contrarietà urbanistica dell'intervento, senza svolgere la necessaria valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione del titolo, ed in mancanza della comparazione delle relative ragioni di tutela con gli interessi imprenditoriali della ricorrente.
22.- Alla luce delle considerazioni che precedono, respinto il primo motivo di gravame, deve essere accolto il secondo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure non esaminate.
23.- In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini sin qui precisati, e per l'effetto il provvedimento impugnato deve essere annullato.
24.- Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'Amministrazione resistente, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini precisati in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente nella misura di € 4.000,00 oltre accessori di legge. N. 00013/2024 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZZ, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZZ AN RI
IL SEGRETARIO