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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/07/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1552/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANZINI ENRICA e
BR ES, C.F. , con l'Avv. FRANZINI C.F._2
ENRICA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il IG. ES BR e la IG.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile, in Caldonazzo (TN), in data 12.10.2006, atto n.6, Parte I, anno 2006, in costanza del quale sono nati quattro figli: il Per_1
10.08.2002; l'01.10.2004; , il 27.12.2007 e 15.02.2016. Per_2 Per_3 Per_4
Premesso altresì che tutti i figli, anche i maggiorenni, e Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, vivono con la madre in Caldonazzo Loc. Lochere 29 A. Con ricorso congiunto depositato il 03.04.2025, le parti esponevano la cessazione della convivenza da circa cinque anni e il venir meno di ogni comunione di vita materiale e spirituale e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento omologasse la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) I due figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con mantenimento della collocazione prevalente presso la madre in Caldonazzo. La ex casa coniugale è di proprietà della madre sig.ra e rimane Parte_1 quindi nella sua piena disponibilità. Il sig. SE si obbliga a eleggere una nuova residenza entro 2 mesi dal deposito del presente ricorso, diversamente la IG sarà autorizzata a dare comunicazione presso il Comune di Parte_1
Caldonazzo del fatto che il sig. SE non vive più presso la ex casa coniugale dando così impulso al procedimento amministrativo di cancellazione della residenza. 2) Il padre, sig. BR SE, parteciperà al mantenimento dei due figli minori cedendo la sua quota di assegno universale Inps, che verrà quindi richiesta e trattenuta interamente dalla IG;
ad essa rimarranno inoltre tutte le Parte_1 agevolazioni relative al nucleo famigliare. A decorrere dal mese di luglio dell'anno 2025, il sig. BR SE parteciperà inoltre al mantenimento dei due figli minori con il versamento della somma mensile di Euro 150 ciascuno, per un totale di Euro 300. Somma annualmente rivalutabile in base all'ISTAT. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori, intendendo come tali quelle previste dalle Linee Guida redatte dal CNF nel 2017, ad eccezione delle spese scolastiche di inizio anno, da ricomprendersi tra le spese straordinarie. Dovranno quindi considerarsi tali: senza previa concertazione: libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
ogni ulteriore spese straordinaria inferiore ai 100 Euro.
3) Spese straordinarie da affrontarsi previa concertazione: tutte le spese superiori ad Euro 100, inoltre: scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative, conservatorio, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed
Pag. 2 di 7 eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica, corsi attività artistiche, di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Sono infine da ritenersi rientranti nell'assegno di mantenimento (e quindi spese ordinarie) le seguenti spese. Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (ad eccezione dei 500 Euro di cui al punto 3, tasse scolastiche non universitarie, materiale scolastico di cancelleria il cui acquisto si renderà necessario nel corso dell'anno scolastico e non all'inizio dell'anno, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli che siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio.
4) A fronte di formale richiesta scritta avanzata dal genitore che intende effettuare l'acquisto (anche a mezzo sms, email, ecc..), l'altro genitore dovrà manifestare il proprio dissenso entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, l'assenso si intenderà prestato ed il padre dovrà condividere la spesa entro 10 gg. dal ricevimento delle pezze giustificative.
5) L'attuale sistemazione alloggiativa del padre non consente il pernotto dei due figli minori, pertanto, al fine di conservare e coltivare la genitorialità, il diritto di visita viene così disciplinato: il padre potrà recarsi presso la ex casa famigliare concordando con la madre la visita, quando gli sarà possibile.
Pag. 3 di 7 6) Entrambi i due figli minori potranno liberamente frequentare le rispettive famiglie di origine dei due genitori.
7) I genitori autorizzano fin d'ora la richiesta dei passaporti idonei per l'espatrio o della carta d'identità per entrambi i figli. 8) La IG è proprietaria dell'auto marca Skoda modello Fabia Tg Parte_1
GW159HT e rimarrà nella sua proprietà esclusiva e disponibilità; è inoltre proprietaria dell'automobile Volkswagen Golf TG EP119KG, che rimarrà nella sua proprietà esclusiva e disponibilità. 9) Il sig. SE è proprietario dell'automobile Fiat Doblò TG FG797BC, che rimarrà nella sua proprietà esclusiva e disponibilità.
Il IG. ES BR e la IG.ra decorso il termine Parte_1 previsto dalla legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, chiedevano inoltre la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
10) I figli ancora minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con mantenimento della collocazione prevalente presso la madre in Caldonazzo. La ex casa coniugale è di proprietà della madre sig.ra e Parte_1 rimane quindi nella sua piena disponibilità.
11) Il padre, sig. BR SE, parteciperà al mantenimento dei due figli minori cedendo la sua quota di assegno universale Inps, che verrà quindi richiesta e trattenuta interamente dalla IG;
ad essa rimarranno inoltre tutte le Parte_1 agevolazioni relative al nucleo famigliare. A decorrere dal mese di luglio dell'anno 2025, il sig. BR SE parteciperà inoltre al mantenimento dei due figli minori con il versamento della somma mensile di Euro 150,00 per ciascun figlio che, alla data del divorzio non sia ancora economicamente autosufficiente.
Somma rivalutabile in base all'ISTAT. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori, intendendo come tali quelle previste dalle Linee Guida redatte dal CNF nel 2017, ad eccezione delle spese scolastiche di inizio anno, da ricomprendersi tra le spese straordinarie. Dovranno quindi considerarsi tali: senza previa concertazione: libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno, mensa scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
ogni ulteriore spese straordinaria inferiore ai 100 Euro.
Pag. 4 di 7 Spese straordinarie da affrontarsi previa concertazione: tutte le spese superiori ad Euro 100, inoltre: scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative, conservatorio, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica, corsi attività artistiche, di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Sono infine da ritenersi rientranti nell'assegno di mantenimento (e quindi spese ordinarie) le seguenti spese. Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (ad eccezione dei 500 Euro di cui al punto 3, tasse scolastiche non universitarie, materiale scolastico di cancelleria il cui acquisto si renderà necessario nel corso dell'anno scolastico e non all'inizio dell'anno, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli che siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio. 12) A fronte di formale richiesta scritta avanzata dal genitore che intende effettuare l'acquisto (anche a mezzo sms, email, ecc..), l'altro genitore dovrà manifestare il proprio dissenso entro 10 gg. dalla data di ricevimento della
Pag. 5 di 7 richiesta. In difetto di risposta, l'assenso si intenderà prestato ed il padre dovrà condividere la spesa entro 10 gg. dal ricevimento delle pezze giustificative.
13) La sistemazione alloggiativa del padre non consente il pernotto dei due figli minori, pertanto, al fine di conservare e coltivare la genitorialità, il diritto di visita viene così disciplinato: il padre potrà recarsi presso la ex casa famigliare concordando con la madre la visita, quando gli sarà possibile.
14) I figli ancora minori potranno liberamente frequentare le rispettive famiglie di origine dei due genitori
15) I genitori autorizzano fin d'ora la richiesta dei passaporti idonei per l'espatrio o della carta d'identità per entrambi i figli.
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano espressamente di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento dell'08.04.2025 assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c. Le parti, con note depositate il 30.04.2025, dichiaravano di essere state edotte delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza e di rinunciare liberamente e coscientemente a comparire personalmente, ribadivano di non volersi riconciliare e confermavano integralmente le condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. limitatamente alla fase di separazione. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli minori, ed atteso Per_3 Per_4 che l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre non risulta contrastare l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine al concordato mantenimento paterno della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina
Pag. 6 di 7 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso nella Camera di Consiglio de 2 luglio 2025
Il Presidente et.
Dott. Luciano Spina
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 1552/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta instaurato da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
FRANZINI ENRICA e
BR ES, C.F. , con l'Avv. FRANZINI C.F._2
ENRICA RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il IG. ES BR e la IG.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile, in Caldonazzo (TN), in data 12.10.2006, atto n.6, Parte I, anno 2006, in costanza del quale sono nati quattro figli: il Per_1
10.08.2002; l'01.10.2004; , il 27.12.2007 e 15.02.2016. Per_2 Per_3 Per_4
Premesso altresì che tutti i figli, anche i maggiorenni, e Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, vivono con la madre in Caldonazzo Loc. Lochere 29 A. Con ricorso congiunto depositato il 03.04.2025, le parti esponevano la cessazione della convivenza da circa cinque anni e il venir meno di ogni comunione di vita materiale e spirituale e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento omologasse la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) I due figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con mantenimento della collocazione prevalente presso la madre in Caldonazzo. La ex casa coniugale è di proprietà della madre sig.ra e rimane Parte_1 quindi nella sua piena disponibilità. Il sig. SE si obbliga a eleggere una nuova residenza entro 2 mesi dal deposito del presente ricorso, diversamente la IG sarà autorizzata a dare comunicazione presso il Comune di Parte_1
Caldonazzo del fatto che il sig. SE non vive più presso la ex casa coniugale dando così impulso al procedimento amministrativo di cancellazione della residenza. 2) Il padre, sig. BR SE, parteciperà al mantenimento dei due figli minori cedendo la sua quota di assegno universale Inps, che verrà quindi richiesta e trattenuta interamente dalla IG;
ad essa rimarranno inoltre tutte le Parte_1 agevolazioni relative al nucleo famigliare. A decorrere dal mese di luglio dell'anno 2025, il sig. BR SE parteciperà inoltre al mantenimento dei due figli minori con il versamento della somma mensile di Euro 150 ciascuno, per un totale di Euro 300. Somma annualmente rivalutabile in base all'ISTAT. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori, intendendo come tali quelle previste dalle Linee Guida redatte dal CNF nel 2017, ad eccezione delle spese scolastiche di inizio anno, da ricomprendersi tra le spese straordinarie. Dovranno quindi considerarsi tali: senza previa concertazione: libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
ogni ulteriore spese straordinaria inferiore ai 100 Euro.
3) Spese straordinarie da affrontarsi previa concertazione: tutte le spese superiori ad Euro 100, inoltre: scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative, conservatorio, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed
Pag. 2 di 7 eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica, corsi attività artistiche, di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Sono infine da ritenersi rientranti nell'assegno di mantenimento (e quindi spese ordinarie) le seguenti spese. Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (ad eccezione dei 500 Euro di cui al punto 3, tasse scolastiche non universitarie, materiale scolastico di cancelleria il cui acquisto si renderà necessario nel corso dell'anno scolastico e non all'inizio dell'anno, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli che siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio.
4) A fronte di formale richiesta scritta avanzata dal genitore che intende effettuare l'acquisto (anche a mezzo sms, email, ecc..), l'altro genitore dovrà manifestare il proprio dissenso entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, l'assenso si intenderà prestato ed il padre dovrà condividere la spesa entro 10 gg. dal ricevimento delle pezze giustificative.
5) L'attuale sistemazione alloggiativa del padre non consente il pernotto dei due figli minori, pertanto, al fine di conservare e coltivare la genitorialità, il diritto di visita viene così disciplinato: il padre potrà recarsi presso la ex casa famigliare concordando con la madre la visita, quando gli sarà possibile.
Pag. 3 di 7 6) Entrambi i due figli minori potranno liberamente frequentare le rispettive famiglie di origine dei due genitori.
7) I genitori autorizzano fin d'ora la richiesta dei passaporti idonei per l'espatrio o della carta d'identità per entrambi i figli. 8) La IG è proprietaria dell'auto marca Skoda modello Fabia Tg Parte_1
GW159HT e rimarrà nella sua proprietà esclusiva e disponibilità; è inoltre proprietaria dell'automobile Volkswagen Golf TG EP119KG, che rimarrà nella sua proprietà esclusiva e disponibilità. 9) Il sig. SE è proprietario dell'automobile Fiat Doblò TG FG797BC, che rimarrà nella sua proprietà esclusiva e disponibilità.
Il IG. ES BR e la IG.ra decorso il termine Parte_1 previsto dalla legge per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, chiedevano inoltre la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
10) I figli ancora minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con mantenimento della collocazione prevalente presso la madre in Caldonazzo. La ex casa coniugale è di proprietà della madre sig.ra e Parte_1 rimane quindi nella sua piena disponibilità.
11) Il padre, sig. BR SE, parteciperà al mantenimento dei due figli minori cedendo la sua quota di assegno universale Inps, che verrà quindi richiesta e trattenuta interamente dalla IG;
ad essa rimarranno inoltre tutte le Parte_1 agevolazioni relative al nucleo famigliare. A decorrere dal mese di luglio dell'anno 2025, il sig. BR SE parteciperà inoltre al mantenimento dei due figli minori con il versamento della somma mensile di Euro 150,00 per ciascun figlio che, alla data del divorzio non sia ancora economicamente autosufficiente.
Somma rivalutabile in base all'ISTAT. Le spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori, intendendo come tali quelle previste dalle Linee Guida redatte dal CNF nel 2017, ad eccezione delle spese scolastiche di inizio anno, da ricomprendersi tra le spese straordinarie. Dovranno quindi considerarsi tali: senza previa concertazione: libri scolastici, materiale scolastico di inizio anno, mensa scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso le strutture pubbliche che private, spese ortodontistiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
ogni ulteriore spese straordinaria inferiore ai 100 Euro.
Pag. 4 di 7 Spese straordinarie da affrontarsi previa concertazione: tutte le spese superiori ad Euro 100, inoltre: scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza di scuole formative, conservatorio, master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede) viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica, corsi attività artistiche, di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Sono infine da ritenersi rientranti nell'assegno di mantenimento (e quindi spese ordinarie) le seguenti spese. Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (ad eccezione dei 500 Euro di cui al punto 3, tasse scolastiche non universitarie, materiale scolastico di cancelleria il cui acquisto si renderà necessario nel corso dell'anno scolastico e non all'inizio dell'anno, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli che siano stati donati successivamente alla separazione o divorzio. 12) A fronte di formale richiesta scritta avanzata dal genitore che intende effettuare l'acquisto (anche a mezzo sms, email, ecc..), l'altro genitore dovrà manifestare il proprio dissenso entro 10 gg. dalla data di ricevimento della
Pag. 5 di 7 richiesta. In difetto di risposta, l'assenso si intenderà prestato ed il padre dovrà condividere la spesa entro 10 gg. dal ricevimento delle pezze giustificative.
13) La sistemazione alloggiativa del padre non consente il pernotto dei due figli minori, pertanto, al fine di conservare e coltivare la genitorialità, il diritto di visita viene così disciplinato: il padre potrà recarsi presso la ex casa famigliare concordando con la madre la visita, quando gli sarà possibile.
14) I figli ancora minori potranno liberamente frequentare le rispettive famiglie di origine dei due genitori
15) I genitori autorizzano fin d'ora la richiesta dei passaporti idonei per l'espatrio o della carta d'identità per entrambi i figli.
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano espressamente di potersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte. Il Presidente del Tribunale, con provvedimento dell'08.04.2025 assegnava il termine di 45 giorni per il deposito di note scritte e dei documenti ex art. 473 bi.13, comma 3, c.p.c. Le parti, con note depositate il 30.04.2025, dichiaravano di essere state edotte delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza e di rinunciare liberamente e coscientemente a comparire personalmente, ribadivano di non volersi riconciliare e confermavano integralmente le condizioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. limitatamente alla fase di separazione. Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse dei figli minori, ed atteso Per_3 Per_4 che l'affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione della madre non risulta contrastare l'interesse degli stessi, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine al concordato mantenimento paterno della prole, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina
Pag. 6 di 7 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. dispone per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio come da separata ordinanza. Così deciso nella Camera di Consiglio de 2 luglio 2025
Il Presidente et.
Dott. Luciano Spina
Pag. 7 di 7