Sentenza 29 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2019, n. 36619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36619 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 18.01.2019, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza 21.09.2016 del tribunale di Pisa, appellata dal ES, riconosceva al medesimo le circostanze attenuanti generiche e, per l'effetto, rideterminava la pena in mesi 2 e gg. 20 di reclusione ed C 266 di multa, confermando nel resto l'appellata sentenza che lo aveva ritenuto colpevole del reato di omesso versa- mento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, quale legale rappresentante della "Dinamica Lines", limitatamente alle annualità 2011 e 2012 (ultimo rateo: mese settembre 2012).
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, vizio di motivazione sotto il profilo di contrad- dittorietà della stessa e travisamento probatorio e correlata violazione di legge in relazione all'art. 2, legge n. 638 del 1983, quanto all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato. In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che la motivazione della sentenza — secondo cui non solo l'imputato possedeva la necessaria consapevolezza degli ob- blighi giuridici connessi all'assunzione della carica rivestita, ma che non era stato provato che questi fosse sostanzialmente estraneo alla gestione sociale e all'oscuro dei compiti e delle funzioni tipiche del suo ruolo — sarebbe censurabile in quanto, pur essendo maggiormente approfondita di quella di primo grado (avendo operato riferimento a materiale probatorio non conosciuto dal primo giu- dice, e rappresentato dalla produzione, ammessa ex art. 603, cod. proc. pen., di una sentenza non irrevocabile del tribunale di Pisa del 14.12.2018 che aveva as- solto l'imputato dai medesimi fatti allo stesso contestato per periodi diversi da quelli oggetto dell'attuale giudizio), avrebbe tuttavia tentato di escludere che l'im- putato fosse stato una testa di legno all'interno della compagine sociale. In so- stanza, secondo i giudici di appello, pur essendo vero che il curatore fallimentare della società aveva descritto l'imputato come operante sotto la direzione strin- gente dei due amministratori di diritto (i componenti della famiglia Salvadori), ciò non sarebbe stato però sufficiente ad escluderne la responsabilità ed a qualificarlo come mera testa di legno, in quanto non necessariamente chi agisce in funzione sottordinata e subalterna rispetto ad altri non necessariamente è un prestanome.Si tratterebbe di affermazioni contraddette non solo dall'istruttoria svolta in ap- pello, ma anche in sede di giudizio di primo grado. In particolare, il ruolo di pre- stanome e di soggetto incolpevole sarebbe emerso dalle dichiarazioni rese dal cu- ratore e dalle dichiarazioni rese da una dipendente della società, i quali avevano confermato che l'imputato non avesse contezza della situazione societaria e che sarebbe stato fatto "scendere dal camion" (essendo infatti un autista della società stessa) per assumere la legale rappresentanza della società, privo peraltro di po- teri gestori essendo stato presente in ufficio quando ormai non c'era più niente da amministrare se non aprire la porta all'ufficiale giudiziario. Nonostante tale quadro probatorio univoco, i giudici di appello avrebbero invece affermato che l'assenza di qualsiasi potere gestorio in capo all'imputato fosse un'ipotesi di fantasia, avulsa dalle risultanze processuali e che non era provato che questi fosse estraneo alla gestione societaria, ed all'oscuro dei compiti e funzioni tipiche del suo ruolo. Altro profilo di censura investe poi la sentenza impugnata laddove ritiene che l'im- putato abbia agito con consapevolezza e volontà necessarie ai fini dell'integrazione del reato, attribuendo carattere volontario alla condotta solo per aver preso la parola nel corso di un'assemblea societaria del 27.04.2012. Si tratterebbe, tutta- via, di un elemento neutro rispetto alla condotta contestata, soprattutto perché, si sostiene, l'esame attento del verbale relativo avrebbe consentito di constatare come lo stesso costituiva una mera presa d'atto della situazione di generale diffi- coltà economica che la società aveva affrontato prima del fallimento, idoneo per- tanto, al più, a dimostrare di aver acquisito consapevolezza della crisi societaria, e non certo della consapevolezza di ciò che doveva essere pagato o di ciò che era stato realmente pagato. Censurabile sarebbe l'affermazione della Corte d'appello secondo cui se l'imputato era in grado di comprendere in quale situazione versasse la società da lui amministrata nel 2012 vi era ragione di ritener che lo fosse anche negli anni precedenti, ciò che sarebbe frutto di travisamento probatorio, in quanto l'esame della deposizione del curatore fallimentare avrebbe consentito di com- prendere come la consapevolezza sullo stato della società non fosse altro che la mera conseguenza dell'essersi alla fine trovato senza averne la minima capacità a dover far fronte al dissesto realizzato dagli amministratori di fatto, rendendosi conto in via generale di quanto fatto alle sue spalle, tanto che lo stesso curatore fallimentare aveva dichiarato che, alla fine, era stato lo stesso imputato a portargli delle cambiali con la sua firma falsificata. Richiamata la giurisprudenza di legitti- mità sulla individuazione dell'elemento soggettivo del dolo generico normativa- mente richiesto per la punibilità dell'agente, sostiene la difesa del ricorrente che quand'anche si volesse ritenere che l'imputato fosse consapevole della necessità di eseguire i pagamenti e delle relative scadenze, sarebbe comunque doveroso evidenziare come l'omissione cosciente e volontaria delle ritenute previdenziali impone comunque che il soggetto ponga in essere volontariamente l'omissione. Vi sarebbe pertanto proprio la mancanza di prova della volontarietà di omettere il versamento delle ritenute, in quanto ciò presuppone che il prestanome sia posto in condizione di eseguire i pagamenti, o che abbia il potere gestorio necessario e sufficiente per deliberare l'esecuzione dei pagamenti, ciò che invece sarebbe escluso nel caso in esame da quanto sopra esposto. Non sarebbe nemmeno invo- cabile la punibilità a titolo di dolo eventuale, non essendo dato comprendere da dove i giudici di appello abbiano tratto la circostanza secondo cui l'imputato avrebbe coscientemente delegato le sue funzioni agli amministratori, acconten- tandosi delle loro rassicurazioni, andando così con le mera assunzione della carica ad accettare una sorta di rischio generale che investe tutti i possibili illeciti con- nessi alla vita societaria. Accettare il rischio, osserva la difesa, non significa accet- tare ogni rischio connesso ad un certo ruolo, ma affinché l'evento sia imputabile a titolo di dolo eventuale, occorre che il soggetto attivo si prefiguri ed accetti quello specifico rischio che forma oggetto di contestazione. Conclusivamente, nel caso di specie, le caratteristiche soggettive dell'imputato, nonché il ruolo effettivo svolto, erano tali da escludere che lo stesso potesse es- sersi prefigurato il problema del pagamento dei contributi.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge e correlato vizio di man- canza della motivazione in relazione alla mancata applicazione all'imputato della causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 45, cod. pen. In sintesi, si sostiene che erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso la causa di non punibilità della c.d. forza maggiore, in particolare che la mancanza di liquidità della società amministrata dall'imputato fosse una condizione impreve- dibile per lo stesso ed estranea alla sua sfera di controllo, in quanto non sarebbe stato fornito alcun elemento a supporto di tale assunto. I giudici di appello sareb- bero pervenuti a tale approdo senza confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa nell'appello, limitandosi a citare giurisprudenza di questa Corte sulla crisi di liquidità. Quanto, però, alla imprevedibilità della crisi, i giudici di appello avrebbero omesso di confrontarsi con quanto dedotto dalla difesa nell'atto di appello, e spe- cificamente sul fatto che la mancanza di liquidità fosse conseguenza del fallimento dell'unico committente, ossia la Gruppo Dinamica, cui era seguita l'improvvisa ca- renza di risorse finanziarie da parte della società amministrata dall'imputato. Sa- rebbe stato quindi necessario comprendere se, nel caso di specie, l'imputato fosse o meno in grado di prevenire e contrastare gli effetti della crisi e conseguente- mente se era possibile esigere dal medesimo l'ottemperanza degli obblighi "fi- scali". Sul punto la Corte d'appello non avrebbe motivato, senza quindi tener conto del fatto che allo stesso non era mai stata concessa la possibilità di amministrare la società se non quando non c'era più nulla da amministrare, avendo questi solo subito le conseguenze di una gestione disastrosa fatta dagli amministratori di di- ritto, gestione cui l'imputato non aveva partecipato ma rispetto alla quale non aveva i mezzi conoscitivi per porvi rimedio né la concreta possibilità di reagire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Tutti i motivi ricorso sollevati dall'imputato presentano un vizio comune, es- sendo gli stessi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
4. Il ricorso è anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi mo- tivazionali le identiche doglianze difensive (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elementi di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giuri- sprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. Il ricorso è inoltre da ritenersi manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, con motivazione adeguata e del tutto immune dai denun- ciati vizi, le ragioni per le quali ha ritenuto del tutto infondate le doglianze difen- sive.
6. Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte d'appello lo qualifica come infondato in quanto si evidenzia come l'analisi del curatore fallimentare non presentava al- cuna rilevanza ai fini in esame, non escludendo che l'imputato possedesse la ne- cessaria consapevolezza degli obblighi giuridici connessi all'assunzione della carica rivestita. A tal proposito i giudici di appello evidenziano come, per escludere la responsabilità del "reale" prestanome, occorre provare in maniera adeguata non solo che si tratti di un prestanome tout court, ma che questi sia privo dei requisiti necessari per attribuire carattere di volontarietà alla sua condotta. Sotto il primo profilo, osserva la Corte d'appello, l'argomento difensivo secondo cui questi ope- rasse sotto la direzione stringente di altre persone, fosse inadeguato allo scopo, in quanto un soggetto che agisce in funzione sottordinata e subalterna rispetto ad altri non può per ciò solo essere considerato un mero prestanome. Né tantonneno, prosegue la Corte d'appello, ciò poteva considerarsi dirimente per escludere l'ele- mento soggettivo, valorizzando in particolare quanto emerge dal verbale assem- bleare del 27.04.2012 in cui è lo stesso imputato che, prendendo la parola per illustrare ai dipendenti la difficile situazione finanziaria in cui si trovava la società, dimostrava il possesso di quel minimo bagaglio culturale e tecnico necessario all'adempimento degli obblighi contributivi. Per tale ragione, prosegue la Corte d'appello, nessuna rilevanza rivestiva il dato temporale richiamato dalla difesa, spiegando in sostanza l'interno del primo giudice, il quale aveva voluto evidenziare che se l'imputato era in grado di comprendere in quale situazione versasse la so- cietà da lui stesso amministrata, a maggior ragione doveva trovarsi nelle condi- zioni per ottemperare ad obblighi contributi routinari, non necessitanti di specifiche competenze tecniche. E, afferma la Corte con motivazione non manifestamente illogica, se lo era nel 2012 vi era ragione per ritenere che lo fosse anche negli anni precedenti. Infine, sul punto, la Corte d'appello esclude abbia rilevanza l'argo- mento che vorrebbe poi negare in base alla presenza degli amministratori di fatto, l'esistenza in capo al reo del potere gestorio necessario a deliberare l'esecuzione dei pagamenti, non solo perché era ipotizzabile una responsabilità a titolo di con- corso, ma soprattutto, sottolinea la Corte d'appello, perché quanto sostenuto era un'ipotesi di fantasia, non corroborata da elementi processuali, potendosi ritenere che questi avesse delegato le sue funzioni agli amministratori di fatto, acconten- tandosi delle loro rassicurazioni.
7. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente, dunque, appaiono manifestamente infondate, in quanto si risolvono nel "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per una presunta violazione di legge e per un vizio moti- vazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legit- timità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve con- dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di ap- prezzamento (v., tra le tante: Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745). Il dedotto travisamento probatorio, peraltro, non sussiste, in quanto gli elementi indicati dalla difesa del ricorrente che si assumono "travisati", in realtà risultano essere stati soggetti a valutazione da parte dei giudici del gravame i quali hanno, invero, motivato proprio sulla mancanza della veste di mero prestanome dell'im- putato, con argomentazione del tutto immune da vizi, dovendosi peraltro ricordare che il dedotto travisamento che può inficiare di nullità una sentenza, in quanto ne vizia i presupposti logici, deve non solo inerire ad elementi di decisivo rilievo ma, soprattutto, per potere essere valutato in sede di legittimità, deve consistere nel dare per scontato un fatto manifestamente escluso dalle risultanze processuali o nel denegare la sussistenza di elementi pacificamente acquisiti al compendio pro- batorio. Ne deriva che non è ravvisabile alcun travisamento nella valutazione delle prove, da parte del Giudice di merito, che si traduca in una motivata specificazione di diniego in ordine a determinate circostanze affermate, in senso contrario, dall'imputato.
8. A ciò, poi, va aggiunto che il travisamento può essere denunziato come vizio di motivazione quando la ricostruzione dei fatti è operata da parte del giudice in maniera non rispondente alle risultanze probatorie: senonché il detto vizio non può essere individuato in base ad una critica frammentaria di ogni singolo punto della motivazione isolatamente considerato, dovendosi tener conto dell'iter logico complessivo del ragionamento. Ne discende, quindi, che la circostanza per la quale i giudici di appello non avrebbero fatto menzione della sentenza non irrevocabile prodotta in giudizio ex art. 603, cod. proc. pen., non incide sul complessivo per- corso logico - argomentativo seguito, peraltro dovendosi tener conto che le sen- tenze pronunciate in altri procedimenti penali, e non ancora irrevocabili, sono da considerare documenti e possono essere utilizzate come prova solo per i fatti do- cumentali in esse rappresentati, ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute, pur non essendo precluso al giudice, che si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art.192, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006 - dep. 05/10/2006, Acampora e altro, Rv. 234400).
9. Quanto poi al contestato ruolo dell'imputato, la sentenza impugnata non solo ha evidenziato come questi fosse tutt'altro che uno sprovveduto pur a fronte delle contrarie affermazioni difensive, come emerge dal verbale assembleare richiamato (dovendosi ancora una volta evidenziare come le doglianze difensive all'uopo svolte si qualificano come censure in fatto attraverso cui si cerca di proporre una versione alternativa del significato di quanto emergente dal verbale medesimo, operazione inibita in questa sede), ma soprattutto che questi non potesse essere qualificato come una testa di legno, mero prestanome dei componenti della fami- glia Salvadori, veri amministratori di diritto. La tesi difensiva, infatti, è giuridicamente erronea perché non tiene conto sia del consolidato indirizzo di questa Corte in materia di amministratore di fatto che degli orientamenti della dottrina nonché di esplicite disposizioni normative. Invero la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di situazioni come quella in esame ossia in presenza di prestanonni, hanno sempre ritenuto irrilevante l'etichetta per privi- legiare il concreto espletamento della funzione. Tale orientamento costituisce il recepimento sul piano positivo del cosiddetto criterio funzionalistico o dell'effetti- vità in forza del quale il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita ovviamente quando alla qualifica non corrisponda l'effettivo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica, come avvenuto nella fattispecie. L'equiparazione degli amministratori di fatto a quelli formalmente in- vestiti è stata affermata da questa Corte sia nella materia civile che in quella pe- nale e tributaria (Cfr., nella materia civile: Cass. 5 dicembre del 2008 n. 28819; 12 marzo 2008, n. 6719; Sez. un. civile 18 ottobre 2005 n. 2013; in quella penale, per tutte: Cass. 7203 del 2008, Cass. n. 9097 del 1993 e, per le violazioni tribu- tarie, cfr. Cass. Sez. trib., n. 21757 del 2005 nonchè Cass. pen. n. 2485 del 1995). Limitando l'indagine alla responsabilità dell'amministratore di fatto nei reati omis- sivi propri formalmente imputabili al prestanome, la prospettiva dalla quale muove il ricorrente deve essere capovolta nel senso che, in base ai principi dianzi esposti, il vero soggetto qualificato non è il prestanome ma colui il quale effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione di compiere l'azione dovuta, mentre l'estraneo è il prestanome. A quest'ultimo una corresponsabilità può essere imputata solo in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impe- dire che si verifichino danni per la società e per i terzi. Nelle occasioni in cui questa Corte si è occupata di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della società, ha individuato nell'amministratore di fatto il soggetto attivo del reato e nel prestanome il concorrente per non avere impedito l'evento che in base alla norma citata aveva il dovere di impedire. Proprio perché il più delle volte il pre- stanome non ha alcun potere d'ingerenza nella gestione della società per addebi- targli il concorso, questa Corte ha fatto ricorso alla figura del dolo eventuale;
si è sostenuto cioè che il prestanome accettando la carica ha anche accettato i rischi connessi a tale carica (cfr. Cass. 26 gennaio 2006, n. 7208; Cass. 6 aprile 2006, n. 22919, Cass. 26 novembre 1999, Dragomir, Rv 215199). Si può discutere se ed entro quali limiti la mera assunzione della carica possa giustificare l'afferma- zione di responsabilità anche del prestanome, ma è fuori discussione che l'autore principale è colui che, sia pure di fatto, ha l'amministrazione della società. In tale situazione l'intraneo è colui che, sia pure di fatto, ha l'amministrazione della so- cietà mentre al prestanome il fatto potrebbe essergli addebitato a titolo di con- corso a norma dell'art. 2392 c.c. e art. 40 cpv. c.p. a condizione che ricorra l'ele- mento soggettivo proprio del singolo reato. Il principio dell'equiparazione dell'am- ministratore di fatto a quello di diritto è stato recentemente recepito dal legislatore in occasione della riforma del diritto societario. Dispone l'art. 2639 c.c., introdotto con il D.Igs. n. 6 del 2003, che per i reati societari previsti dal titolo quindicesimo del libro quinto del codice civile al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge è equiparato chi esercita in materia continuativa i poteri previsti dalla legge. La norma, ancorché riferita esplicitamente ai reati societari previsti dal codice civile, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell'ordinamento e per la sua natura interpretativa è applicabile anche ai fatti pregressi (sull'applicabilità ai fatti pre- gressi cfr. in motivazione Cass. n. 7203 del 2008). Tale principio incide non solo sulla configurabilità del concorso dell'amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato è proprio l'amministratore di fatto, salva la partecipazione di estranei all'ammini- strazione secondo le regole del concorso di persone nel reato. Sulla base delle considerazioni dianzi svolte appare palese che la tesi del ricorrente, secondo il quale l'amministratore di fatto non potrebbe rispondere del reato in questione, è palesemente infondata perché in contrasto con orientamenti consolidati della dot- trina e della giurisprudenza e con lo stesso dettato normativo. 10. Quanto sopra vale anche per ciò che concerne l'elemento soggettivo. Sul punto, i giudici hanno chiarito, con motivazione non manifestamente illogica, come la prova dell'elemento psicologico fosse desumibile dal fatto che se l'impu- tato era in grado di comprendere in quale situazione versasse la società da lui stesso amministrata, a maggior ragione doveva trovarsi nelle condizioni per ot- temperare ad obblighi contributi routinari, non necessitanti di specifiche compe- tenze tecniche: e se lo era nel 2012 vi era ragione per ritenere che lo fosse anche negli anni precedenti, considerato che proprio dal verbale assembleare in que- stione risultava che egli avesse preso la parola, guarda caso, proprio per spiegare ai dipendenti la situazione di difficoltà economica in cui si trovava la società, di- pendenti sulle cui retribuzioni egli era tenuto a operare le ritenute provvedendo al versamento nei termini di legge. Del resto, si osserva, in tema di omesso versa- mento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini della punibilità dell'a- gente, è sufficiente il dolo generico che può essere escluso dal giudice in conside- razione del modesto importo delle somme non versate o della discontinuità ed episodicità delle inadempienze (Sez. 3, n. 3663 del 08/01/2014 - dep. 27/01/2014, P.G. in proc. De Michele, Rv. 259097), circostanza che nel caso di specie difettando tenuto conto dell'ammontare delle ritenute di cui è stato omesso il versamento della reiterazione dell'illecito per più annualità. 11. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, i giudici di appello evidenziano come appariva inequivocabile la circo- stanza che la società capogruppo fosse sì il cliente più importante dell'azienda ma non l'unico, come sempre era emerso dal predetto verbale 27.04.2012, da cui era emerso che vi fossero altri clienti. Ma soprattutto, si legge in sentenza, quello che era rimasto indimostrato era l'assunto difensivo relativo all'impossibilità di adem- piere all'obbligo di legge, non essendo stato fornito alcun elemento a supporti di tale assunto, richiamando a tal uopo la giurisprudenza di legittimità di questa Corte. Trattasi, anche sotto tale profilo, di motivazione immune dai denunciati vizi, ri- spetto alla quale le doglianze difensive sono inidonee a scalfire il costrutto argo- mentativo. Del resto, come già visto a proposito del primo motivo, non hanno pregio le argomentazioni difensive circa l'impossibilità gestoria del medesimo come pure la asserita mancanza di consapevolezza di omettere le ritenute di legge. Peraltro, si noti, la prospettazione di tale secondo motivo appare antitetica alla stessa tesi principale, secondo cui egli fosse ignaro della gestione. Infatti, prospet- tando, seppure quale ipotesi subordinata, la tesi dell'applicabilità della causa della forza maggiore, la difesa finisce implicitamente per riconoscere che l'omissione delle ritenute fosse stata operata in quanto necessitata dalla situazione di crisi di liquidità, con ciò implicitamente ammettendo che l'imputato avesse la gestione societaria. Delle due l'una, dunque: o l'imputato era vero prestanome, del tutto ignaro della gestione societaria, ed allora non ha senso invocare la crisi di liquidità aziendale per giustificare il mancato versamento delle ritenute previdenziali nel termine di legge perché ciò presuppone il "potere di agire" ma l'impossibilità di assolvere agli obblighi di legge per una "vis maior" indipendente dalla volontà del reo, oppure, diversamente, il reo non è un soggetto estraneo e un mero presta- nome, ed allora può invocare la causa di non punibilità dell'art. 45, cod. pen. 12. Orbene, accedendo alla seconda ipotesi, per come ricostruita processual- mente, la soluzione offerta dalla Corte territoriale coglie indubbiamente nel segno, avendo correttamente richiamato quanto di recente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Sul punto, in particolare, è stato affermato (così, riassuntiva- mente ed anche per gli ulteriori riferimenti, Sez. 3, n. 18501 del 17/07/2014, dep. 2015, Rubino, non mass.) che per far valere la rilevanza della forza maggiore, è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi eco- nomica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni previdenziali, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperàre, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad allo stesso non imputabili. Mentre in ogni caso, ai fini della sussistenza del reato, non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto, il dolo del reato in questione essendo integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento anti-doveroso di volontario contrasto con il precetto violato. È noto altresì, in proposito e sempre in linea generale, che la forza maggiore esclude la suitas della condotta, è la vis cui resisti non potest, a causa della quale l'uomo non agit sed agitur. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell'evento, mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018). Essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uni- formarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità, e non può quindi ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente. In tal modo è stato sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez. 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822). Nei reati omissivi integra pertanto la causa di forza maggiore l'assoluta impossibi- lità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). Sì che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta;
b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza mag- giore quando sia comunque il frutto di una scelta politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato concausato dai mancati accan- tonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l'inadempimento penalmente rilevante può es- sere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'im- prenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipen- denti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (v., da ultimo: Sez. 3, sentenza n. 20881 del 2018, ud. 10/11/2017 - dep. 11/05/2018, Berlin- cioni, non massimata). 13. Nulla di tutto ciò è stato provato dall'imputato che si è difeso unicamente asserendo di non avere le competenze e le possibilità gestionali (circostanza, come visto, smentite) e di aver subito le conseguenze disastrose della gestione di altri, considerazioni, queste, di natura personale e soggettiva rimaste indinnostrate. 14. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al ver- samento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa