Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01297/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.p.A. - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di -OMISSIS-S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Dealessi e Riccardo Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cafasse, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adelaide Pitera', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario Prefettizio del Comune di Cafasse, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliati in Torino, via dell'Arsenale, 21;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, successivamente notificata, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cafasse, assumendo a presupposto l’avvenuta realizzazione di una pista trasversale al versante con alterazione dello scorrimento delle acque superficiali, ha ordinato a -OMISSIS- la rimessa in pristino a sua cura e spese dello stato dei luoghi come antecedente all’esecuzione delle opere sopra citate sull’area in mappa distinta al -OMISSIS-, realizzate in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 entro il termine di 90 giorni ...;
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, con cui il Commissario Prefettizio ha nuovamente ordinato il ripristino, da eseguire entro 5 giorni dalla notifica;
- di ogni atto presupposto, conseguenziale e connesso, incluso il silenzio serbato sull’istanza di autotutela.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cafasse, del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La deducente -OMISSIS- è titolare della concessione per la distribuzione agli utenti dell’energia a medie e basse tensioni. La Società qui riferisce di aver disposto nell’anno 2023 la dismissione e rimozione di una linea elettrica aerea che attraversava aree boscate poste in posizione sopraelevata rispetto ad alcuni fabbricati nel Comune di Cafasse, sino a quel momento regolarmente manutenuta servendosi dei sentieri esistenti; i relativi lavori, il cui programma non prevedeva la realizzazione di nuove piste di accesso (lettera di consegna lavori, doc. 4 ricorrente), sono stati appaltati alla società consortile -OMISSIS- – consorziata esecutrice -OMISSIS-srl (doc. 5 ricorrente) e dalla stessa ultimati nel gennaio 2024.
2. In data 29.6.2024 si sono abbattute sul territorio del Comune di Cafasse intense precipitazioni atmosferiche, le quali hanno provocato – tra l’altro - allagamenti presso un fabbricato posto a valle del pendio un tempo attraversato dalla rimossa linea elettrica, i quali hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. A seguito di tali eventi, il successivo -OMISSIS- l’Ufficio tecnico comunale ha effettuato un sopralluogo nell’area, ivi accertando, sulla base di colloqui con i titolari della limitrofa pizzeria e di accesso ai terreni interessati “la realizzazione, con partenza dalla via -OMISSIS-, denominata via -OMISSIS-, di una pista di accesso posta trasversalmente al versante con modificazione della morfologia del versante e alterazione dello scorrimento delle acque superficiali in conseguenza della realizzazione di guadi in corrispondenza degli impluvi” . Nel corso del predetto accesso è stato altresì accertato che “i lavori di scavo eseguiti, risultano la causa degli allagamenti avvenuti a danno dello stabile” e che “da verifiche effettuate tali lavori risultano eseguiti da -OMISSIS- al fine di poter accedere ai pali e procedere alla rimozione della linea esistente” e, infine, che “non risultano rilasciate autorizzazioni” .
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- (doc. 6 ricorrente) il Responsabile del Servizio Tecnico comunale, richiamati gli eventi sopra riassunti e l’istruttoria svolta, nonché rilevato che l’area interessata dal dissesto ha destinazione agricola, è gravata da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, da vincolo paesaggistico quale area boscata ed è collocata in classe geologica IIIa, ha ritenuto che le opere comprendenti la contestata pista di accesso fossero state realizzate nel corso dei lavori di dismissione della linea elettrica, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione idrogeologica e paesaggistica; ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 ha, quindi, ordinato a -OMISSIS- la rimessa in pristino, a sua cura e spese, dello stato dei luoghi come antecedente all’esecuzione delle opere abusive, entro 90 giorni, avvertendo che in caso di inottemperanza l’ordinanza sarebbe stata eseguita d’ufficio a spese dei responsabili. Il provvedimento risulta notificato anche ai proprietari delle aree, odierni controinteressati.
4. I Vigili del Fuoco, intervenuti in loco nella serata del 29.6.2024, hanno fatto pervenire al Comune di Cafasse una nota con cui hanno rappresentato che gli allagamenti a valle della collina avevano richiesto l’evacuazione del locale adibito a ristorante/pizzeria, nonché degli alloggi sovrastanti. Nella citata missiva i Vigili del Fuoco hanno segnalato che in data 3.3.2024 era già avvenuto un evento simile, invitando l’Amministrazione locale “a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza che riterrà necessari, anche ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii, al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste ed eliminare la situazione di pericolo segnalata” .
5. Il Commissario Prefettizio, richiamate le risultanze del verbale di sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale del -OMISSIS-, la comunicazione dei Vigili del Fuoco del -OMISSIS- e l’ordinanza n. -OMISSIS- del Responsabile dell’Ufficio tecnico ha, quindi, adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-, con cui ha imposto a -OMISSIS- “il ripristino e messa in sicurezza a Sua cura e spese, dello stato dei luoghi, come antecedente all’esecuzione delle opere (…), sull’area distinta al -OMISSIS-, mediante; - Ripristino, entro 5 giorni dalla notifica della presente ordinanza, della funzionalità degli impluvi di raccolta delle acque di versante (…)” . Anche la seconda ordinanza indica tra i destinatari i controinteressati, proprietari delle aree.
6. Con nota del-OMISSIS- (doc. 10 ricorrente) -OMISSIS- ha comunicato all’Ente e alle Autorità interessate che per i lavori di rimozione della linea dismessa, eseguiti tramite impresa appaltatrice e ultimati a gennaio 2024 “non si è reso necessario costruire nessuna pista di accesso, in quanto i sostegni ... erano perfettamente raggiungibili tramite il varco, preesistente, largo 12 metri ...” ; con successiva nota del -OMISSIS- (doc. 11 ricorrente) l’esponente ha altresì inoltrato l’ordinanza all’appaltatrice-OMISSIS-, sottolineando di non aver commissionato o autorizzato la realizzazione di una pista e invitandola a comprovare, come attestato nel corso di sopralluogo congiunto eseguito con l’Impresa, di aver utilizzato un passaggio preesistente. Con riscontro del -OMISSIS- (doc. 12 ricorrente) -OMISSIS-ha confermato di aver utilizzato, per le attività commissionate da -OMISSIS-, un sentiero preesistente “senza alterare la morfologia dello stesso” e allegato fotografie reperite in rete e relative agli anni antecedenti all’intervento e nelle quali la stessa ritiene possa individuarsi il sentiero in questione. Con nota del -OMISSIS- -OMISSIS- ha quindi chiesto al Comune il ritiro in autotutela delle ordinanze qui impugnate, precisando inoltre che la svolta attività di rimozione della linea elettrica, effettuata senza alcun abbattimento di alberi, è ricompresa nell’Allegato A (punto A.24) al D.P.R. n. 31/2017 e non richiede autorizzazione paesaggistica; la Società ha aggiunto che, ai sensi della L.r. n. 45/89 e della Circolare regionale n. 3/AMB del 31.8.2018 (doc. 13 ricorrente) “la costruzione (ndr: e a maggior ragione la rimozione) di linee elettriche aeree di bassa e media tensione, realizzate in cavo autoportante a doppio isolamento, ..., a condizione che non richieda l’abbattimento di alberi, non è considerata modificazione o trasformazione d’uso del suolo, essendo del tutto irrilevante la superficie del terreno occupata dalle palificate..... la realizzazione di tali opere, alle condizioni di seguito precisate, non necessita dell’autorizzazione ai fini idrogeologici” ; -OMISSIS- ha infine dedotto che dalle fotografie disponibili risultano un sentiero ed una recente sistemazione con massicciata, dalla stessa non realizzati.
7. Non ottenendo riscontri, -OMISSIS- con ricorso notificato il 24.9.2024 alle Amministrazioni intimate e il 28.9.2024 ai controinteressati è insorta avverso l’ordinanza del Responsabile dell’Ufficio tecnico n. -OMISSIS- e avverso la coeva ordinanza contingibile e urgente -OMISSIS- del Commissario Prefettizio, deducendo i motivi in diritto come di seguito rubricati:
I. Violazione del principio di tipicità degli atti e procedimenti amministrativi. Contraddittorietà, eccesso di potere;
II. Difetto di legittimazione passiva; difetto dei presupposti e di istruttoria [sotto duplice profilo];
III. Difetto di istruttoria per altro profilo: neppure risulta una adeguata istruttoria, necessaria per dimostrare il nesso di causalità fra l’opera asseritamente dannosa e il danno/pericolo temuto;
IV. Violazione degli artt. 2 e 1-1bis l. 241/1990 (principio di collaborazione e buona fede) e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
8. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e il Comune di Cafasse.
9. Nelle more del giudizio, il Comune di Cafasse ha richiesto un intervento al servizio regionale di pronto intervento, al fine di reperire i fondi necessari al ripristino del dissesto. La Regione Piemonte, a seguito di sopralluogo, ha inviato una nota di diniego (allegato 4.8 alla relazione tecnica aggiornata del 9.9.2025, doc. n. 4 Comune) affermando che “… non sussistono gli estremi per l’applicazione delle procedure di cui alla L.R. 38/78 in materia di pronto intervento, nel caso specifico il dissesto del versante non discende da calamità naturali … in quanto si può ipotizzare che gli allagamenti sopraccitati siano conseguenza del dissesto del versante causato presumibilmente dalla realizzazione di una pista di cantiere, non autorizzata, per la rimozione di pali della luce eseguita da una ditta per conto di -OMISSIS-, che ha eseguito uno sbancamento trasversale al versante, andando ad interrompere le linee di impluvio esistenti con conseguente dispersione delle acque di ruscellamento superficiali …” . Il Comune di Cafasse, privo di idonee risorse economiche per affrontare gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dell’area, ha, quindi, richiesto l’intervento sostitutivo della Comunità Montana Valli di -OMISSIS-, Ceronda e Casternone. Il relativo progetto è stato approvato con D.C.P. n. 17 del 12.2.2025 (doc. n. 4.9 Comune). Parte delle opere sono state eseguite (doc. 10 Comune).
10. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi in vista della discussione della causa, contestando le avversarie difese e insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni. In particolare, parte ricorrente, nella memoria depositata il 22.9.2025, ha contestato l’avversaria produzione sub doc. 4 di una “relazione aggiornata”, ritenendola una postuma integrazione istruttoria e motivazionale alla relazione di sopralluogo a suo tempo redatta, deducendo altresì che la descrizione dei lavori medio tempore appaltati dall’Unione Montana evidenzino la piena estraneità di -OMISSIS- ai fatti contestati. L’Amministrazione ha preso posizione sull’intero contenuto contestativo del ricorso.
10. All’udienza pubblica del 23.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La prima censura, rubricata “violazione del principio di tipicità degli atti e procedimenti amministrativi. Contraddittorietà, eccesso di potere” , si incentra sulla asserita insanabile incompatibilità tra l’ordinanza di ripristino a firma del dirigente del Servizio tecnico comunale n.-OMISSIS-e la coeva ordinanza contingibile e urgente -OMISSIS- adottata dal Commissario prefettizio, entrambe incidenti sul medesimo oggetto materiale. Secondo la deducente, il secondo provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 54 D.lgs 267/2001, richiama ma non revoca il primo, pur avendo contenuto prescrittivo sovrapponibile, cosicché i relativi termini di adempimento risultano illegittimamente compressi, oltretutto in un contesto di incertezza in merito all’individuazione delle prescrizioni prevalenti.
1.1. La doglianza, appuntata sulla astratta incompatibilità tra gli atti gravati, non è fondata.
1.2. Tra i due provvedimenti, infatti, vi è parziale connessione, poiché entrambi incidono sul medesimo oggetto materiale e si giovano della medesima istruttoria, tuttavia gli stessi risultano adottati sulla base di presupposti giuridici affatto differenti, cosicché conservano reciproca e piena autonomia. L’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, in particolare, contesta alla Società, in qualità di responsabile dell’abuso, la realizzazione di opere in assenza di titolo edilizio e dei richiesti assensi paesaggistico e idrogeologico, disponendone la rimozione, mentre l’ordinanza del Commissario Prefettizio -OMISSIS-, pur richiamando il provvedimento repressivo edilizio, impone il ripristino dei luoghi con la diversa finalità di tutelare l’incolumità pubblica e privata da una situazione di perdurante dissesto.
1.3. La mera sovrapposizione dei termini assegnati dai due atti per la rispettiva ottemperanza, pertanto, si giustifica in relazione alle diverse discipline sostanziali applicabili a ciascuna fattispecie e alla vista, differente funzione di ciascuna ordinanza, senza comportare alcuna violazione del principio di tipicità degli atti e procedimenti amministrativi, né alcuna incompatibilità tra i due strumenti, i quali ben possono coesistere.
2. La seconda censura, rubricata “difetto di legittimazione passiva; difetto dei presupposti e di istruttoria” è composta da due nuclei contestativi. Sotto un primo profilo, -OMISSIS- deduce di non essere proprietaria delle aree interessate e di non avere alcun titolo su di esse, ritenendo che ciò sia sufficiente a escluderla dai destinatari tanto del provvedimento repressivo edilizio quanto dell’ordinanza contingibile e urgente, a maggior ragione poiché quest’ultima è priva di natura sanzionatoria e può essere emessa solo nei confronti del proprietario o del diverso soggetto che ha la disponibilità del bene. Sotto un secondo profilo, la Società denuncia il difetto di istruttoria in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, desumibile in tesi dal tenore degli atti gravati, privi di qualsiasi accertamento in merito alla responsabilità di -OMISSIS- nella realizzazione del sentiero in contestazione.
2.1. La doglianza è parzialmente fondata quanto al primo profilo e pienamente fondata quanto al secondo profilo.
2.1.1. L’ordinanza dirigenziale di repressione dell’abuso edilizio n.-OMISSIS-contesta la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, a mente del quale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali “ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione” . La sanzione prevista dall’articolo testé trascritto è una sanzione ripristinatoria che si riferisce, indifferentemente, al proprietario e al responsabile dell’abuso (quando diverso dal proprietario), perseguendo la funzione dell’eliminazione delle conseguenze dell’abuso con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nell’interesse a pervenire a un ordinato assetto del territorio.
La scelta dell’Amministrazione di notificare il provvedimento anche a -OMISSIS-, pertanto, non può dirsi illegittima né vizia l’ordinanza di demolizione per la mera circostanza che la ricorrente non ha la disponibilità dell’area, in quanto la mancanza di un titolo di possesso o di detenzione dell’area interessata dall’abuso edilizio non è da sé sola rilevante ai fini dell’individuazione del destinatario della sanzione demolitoria.
2.1.2. L’ordinanza contingibile e urgente del Commissario Prefettizio -OMISSIS-, invece, si fonda sul disposto dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha nitidamente individuato la platea dei destinatari di tale tipologia di atti, così statuendo: “per consolidato intendimento, il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell’esigenza di tutela della pubblica ed immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario (ma anche sufficiente) presupposto (logico e materiale) per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo (impregiudicato, in ogni caso, il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario: cfr. Cons. Stato, Sez. II 22 gennaio 2020, n. 536). Nondimeno, ciò non toglie che nella misura extra ordinem vada sempre indicato con precisione il presupposto per il quale l’Amministrazione, in base ai dati a disposizione e ai fatti diligentemente accertati, ritenga sussistente la legittimazione passiva nei confronti del destinatario” (Cons. Stato, V, 15.3.2023, n. 2732).
2.1.3. Orbene, constatato che l’Amministrazione non ha indagato né provato che la deducente avesse la disponibilità delle aree dissestate al momento dell’emanazione dell’ordinanza -OMISSIS-, in consonanza con le superiori coordinate giurisprudenziali deve concludersi che il Comune non potesse ingiungerle di metterle in sicurezza ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000.
2.2. Ferme le considerazioni testé spese, quanto al dedotto difetto di istruttoria, l’Amministrazione ha posto alla base delle ordinanze gravate le risultanze del sopralluogo compiuto il -OMISSIS- (doc. 9 ricorrente). Dalla lettura del relativo verbale emerge che i tecnici comunali abbiano conferito con il gestore della limitrofa pizzeria, all’esito ipotizzando che “gli allagamenti fossero dovuti a presunte modificazioni del retrostante versante montano, avvenute probabilmente in tempi recenti” , in quanto “nel mese di marzo si era verificato un episodio similare, seppure con minore intensità (…) al contempo è emerso non erano mai accaduti altri episodi di allagamenti precedentemente la primavera del 2024 (i residenti e le attività risultano ultraventennali)” . Dal sopralluogo presso i terreni retrostanti, siti tra il fabbricato e la sovrastante via -OMISSIS-, i tecnici hanno rilevato “la realizzazione di una pista di accesso posta trasversalmente al versante” , concludendo che il relativo tracciato, interferendo con lo scorrimento delle acque superficiali, costituiva la causa del dissesto.
2.2.1. Orbene, sebbene il verbale di sopralluogo del -OMISSIS- rechi in allegato le fotografie della pista forestale in contestazione, la realizzazione della stessa non può essere de plano imputata alla ricorrente. L’Amministrazione, infatti, ha in tal senso valorizzato meri elementi indiziari, per un verso muovendo dalle dichiarazioni dei proprietari della limitrofa pizzeria, per altro verso enfatizzando il portato delle fotografie satellitari ante e post rimozione della linea elettrica, ma tale compendio istruttorio non può dirsi sufficiente per fondare i provvedimenti gravati. Le foto satellitari, infatti, in ragione del diverso periodo vegetativo ivi immortalato (ottobre 2023 e maggio 2024), restituiscono una rappresentazione dei luoghi dalla quale non può escludersi che la pista in contestazione fosse già esistente prima dell’inizio dei lavori di rimozione della linea elettrica. Depongono in senso conforme alle considerazioni testé espresse i differenti fotogrammi satellitari ritraenti i luoghi al 13.3.2021 e al 5.3.2014, qui prodotti dalla ricorrente sub doc. 12, in allegato alla nota dell’impresa esecutrice dei lavori, poiché dagli stessi non emergono evidenti trasformazioni dei luoghi, come invece contestato dal Comune con le ordinanze gravate.
2.2.2. Non inducono a diverse conclusioni né la comunicazione della Regione Piemonte né la relazione comunale aggiornata del 10.9.2025, né, ancora, la relazione al progetto di fattibilità tecnico-economica della Comunità Montana, prodotte dal Comune di Cafasse sub docc. 4.8., 4 e 4.10. In primo luogo, gli ultimi due atti sono certamente successivi all’emanazione dei provvedimenti in contestazione. In secondo luogo, a ben vedere, non offrono alcun decisivo elemento che superi l’originario difetto di prova circa la responsabilità del dissesto: la nota regionale, infatti, afferma che “a seguito del sopralluogo si può ipotizzare che gli allagamenti (…) siano conseguenza del dissesto del versante causato presumibilmente dalla realizzazione di una pista di cantiere” ; la relazione comunale ribadisce e meglio declina l’originaria posizione dell’Ente Locale; infine, la relazione al progetto di fattibilità della Comunità Montana, molto successiva, concorda con la ricostruzione comunale, senza tuttavia superare l’incertezza in merito al momento di realizzazione della pista in contestazione e al relativo autore.
2.2.3. La censura, pertanto, merita accoglimento, con conseguente, piena illegittimità dell’ordinanza del Responsabile dell’Ufficio tecnico n. -OMISSIS-. Il vizio sarebbe predicabile anche in relazione alla coeva ordinanza contingibile e urgente -OMISSIS- del Commissario Prefettizio, della quale, tuttavia, risulta qui già acclarata l’illegittimità, in quanto emanata nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva.
3. Assorbite le censure non esaminate, appuntate su ulteriori profili di difetto di istruttoria in relazione al nesso di causalità tra le opere asseritamente abusive e il pericolo paventato (terzo motivo) e sull’omessa pronuncia in relazione all’istanza di autotutela presentata (quarto motivo), il ricorso deve essere accolto, con annullamento degli atti gravati.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del solo Comune soccombente nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune di Cafasse al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | AN EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.