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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6402 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. ROBBA Parte_1
FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
; ; Controparte_1 Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 23.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 21.05.2024,
[...] ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del 2.04.2024, Pt_1 con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 24.06.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023,
n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine)”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n. 20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n. 28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6,
d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (Cass.
28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale:
- il ricorrente è presente in Italia dal 2017, ha intrapreso un percorso di integrazione socio- lavorativa documentato e non presenta profili di pericolosità sociale;
- l'art. 19, comma 1.1, D.lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 130/2020, vieta l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui sussistano fondati motivi per ritenere che la persona rischi trattamenti inumani o degradanti, o in cui l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;
- la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha chiarito che la nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8 CEDU comprende anche l'integrazione sociale e lavorativa, i legami affettivi e la costruzione dell'identità personale nel contesto ospitante (Corte EDU, Niemietz c.
Germania, 16 dicembre 1992, § 29; Pfeifer c. Austria, 15 novembre 2007; e altri c. CP_3
Svizzera, 8 luglio 2014);
- la Corte EDU ha inoltre affermato che l'art. 8 CEDU protegge il diritto a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo circostante, e che tale diritto può essere leso da un'espulsione che interrompa un percorso di integrazione consolidato (Corte EDU, Slivenko c.
Lettonia, 9 ottobre 2003; Üner c. Paesi Bassi, 18 ottobre 2006); - la giurisprudenza nazionale ha recepito tali principi, riconoscendo che il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche in assenza di pericolo individuale nel Paese d'origine, qualora l'allontanamento comporti una lesione sproporzionata del diritto alla vita privata e familiare (Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 5652; Trib. Milano, sez. immigrazione, 15 gennaio 2024);
- nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato un radicamento significativo nel tessuto sociale italiano, avendo vissuto ininterrottamente in Italia per oltre sette anni, svolto attività lavorativa regolare;
- il ricorrente, che aveva già avuto dei rapporti di lavoro, ossia nel 2020 come bracciante agricolo, nel 2021 e 2022 come fattorino, successivamente è risultato regolarmente assunto dalla società con sede a , in qualità di operaio manutentore. Il CP_4 CP_1 contratto di lavoro è a tempo determinato e si è protratto per più mesi nel corso del 2024, con continuità anche nei mesi successivi, anche dell'anno 2025;
- il ricorrente ha dunque dimostrato un percorso di integrazione socio-lavorativa stabile e continuativo, svolgendo mansioni qualificate con regolare retribuzione e versamento dei contributi previdenziali, peraltro la documentazione allegata attesta la presenza di fringe benefit, indennità contrattuali e regolarità nella trattenuta delle imposte ( e IRPEF). CP_5
- alla luce della documentazione prodotta, si ritiene che il ricorrente abbia consolidato un radicamento lavorativo e sociale nel territorio italiano, elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in conformità con i principi espressi dall'art. 8 CEDU e dalla giurisprudenza nazionale ed europea in materia di integrazione e vita privata;
- sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto l'allontanamento del ricorrente comporterebbe una lesione sproporzionata del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU;
invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2017, e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2017 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al
Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 02/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 6402 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. ROBBA Parte_1
FRANCESCO);
– ricorrente –
CONTRO
; ; Controparte_1 Controparte_2
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 23.06.2025 in sostituzione dell'udienza del 24.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 21.05.2024,
[...] ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del 2.04.2024, Pt_1 con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n. 25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 24.06.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023,
n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di respingimento, espulsione o estradizione “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine)”.
La novità normativa si applica – come previsto dall'art. 7 Al comma 2 del D.L. n. 20/2023, come modificato dalla legge n. 50/2023, che disciplina un regime transitorio, sia per le domande di protezione speciale pendenti al 10 marzo 2023 e non ancora definite, sia per il regime applicabile ai titoli di soggiorno già rilasciati – alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ritiene il collegio che l'abrogazione recata dal D.L. n. 20/2023 non abbia tuttavia eliminato la possibilità di riconoscere la protezione speciale in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Ed invero, ai sensi del citato art. 19 continuano comunque ad essere cogenti gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato di cui all'art. 5, co. 6 TUI, e tra essi vi è certamente anche l'art. 8 Convenzione europea dei diritti umani;
va dunque, statuito altresì da pronunce della Corte di cassazione, evidenziata la necessità di «valutare anche il profilo 'dell'effettivo inserimento sociale in Italia' dello straniero» (Cass. n. 28149/2023 e n. 28162/2023) poichè «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6,
d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (Cass.
28162/2023).
Nella fattispecie, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali enunciati, può ritenersi il ricorrente meritevole della protezione speciale:
- il ricorrente è presente in Italia dal 2017, ha intrapreso un percorso di integrazione socio- lavorativa documentato e non presenta profili di pericolosità sociale;
- l'art. 19, comma 1.1, D.lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 130/2020, vieta l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui sussistano fondati motivi per ritenere che la persona rischi trattamenti inumani o degradanti, o in cui l'allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare;
- la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha chiarito che la nozione di “vita privata” ai sensi dell'art. 8 CEDU comprende anche l'integrazione sociale e lavorativa, i legami affettivi e la costruzione dell'identità personale nel contesto ospitante (Corte EDU, Niemietz c.
Germania, 16 dicembre 1992, § 29; Pfeifer c. Austria, 15 novembre 2007; e altri c. CP_3
Svizzera, 8 luglio 2014);
- la Corte EDU ha inoltre affermato che l'art. 8 CEDU protegge il diritto a stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani e con il mondo circostante, e che tale diritto può essere leso da un'espulsione che interrompa un percorso di integrazione consolidato (Corte EDU, Slivenko c.
Lettonia, 9 ottobre 2003; Üner c. Paesi Bassi, 18 ottobre 2006); - la giurisprudenza nazionale ha recepito tali principi, riconoscendo che il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche in assenza di pericolo individuale nel Paese d'origine, qualora l'allontanamento comporti una lesione sproporzionata del diritto alla vita privata e familiare (Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 5652; Trib. Milano, sez. immigrazione, 15 gennaio 2024);
- nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato un radicamento significativo nel tessuto sociale italiano, avendo vissuto ininterrottamente in Italia per oltre sette anni, svolto attività lavorativa regolare;
- il ricorrente, che aveva già avuto dei rapporti di lavoro, ossia nel 2020 come bracciante agricolo, nel 2021 e 2022 come fattorino, successivamente è risultato regolarmente assunto dalla società con sede a , in qualità di operaio manutentore. Il CP_4 CP_1 contratto di lavoro è a tempo determinato e si è protratto per più mesi nel corso del 2024, con continuità anche nei mesi successivi, anche dell'anno 2025;
- il ricorrente ha dunque dimostrato un percorso di integrazione socio-lavorativa stabile e continuativo, svolgendo mansioni qualificate con regolare retribuzione e versamento dei contributi previdenziali, peraltro la documentazione allegata attesta la presenza di fringe benefit, indennità contrattuali e regolarità nella trattenuta delle imposte ( e IRPEF). CP_5
- alla luce della documentazione prodotta, si ritiene che il ricorrente abbia consolidato un radicamento lavorativo e sociale nel territorio italiano, elemento rilevante ai fini del riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in conformità con i principi espressi dall'art. 8 CEDU e dalla giurisprudenza nazionale ed europea in materia di integrazione e vita privata;
- sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, in quanto l'allontanamento del ricorrente comporterebbe una lesione sproporzionata del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU;
invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2017, e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2017 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, disponendo la trasmissione degli atti al
Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 02/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico dal Giudice estensore Dott. Michele Guarnotta, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del
D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.