TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- Sezione Prima-
in persona del dott. Dario Colasanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 751/2024, promossa
DA
c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Chiara Ventura, attore,
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta contumace;
sulle seguenti
CONCLUSIONI Attore
Nel merito: revocare e/o dichiarare nulla e/o annullare l'ingiunzione opposta per tutti i motivi indicati nel presenta atto e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma di € 18.166,00.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria si chiede ordinare a di esibire in giudizio tutti gli atti afferenti Controparte_1
l'affidamento, i costi di gestione, i contratti relativi al centro di accoglienza CAS di nonché la prova CP_1 delle somme corrisposte al sig. e dei costi per il medesimo sostenuti, tutti con riferimento al periodo Pt_1 del suo soggiorno nel centro medesimo.
Si chiede inoltre ordinare a la produzione in giudizio della lista di carico legittimante Controparte_1
l'ingiunzione opposta, nonché degli atti determinativi del credito vantato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1) OGGETTO DELLA CAUSA. L'attore, che è stato ospite del centro di accoglienza presso il CAS di negli 2020-2021 quale richiedente la protezione CP_1
internazionale, ha impugnato l'ingiunzione di pagamento della somma di euro
18.166,00 (provvedimento nr. 0041374), emessa dalla Prefettura di in data CP_1
09/09/2021 e notificatagli in data 24/03/2024, insieme al provvedimento nr. 0041360 di revoca delle misure di accoglienza.
Ha, quindi, convenuto in giudizio l'Ente emittente secondo il rito applicabile ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 150/2011, con notificazione della citazione presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, ai sensi degli artt. 25 e 144 c.p.c. e del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 611.
In particolare, l'attore ha contestato l'erroneo utilizzo dell'ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, quale strumento di recupero del credito;
l'invalidità della notifica;
la mancata prova dei costi sostenuti e la non imputabilità degli stessi all'attore.
Su tali contestazioni la non ha preso posizione, optando per la CP_2
mancata costituzione nonostante la regolarità della notifica, cosicché ne è stata dichiarata la contumacia con il provvedimento di cui all'art. 171 bis c.p.c..
2) INVALIDITA' DELL'INGIUNZIONE. La domanda deve essere accolta per le essenziali ragioni già stigmatizzate nel provvedimento di sospensione adottato inaudita altera parte, senza necessità di esaminare gli altri motivi di contestazione sollevati dall'attore.
Infatti, è palese che il provvedimento opposto è totalmente privo dell'indicazione delle specifiche voci computate per quantificare la somma oggetto di ingiunzione, così risultando carente di motivazione e non consentendo l'esercizio del diritto di difesa dell'ingiunto. Del resto, in ragione della contumacia della , CP_2
anche lo svolgimento del presente giudizio non ha consentito di appurare a quali spese e costi si riferisca l'ordine di rimborso ricevuto dall'attore, cosicché il provvedimento opposto deve essere annullato.
2 4) SPESE DI LITE. In applicazione del principio di soccombenza, l'accoglimento della domanda impone la condanna di parte convenuta alla refusione delle spese sostenute dall'attore, quantificate in base allo scaglione corrispondente all'entità della somma ingiunta, sulla base di valori minimi e senza considerare la fase istruttoria in assenza del compimento di attività rilevante.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, annulla
l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 18.166,00 (provvedimento nr.
0041374), emessa dalla Prefettura in data 09/09/2021; CP_1
condanna la alla refusione a favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese di lite, quantificate in euro 1.698,50, oltre spese forfettarie,
[...]
IVA e CPA, ed euro 264,00 per spese vive;
manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Lecco, 20.3.2025.
Il Giudice Dario Colasanti
3