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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1139/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA SE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5123/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina - Via PP Grezar 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 486/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia dichiarare non dovuto per intervenuta prescrizione triennale ex art dall'art. 5, c. 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 3, d.l. 6 gennaio 1986, n. 2., il presunto credito vantato dall'Agenzia delle
Entrate - RI, nella odierna intimazione opposta, per i motivi sopra specificati.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente.
Resistente ER : 1) In via preliminare si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs 546/1992;
2) nel merito, ritenere e dichiarare la legittimità dell'intera attività di riscossione del credito posta in essere dall'Agente di RI e, per l'effetto rigettare il ricorso.
3) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-RI per tutti i motivi di ricorso relativi all'attività posta in essere dall'Ente Impositore antecedente la consegna dei ruoli all'Agente della RI
Con vittoria di spese e compensi di difesa.
Resistente RE IL : - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di questo Soggetto impositore
RE Sicilia, con riferimento alle cartelle di pagamento annualità 2012; rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria dell' Avviso di Intimazione n. 29520259002457970000, come sopra indicato relativo alle cartelle di pagamento anno 2017, anno 2018 , anno 2019 , anno 2020 , nonché delle cartelle medesime, rivolta al Sig. Ricorrente_1 - conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina l'intimazione di pagamento n. 29520259002457970000 notificata in data 20.3.2025 (e non 13.04.2025 come indicato in ricorso) con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento di euro 3.208,41 per mancato pagamento della Tassa Automobilistica relativa agli anni 2012-2017-2018-2019-2020.
Rassegnava i motivi di cui in ricorso.
Si costituivano Agenzia delle Entrate RI e la RE IL controdeducendo su ciascun motivo di impugnazione.
All'odierna udienza camerale il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - come correttamente eccepito da ER - è inammissibile per violazione dell'art. 21 D.lgs. 546/1992; ed invero, la suddetta norma stabilisce che “il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro
60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato”. Nel caso di specie la intimazione di pagamento N.
29520259002457970000 è stata notificata in data 20.03.2025, come può facilmente evincersi dalla ricevuta di raccomandata allegata dalla resistente sottoscritta personalmente dal ricorrente e difformemente dalla falsa indicazione della data di notifica individuata in ricorso nel 13.4.2025; l'opposizione quindi avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il 19 maggio 2025.
Tenuto conto del fatto che il ricorso è stato notificato alla resistente in data 09.06.2025 lo stesso risulta tardivo e quindi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte costituita (così correggendosi l'errore materiale operato nel dispositivo depositato) nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente ER nonchè della resistente RE IL, liquidate in complessivi € 1.600,00 oltre
IVA ed accessori come per legge per ciascuna.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.PP OS
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
COSTA SE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5123/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Messina - Via PP Grezar 00042 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259002457970000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 486/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: ogni contraria istanza eccezione e difesa, voglia dichiarare non dovuto per intervenuta prescrizione triennale ex art dall'art. 5, c. 51, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 3, d.l. 6 gennaio 1986, n. 2., il presunto credito vantato dall'Agenzia delle
Entrate - RI, nella odierna intimazione opposta, per i motivi sopra specificati.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente.
Resistente ER : 1) In via preliminare si chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 del D.Lgs 546/1992;
2) nel merito, ritenere e dichiarare la legittimità dell'intera attività di riscossione del credito posta in essere dall'Agente di RI e, per l'effetto rigettare il ricorso.
3) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-RI per tutti i motivi di ricorso relativi all'attività posta in essere dall'Ente Impositore antecedente la consegna dei ruoli all'Agente della RI
Con vittoria di spese e compensi di difesa.
Resistente RE IL : - dichiarare la carenza di legittimazione passiva di questo Soggetto impositore
RE Sicilia, con riferimento alle cartelle di pagamento annualità 2012; rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria dell' Avviso di Intimazione n. 29520259002457970000, come sopra indicato relativo alle cartelle di pagamento anno 2017, anno 2018 , anno 2019 , anno 2020 , nonché delle cartelle medesime, rivolta al Sig. Ricorrente_1 - conseguentemente condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice monocratico presso la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina l'intimazione di pagamento n. 29520259002457970000 notificata in data 20.3.2025 (e non 13.04.2025 come indicato in ricorso) con la quale è stato richiesto al ricorrente il pagamento di euro 3.208,41 per mancato pagamento della Tassa Automobilistica relativa agli anni 2012-2017-2018-2019-2020.
Rassegnava i motivi di cui in ricorso.
Si costituivano Agenzia delle Entrate RI e la RE IL controdeducendo su ciascun motivo di impugnazione.
All'odierna udienza camerale il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - come correttamente eccepito da ER - è inammissibile per violazione dell'art. 21 D.lgs. 546/1992; ed invero, la suddetta norma stabilisce che “il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro
60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato”. Nel caso di specie la intimazione di pagamento N.
29520259002457970000 è stata notificata in data 20.03.2025, come può facilmente evincersi dalla ricevuta di raccomandata allegata dalla resistente sottoscritta personalmente dal ricorrente e difformemente dalla falsa indicazione della data di notifica individuata in ricorso nel 13.4.2025; l'opposizione quindi avrebbe dovuto proporsi entro e non oltre il 19 maggio 2025.
Tenuto conto del fatto che il ricorso è stato notificato alla resistente in data 09.06.2025 lo stesso risulta tardivo e quindi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna parte costituita (così correggendosi l'errore materiale operato nel dispositivo depositato) nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente ER nonchè della resistente RE IL, liquidate in complessivi € 1.600,00 oltre
IVA ed accessori come per legge per ciascuna.
Messina 29 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico
dr.PP OS